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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2026

Cassazione n. 15933/2026

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fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stendardi-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.1373/2020 depositata il 03/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l’appellodel contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo gradoche aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di liquidazione Tari 2015emesso dalla concessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito piùbrevemente VELLETRI), ritenendo che la notificazione di tale avviso fosseda ritenersi inesistente perché notificato a mezzo di operato postaleprivato senza apposita licenza, così come già statuito dal giudice di primeNumero registro generale 1111/2021Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15933/2026Data pubblicazione 24/05/2026cure.2.

La VELLETRI ricorre in cassazione avverso siffatta pronuncia,affidandosi a tre motivi.3.

Resiste in cassazione in contribuente che ha depositatocontroricorso.4.

La ricorrente, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., assumendo l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cuiha ritenuto, a sostegno dell’inesistenza della notificazione dell’avviso diliquidazione impugnato, che il servizio di notificazione degli atti giudiziarisia riservato a [OSCURATO:PERSONA] in base all’art. 4, I co., lett. a), del D. Lgs. n.261/1999 e che solo a partire dal 10 settembre 2017 l’art. 4 sopra citato èstato abrogato dalla L. 4 agosto 2017, n. 124 per cui le notifiche inprecedenza effettuate a mezzo soggetti privati diversi da [OSCURATO:PERSONA] ritenersi inesistenti senza possibilità di sanatoria nonché là doveafferma che fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenzeindividuali relative allo svolgimento dei servizi in questione, sulla basedelle regole da predisporsi da parte dell’AGCOM, dovranno continuare aconsiderarsi inesistenti le notifiche effettuate da soggetti privati prividell’apposita licenza.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 (abrogato dall’art. 1, co.57 lett. b) della L. n. 124/2017) in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., assumendo l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cuiha affermato che il servizio di notificazione degli atti giudiziari è riservatoa [OSCURATO:PERSONA] in base all’art. 4, I co., lett. a), del D. Lgs. n. 261/1999,includendovi, quindi, erroneamente anche atti non aventi natura di attoNumero registro generale 1111/2021Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15933/2026Data pubblicazione 24/05/2026giudiziario, come l’avviso di liquidazione.3.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazionedell’art.91 c.p.c. in relazione all’art.360, primo comma n.3, c.p.c.,assumendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di appelloha posto a carico della concessionaria le spese processuali.4.

I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamenteconnessi, sono fondati, con conseguente assorbimento del terzo.4.1.

E’ affermazione costante della giurisprudenza di legittimità che pernotificazione di un atto tributario amministrativo sia sufficiente il titolominore (v.

Cass. n. 18541/2024, Cass. 1357/2022; Cass. n. 21011/2021;Cass. 15360/2020; Cass. 25521/2020; Cass.

S.U. 8416/2019).4.2.

In particolare, si è affermato che per effetto dell'art. 4, del D.Lgs. n.261/1999 e succ. modif., è fidefaciente e valida la notifica di attiamministrativi e tributari - nel periodo intercorrente tra la parzialeliberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58/2011 e quella portata acompimento dalla legge n. 124/2017 - tramite operatore postale privato inpossesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale"di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 261/1999 (cfr.la cit.Cass.25521/2020).4.3.

In ogni caso, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte(vedi Cass.

SS.UU.299/2020) hanno affermato il principio secondo cui, intema di notificazione di atti processuali, posta che nel quadro giuridiconovellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali dinotificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri lagiustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazionedi atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativotitolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore dellasuddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017.4.4.

In tal caso, trattandosi di nullità e non inesistenza dellaNumero registro generale 1111/2021Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15933/2026Data pubblicazione 24/05/2026notificazione, qualora il procedimento notificatorio abbia consentito all'attodi raggiungere il suo scopo, per esser stato conosciuto dal destinatario, ivizi di notifica si considerano sanati ex art. 156 c.p.c., anche per attiimpositivi di natura sostanziale (vedi Cass.14718/2025).4.5.

Pertanto, queste Corte ha affermato che in tema di attiamministrativi tributari, la proposizione del ricorso del contribuenteproduce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione perraggiungimento dello scopo dell'atto, per effetto del principio generaleenunciato dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile peranalogia ai vizi attinenti agli atti di imposizione tributaria (vediCass.19223/2025).4.6.

Nel caso specie, in considerazione di quanto sin qui esposto, risulta,quindi, evidente che la CTR nel ritenere che la notifica dell’avviso diliquidazione fosse inesistente perché notificato da un operatore postaleprivato, non ha fatto buon governo dei principi esposti, trattandosi di attotributario amministrativo per il quale è sufficiente che l’operatorepostatale privato sia dotato del titolo abilitativo minore nei termini sopraprecisati, che il giudice di appello, non si è fatto carico di verificare.4.7.

In ogni caso, la sentenza impugnata non ha considerato che,dovendosi escludere l’inesistenza del procedimento notificatorio in ragionedi quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (vediCass.SS.UU.299/2020), la pacifica impugnazione dell’avviso di liquidazioneda parte del contribuente con il ricorso che ha originato la presentevicenda processuale ha sanato qualsivoglia vizio del procedimentonotificatorio avvenuto tramite l’operatore postale privato perraggiungimento dello scopo ex art.156 3° comma c.p.c..5.

In definitiva, vanno accolti il primo e il secondo motivo, assorbito ilterzo, e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° gradodel Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delNumero registro generale 1111/2021Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15933/2026Data pubblicazione 24/05/2026presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbito ilterzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/3/2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stendardi-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.1373/2020 depositata il 03/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l’appellodel contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo gradoche aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di liquidazione Tari 2015emesso dalla concessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito piùbrevemente VELLETRI), ritenendo che la notificazione di tale avviso fosseda ritenersi inesistente perché notificato a mezzo di operato postaleprivato senza apposita licenza, così come già statuito dal giudice di primeNumero registro generale 1111/2021Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15933/2026Data pubblicazione 24/05/2026cure.2. La VELLETRI ricorre in cassazione avverso siffatta pronuncia,affidandosi a tre motivi.3. Resiste in cassazione in contribuente che ha depositatocontroricorso.4. La ricorrente, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., assumendo l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cuiha ritenuto, a sostegno dell’inesistenza della notificazione dell’avviso diliquidazione impugnato, che il servizio di notificazione degli atti giudiziarisia riservato a [OSCURATO:PERSONA] in base all’art. 4, I co., lett. a), del D. Lgs. n.261/1999 e che solo a partire dal 10 settembre 2017 l’art. 4 sopra citato èstato abrogato dalla L. 4 agosto 2017, n. 124 per cui le notifiche inprecedenza effettuate a mezzo soggetti privati diversi da [OSCURATO:PERSONA] ritenersi inesistenti senza possibilità di sanatoria nonché là doveafferma che fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenzeindividuali relative allo svolgimento dei servizi in questione, sulla basedelle regole da predisporsi da parte dell’AGCOM, dovranno continuare aconsiderarsi inesistenti le notifiche effettuate da soggetti privati prividell’apposita licenza.2. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 (abrogato dall’art. 1, co.57 lett. b) della L. n. 124/2017) in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., assumendo l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cuiha affermato che il servizio di notificazione degli atti giudiziari è riservatoa [OSCURATO:PERSONA] in base all’art. 4, I co., lett. a), del D. Lgs. n. 261/1999,includendovi, quindi, erroneamente anche atti non aventi natura di attoNumero registro generale 1111/2021Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15933/2026Data pubblicazione 24/05/2026giudiziario, come l’avviso di liquidazione.3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazionedell’art.91 c.p.c. in relazione all’art.360, primo comma n.3, c.p.c.,assumendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di appelloha posto a carico della concessionaria le spese processuali.4. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamenteconnessi, sono fondati, con conseguente assorbimento del terzo.4.1. E’ affermazione costante della giurisprudenza di legittimità che pernotificazione di un atto tributario amministrativo sia sufficiente il titolominore (v. Cass. n. 18541/2024, Cass. 1357/2022; Cass. n. 21011/2021;Cass. 15360/2020; Cass. 25521/2020; Cass. S.U. 8416/2019).4.2. In particolare, si è affermato che per effetto dell'art. 4, del D.Lgs. n.261/1999 e succ. modif., è fidefaciente e valida la notifica di attiamministrativi e tributari - nel periodo intercorrente tra la parzialeliberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58/2011 e quella portata acompimento dalla legge n. 124/2017 - tramite operatore postale privato inpossesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale"di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 261/1999 (cfr.la cit.Cass.25521/2020).4.3. In ogni caso, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte(vedi Cass. SS.UU.299/2020) hanno affermato il principio secondo cui, intema di notificazione di atti processuali, posta che nel quadro giuridiconovellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali dinotificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri lagiustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazionedi atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativotitolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore dellasuddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017.4.4. In tal caso, trattandosi di nullità e non inesistenza dellaNumero registro generale 1111/2021Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15933/2026Data pubblicazione 24/05/2026notificazione, qualora il procedimento notificatorio abbia consentito all'attodi raggiungere il suo scopo, per esser stato conosciuto dal destinatario, ivizi di notifica si considerano sanati ex art. 156 c.p.c., anche per attiimpositivi di natura sostanziale (vedi Cass.14718/2025).4.5. Pertanto, queste Corte ha affermato che in tema di attiamministrativi tributari, la proposizione del ricorso del contribuenteproduce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione perraggiungimento dello scopo dell'atto, per effetto del principio generaleenunciato dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile peranalogia ai vizi attinenti agli atti di imposizione tributaria (vediCass.19223/2025).4.6. Nel caso specie, in considerazione di quanto sin qui esposto, risulta,quindi, evidente che la CTR nel ritenere che la notifica dell’avviso diliquidazione fosse inesistente perché notificato da un operatore postaleprivato, non ha fatto buon governo dei principi esposti, trattandosi di attotributario amministrativo per il quale è sufficiente che l’operatorepostatale privato sia dotato del titolo abilitativo minore nei termini sopraprecisati, che il giudice di appello, non si è fatto carico di verificare.4.7. In ogni caso, la sentenza impugnata non ha considerato che,dovendosi escludere l’inesistenza del procedimento notificatorio in ragionedi quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (vediCass.SS.UU.299/2020), la pacifica impugnazione dell’avviso di liquidazioneda parte del contribuente con il ricorso che ha originato la presentevicenda processuale ha sanato qualsivoglia vizio del procedimentonotificatorio avvenuto tramite l’operatore postale privato perraggiungimento dello scopo ex art.156 3° comma c.p.c..5. In definitiva, vanno accolti il primo e il secondo motivo, assorbito ilterzo, e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° gradodel Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delNumero registro generale 1111/2021Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15933/2026Data pubblicazione 24/05/2026presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbito ilterzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/3/2026Il Presidente