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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01357/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso 16976-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 311/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno l'avviso di accertamento, notificato in data 12.1.2017, con cui l'Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito dichiarato recuperando a tassazione la maggiore imposta Irpef.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso e annullava l'atto impositivo per inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento in quanto effettuata da soggetto non legittimato ed essendo l'Ente impositore decaduto dal potere di notifica dell'avviso di accertamento.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello per essere riservate al servizio universale di [OSCURATO:PERSONA] non solo le notifiche degli atti giudiziari ma anche degli atti tributari sostanziali.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo.

Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il Ric. 2020 n. 16976 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -2- contraddittorio.

Il contribuente ha depositato memoria illustrativa . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 140 cpc e 4 comma 1 lett. a) del d.lvo 261/1999, in relazione all'art 360 comma 1 nr.3 cpc, per avere la CTR errato nell'escludere la possibilità che l'avviso di accertamento, avente natura di atto amministrativo, potesse essere notificato anche attraverso il servizio individuale in quanto, alla luce della normativa che ha liberalizzato il servizio, solo le notifiche degli atti giudiziari e quelli delle violazioni al codice della strada devono essere effettuate con il servizio universale [OSCURATO:PERSONA]. 2 Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, la questione della validità della notifica oggetto del motivo di ricorso non è nuova ma è stata dibattuta in primo e secondo grado come si desume dalla circostanza che la ratio decidendi, sia della sentenza di primo grado che di quella di secondo grado, si fondano proprio sull'asserita inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento effettuata a mezzo di posta privata.

Il motivo del ricorso per Cassazione contiene la puntuale critica delle ragioni in punto di diritto che sorreggono la pronuncia di secondo grado. 2.1 Va, inoltre, rigettata l'eccezione di giudicato interno sulla questione della inapplicabilità del regime di cui all'art 156 cpc in quanto , come si desume dalla lettura dello svolgimento del processo della sentenza della CTR, l'Agenzia ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la Ric. 2020 n. 16976 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -3- notifica non sanata neppure con l'impugnazione dell'atto ed, in ogni caso, l'eventuale giudicato sulla insanabilità dell'inesistenza della notifica riguarda una questione subordinata a quella principale costituita dall'accertamento della validità della notifica. 3 Venendo al ricorso, il motivo di impugnazione è fondato. 3.1 E' pacifico, e comunque documentalmente provato, che il procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento ha avuto la seguente tempistica : in data 23/12/2016 il messo del Comune di Salerno ha eseguito l'accesso presso la residenza del contribuente e non è riuscito a consegnare il plico per temporanea assenza del destinatario; si è, quindi, proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale e all'invio della raccomandata informativa spedita in data 30/12/2016 tramite corriere provato; la consegna della cartolina da parte dell'operatore privato è avvenuta in data 17/1/2017. 3.2 Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che n D.Lvo. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare «regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati «gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie». 3.3 Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con D.Lvo. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 stabilendo che «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni Ric. 2020 n. 16976 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -4- a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201» 3.4 L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57 lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. 3.5 La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della legge nr. 124/2017. 3.6 Con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli di contestazione delle violazioni al codice della strada questa Corte con la sentenza nr. 8416/2019, resa a Sezione Unite, ha affermato in motivazione che «A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all'[OSCURATO:PERSONA] (poi società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del Ric. 2020 n. 16976 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -5- 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi» In sostanza si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del d.lvo 58/2011 3.7 La giurisprudenza successiva di questa Corte si è adeguata a tale orientamento ( cfr. Cass. 15360/2020 e 25521/2020).

La recente decisione delle SU di questa Suprema Corte (Cass.

SU 10 gennaio 2020, n. 299), secondo cui "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017", non è riferibile alla fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio che attiene alla notifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata L. n. 124 del 2017. 3.8 La CTR, quindi, nel ritenere inesistente la notifica completata - peraltro ad iniziativa del messo comunale incaricato, una volta non rinvenuto il destinatario della notifica presso il domicilio indicato perchè temporaneamente assente, in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell'atto - con spedizione della raccomandata informativa del Ric. 2020 n. 16976 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -6- deposito dell'atto presso la casa comunale tramite licenziatario privato - non ha tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali e dei principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto.

4. Il ricorso va accolto con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla CTR in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 16976-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 311/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno l'avviso di accertamento, notificato in data 12.1.2017, con cui l'Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito dichiarato recuperando a tassazione la maggiore imposta Irpef. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso e annullava l'atto impositivo per inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento in quanto effettuata da soggetto non legittimato ed essendo l'Ente impositore decaduto dal potere di notifica dell'avviso di accertamento. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello per essere riservate al servizio universale di [OSCURATO:PERSONA] non solo le notifiche degli atti giudiziari ma anche degli atti tributari sostanziali. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il Ric. 2020 n. 16976 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 140 cpc e 4 comma 1 lett. a) del d.lvo 261/1999, in relazione all'art 360 comma 1 nr.3 cpc, per avere la CTR errato nell'escludere la possibilità che l'avviso di accertamento, avente natura di atto amministrativo, potesse essere notificato anche attraverso il servizio individuale in quanto, alla luce della normativa che ha liberalizzato il servizio, solo le notifiche degli atti giudiziari e quelli delle violazioni al codice della strada devono essere effettuate con il servizio universale [OSCURATO:PERSONA]. 2 Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, la questione della validità della notifica oggetto del motivo di ricorso non è nuova ma è stata dibattuta in primo e secondo grado come si desume dalla circostanza che la ratio decidendi, sia della sentenza di primo grado che di quella di secondo grado, si fondano proprio sull'asserita inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento effettuata a mezzo di posta privata. Il motivo del ricorso per Cassazione contiene la puntuale critica delle ragioni in punto di diritto che sorreggono la pronuncia di secondo grado. 2.1 Va, inoltre, rigettata l'eccezione di giudicato interno sulla questione della inapplicabilità del regime di cui all'art 156 cpc in quanto , come si desume dalla lettura dello svolgimento del processo della sentenza della CTR, l'Agenzia ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la Ric. 2020 n. 16976 sez. MT - ud. 16-11-2021 -3- notifica non sanata neppure con l'impugnazione dell'atto ed, in ogni caso, l'eventuale giudicato sulla insanabilità dell'inesistenza della notifica riguarda una questione subordinata a quella principale costituita dall'accertamento della validità della notifica. 3 Venendo al ricorso, il motivo di impugnazione è fondato. 3.1 E' pacifico, e comunque documentalmente provato, che il procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento ha avuto la seguente tempistica : in data 23/12/2016 il messo del Comune di Salerno ha eseguito l'accesso presso la residenza del contribuente e non è riuscito a consegnare il plico per temporanea assenza del destinatario; si è, quindi, proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale e all'invio della raccomandata informativa spedita in data 30/12/2016 tramite corriere provato; la consegna della cartolina da parte dell'operatore privato è avvenuta in data 17/1/2017. 3.2 Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che n D.Lvo. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare «regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati «gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie». 3.3 Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con D.Lvo. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 stabilendo che «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni Ric. 2020 n. 16976 sez. MT - ud. 16-11-2021 -4- a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201» 3.4 L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57 lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. 3.5 La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della legge nr. 124/2017. 3.6 Con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli di contestazione delle violazioni al codice della strada questa Corte con la sentenza nr. 8416/2019, resa a Sezione Unite, ha affermato in motivazione che «A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all'[OSCURATO:PERSONA] (poi società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del Ric. 2020 n. 16976 sez. MT - ud. 16-11-2021 -5- 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi» In sostanza si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del d.lvo 58/2011 3.7 La giurisprudenza successiva di questa Corte si è adeguata a tale orientamento ( cfr. Cass. 15360/2020 e 25521/2020). La recente decisione delle SU di questa Suprema Corte (Cass. SU 10 gennaio 2020, n. 299), secondo cui "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017", non è riferibile alla fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio che attiene alla notifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata L. n. 124 del 2017. 3.8 La CTR, quindi, nel ritenere inesistente la notifica completata - peraltro ad iniziativa del messo comunale incaricato, una volta non rinvenuto il destinatario della notifica presso il domicilio indicato perchè temporaneamente assente, in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell'atto - con spedizione della raccomandata informativa del Ric. 2020 n. 16976 sez. MT - ud. 16-11-2021 -6- deposito dell'atto presso la casa comunale tramite licenziatario privato - non ha tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali e dei principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto. 4. Il ricorso va accolto con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla CTR in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudi