CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 35016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 247-2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 900/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA, depositata il 14 / 5 /20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate riscossione -ADER propon e ricorso, affidato ad unicomotivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscanaaveva respinto l’appello avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Firenze, in accoglimentodel ricors o proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso cartella di pagamentoavente ad oggetto imposta di registro 2007; lacontribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo la ricorrente denuncia « v iolazione dell’art. 4 d.lgs. n. 261/1999 (nella versione vigente al momento dellanotifica della cartella di pagamento) e conseguentemente dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, giacché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ritenere legittima la notifica della cartella di pagamento a mezzo di un servizio postale privato(art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)»; 1.2. la censura è fondata; 1.3. non è contestato che la cartella di pagamento sia stata notificata e sia pervenuta nella sfera giuridica del destinatario, in quanto (si legge nella parte in fatto della sentenza impugnata) la contribuente ha denunciato il vizio di notifica della cartella perché eseguita da un'agenzia privata; 1.4. ciò posto, con riferimento alla modalità di notifica della cartella che il giudice del merito asserisce essere stata eseguita a mezzo di posta privata, è d’uopo in primo luogo porre in evidenza che la fattispecie attiene a notifica tramite posta privata di cartella esattoriale, edesula, quindi dalla diversa fattispecie di notifica per mezzo di posta privata di ricorso giurisdizionale; 1.5.va pertanto ribadito che la notifica a mezzo poste private è nulla (e non inesistente) solo in relazione agli atti processuali (cfr. Cass., S.U., n. 299/2020; conf.Cass. n. 1357/2022), al che consegue che la contestata nullità non è ravvisabile nel caso di specie, ove si controverte della notifica di unatto sostanziale (cartella esattoriale) e non processuale ; 2. la sentenza impugnata va per l'effetto cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione,cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della