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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2026

Cassazione n. 15932/2026

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fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stendardi-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.1372/2020 depositata il 03/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l’appellodel contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo gradoche aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di liquidazione Tari 2014emesso dalla concessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito piùbrevemente VELLETRI), ritenendo che la notificazione di tale avviso fosseda ritenersi inesistente perché notificato a mezzo di operato postaleprivato senza apposita licenza, così come già statuito dal giudice di primeNumero registro generale 1096/2021Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 15932/2026Data pubblicazione 24/05/2026cure.2.

La VELLETRI ricorre in cassazione avverso siffatta pronuncia,affidandosi a tre motivi.3.

Resiste in cassazione in contribuente che ha depositatocontroricorso.4.

In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va esaminata l’istanza di cessazione della materiadel contendere formulata dalla difesa del controricorrente nella memoriada ultimo depositata, con cui assume, in sintesi, che dal definitivo esito didiversi e distinti giudizi relativi alla Tari 2014, meglio indicati in tale atto,nonché dal seguito dato da VELLETRI a tali pronunce, si evinca che, adoggi, non residui più alcuna contestazione tra le parti in ordine alla tassarifiuti per l’anno 2014, potendo conseguentemente ritenersi che – conspecifico riguardo all’oggetto del presente giudizio (impugnazionedell’invito di pagamento al detto titolo) – debba dichiararsi lasopravvenuta cessazione della materia del contendere.1.1.

Ritiene il Collegio che l’istanza non meriti accoglimento, nonravvisandosi i presupposti per la pronunzia di cessazione della materia delcontendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, posto che nel processotributario, siffatta la pronuncia presuppone la cessazione della posizione dicontrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, difatti sostanziali - quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione -incidenti sul "petitum" e sulla "causa petendi" della lite contestata e idoneiperciò far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia,con la conseguenza che non può desumersi dall'avvenuta definizione, inaltro processo e con forza di giudicato, di una pretesa impositiva il venirmeno del contrasto tra le parti in ordine ad un diverso atto impositivo checonsegua da distinti presupposti. (Cass.5351/2020), ipotesi che nonNumero registro generale 1096/2021Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 15932/2026Data pubblicazione 24/05/2026ricorrente nella fattispecie in esame alla luce delle medesime allegazionidelle parti.2.

Ciò premesso, con il primo motivo, la ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., assumendo l’erroneità dell’impugnata sentenzanella parte in cui ha ritenuto, a sostegno dell’inesistenza della notificazionedell’avviso di liquidazione impugnato, che il servizio di notificazione deglidel D. Lgs. n. 261/1999 e che solo a partire dal 10 settembre 2017 l’art. 4sopra citato è stato abrogato dalla L. 4 agosto 2017, n. 124 per cui lenotifiche in precedenza effettuate a mezzo soggetti privati diversi da PosteItaliane devono ritenersi inesistenti senza possibilità di sanatoria nonché làdove afferma che fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenzeindividuali relative allo svolgimento dei servizi in questione, sulla basedelle regole da predisporsi da parte dell’AGCOM, dovranno continuare aconsiderarsi inesistenti le notifiche effettuate da soggetti privati prividell’apposita licenza.3.

Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 (abrogato dall’art. 1, co.57 lett. b) della L. n. 124/2017) in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., assumendo l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cuiha affermato che il servizio di notificazione degli atti giudiziari è riservatoa [OSCURATO:PERSONA] in base all’art. 4, I co., lett. a), del D. Lgs. n. 261/1999,includendovi, quindi, erroneamente anche atti non aventi natura di attogiudiziario, come l’avviso di liquidazione.4.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio ex art.360 prima comma n.5 c.p.c. ,assumendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenutoassorbito ogni altro motivo di appello.5.

Con il quarto motivo, infine la ricorrente lamenta la violazioneNumero registro generale 1096/2021Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 15932/2026Data pubblicazione 24/05/2026dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art.360, primo comma n.3, c.p.c.,assumendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di appellol’ha condannata al pagamento delle spese processuali a proprio carico6.

I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamenteconnessi, sono fondati, con conseguente assorbimento dei restanti.6.1.

E’ affermazione costante della giurisprudenza di legittimità che pernotificazione di un atto tributario amministrativo sia sufficiente il titolominore (v.

Cass. n. 18541/2024, Cass. 1357/2022; Cass. n. 21011/2021;Cass. 15360/2020; Cass. 25521/2020; Cass.

S.U. 8416/2019).6.2.

In particolare, si è affermato che per effetto dell'art. 4, del D.Lgs. n.261/1999 e succ. modif., è fidefaciente e valida la notifica di attiamministrativi e tributari - nel periodo intercorrente tra la parzialeliberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58/2011 e quella portata acompimento dalla legge n. 124/2017 - tramite operatore postale privato inpossesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale"di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 261/1999 (cfr.la cit.Cass.25521/2020).6.3.

In ogni caso, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte(vedi Cass.

SS.UU.299/2020) hanno affermato il principio secondo cui, intema di notificazione di atti processuali, posta che nel quadro giuridiconovellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali dinotificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri lagiustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazionedi atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativotitolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore dellasuddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017.6.4.

In tal caso, trattandosi di nullità e non inesistenza dellanotificazione, qualora il procedimento notificatorio abbia consentito all'attodi raggiungere il suo scopo, per esser stato conosciuto dal destinatario, iNumero registro generale 1096/2021Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 15932/2026Data pubblicazione 24/05/2026vizi di notifica si considerano sanati ex art. 156 c.p.c., anche per attiimpositivi di natura sostanziale (vedi Cass.14718/2025).6.5.

Pertanto, questa Corte ha affermato che in tema di attiamministrativi tributari, la proposizione del ricorso del contribuenteproduce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione perraggiungimento dello scopo dell'atto, per effetto del principio generaleenunciato dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile peranalogia ai vizi attinenti agli atti di imposizione tributaria (vediCass.19223/2025).6.6.

Nel caso specie, in considerazione di quanto sin qui esposto, risulta,quindi, evidente che la CTR nel ritenere che la notifica dell’avviso diliquidazione fosse inesistente perché notificato da un operatore postaleprivato, non ha fatto buon governo dei principi esposti, trattandosi di attotributario amministrativo per il quale è sufficiente che l’operatorepostatale privato sia dotato del titolo abilitativo minore nei termini sopraprecisati, che il giudice di appello, non si è fatto carico di verificare.6.7.

In ogni caso, la sentenza impugnata non ha considerato che,dovendosi escludere l’inesistenza del procedimento notificatorio in ragionedi quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (vediCass.SS.UU.299/2020), la pacifica impugnazione dell’avviso di liquidazioneda parte del contribuente con il ricorso che ha originato la presentevicenda processuale ha sanato qualsivoglia vizio del procedimentonotificatorio avvenuto tramite l’operatore postale privato perraggiungimento dello scopo ex art.156 3° comma c.p.c..7.

In definitiva, vanno accolti il primo e il secondo motivo, assorbiti irestanti, e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione aimotivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2°grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà sulle speseanche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 1096/2021Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 15932/2026Data pubblicazione 24/05/2026La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiaraassorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delLazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/3/2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stendardi-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.1372/2020 depositata il 03/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l’appellodel contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo gradoche aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di liquidazione Tari 2014emesso dalla concessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito piùbrevemente VELLETRI), ritenendo che la notificazione di tale avviso fosseda ritenersi inesistente perché notificato a mezzo di operato postaleprivato senza apposita licenza, così come già statuito dal giudice di primeNumero registro generale 1096/2021Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 15932/2026Data pubblicazione 24/05/2026cure.2. La VELLETRI ricorre in cassazione avverso siffatta pronuncia,affidandosi a tre motivi.3. Resiste in cassazione in contribuente che ha depositatocontroricorso.4. In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va esaminata l’istanza di cessazione della materiadel contendere formulata dalla difesa del controricorrente nella memoriada ultimo depositata, con cui assume, in sintesi, che dal definitivo esito didiversi e distinti giudizi relativi alla Tari 2014, meglio indicati in tale atto,nonché dal seguito dato da VELLETRI a tali pronunce, si evinca che, adoggi, non residui più alcuna contestazione tra le parti in ordine alla tassarifiuti per l’anno 2014, potendo conseguentemente ritenersi che – conspecifico riguardo all’oggetto del presente giudizio (impugnazionedell’invito di pagamento al detto titolo) – debba dichiararsi lasopravvenuta cessazione della materia del contendere.1.1. Ritiene il Collegio che l’istanza non meriti accoglimento, nonravvisandosi i presupposti per la pronunzia di cessazione della materia delcontendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, posto che nel processotributario, siffatta la pronuncia presuppone la cessazione della posizione dicontrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, difatti sostanziali - quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione -incidenti sul "petitum" e sulla "causa petendi" della lite contestata e idoneiperciò far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia,con la conseguenza che non può desumersi dall'avvenuta definizione, inaltro processo e con forza di giudicato, di una pretesa impositiva il venirmeno del contrasto tra le parti in ordine ad un diverso atto impositivo checonsegua da distinti presupposti. (Cass.5351/2020), ipotesi che nonNumero registro generale 1096/2021Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 15932/2026Data pubblicazione 24/05/2026ricorrente nella fattispecie in esame alla luce delle medesime allegazionidelle parti.2. Ciò premesso, con il primo motivo, la ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., assumendo l’erroneità dell’impugnata sentenzanella parte in cui ha ritenuto, a sostegno dell’inesistenza della notificazionedell’avviso di liquidazione impugnato, che il servizio di notificazione deglidel D. Lgs. n. 261/1999 e che solo a partire dal 10 settembre 2017 l’art. 4sopra citato è stato abrogato dalla L. 4 agosto 2017, n. 124 per cui lenotifiche in precedenza effettuate a mezzo soggetti privati diversi da PosteItaliane devono ritenersi inesistenti senza possibilità di sanatoria nonché làdove afferma che fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenzeindividuali relative allo svolgimento dei servizi in questione, sulla basedelle regole da predisporsi da parte dell’AGCOM, dovranno continuare aconsiderarsi inesistenti le notifiche effettuate da soggetti privati prividell’apposita licenza.3. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 (abrogato dall’art. 1, co.57 lett. b) della L. n. 124/2017) in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., assumendo l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cuiha affermato che il servizio di notificazione degli atti giudiziari è riservatoa [OSCURATO:PERSONA] in base all’art. 4, I co., lett. a), del D. Lgs. n. 261/1999,includendovi, quindi, erroneamente anche atti non aventi natura di attogiudiziario, come l’avviso di liquidazione.4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio ex art.360 prima comma n.5 c.p.c. ,assumendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenutoassorbito ogni altro motivo di appello.5. Con il quarto motivo, infine la ricorrente lamenta la violazioneNumero registro generale 1096/2021Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 15932/2026Data pubblicazione 24/05/2026dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art.360, primo comma n.3, c.p.c.,assumendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di appellol’ha condannata al pagamento delle spese processuali a proprio carico6. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamenteconnessi, sono fondati, con conseguente assorbimento dei restanti.6.1. E’ affermazione costante della giurisprudenza di legittimità che pernotificazione di un atto tributario amministrativo sia sufficiente il titolominore (v. Cass. n. 18541/2024, Cass. 1357/2022; Cass. n. 21011/2021;Cass. 15360/2020; Cass. 25521/2020; Cass. S.U. 8416/2019).6.2. In particolare, si è affermato che per effetto dell'art. 4, del D.Lgs. n.261/1999 e succ. modif., è fidefaciente e valida la notifica di attiamministrativi e tributari - nel periodo intercorrente tra la parzialeliberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58/2011 e quella portata acompimento dalla legge n. 124/2017 - tramite operatore postale privato inpossesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale"di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 261/1999 (cfr.la cit.Cass.25521/2020).6.3. In ogni caso, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte(vedi Cass. SS.UU.299/2020) hanno affermato il principio secondo cui, intema di notificazione di atti processuali, posta che nel quadro giuridiconovellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali dinotificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri lagiustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazionedi atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativotitolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore dellasuddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017.6.4. In tal caso, trattandosi di nullità e non inesistenza dellanotificazione, qualora il procedimento notificatorio abbia consentito all'attodi raggiungere il suo scopo, per esser stato conosciuto dal destinatario, iNumero registro generale 1096/2021Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 15932/2026Data pubblicazione 24/05/2026vizi di notifica si considerano sanati ex art. 156 c.p.c., anche per attiimpositivi di natura sostanziale (vedi Cass.14718/2025).6.5. Pertanto, questa Corte ha affermato che in tema di attiamministrativi tributari, la proposizione del ricorso del contribuenteproduce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione perraggiungimento dello scopo dell'atto, per effetto del principio generaleenunciato dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile peranalogia ai vizi attinenti agli atti di imposizione tributaria (vediCass.19223/2025).6.6. Nel caso specie, in considerazione di quanto sin qui esposto, risulta,quindi, evidente che la CTR nel ritenere che la notifica dell’avviso diliquidazione fosse inesistente perché notificato da un operatore postaleprivato, non ha fatto buon governo dei principi esposti, trattandosi di attotributario amministrativo per il quale è sufficiente che l’operatorepostatale privato sia dotato del titolo abilitativo minore nei termini sopraprecisati, che il giudice di appello, non si è fatto carico di verificare.6.7. In ogni caso, la sentenza impugnata non ha considerato che,dovendosi escludere l’inesistenza del procedimento notificatorio in ragionedi quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (vediCass.SS.UU.299/2020), la pacifica impugnazione dell’avviso di liquidazioneda parte del contribuente con il ricorso che ha originato la presentevicenda processuale ha sanato qualsivoglia vizio del procedimentonotificatorio avvenuto tramite l’operatore postale privato perraggiungimento dello scopo ex art.156 3° comma c.p.c..7. In definitiva, vanno accolti il primo e il secondo motivo, assorbiti irestanti, e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione aimotivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2°grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà sulle speseanche del presente giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 1096/2021Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 15932/2026Data pubblicazione 24/05/2026La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiaraassorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delLazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/3/2026Il Presidente