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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08299/2026

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DELLO STATO.-ricorrente-controM.B.R. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 6349/2024 depositata il 22/10/2024.Vista la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero in persona delsostituto procuratore generale della Corte di Cassazione dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso come riportato in fatto.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado lasocietà [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella dipagamento rilasciatole dall’Agenzia delle Entrate Riscossione,Numero registro generale 8511/2025Numero sezionale 8292/2025Numero di raccolta generale 8299/2026assumendone l’omessa notifica e evidenziando di averne avutoData pubblicazione 02/04/2026conoscenza in data 17/09/2019 a seguito della comunicazione daparte del proprio Istituto di credito dell’avvenuta notifica delpignoramento di crediti verso terzi, presso cui intratteneva unrapporto di conto corrente.

Detta cartella di pagamento recavasomme iscritte a ruolo dal Comune di Roma per il recupero di ICI edi IMU - oltre a interessi, sanzioni e spese – dovute per le annualità2010, 2011 e 2012, il tutto per il corrispondente importo netto pariad € 100.604,00.2.

In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure, la societàcontribuente eccepiva: i) l’omessa notifica della cartella dipagamento; ii) la conseguente intervenuta prescrizione e/o ladecadenza dal diritto a riscuotere; iii) la carenza di motivazionedella cartella di pagamento in ordine all’esplicazione delle ragionidella pretesa fiscale.3.

La C.T.P. di Roma dichiarava cessata la materia delcontendere, con compensazione delle spese di lite, evidenziandoche risultava documentalmente provato che l’Agente dellariscossione avesse rinunciato in data 19/12/2019 al pignoramentodi crediti verso terzi.4.

La Corte di Giustizia di 2° grado del Lazio, adita in appellodalla contribuente, accoglieva il gravame, affermando la nullitàdella notificazione della cartella perché eseguita tramite vettoreprivato, non titolare di specifica licenza rilasciata dal Ministero delloSviluppo Economico ex D.M. 19/07/2018, con conseguentedichiarazione di prescrizione e decadenza dell’ICI per gli anni 2010,2011, 2012, per il mancato rispetto del termine quinquennaleprevisto ex lege n. 296/2006.5.

Avverso siffatta pronuncia ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), affidandosi a tre motivi.6.

La contribuente ha depositato controricorso.7.

La Procura Generale ha depositato memoria con cui ha2 di 8Numero registro generale 8511/2025Numero sezionale 8292/2025concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suoNumero di raccolta generale 8299/2026rigetto.

Data pubblicazione 02/04/20268.

La controricorrente in prossimità dell’adunanza camerale hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo proposto, l’ADER censura la sentenza di2° grado per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n.546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4,c.p.c., per aver omesso di rilevare che l’accertata intervenutarinuncia dell’Agente della Riscossione al pignoramento, aveva resocarente di interesse l’impugnazione dell’estratto di ruolo, alla lucedi quanto previsto dalla novella normativa di cui all’art. 12, comma4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, come interpretata dalle SezioniUnite di questa Corte con la sentenza n. 26283/2022, cosidovendosi qualificare l’azione della contribuente che avevadichiarato di circoscrivere il proprio ricorso alla questione relativaalla pretesa omessa notifica della cartella di pagamento, sulla basedel rilascio dell’estratto di ruolo.

Evidenzia, altresì, che anchequalora fosse ritenuta ammissibile l’impugnazione dell’estratto diruolo, andrebbe dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivoper tardività ex art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, nonessendo stato rispettato il termine decadenziale di sessanta giorniper l’impugnazione notificata all’Agente della riscossione solo indata 30/10/2019.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.22754/2024,Cass.32671/24), va ribadito il principio statuito dalle Sezioni Unite,secondo cui, in materia di esecuzione forzata tributaria,l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento,che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione dellacartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal3 di 8Numero registro generale 8511/2025Numero sezionale 8292/2025pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2,Numero di raccolta generale 8299/2026comma 1, secondo periodo, 19 del D.Lgs. 31 dicembre D1a9ta9 pu2b,b licnaz.io ne 02/04/2026546, 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 617 cod. proc. civ.- davanti al giudice tributario (Cass.SS.UU.13913/2017; vedianche: Cass.11481/2018; Cass.SS.UU.17126/2018; Cass.,32203/2019; Cass.

SS.UU. 7822/2020; Cass.SS.UU.21642/2021;Cass.22754/2024), manifestando tale iniziativa il primo atto concui si esprime la pretesa esattiva di un ben individuato creditotributario, come tale idoneo a far sorgere l'interesse ad agire aisensi dell'art. 100 c.p.c. e rientrante nell'ambito degli attiimpugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 delD.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. 11481/2018;Cass.31484/2019, 31485/2019 e 31486/2019; Cass., 25453/2021;Cass. 22754/2024).1.3 Dunque, ricevuta la notifica del pignoramento presso terzi, ilcontribuente può (e deve) far valere, in sede di giudizio di merito,l'omissione o la nullità della notifica della cartella di pagamento (odi altro atto presupposto) innanzi al giudice tributario, contestandoogni forma di inesistenza e/o nullità della notifica dell’attopropedeutico tramite un’azione riconducibile all’art. 19, comma 3,del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass.

SS.UU. 7822/2020).1.4 Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, l’infondatezzadella doglianza si appalesa sol che si consideri che la rinuncia alpignoramento presso terzi da parte dell’ADER non ha fatto venirmeno l’interesse ad agire della contribuente per ottenere unapronuncia di merito sulla pretesa fiscale incidente direttamentesulla sua sfera giuridica/patrimoniale, dovendo in tale fattispecie,per come sviluppatasi, escludersi che l’impugnazione possa“regredire” ad una inammissibile contestazione del cd. estratto diruolo ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973,con conseguente irrilevanza della data del suo rilascio ai fini dellatempestività del ricorso che va, invece, verificata in relazione alla4 di 8Numero registro generale 8511/2025Numero sezionale 8292/2025notificazione del predetto atto esecutivo.Numero di raccolta generale 8299/20262.

Con il secondo motivo, l’ADER lamenta, in relazionDea taa pullb’balicratz.io ne 02/04/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto degli art. 26, comma 2, e 60, ultimocomma, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo ratione temporisvigente, nonché dell’art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 2011,per aver il giudice di appello considerato invalida la notifica dellacartella perché eseguita tramite vettore privato, nonostante lacartella di pagamento risultasse notificata a mezzo pec nonconsegnata per fatto della contribuente, mentre l’avviso diavvenuta notifica presso la CCIA risultava esser stato notificato amezzo racc.ta semplice attraverso agenzia di recapito privata,Nexive, ossia da un operatore privato dotato di licenza individuale,abilitato alla notificazione di atti tributari diversi da quelli strictosensu giudiziari, come affermato da Cass. 15360/2020.2.1 Il motivo è fondato.2.2 La questione che viene posta alla Corte concerne la validità omeno della notificazione alla contribuente della cartella dipagamento nel caso in cui essa risulti notificata a mezzo PEC nonconsegnata per fatto del destinatario, mentre l’avviso di avvenutanotifica presso la CCIA risulta esser stato spedito nel 2019 a mezzoracc.ta semplice attraverso agenzia di recapito privata.2.3 Si tratta, quindi, di questione che non concerne lanotificazione di un atto giudiziario, bensì di un atto impositivotributario, di natura amministrativa, su cui questa Corte ha in piùoccasioni ribadito (vedi Cass. 15360/2020; Cass. 1357/2022, Cass.18541/2024) che il tenore letterale del D.Lgs. n. 261 del 1999, art.4, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58 del 2011,consente di ritenere che, dalla data del 30 aprile 2011, ossia dellasua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributaridiversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere oggetto dinotifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello5 di 8Numero registro generale 8511/2025Numero sezionale 8292/2025specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cuiNumero di raccolta generale 8299/2026al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1, ossia di Duanta putbitbloicalozio ne 02/04/2026minore, rispetto a quello speciale di cui al Decreto del Ministerodello sviluppo economico 19 luglio 2018 che concerne, invece, losvolgimento dei servizi già oggetto di riserva (le notificazioni di attia mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con lanotifica di atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982 nonché lenotificazioni a mezzo posta dei verbali riguardanti la contestazionedelle infrazioni al Codice della strada).

Del resto, le stesse SezioniUnite di questa Corte (con la sentenza n. 8416/19) hannoriconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs.n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore diposta privata dei soli atti di natura amministrativa.2.4 Alla luce di quanto sin qui esposto, trattandosi di notificazionedi cartella di pagamento, ossia di un atto tributario/amministrativo,va, quindi, esclusa l’invalidità della notificazione per difetto in capoall’operatore privato del titolo abilitativo speciale di cui al Decretodel Ministero dello sviluppo economico 19 luglio 2018, comeerroneamente ritenuto dal giudice di appello, trattandosi di attonon stricto sensu giudiziario per il quale non è necessaria talespeciale abilitazione, essendo sufficiente il titolo minore.2.5 In ogni caso, il Collegio non può non rilevare che dallasentenza impugnata e dal controricorso emerge che la contribuenteaveva originariamente impugnato la cartella di pagamento per lasua omessa notifica.

Soltanto in appello la società ha eccepito lanullità della notifica, senza aver proposto, nel corso del giudizio diprimo grado, dopo il deposito della documentazione da partedell’agenzia, i necessari motivi aggiunti per contestarne la nullitànei modi e nei termini di cui all’art.24 del D.Lgs. 546/1992, avendola contribuente dato atto di aver depositato solo una memoria direplica riconducibile alla previsione dell’art.32 del D.Lgs. cit. che hasolo funzione illustrativa.

Ne consegue l’inammissibilità del motivo6 di 8Numero registro generale 8511/2025Numero sezionale 8292/2025di appello sulla nullità della notificazione perché nuovo, rilevabileNumero di raccolta generale 8299/2026d’ufficio anche in cassazione per violazione del termine pDeartae pnutboblircaiozio ne 02/04/2026di cui all’art. 24 cit (vedi Cass.12633/24;Cass.SS.UU.24175/2025).

Il che costituisce ulteriore ragione perl’accoglimento del motivo, dovendosi escludere che il giudice diappello fosse stato investito legittimamente della questione dellanullità della notificazione della cartella.3.

Quanto, infine, al terzo motivo (con cui la ricorrente hacensurato l’impugnata sentenza per la violazione dell’art. 21,comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n 4, c.p.c., per aver omesso di dichiararel’inammissibilità delle eccezioni di prescrizione e di decadenza daldiritto di riscuotere le somme portate da tale cartella perché,contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, lanotificazione della cartella era avvenuta ritualmente conconseguente decadenza della contribuente per non averlaimpugnata nei termini di legge), esso risulta assorbitodall’accoglimento del secondo motivo in considerazione dellavalidità della notificazione della cartella di pagamento.4.

Va aggiunto che deve qui solo prendersi atto che la notificadella cartella era stata eseguita il 4 febbraio 2019 – come accertatodal giudice regionale – per cui ogni questione su vicende estintive(prescrizione) precedenti a detta notifica resta assorbita dallamancata impugnazione di detto atto, mentre emerge dai contenutidella pronuncia impugnata che il ricorso originario del presentegiudizio era stato notificato il 28 novembre 2019.L’evidenza testuale di tali dati fattuali, accertati dal giudiceregionale, consente di decidere il ricorso, considerando smentitadalle verifiche compiute in sede di merito l’omessa notifica dellacartella e nuova, oltre che infondata, l’eccezione di nullità dellastessa.5.

In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato7 di 8Numero registro generale 8511/2025Numero sezionale 8292/2025Numero di raccolta generale 8299/2026il primo e assorbito il terzo e, pertanto, la sentenza impugnata vaData pubblicazione 02/04/2026cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessariulteriori accertamenti ex art. 384, secondo comma, c.p.c., la causava decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso dellacontribuente considerata la rituale notificazione dell’attopresupposto dell’impugnato pignoramento.6.

Le spese dei giudizi di merito e di legittimità seguono lasoccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo edichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorsodella contribuente.Condanna la controricorrente al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese dei gradi di merito e del giudizio dilegittimità che liquida, quanto al primo grado, in Euro 6.000,00 percompenso, oltre spese prenotate a debito; quanto al secondo inEuro 6.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito;quanto al giudizio di legittimità, in Euro 5.000,00 per compenso,oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/25.Il PresidenteUgo Candia8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELLO STATO.-ricorrente-controM.B.R. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 6349/2024 depositata il 22/10/2024.Vista la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero in persona delsostituto procuratore generale della Corte di Cassazione dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso come riportato in fatto.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado lasocietà [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella dipagamento rilasciatole dall’Agenzia delle Entrate Riscossione,Numero registro generale 8511/2025Numero sezionale 8292/2025Numero di raccolta generale 8299/2026assumendone l’omessa notifica e evidenziando di averne avutoData pubblicazione 02/04/2026conoscenza in data 17/09/2019 a seguito della comunicazione daparte del proprio Istituto di credito dell’avvenuta notifica delpignoramento di crediti verso terzi, presso cui intratteneva unrapporto di conto corrente. Detta cartella di pagamento recavasomme iscritte a ruolo dal Comune di Roma per il recupero di ICI edi IMU - oltre a interessi, sanzioni e spese – dovute per le annualità2010, 2011 e 2012, il tutto per il corrispondente importo netto pariad € 100.604,00.2. In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure, la societàcontribuente eccepiva: i) l’omessa notifica della cartella dipagamento; ii) la conseguente intervenuta prescrizione e/o ladecadenza dal diritto a riscuotere; iii) la carenza di motivazionedella cartella di pagamento in ordine all’esplicazione delle ragionidella pretesa fiscale.3. La C.T.P. di Roma dichiarava cessata la materia delcontendere, con compensazione delle spese di lite, evidenziandoche risultava documentalmente provato che l’Agente dellariscossione avesse rinunciato in data 19/12/2019 al pignoramentodi crediti verso terzi.4. La Corte di Giustizia di 2° grado del Lazio, adita in appellodalla contribuente, accoglieva il gravame, affermando la nullitàdella notificazione della cartella perché eseguita tramite vettoreprivato, non titolare di specifica licenza rilasciata dal Ministero delloSviluppo Economico ex D.M. 19/07/2018, con conseguentedichiarazione di prescrizione e decadenza dell’ICI per gli anni 2010,2011, 2012, per il mancato rispetto del termine quinquennaleprevisto ex lege n. 296/2006.5. Avverso siffatta pronuncia ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), affidandosi a tre motivi.6. La contribuente ha depositato controricorso.7. La Procura Generale ha depositato memoria con cui ha2 di 8Numero registro generale 8511/2025Numero sezionale 8292/2025concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suoNumero di raccolta generale 8299/2026rigetto. Data pubblicazione 02/04/20268. La controricorrente in prossimità dell’adunanza camerale hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo proposto, l’ADER censura la sentenza di2° grado per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n.546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4,c.p.c., per aver omesso di rilevare che l’accertata intervenutarinuncia dell’Agente della Riscossione al pignoramento, aveva resocarente di interesse l’impugnazione dell’estratto di ruolo, alla lucedi quanto previsto dalla novella normativa di cui all’art. 12, comma4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, come interpretata dalle SezioniUnite di questa Corte con la sentenza n. 26283/2022, cosidovendosi qualificare l’azione della contribuente che avevadichiarato di circoscrivere il proprio ricorso alla questione relativaalla pretesa omessa notifica della cartella di pagamento, sulla basedel rilascio dell’estratto di ruolo. Evidenzia, altresì, che anchequalora fosse ritenuta ammissibile l’impugnazione dell’estratto diruolo, andrebbe dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivoper tardività ex art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, nonessendo stato rispettato il termine decadenziale di sessanta giorniper l’impugnazione notificata all’Agente della riscossione solo indata 30/10/2019.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.22754/2024,Cass.32671/24), va ribadito il principio statuito dalle Sezioni Unite,secondo cui, in materia di esecuzione forzata tributaria,l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento,che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione dellacartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal3 di 8Numero registro generale 8511/2025Numero sezionale 8292/2025pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2,Numero di raccolta generale 8299/2026comma 1, secondo periodo, 19 del D.Lgs. 31 dicembre D1a9ta9 pu2b,b licnaz.io ne 02/04/2026546, 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 617 cod. proc. civ.- davanti al giudice tributario (Cass.SS.UU.13913/2017; vedianche: Cass.11481/2018; Cass.SS.UU.17126/2018; Cass.,32203/2019; Cass. SS.UU. 7822/2020; Cass.SS.UU.21642/2021;Cass.22754/2024), manifestando tale iniziativa il primo atto concui si esprime la pretesa esattiva di un ben individuato creditotributario, come tale idoneo a far sorgere l'interesse ad agire aisensi dell'art. 100 c.p.c. e rientrante nell'ambito degli attiimpugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 delD.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. 11481/2018;Cass.31484/2019, 31485/2019 e 31486/2019; Cass., 25453/2021;Cass. 22754/2024).1.3 Dunque, ricevuta la notifica del pignoramento presso terzi, ilcontribuente può (e deve) far valere, in sede di giudizio di merito,l'omissione o la nullità della notifica della cartella di pagamento (odi altro atto presupposto) innanzi al giudice tributario, contestandoogni forma di inesistenza e/o nullità della notifica dell’attopropedeutico tramite un’azione riconducibile all’art. 19, comma 3,del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. SS.UU. 7822/2020).1.4 Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, l’infondatezzadella doglianza si appalesa sol che si consideri che la rinuncia alpignoramento presso terzi da parte dell’ADER non ha fatto venirmeno l’interesse ad agire della contribuente per ottenere unapronuncia di merito sulla pretesa fiscale incidente direttamentesulla sua sfera giuridica/patrimoniale, dovendo in tale fattispecie,per come sviluppatasi, escludersi che l’impugnazione possa“regredire” ad una inammissibile contestazione del cd. estratto diruolo ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973,con conseguente irrilevanza della data del suo rilascio ai fini dellatempestività del ricorso che va, invece, verificata in relazione alla4 di 8Numero registro generale 8511/2025Numero sezionale 8292/2025notificazione del predetto atto esecutivo.Numero di raccolta generale 8299/20262. Con il secondo motivo, l’ADER lamenta, in relazionDea taa pullb’balicratz.io ne 02/04/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto degli art. 26, comma 2, e 60, ultimocomma, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo ratione temporisvigente, nonché dell’art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 2011,per aver il giudice di appello considerato invalida la notifica dellacartella perché eseguita tramite vettore privato, nonostante lacartella di pagamento risultasse notificata a mezzo pec nonconsegnata per fatto della contribuente, mentre l’avviso diavvenuta notifica presso la CCIA risultava esser stato notificato amezzo racc.ta semplice attraverso agenzia di recapito privata,Nexive, ossia da un operatore privato dotato di licenza individuale,abilitato alla notificazione di atti tributari diversi da quelli strictosensu giudiziari, come affermato da Cass. 15360/2020.2.1 Il motivo è fondato.2.2 La questione che viene posta alla Corte concerne la validità omeno della notificazione alla contribuente della cartella dipagamento nel caso in cui essa risulti notificata a mezzo PEC nonconsegnata per fatto del destinatario, mentre l’avviso di avvenutanotifica presso la CCIA risulta esser stato spedito nel 2019 a mezzoracc.ta semplice attraverso agenzia di recapito privata.2.3 Si tratta, quindi, di questione che non concerne lanotificazione di un atto giudiziario, bensì di un atto impositivotributario, di natura amministrativa, su cui questa Corte ha in piùoccasioni ribadito (vedi Cass. 15360/2020; Cass. 1357/2022, Cass.18541/2024) che il tenore letterale del D.Lgs. n. 261 del 1999, art.4, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58 del 2011,consente di ritenere che, dalla data del 30 aprile 2011, ossia dellasua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributaridiversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere oggetto dinotifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello5 di 8Numero registro generale 8511/2025Numero sezionale 8292/2025specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cuiNumero di raccolta generale 8299/2026al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1, ossia di Duanta putbitbloicalozio ne 02/04/2026minore, rispetto a quello speciale di cui al Decreto del Ministerodello sviluppo economico 19 luglio 2018 che concerne, invece, losvolgimento dei servizi già oggetto di riserva (le notificazioni di attia mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con lanotifica di atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982 nonché lenotificazioni a mezzo posta dei verbali riguardanti la contestazionedelle infrazioni al Codice della strada). Del resto, le stesse SezioniUnite di questa Corte (con la sentenza n. 8416/19) hannoriconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs.n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore diposta privata dei soli atti di natura amministrativa.2.4 Alla luce di quanto sin qui esposto, trattandosi di notificazionedi cartella di pagamento, ossia di un atto tributario/amministrativo,va, quindi, esclusa l’invalidità della notificazione per difetto in capoall’operatore privato del titolo abilitativo speciale di cui al Decretodel Ministero dello sviluppo economico 19 luglio 2018, comeerroneamente ritenuto dal giudice di appello, trattandosi di attonon stricto sensu giudiziario per il quale non è necessaria talespeciale abilitazione, essendo sufficiente il titolo minore.2.5 In ogni caso, il Collegio non può non rilevare che dallasentenza impugnata e dal controricorso emerge che la contribuenteaveva originariamente impugnato la cartella di pagamento per lasua omessa notifica. Soltanto in appello la società ha eccepito lanullità della notifica, senza aver proposto, nel corso del giudizio diprimo grado, dopo il deposito della documentazione da partedell’agenzia, i necessari motivi aggiunti per contestarne la nullitànei modi e nei termini di cui all’art.24 del D.Lgs. 546/1992, avendola contribuente dato atto di aver depositato solo una memoria direplica riconducibile alla previsione dell’art.32 del D.Lgs. cit. che hasolo funzione illustrativa. Ne consegue l’inammissibilità del motivo6 di 8Numero registro generale 8511/2025Numero sezionale 8292/2025di appello sulla nullità della notificazione perché nuovo, rilevabileNumero di raccolta generale 8299/2026d’ufficio anche in cassazione per violazione del termine pDeartae pnutboblircaiozio ne 02/04/2026di cui all’art. 24 cit (vedi Cass.12633/24;Cass.SS.UU.24175/2025). Il che costituisce ulteriore ragione perl’accoglimento del motivo, dovendosi escludere che il giudice diappello fosse stato investito legittimamente della questione dellanullità della notificazione della cartella.3. Quanto, infine, al terzo motivo (con cui la ricorrente hacensurato l’impugnata sentenza per la violazione dell’art. 21,comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n 4, c.p.c., per aver omesso di dichiararel’inammissibilità delle eccezioni di prescrizione e di decadenza daldiritto di riscuotere le somme portate da tale cartella perché,contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, lanotificazione della cartella era avvenuta ritualmente conconseguente decadenza della contribuente per non averlaimpugnata nei termini di legge), esso risulta assorbitodall’accoglimento del secondo motivo in considerazione dellavalidità della notificazione della cartella di pagamento.4. Va aggiunto che deve qui solo prendersi atto che la notificadella cartella era stata eseguita il 4 febbraio 2019 – come accertatodal giudice regionale – per cui ogni questione su vicende estintive(prescrizione) precedenti a detta notifica resta assorbita dallamancata impugnazione di detto atto, mentre emerge dai contenutidella pronuncia impugnata che il ricorso originario del presentegiudizio era stato notificato il 28 novembre 2019.L’evidenza testuale di tali dati fattuali, accertati dal giudiceregionale, consente di decidere il ricorso, considerando smentitadalle verifiche compiute in sede di merito l’omessa notifica dellacartella e nuova, oltre che infondata, l’eccezione di nullità dellastessa.5. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato7 di 8Numero registro generale 8511/2025Numero sezionale 8292/2025Numero di raccolta generale 8299/2026il primo e assorbito il terzo e, pertanto, la sentenza impugnata vaData pubblicazione 02/04/2026cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessariulteriori accertamenti ex art. 384, secondo comma, c.p.c., la causava decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso dellacontribuente considerata la rituale notificazione dell’attopresupposto dell’impugnato pignoramento.6. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità seguono lasoccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo edichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorsodella contribuente.Condanna la controricorrente al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese dei gradi di merito e del giudizio dilegittimità che liquida, quanto al primo grado, in Euro 6.000,00 percompenso, oltre spese prenotate a debito; quanto al secondo inEuro 6.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito;quanto al giudizio di legittimità, in Euro 5.000,00 per compenso,oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/25.Il PresidenteUgo Candia8 di 8