CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11031/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
è Elena e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del de cuius Nicolè AdrianoAntonio, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] edall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso,elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore, in Roma, ViaLucrezio Caro n. 62;-ricorrenti -Numero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026ControAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato chela rappresenta e difende;- controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del VENETO n. 115/01/2025, depositata in data 24 febbraio 2025;Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;1. Con la sentenza n. 115/01/2025, depositata in data 25 febbraio 2025, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto accoglieva l’appelloprincipale proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore protempore, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (di seguitoNicolè Elena e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del de cuius [OSCURATO:PERSONA], quali pretesi gestori di fatto, e rigettava l’appelloincidentale proposto da questi ultimi avverso la sentenza n. 312/01/23 dellaCorte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, che aveva accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentantedell’Associazione (esercente l’attività formalmente dichiarata all’AnagrafeTributaria di servizi degli istituti di bellezza, oltre a quella riscontrata in loco digestione di palestre) nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avversoavviso di accertamento con il quale, previo p.v.c. della GdF di Padova, l’Ufficioaveva contestato, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) del dPR n. 600/73 e54, commi 2 e 3 del DPR n. 633/1972, maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva,Numero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026per il 2016, stante la rilevata antieconomicità del settore dell’attivitàdell’estetica, alla luce della complessiva gestione antieconomica dell’attivitàdell’ASD Forum che, da un lato, per le annualità 2014, 2015 e 2016 (fino al30/06/2016) aveva evidenziato sistematiche perdite di esercizio, e, dall’altro, lanon congruità dei ricavi dichiarati rispetto al pertinente studio di settore WG33U(Servizi degli istituti di bellezza) rielaborato dall’Amministrazione sulla base deicosti accertati per l’attività di estetica. La presunzione di maggiori ricavi e laconseguente occulta distribuzione di utili ai soci, costituiva, ad avvisodell’Amministrazione, una grave violazione statutaria nonché causa ostativaall’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali, aisensi dell’art. 148 TUIR.2. Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] (diseguito Forum) in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], anche inproprio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del de cuius Nicolè AdrianoAntonio, [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione affidato a undicimotivi.3.Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.4. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, punto 5,c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti , per avere la CGT di II grado- nel ritenere legittimol’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati e la conseguente assuntadistribuzione di maggiori utili sebbene Forum fosse in “perdita sistematica” -omesso di valutare il bilancio 2016- acquisito agli atti sin dal primo grado digiudizio - dal quale risultava che il patrimonio netto di ASD Forum fosse innegativo, il che escludeva qualsiasi assunta distribuzione di utili.1.1.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/20261.2.Il vizio specifico denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., così come riformulato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. nella I. 7 agosto 2012, n. 134, richiede che il fatto asseritamenteomesso sia un fatto storico, con la conseguenza che, a tali fini, non costituisconofatti le deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass., ord., 29 ottobre2018, n. 27415; Cass. sez. 5, n. 18710 del 2022); sotto altro aspetto, si osservache il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito non dà luogo, per le ragioni suindicate ad un vizioinquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass.10 giugno 2016, n. 11892 Sez. 5, Ordinanza n. 24584 del 2023); nella specie, iricorrenti non hanno dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, ma peraltro- quanto all’assunta mancata considerazione da parte della CGT di II grado dellerisultanze del bilancio 2016 - di profili attinenti alle risultanze probatorie, larivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte. Al riguardo, la CGT di II gradoha fatto espressamente riferimento alle risultanze del rendiconto finanziario al31.12.2016 (quale documento contabile obbligatorio del bilancio d'esercizio cheillustra i flussi di cassa - entrate e uscite di denaro- in un dato periodo)evidenziando come in base allo stesso “l’attività di estetica, presentasse ricavi disoli € 63.779,00 (45.395,00 € ricavi specifici e 18.384,00 € ricavi comuni), pursostenendo costi complessivi di € 221.027,00”. Invero, l’apprezzamentogiuridico del giudice, dissonante rispetto alle aspettative e prospettazioni dellaparte, non può assurgere a omesso esame di un fatto controverso e decisivo(Cass. sez. 2, n. 29923 del 2023).2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell'art. 132 c.p.c., per motivazione apparente. In primo luogo, la motivazionenon dimostrerebbe una valutazione autonoma degli atti richiamati perrelationem (avviso e p.v.c.) come emergeva dalla statuizione apodittica diaccoglimento dell’appello dell’Ufficio “stante la legittimità dell’avviso diaccertamento” e la “correttezza” della indagine dell’Ufficio sul settore esteticaalla luce del p.v.c. e dello studio di settore, a sua volta “correttamenteNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026rielaborato”, pur riconoscendo che l’attività di estetica era cessata nel marzo2016. Peraltro, la CGT avrebbe giudicato i ricavi “incongrui” rispetto allo studiodi settore, pur affermando contraddittoriamente che l’accertamento non erastato basato sullo studio di settore, rappresentando quest’ultimo un meroelemento di conferma delle anomalie riscontrate. Inoltre, nel recepire lerisultanze del p.v.c. – il cui controllo si fermava al 30.6.2016 - il giudice di appelloavrebbe affermato contraddittoriamente l’asserita complessiva gestione“sistematicamente in perdita”, senza che le cifre rilevate ( in particolare, la vocePassività- Risultato gestionale anni precedenti dello Stato Patrimoniale pari aeuro 743.282,00) fossero riferibili al 2016 che era ancora in corso e potesseroessere valutate anche ai fini dell’economicità o meno del settore commercialedell’estetica. Inoltre le ASD non sono connotate da finalità lucrative e non erapredicabile - con riferimento all’attività istituzionale - l’antieconomicità dellagestione. La CGT avrebbe poi ignorato il collegamento tra antieconomicità edistribuzione occulta di utili, che l’avviso di accertamento indicava come causadella decadenza ex art. 148 TUIR. Il giudice di appello avrebbe inoltre respintole argomentazioni difensive sulla classificazione unitaria dei ricavi (‘corrispettiviestetica, incassi terme e vendita prodotti’), definendole ‘pretestuose’ (melius,“pretestuosa e non corretta”, pag. 5, 2° cpv) senza alcuna analisi.Nell’esaminare i proventi commerciali, la CGT li avrebbe suddivisiarbitrariamente in quattro quote uguali per ogni settore - e così per i costi -trincerandosi in una apodittica ed indeterminata “assenza di più preciseindicazioni”, rendendo, peraltro, illogica e contraddittoria anche l’individuazionedei costi specifici dell’estetica. Il giudice di appello avrebbe anche affermatocontraddittoriamente che “come emergeva dal rendiconto, infatti, l’attività diestetica, presentava ricavi di soli € 63.779,00 (45.395,00€ ricavi specifici e18.384,00€ ricavi comuni)” laddove qualche riga prima aveva precisato chel’importo di € 18.384,00 era il frutto di una suddivisione “pro quota” effettuatadall’A.E., quindi non emergente dal rendiconto. Infine, la CGT avrebbe rigettatol’appello incidentale sul vizio di motivazione dell’avviso di accertamentoNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026affermando apoditticamente la legittimità dell’atto impositivo medesimo senzavagliarne i motivi.2.1.Il motivo è infondato.2.2.Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è inpresenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento incui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragionidella decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essanon consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazioneapparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero –e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale, implicanteuna violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error inprocedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata percassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del05/08/2016). Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmenterilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi lapossibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente(Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014). Dalla giurisprudenza di legittimità è statoulteriormente precisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddoveessa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito perla formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez.U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 5/04/2016, n. 16599).2.3.Nel caso di specie, la CGT di II grado ha specificamente, logicamente e noncontraddittoriamente argomentato con riferimento a tutti i motivi di ricorso inNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026appello e alle eccezioni degli appellati. In particolare, in punto di diritto, perquanto di interesse, la CGT di II grado ha osservato che: 1) nella ricostruzioneanalitico-induttiva dei maggiori ricavi non dichiarati, l’Ufficio avevacorrettamente appuntato la sua attenzione al settore dell’estetica,dichiaratamente avente natura commerciale rispetto alle altre attività dell’ASD,la cui gestione, nel 2016, era risultata antieconomica, alla luce della complessivagestione antieconomica dell’attività dell’ASD Forum che, da un lato, secondoquanto emerso dal p.v.c. della GdF di Padova per le annualità 2014-2016, avevapresentato sistematiche perdite di esercizio e, dall’altro, l’incongruità dei ricavidichiarati rispetto al pertinente studio di settore WG33U (Servizi degli istituti dibellezza); 2) in particolare, l’importo di euro 73.537,26 indicato nel rendicontoal 31.12.2016 come “proventi commerciali” (incassi per prestazioni sportiverivolte ad utenti non iscritti all’EPS e all’ASD trattandosi di soggetti occasionali),era stato suddiviso fra le quattro attività svolte dall’Associazione (ingressi inpalestra; in piscina; l’utilizzo della sauna; del centro estetico), ottenendo unimporto di ricavi comuni pro quota di euro 18.384,00; le componenti negativerelative a tale attività erano state raggruppate in costi palestra, piscina, terme,estetica e costi promiscui ed in relazione alle spese comuni, si era poi procedutoalla ripartizione pro quota tra le varie tipologie di attività, moltiplicando la quotadi incidenza di ogni attività per i costi comuni totali al fine di individuare i costicomuni specifici per singola attività; 2) dal rendiconto 2016, emergeva che levoci corrispettivi estetica” e “incassi terme”, come anche “vendita prodotti”,erano state indicate separatamente, per cui la considerazione unitaria dellestesse proposta in sede defensionale giudiziale appare pretestuosa e noncorretta: come emergeva dal rendiconto, infatti, l’attività di estetica, presentavaricavi di soli € 63.779,00 (45.395,00 € ricavi specifici e 18.384,00 € ricavicomuni), pur sostenendo costi complessivi di € 221.027,00; in ogni caso ancheconsiderando il conteggio proposto dalla contribuente per un totale di costispecifici pari a 94.204,69 euro, l’importo era comunque superiore ai ricavi; 3)l’attività di accertamento non era basata sullo studio di settore, bensì l’esito dellostudio – peraltro, individuato dalla stessa Associazione in quello avente codiceNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026WG33U (Servizi degli istituti di bellezza) rielaborato dall’Ufficio sulla base deicosti accertati per l’attività di estetica - rappresentava solo un elemento aconferma delle anomalie riscontrate dall’Ufficio quanto alla complessiva gestionesistematicamente in perdita (la voce Passività-Risultato gestionale anniprecedenti dello Stato Patrimoniale è pari a € 743.282,00). Pertanto, la CGT diII grado ha fondato la decisione di legittimità della ripresa di maggiori ricavi –ricostruiti, in via analitico- induttiva, dall’ufficio, senza disconoscimento in capoall’Associazione della natura di associazione sportiva dilettantistica, avutoriguardo all’emersa antieconomicità dello specifico settore dell’attività diestetica, dichiaratamente avente natura commerciale rispetto alle altre attivitàdi ASD, alla luce della complessiva gestione antieconomica dell’attività di ASDstudio di settore (avente codice WG33U), rielaborato dall’Amministrazione inbase ai costi accertati per l’attività estetica - essendo emersa dal rendiconto al31.12.2016 una discrasia evidente tra i ricavi dichiarati di soli euro 63.779,00 ei costi complessivi di euro 221.027,00 (anche considerando, in base al conteggioindicato dalla contribuente il totale dei costi specifici pari a euro 94.204,69).Trattasi, pertanto, di motivazione tale da attingere la soglia del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez.1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400;Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n.9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021). Peraltro, il motivo per come articolato,sottintende la denuncia di vizi diversi dalla motivazione apparente che avrebberodovuto essere oggetto di differente tipologia di censura.3. Con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CGT omesso di pronunciare sullacensura, riproposta nelle controdeduzioni in sede di gravame, relativa allaviolazione dell’art. 148, comma 8, del TUIR con cui si contestava l’assuntadistribuzione dei redditi fiscali contestando altresì l’esistenza del maggior redditoaccertato; con ciò, pronunciando, invece, su questione estranea alla pretesaNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026fiscale (antieconomicità anziché distribuzione di utili) e, dunque, incorrendo nelvizio di extrapetizione.3.1.Il motivo- sotto entrambe le sub censure di omessa pronuncia e diextrapetizione- è infondato.3.2.In particolare, i ricorrenti censurano la sentenza di appello per vizio diextrapetizione (“la CGT ha pronunciato su una questione estranea alla pretesafiscale (antieconomicità anziché distribuzione di utili”) e, dunque, per un viziorisolventesi in un eccesso di potere giurisdizionale (Cass., ordinanza n. 22558del 23/10/2014; Cass n. 26395 del 2018), il che implicava – di riflesso - ancheuna omessa pronuncia sull’effettivo motivo del recupero (qual era l’assuntadistribuzione di utili extracontabili).3.3.Quanto all’assunto vizio di extrapetizione, lo stesso ricorre «quando il giudicepronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti,ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio,fermo restando che egli è libero non solo di individuare l'esatta natura dell’azionee di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse daquelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa dellaparte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficaciacostitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligoinerente all’esatta applicazione della legge» (Cass., 5 agosto 2019, n. 20932;Cass. sez. 1, n. 25840 del 2021).In particolare, il vizio di ultrapetizione oextrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel poteredispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione («petitum» e «causapetendi») e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta unprovvedimento diverso da quello richiesto («petitum» immediato), ovveromediato) (Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002; Cass.sez. 5, n. 771 del 2024).Numero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/20263.4.Nella specie, la CGT di II grado, lungi dall’incorrere nel vizio diextrapetizione, e dunque dal sostituire i fatti costitutivi della pretesa, hacorrettamente pronunciato sulla rilevata “antieconomicità” essendo la ripresa deimaggiori ricavi, ricostruiti dall’Ufficio in via analitico-induttiva, senzadisconoscimento in capo all’Associazione della natura di associazione sportivadilettantistica, fondata sulla emersa antieconomicità dello specifico settoredell’attività di estetica, dichiaratamente avente natura commerciale rispetto allealtre attività dell’ ASD alla luce della complessiva gestione antieconomicadell’attività dell’ASD Forum che, da un lato, secondo quanto rappresentato nelPvc all’esito della verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Padova perle annualità 2014, 2015 e 2016 (fino al 30/06/2016) aveva evidenziatosistematiche perdite di esercizio, e, dall’altro, la non congruità dei ricavidichiarati rispetto al pertinente studio di settore WG33U (Servizi degli istituti dibellezza), rielaborato sulla base dei costi accertati per l’attività di estetica.Peraltro, la CGT di II grado, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, dichiarando lalegittimità dell’avviso impugnato, ha implicitamente disatteso la censura deicontribuenti di assunta violazione dell’art. 148, comma 8, del TUIR, confermandol’ulteriore contestazione contenuta nell’avviso del disconoscimento delleagevolazioni fiscali ex art. 148 TUIR, conseguendo all’accertamento dei maggioriricavi non dichiarati l’occulta distribuzione di utili ai soci, “quale grave violazionestatutaria nonché causa ostativa all’applicazione delle agevolazioni fiscali ex art.148 del TUIR” (pag. 7 dell’avviso allegato al ricorso). In particolare, “lainosservanza dell’art. 148 comma 8, del TUIR comportava che Forum asd nonfosse legittimata a usufruire dei regimi agevolativi previsti sia ai fini delleimposte dirette che ai fini Iva. Dunque, l’Associazione avrebbe dovuto istituire,aggiornare e conservare le scritture contabili con le modalità e le forme previstedalla normativa civilistica e fiscale ordinaria. Inoltre, avrebbe dovutodeterminare il reddito e liquidare l’IVA secondo le modalità ordinarie. Neconsegue che nei confronti della verificata si applicano le disposizioni degli artt.14, 15, 16, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 600/73 in relazione alla tenuta dellescritture contabili. Altresì, tutte le prestazioni rese dall’associazione, ai sensiNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell’art. 4, comma 2, punto 2) del D.P.R. n. 633/72, sono da considerarsieffettuate nell’esercizio di impresa e quindi assoggettate alla disciplina dell’Iva.”(pag. 8 dell’avviso allegato al ricorso).4.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione dell’art. 2967 c.c. per avere la CGT di II grado ritenuto legittima laripresa in capo all’Associazione dei maggiori ricavi accertati (presumendonel’occulta distribuzione ai soci) basando la decisione esclusivamente sul p.v.c. esul rendiconto/conto economico riportato nell’avviso, senza valutare le proveofferte dalla contribuente (Ricorso alla CTP di Padova- pag. 14, nota 3, riportataanche quale nota 2 a pag. 10 delle Controdeduzioni depositate presso la CGTVeneto: “sauna ed estetica sono la medesima attività, perchè la sauna rientranell'attività di estetista, come emerge chiaramente dal sitohttps://www.tuttocamere.it/files/camcom/AIA_Estetista.pdf che ha specificato,a pag. 11, punto 10.4 …. che l'attività di estetica comprende la sauna, citandoanche la Nota del 21 settembre 1994, Prot. 123427 del Ministero dell'Industria”;nonché gli allegati riportati a pag. 24 e 25 del Ricorso di primo grado, inparticolare: 11)C.T.P. di Padova, sentenza n. 36/1/2021; 12)bilancio analiticoASD Forum 2016 - 13)[OSCURATO:PERSONA] dello studio di settore WG33Upubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 30.12.2014 - 14)CTP di Padova sentenzan. 326/2022 Sez.1 depositata il 29/07/2022 - 15)Studio di Settore 2017 perl'anno 2016 presentato insieme al [OSCURATO:PERSONA] da ASD Forum - 16)partitariovoce 60/04/035 - richiamati nelle Controdeduzioni depositate presso la CGTVeneto, alle pagg. 10-11-16-19-30) sulla quale gravava l’onere probatorio circai presupposti per l’agevolazione ex art. 148 TUIR, con ciò, violando il criterio diripartizione dello stesso.4.1.Il motivo è inammissibile.4.2.Va premesso che come ribadito da questa Corte «Ai fini del riconoscimentodel regime agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva laqualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senzafine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui attoNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agliassociati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell'art. 4, comma7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986. Alla formaleconformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi,l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che loschema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescrittidalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n.917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegatoquale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata» (così Cass.n. 30008 del 26/10/2021 e la giurisprudenza ivi citata; più recentemente, v.anche Cass. n. 6361 del 02/03/2023). Si è precisato che se è vero chel'applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisitoformale, cioè all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali oa enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimentodelle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e suiredditi), tuttavia il possesso di questo requisito non è sufficiente, essendonecessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettivasussistenza dei requisiti previsti dalla legge. In particolare, si è evidenziato chele esenzioni d'imposta a favore delle associazioni non lucrative – e,specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche – dipendono non dallaveste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto daquella), bensì dall’effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicchél'agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solodato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al CONI, bensì per l'effettivosvolgimento dell'attività considerata, il cui onere probatorio incombe sulcontribuente (così Cass. n. 10393 del 30/04/2018; Cass. n. 11492 del30/04/2019; Cass. n. 25353 dell’11/11/2020; Cass. n. 29500 del 24/12/2020).Invero, in tema di enti non lucrativi, la giurisprudenza di questa Corte hacostantemente ripudiato il criterio formalistico, pretendendo la dimostrazione delpresupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisitiNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026previsti dalla legge: il trattamento agevolato previsto per gli enti associativi ècondizionato non solo all'inserimento, negli atti costitutivi e negli statuti, di tuttele clausole dettagliatamente indicate nell'art. 148 comma 8, del TUIR, ma ancheall’accertamento, che va effettuato dal giudice di merito con congruamotivazione, che l’attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delleprescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. n. 11456 del 12/05/2010;Cass. n. 8623 del 30/05/2012), essendo «rilevante che le associazioniinteressate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, chedevono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto» (Cass. n. 10393 del30/04/2018; v. anche Cass. n. 23228 del 04/10/2017; Cass., sez. 5, n. 76 del2026).4.3.Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, gli enti di tipo associativo nongodono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evincedall'art. 111, comma 2, ora 148 comma 2, del TUIR), potendo anche leassociazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a caratterecommerciale. L’art. 111 (ora 148), comma 1, del TUIR, in forza del quale leconsiderate commerciali e le quote associative non concorrono a formare ilreddito complessivo, costituisce deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt.86 e 87 (ora 72 e 73) del medesimo testo unico, secondo cui sono soggetti adimposta tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dallepersone fisiche. Ne discende, pertanto, che l'onere di provare la sussistenza deipresupposti di fatto che giustificano l'esenzione – ossia la natura noncommerciale dell’ente – è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinaricriteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ., non essendo certo sufficiente allegare lostatuto sociale e la finalità ivi recepita (Cass. n. 11456 del 2010, cit.; Cass. n.3360 del 12/02/2013; Cass. n. 5931 del 25/03/2015; Cass. n. 23167 del04/10/2017; Cass. n. 11048 del 09/05/2018). Dunque, l'accertamento sullaspettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul pianoformale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente,esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui leNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristichesoggettive dell'associazione sportiva (Cass., sez. 5, n. 76 del 2026).4.5.Va ribadito che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. siconfigura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondatasull'onere della prova in modo erroneo, ossia attribuendo l'onus probandi ad unaparte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizionedella fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma nonquando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 31/08/2020, n. 18092,Cass. 29/05/2018, n. 13395 Sez. 5, Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025). Nellaspecie, invece, proprio un'indebita valutazione la ricorrente intende sosteneresenza che, tuttavia, per quanto appena ricordato, possa ritenersi violato l'art.2697 c.c.; infatti, nella sentenza impugnata, la CGT ha ritenuto – con unapprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - in base allerisultanze del rendiconto al 31.12.2016, che le voci “corrispettivi estetica” e“incassi terme”, come anche “vendita prodotti”, fossero state indicateseparatamente - con ciò disattendendo la prospettazione dei contribuenti inordine alla ricomprensione dell’attività di sauna in quella di estetica - e che,quindi, l’attività di estetica, dichiaratamente avente natura commerciale,presentava ricavi di soli € 63.779 (45.395,00 € ricavi specifici e 18.384 € ricavicomuni), pur sostenendo costi complessivi di € 221.027,00 con conseguentelegittimo accertamento, in via analitico-induttiva, di maggiori ricavi nondichiarati (con occulta distribuzione di utili ai soci). Il motivo è, dunque,finalizzato a un diverso apprezzamento delle prove avendo l’obiettivo diprocedere a un nuovo accertamento in fatto, attività preclusa al giudice dilegittimità e riservata al giudice del merito.5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), DPR n.600/1973 e 2729 c.c., per erronea interpretazione del requisitodell’antieconomicità, ritenendo che un’antieconomicità – con riguardo al settoredell’attività commerciale di estetica- riferita a un singolo periodo d’impostaNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026(2016) configurasse una presunzione grave, precisa e concordante, sufficiente afondare l’accertamento analitico-induttivo. Il giudice di appello avrebbeinterpretato le norme richiamate in rubrica in modo avulso dalla loro ratio, cherichiede una valutazione strutturale e non occasionale dell’antieconomicità,applicabile solo in presenza di un comportamento sistematico e non di un datolimitato a un’unica annualità.6.Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,la violazione e falsa applicazione delle disposizioni sugli studi di settore (art. 62-bis e 62-sexies, D.L. n. 331/1993, conv. L. n. 427/1993, in relazione all’art. 39,D.P.R. n. 600/1973), per erronea applicazione a un’attività cessata. Inparticolare, la CGT di II grado, pur avendo riconosciuto la cessazione dell’attivitàdi estetica nel marzo del 2016 (pag. 2 della sentenza), avrebbe applicatoerroneamente lo studio di settore WG33U al periodo d’imposta 2016, ritenendolouno strumento valido nonostante la cessazione dell’attività nel corso dell’anno.Pertanto, ad avviso dei ricorrenti, premesso che l’art. 62-sexies, D.L. n.331/1993, legittima l’accertamento induttivo sulla base degli studi di settoresoltanto se questi riflettano la normale attività del contribuente, la CGT di IIgrado avrebbe ritenuto erroneamente lo studio di settore WG33U applicabile aun’attività cessata nel corso dell’anno, interpretando la norma in modo avulsodalla sua ratio, che esclude l’uso degli studi in contesti anomali.7.I motivi quinto e sesto - da trattare congiuntamente per connessione- siprofilano inammissibili in quanto non afferenti al decisum.7.1. La giurisprudenza costante di questa Corte ha chiarito che, pur in presenzadi contabilità formalmente regolare, i ricavi possano essere ritenuti falsi anchein base alla loro sproporzione, per difetto, rispetto ai costi e che, in tale contesto,sia possibile un accertamento analitico-induttivo, il quale tenga conto delle postepassive indicate dal contribuente, per ricostruire i ricavi effettivi (cfr. Sez. 5,Sentenza n. 20422 del 21/10/2005, Rv. 585383-01, secondo cui l'accertamentoanalitico-induttivo, è sempre legittimo quando l'esposizione dei ricavi siatalmente ridotta rispetto ai costi da indurre a ritenere antieconomica lagestione). In particolare è stato da tempo chiarito che «l'accertamento conNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026metodo analitico-induttivo, con quale il fisco procede alla rettifica di singolicomponenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensidell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. del 29/09/1973, n. 600, pure inpresenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone,appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza divalutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti chefacciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilitàesaminata» (ex multis: Cass., sez. 5, n. 33508 del 2018; n. 20060 del 2014);egualmente, in materia di IVA, è stato soggiunto che «l'Amministrazionefinanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamenteinattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, puòdesumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n.600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla basedi presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito delcontribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettividichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attivitàsvolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria edimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni» (cfr., Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 26036 del 30/12/2015, Rv. 638202-01; eadem, Sez. 5. Ordinanza n. 25217del 11/101/2018; n. 32624 del 2019; Sez. 5, Ordinanza n. 24355 del 2023).Giova, peraltro, ricordare la differenza tra accertamento analitico-induttivo equello mediante gli studi di settore nel senso che, con il primo sistema analitico-induttivo, la determinazione del reddito è effettuata nell'ambito delle stesserisultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva solo di singolielementi, dei quali risulta provata aliunde (cioè mediante elementi inferenzialiesterni alla contabilità) la mancanza o l'inesattezza. Tale metodo diaccertamento presuppone, diversamente da quello induttivo c.d. "puro", che ladocumentazione contabile sia nel complesso attendibile. Pertanto, in tema direttifica dei redditi d'impresa mediante accertamento analitico induttivo, laricostruzione fondata sulle presunzioni semplici, di cui all'art. 39, comma 1, lett.d), del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha ad oggetto il reddito nella sua totalità, maNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026singoli elementi attivi e passivi (Sez. 5, Ordinanza n.7025 del 21/03/2018).L'accertamento basato sugli studi di settore ha, invece, carattere presuntivo econsente all'amministrazione una ricostruzione complessiva in presenza di graviincongruenze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto avrebbe dovutoessere dichiarato in rapporto alle condizioni e alle caratteristiche dell'attivitàsvolta ( Cass. n. 15344 del 2019). Il dato che l'accertamento sia "basato" sullostudio di settore non esclude che esso possa trovare anche altre giustificazionicome, ad esempio, riscontrate irregolarità contabili o la ritenuta antieconomicitàdella gestione aziendale. Un accertamento tributario può dirsi basato su unostudio di settore, però, sol quando trovi in esso il suo fondamento prevalente.Tanto non si verifica quando, ad esempio, mediante l'utilizzo degli studi disettore siano emerse incongruenze nella contabilità di impresa che abbianoindotto l'Ente accertatore ad approfondire l'analisi, riscoprendo altri, eprevalenti, indici rivelatori dell'esistenza di una operatività economica nondichiarata, raccogliendo l’Amministrazione finanziaria elementi gravi, precisi econcordanti, posti a fondamento dell'accertamento tributario (cfr. Cass., sez. 5,n. 15344 del 2019; n. 31814 del 2019; Cass. n. 6198 del 2024).7.2.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado, lungi dal ritenere legittimol’accertamento analitico-induttivo in questione in quanto basato soltanto sullarilevata antieconomicità, nell’annualità di imposta 2016, dello specifico settoredell’attività di estetica, dichiaratamente avente natura commerciale, haapprezzato – con un accertamento di merito non sindacabile in sede dilegittimità- la sproporzione tra ricavi di € 63.779,00 (45.395,00 € ricavi specificie 18.384,00 € ricavi comuni) e costi complessivi di € 221.027,00, emersa intale settore, in base alle risultanze del rendiconto al 31.12.2016, alla luce della“complessiva gestione antieconomica dell’attività dell’ASD Forum che, da unlato, per le annualità 2014, 2015 e 2016 (fino al 30/06/2016) aveva evidenziatosistematiche perdite di esercizio, e, dall’altro, la non congruità dei ricavidichiarati rispetto al pertinente studio di settore WG33U (Servizi degli istituti dibellezza)”, rielaborato dall’Amministrazione sulla base dei costi accertati perl’attività di estetica. Peraltro, anche il riferimento allo studio di settore WG33U,Numero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026come rielaborato - sul quale, nel caso di specie, non trovava l’accertamentotributario il suo fondamento prevalente, ma che rappresentava un elemento aconferma delle incongruenze rilevate - è fatto con riguardo alle anomalieriscontrate dall’Ufficio, non già limitatamente alla specifica attività di estetica(asseritamente cessata nel marzo 2016), ma alla complessiva gestionesistematicamente in perdita (la voce Passività-Risultato gestionale anniprecedenti dello Stato Patrimoniale è pari a € 743.282,00).8.Con il settimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112c.p.c. , per avere la CGT di II grado omesso di pronunciare su plurime eccezioniproposte in primo grado, rimaste assorbite dalla sentenza della CTP e ripropostecon atto di controdeduzioni in appello (vizio di motivazione delle rettifiche Iva –Violazione dell'art. 56 del D.P.R. n. 633/72; violazione dell'art. 39, comma 2,lettera d), del D.P.R. n. 600/73; violazione dell'art. 42, del DPR n. 600/73 – viziodi motivazione sull'utilizzo dell'accertamento induttivo; violazione dell'art. 42,del DPR n. 600/73 – vizio di motivazione sull'utilizzo dell'accertamento analitico-induttivo; illegittimo inquadramento nel cluster ”Istituti di bellezza che eroganoservizi estetici di base”; grave travisamento dei fatti; illegittima irrogazione dellesanzioni – illegittimità della coobbligazione; vizio di motivazione dellacoobbligazione; illegittima solidarietà degli autori con l'ente e ulteriore vizio dimotivazione; impossibile coobbligazione per le sanzioni e ulteriore vizio dimotivazione; ulteriore vizio di motivazione della coobbligazione per interessi eimposte; violazione dell'art. 148, comma 8, del Tuir; errati calcoli di Irap, Ivae sanzioni – violazione del principio di buona fede). Inoltre, la CGT avrebbeomesso di pronunciare sul motivo di appello incidentale (condizionato) relativoall’assunto vizio di motivazione dell’impugnato avviso.8.1. Il motivo è infondato.8.2.Invero, i motivi asseritamente pretermessi dalla sentenza di primo grado eriproposti dai contribuenti nell’atto di controdeduzioni in sede di gravame(allegato al ricorso) sono stati implicitamente disattesi dalla CGT di II gradonell’accogliere l’appello principale dell’Agenzia, confermando la legittimitàNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell’avviso di accertamento in questione con il quale erano stati contestati neiconfronti dell’Associazione e dei coobbligati in solido [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di “autori delle violazioni” (come da intestazionedell’avviso allegato al ricorso) maggiori ricavi, oltre sanzioni, in base ad unaricostruzione analitico-induttiva, basata sulla riscontrata, in base alle risultanzedel rendiconto al 31.12.2016, antieconomicità dello specifico settore dell’attivitàdi estetica, dichiaratamente avente natura commerciale rispetto alle altre attivitàdi ASD, alla luce della complessiva gestione antieconomica dell’attività di ASDstudio di settore (avente codice WG33U), rielaborato dall’Amministrazione inbase ai costi accertati per l’attività estetica. Ed infatti, non ricorre vizio di omessapronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta diparte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibilecon la detta domanda (v. Cass., Cass 998 del 2024; 18/5/1973, n. 1433; Cass.,28/6/1969, n.2355).8.3.Quanto all’appello incidentale, relativo all’assunto vizio di motivazionedell’atto impositivo, la CGT di II grado nel rigettarlo ha sostanzialmenteconfermato la statuizione del giudice di primo grado che - pur accogliendo nelmerito il ricorso- aveva disatteso la relativa eccezione ritenendo “insussistenti lecontraddizioni della motivazione dell'avviso e il riferimento ad una pronuncia dimerito contenuta nell'avviso di accertamento, che avrebbe affermato laprevalenza dell'attività commerciale in Forum, un obiter dictum addiritturairrilevante” (pag. 3 della sentenza impugnata) con la conseguenza che non puòconfigurarsi, nella specie, un’omessa pronuncia.9. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), D.P.R.n. 600/1973 e 2729 c.c. per erronea interpretazione del requisito dellepresunzioni nell’accertamento induttivo. In particolare, ad avviso dei ricorrenti,la CGT avrebbe interpretato le suddette norme come applicabili a unaccertamento induttivo basato su una catena di presunzioni (antieconomicità,Numero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026perdite, studio di settore, stime), senza imporre un fatto provato come base esenza considerare le prove contrarie, in contrasto con l’astratta fattispecienormativa che limita l’uso delle presunzioni a deduzioni dirette e scrutinabili.9.1.Il motivo è inammissibile.9.2.Si è ribadito che, a prescindere dal metodo di accertamento adottato(analitico-induttivo o induttivo), l'apparente antieconomicità di un'operazionecostituisce elemento presuntivo, della capacità contributiva non dichiarata, chelibera gli accertatori da altri incombenti probatori, e determina l'inversionedell'onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a dimostrare laregolarità dell'operazione, anche in relazione alla sua apparente antieconomicità(conf., con riferimento all'accertamento analitico-induttivo: Cass. n. 27804 del2018; Cass. n. 34709 del 2019; Cass., sez. 5, n. 39814 del 2021; Cass. sez. 5,n. 501 del 2023; Sez. 5, Ordinanza n. 24355 del 2023).9.3.Va poi ribadito che si è affermato che il «divieto di doppie presunzioni» o«divieto di presunzioni di secondo grado o a catena» non è riconducibile né agliartt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento benpotendo il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche nonlegali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 cod. civ.,legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntivaidonea — in quanto, a sua volta adeguata — a fondare l'accertamento del fattoignoto (ex multis, Cass. sez. 5, n. 20748 del 2019; n. 15003 del 2017; Cass. n.1289 e n. 9348 del 2015); in particolare, in tema di presunzioni, la provainferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascunadelle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione econcordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado dinoto, ciò che risolve l'equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni(Cass., sez. 5, n. 27982/2020; nello stesso senso, Cass. sez. 5, n. 23860 del2020).Numero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/20269.4. Nella specie, il motivo, pur prospettando una violazione di legge in realtàtende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito,avendo la CGT di II grado, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzial giudice di legittimità, e senza incorrere nella assunta violazione del divieto didoppie presunzioni, ha ritenuto l’accertamento analitico- induttivo dei maggioriricavi in capo all’Associazione correttamente fondato sulla rilevataantieconomicità nel 2016 dello specifico settore dell’attività commercialedell’estetica, stante l’incongruenza emersa dal rendiconto al 31.12.2016, tra iricavi dichiarati di euro 63.779,00 e i costi complessivi di euro 221.027,00(anche considerando il conteggio proposto dalla contribuente dei costi specificipari a euro 94.204,69) alla luce della complessiva gestione antieconomicadell’attività dell’ASD Forum che, da un lato, per le annualità 2014, 2015 e 2016(fino al 30/06/2016) aveva evidenziato sistematiche perdite di esercizio, e,dall’altro, la non congruità dei ricavi dichiarati rispetto al pertinente studio disettore WG33U (Servizi degli istituti di bellezza) rielaborato dall’Amministrazionesulla base dei costi accertati per l’attività di estetica. A fronte di tale elementopresuntivo- grave preciso e concordante- dei maggiori ricavi, la CGT ha ritenuto- con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità – nonfornita dai contribuenti idonea prova a contrario, trattandosi soltanto di mereargomentazioni volte a contestare il metodo adoperato nella ricostruzione delreddito (“dal predetto rendiconto 2016 emerge che le voci “corrispettivi estetica”e “incassi terme”, come anche “vendita prodotti”, sono state indicateseparatamente, di tal chè la considerazione unitaria delle stesse proposta in sededefensionale giudiziale appare pretestuosa e non corretta” v. pag. 5 dellasentenza impugnata).10. Con il nono motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 328 c.p.c., per erroneainterpretazione del requisito di notifica dell’impugnazione agli eredi della partedefunta. Al riguardo, la CGT di II grado avrebbe rigettato erroneamentel’eccezione di inammissibilità dell’appello principale dell’Agenzia delle Entrate neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 5.11.2023, affermando che laNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026notifica dell’appello presso il difensore del defunto, anziché agli eredi, non eraaffetta da nullità ma da “errata identificazione del soggetto destinatario dellavocatio in ius”, sanata dalla costituzione in giudizio degli eredi [OSCURATO:PERSONA] eMariella Boldrin. Diversamente, ad avviso dei ricorrenti, l’appello erainammissibile per violazione del principio secondo cui, in caso di morte dellaparte vittoriosa, l’impugnazione andava notificata agli eredi, come stabilito daCass. S.U. n. 26279/2009.10.1. Il motivo è infondato.10.2. Questa Corte, a sezioni unite, ha statuito il seguente principio di diritto:“L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perditadi capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzodi difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione dellaquale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempidi cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come sel'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridicadella parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attivadel rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione delrapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridicaè suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fased'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentantelegale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte,originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi delprocesso, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se,rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte(come previsto dalla novella di cui all'art. 46 della legge n. 69 del 2009), onotificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi del quarto comma dell'art.300 c.p.c. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a dettoprocuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine perl'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legaledella parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli siaNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi delprocesso, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso percassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) inrappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, vaconsiderata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibilel'atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comma dell'art. 330 c.p.c.,presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la partenotificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento”(Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014).10.3.Il principio sopra affermato, sulla scorta di una approfondita e condivisibilericostruzione dogmatica, che ha convincentemente superato le avverseobiezioni, risulta, successivamente, essere stato seguito, dalla giurisprudenza dilegittimità a sezioni semplici ( ex multis, Cass. sez. 6-1, n. 21287, 20/10/2015,Rv. 637433; Sez. 2, Sentenza n. 20964 del 22/08/2018 ).10.4. Nella specie, come si evince dal ricorso e dalla sentenza impugnata,essendo [OSCURATO:PERSONA] deceduto in data 5.11.2023 successivamente aldeposito della sentenza di primo grado in data 9.10.2023, senza, dunque, chela morte della parte costituita a mezzo di procuratore fosse stata dichiarata inudienza o notificata alle altre parti, in forza della regola dell'ultrattività delmandato alla lite, era ammissibile la notificazione dell'appello da partedell’Agenzia presso il difensore del defunto, ai sensi dell'art. 330, primo comma,cod. proc. civ., non rilevando la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previstidall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante. Tanto più che, nella specie,si erano costituiti in sede di gravame gli eredi del de cuius.11. Con il decimo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 331 c.p.c. – erroneainterpretazione del requisito di integrità del contraddittorio e nullità del processod’appello in causa inscindibile per responsabilità solidale. In particolare, la CGTavrebbe erroneamente rigettato l’eccezione - sollevata in udienza - diintervenuto giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio per non essereNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026stata la stessa riportata nell’epigrafe dell’atto di gravame affermando che eratardiva e, nel merito, che trattavasi di un “refuso”, valorizzando la notifica amezzo pec indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], che agiva anche inproprio, nonché la costituzione in giudizio della medesima, che aveva dichiaratodi agire in proprio, quale elemento idoneo a sanare qualsiasi eventuale nullitàdell’impugnazione. In tal modo, ad avviso dei ricorrenti, la CGT avrebbeerroneamente applicato gli artt. 101 e 331 c.p.c., ritenendo sanabile un vizioderivante dalla mancata proposizione dell’impugnazione nei confronti di unaparte necessaria in una causa inscindibile per responsabilità solidale. L’omissionedi una parte necessaria in una causa inscindibile non era sanabile né mediantenotifica generica né mediante costituzione volontaria della parte. La CGT avrebbequindi violato e falsamente applicato gli artt. 101 e 331 c.p.c., compromettendol’integrità del contraddittorio e la corretta struttura dell’impugnazione in unacausa inscindibile.12. Con l’undicesimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., la violazione dell’art. 101 c.p.c. e nullità della sentenza per omessaindicazione di una parte necessaria in una causa inscindibile.In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la sentenza impugnata non indicherebbeRampazzo Elisa in proprio come parte in causa nell’intestazione o nel dispositivo,nonostante la sua qualità di parte necessaria del giudizio per responsabilitàsolidale con l’ASD Forum, come risultante dall’avviso di accertamento e dalla suapartecipazione al primo grado in tale veste. La CGT avrebbe pronunciato nelmerito, includendola implicitamente solo nella motivazione tramite la suacostituzione, senza formalizzarne la posizione come parte. Ad avviso deiricorrenti, tale omissione violava l’art. 101 c.p.c., applicabile al processotributario (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 546/1992), che impone al giudice di garantireil contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie, configurando unanullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio.Numero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/202613.I motivi decimo e undicesimo - da trattarsi congiuntamente per connessione- sono infondati.13.1.In primo luogo, il decimo motivo si profila inammissibile per non avereaggredito puntualmente la prima ratio decidendi del rigetto dell’eccezionerelativa all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo gradoconcretantesi nella ravvisata tardività (ex art. 54 del d.lgs. n. 546/92) dellamedesima in quanto sollevata soltanto in udienza. ciò in ossequio al principio didiritto consolidato di questa Corte secondo cui: ove la sentenza sia sorretta dauna pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamentee logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessaimpugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, lacensura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonomamotivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun casol'annullamento della sentenza. (Cass. n. 8394/2021; Cass. Sez. 1 - , Sentenzan. 18641 del 27/07/2017; Cass. 9752/2017; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del03/11/2011; Sez. L, Sentenza n. 3386 del 11/02/2011; Sez. 3, Sentenza n.24540 del 20/11/2009 ;Cass. 3965 del 19/03/2002).13.2. In ogni caso il motivo è infondato.13.3.Per fermo orientamento della giurisprudenza di nomofilachia, l’omessa,incompleta o inesatta indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio oppure nellarelata di notificazione di esso, del nominativo di una delle parti in causa, è motivodi nullità soltanto ove abbia determinato un’irregolare costituzione delcontraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l’atto erastato notificato, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nell’indicazionedel nome di una delle parti non integra vizio inficiante se dal contesto dell’attonotificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e laconsegna dell’atto alle giuste parti; in tal caso, la notificazione è idonea araggiungere, nei confronti delle parti, i fini ai quali tende e l’apparente vizio vaconsiderato come un mero errore materiale che può essere agevolmentepercepito dall’effettivo destinatario, la cui eventuale mancata costituzione inNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria (cosìCass. 19/03/2014, n. 6532; Cass. 27/03/2007, n. 7514; Sez. 5, Ord.inter. n. 11244 del 2025).13.4.Sotto altro e distinto profilo, poi, ad escludere qualsivoglia vulnus allaregolarità del contraddittorio riveste valenza decisiva la costituzione deldestinatario della notificazione del ricorso, il quale ha proposto anche ricorsoincidentale. Trova qui applicazione, difatti, il principio di diritto - giàreiteratamente enunciato da questa Corte - secondo cui detto vizio integra unanullità, suscettibile di sanatoria, per raggiungimento dello scopo, per spontaneacostituzione della parte cui l’atto è diretto (S.U.n. 2087/2020; S.U. n.4845/2021; S.U.6477 del 12/03/2024).13.5.Posto quanto sopra, nella sentenza impugnata la CGT di II grado,di passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] qualepersona fisica, poiché “la mancata indicazione della stessa nell’epigrafe dell’attod’appello deve considerarsi verosimilmente un refuso giacchè nella relazione dinotifica in calce allo stesso si dà atto che l’atto di appello, sottoscrittodigitalmente, viene notificato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16 bis D.Lgs.546/92, alle parti appellate - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], che agisceanche in proprio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo posta elettronicacertificata” all’indirizzo pec del difensore fiduciario che ha assistito le parti inprimo grado; esse, peraltro, si sono tutte costituite in giudizio – la Rampazzo inparticolare con la precisazione di agire anche in proprio – sanando ogni possibilenullità”.14.L’undicesimo motivo è infondato.14.1.L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazionedella sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con laprocedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenzarisulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti, e comporta,viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si èNumero registro generale 11038/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 11031/2026Data pubblicazione 24/04/2026regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quandosussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della letturadell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass.18 luglio 2019, n. 19437; Cass. 25 settembre 2017, n. 22275; Cass. 26 marzo2010, n. 7343; Sez. 1, Ordinanza n. 24010 del 2021).14.2.Nella specie, dalla sentenza impugnata, si evince che, benché RampazzoElisa in proprio non risulti indicata nella relativa intestazione, la stessa - comeprecisato nel corpo dello “svolgimento del processo”- aveva resistito all’appello,con controdeduzioni (proponendo appello incidentale); con ciò risultando,pertanto, dal contesto della sentenza, con sufficiente chiarezza l'esatta identitàdi tale parte.15.In conclusione, il ricorso va rigettato.16.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che si liquidano in euro 8.200,00, per compensi oltre speseprenotate a debito;Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida