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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24584/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 2211del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica ( PEC) avv.angeloscarcello @giuffrè.it -ricorrenteprincipale - Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] e Iva2010- 2 Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , e Agenzia delle entrate Riscossione- ADER - in persona del Presidente pro tempore, domiciliatein Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 1899/02/2021, depositata in data 3 giugno 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorsoprincipale, affidato a duemotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva accolto l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate Riscossione ( ADER ) in persona del Presidente pro tempore, nei confronti d ella suddetta società e dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza n. 16 / 08 /201 9 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a sottese dieci cartelle di pagamento afferenti a omessi versamenti di Irap e Iva per gli anni 2010-2011;-in punto di diritto,per quanto di interesse, la CTR ha osservato che : 1) era ammissibile la produzioneda parte dell’Ufficio in grado di appello di documenti nuovi ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992;2) andava disatteso il profilo di inammissibilità del grava me per l’assunta novità dell’eccezione proposta dall’Ufficio in tale sedecirca la regolare notifica delle altre cinque cartelledi pagamento - in relazione alle quali, sul presupposto della loro mancata notifica, era stato accolto parzialmente il ricorso - non trattandosi di una contestazione nuova atteso che la impugnata comunicazione preventiva di ipoteca si fondava sulla rituale notifica di tutte cartelle di pagamento ad essa sottese; 3) l’Ufficio aveva depositato documentazione comprovante l’avvenuta notifica dellealtre cinque cartelle di pagamento in relazione alle quali era stato accolto parzialmente il ricorso originario; in particolare, come comprovato dall’Amministrazione la notifica delle stesse era avvenuta, a mezzo pec, all’indirizzo mediasocietà@pec.it risultante dalla visura camerale della società in atti; - l’Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate Riscossione - ADER resistono con controricorso spiegando ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo; -la società contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -preliminarmente, avuto riguardo alla eccezione sollevata dalle controricorrenti di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. avendo la società contribuente presentato, in data 19.04.2017,istanza di definizione agevolata per i carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016(c.d. rottamazione) - con riguardo, tra le altre, alle cinque cartelle di pagamento n.03420140003435365000, n. 03420140040320175000, n. 03420140050533090000, n. 0342015001301 7883000, n.03420150028671912000 ( sottese alla impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) in considerazione della cuiasserita mancata notifica era stato accolto parzialmente il ricorso di primo grado, va osservato che,secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. nella

I. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art.391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 11 febbraio 2020, n. 3245; 2 maggio 2019, n. 11540; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083; Cass. sez. 5, 28652 del 2021); va, pertanto, dichiarato estinto il presente processo limitatamente all’impugnativa della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa alle suddette cinque cartelle esattoriali ad essa sottese; -stante l’estinzione parziale del processo, sussiste, pertanto,l’interesse alla trattazionedei motivi del ricorso principale di seguito indica ti ; -con il primo motivo d el ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 del d.lgs. n. 546/92 e 345 c.p.c. per avere la CTR ritenuto 1) ammissibile la produzione in appello da parte dell’Ufficio di documentazione relativa alla notifica delle altresottese cinque cartelle di pagamento in relazione alle quali – sul presupposto della loro mancata notificazione- era stato accolto parzialmente l’originario ricorso; 2) ammissibile la proposizione da parte dell’Ufficio dell’eccezione nuova concernente la regolarità della notifica delle altre cinque cartelle in relazione alle quali era stato accolto parzialmente il ricorso originario sebbene l’Ader nel costituirsi nel giudizio di primo grado avesse contestato parzialmente la domanda della contribuente in ordine alla nullità delle sottese dieci cartelle per difetto di notifica limitandosi a produrre le relate di notifica soltanto relativamente a cinque delle stesse, prestando acquiescenza in ordine alla eccepita nullità delle residue cartelle; - il motivo - sotto entrambi i profili di censura in esso contenuti - è infondato; -premesso che in base al consolidato principio di diritto di questa Corte “ad essere inammissibili in appello, ex art. 57, secondo comma, del d.lgs. n. 546/92, sono soltanto le nuove 'eccezioni' in senso proprio, o stretto; non anche le eccezioni in senso lato e le mere difese ed argomentazioni giuridiche, per contro sempre proponibili: nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili" (Cass. n.11223 del 2016; in termini, da ultimo, Cass. n. 8275 del 2018; n. 21889 del 2017);nella specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio, in quanto ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio ritenendo correttamente che quest’ultimo, nel dedurre, come motivo di gravame, la ritualità della notifica anche delle altre cinque cartelle- in relazione alle quali, per la supposta mancata prova della loro notifica, era stato accolto parzialmente il ricorso di primo grado- non avesse proposto nuove eccezioni, essendo l’adozione della comunicazione preventiva di ipoteca fondata “proprio sulla rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese” e, dunque,trattandosi di “ mere difese ” attinenti alla contestazione della cens ur a della contribuente afferente alla ritualità della notifica delle cartelle sottese all’atto impugnato; -premesso che nel processo tributario, l'art.58 comma 2 del d.lgs. n. 546/92, con disposizione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria prevista dall'art.345, terzo comma, c.p.c., consente la produzione di nuovi documenti in grado di appello senza richiedere che la mancata produzione nel precedente grado di giudizio sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte (ex plurimis , Cass. 19089 del 2016);in particolare, nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992(Cass. Sez. 5- , Ordinanza n. 17164 del 28/06/2018) nella specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio nel ritenere tempestiva la produzione documentale in grado di appello da parte dell’Ufficio afferente alla notifica delle altre cinque cartelle - in relazione alle quali per la supposta mancata prova della loro notifica, era stato accolto parzialmente il ricorso di primo grado; -con il secondo motivo si denuncial’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia afferente all’inesistenza della notifica effettuata a mezzo pec ad un indirizzo di posta elettronica (mediasocietà@pec.it) la cui titolarità non risultava essere della società contribuente la quale,come si evinceva dalla visura camerale storica e dalle risultanze del Portale INI-PEC, non aveva mai posseduto alcuna casella di posta elettronica univoca; - il motivo si profila inammissibile in quanto, pur a prescindere dal riferimento al parametro di sindacato dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non più attuale, ma inopportunamente evocato, essendo la censura articolata nelle forme dell'omesso esame di fatti decisivi e controversi, il vizio specifico denunciabile per cassazione aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come riformulato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella

I. 7 agosto 2012, n. 134, richiede che il fatto asseritamente omesso sia un fatto storico, con la conseguenza che, a tali fini, noncostituiscono fatti le deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass. sez. 5, n. 18710 del 2022 tra le stesse parti); sotto altro aspetto, si osserva che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da partedel giudice di merito non dà luogo, per le ragioni suindicate ad un vizio inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. 10 giugno 2016, n. 11892); nella specie, la ricorrente non ha dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, ma -quanto all’assunta mancata titolarità in capo alla società contribuente dell’indirizzo di posta elettronica (mediasocietà@pec.it) presso cui risu ltava, ad avviso del giudice di appello, essere stataeffettuata la notifica delle altre cinque cartelle sottese alla comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria- di profili attinenti alle risultanze probatorie, la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte; -con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR-a fronte della produzione da parte dell’Amministrazione in grado di appello di nuova documentazione afferente alla regolarità della notifica delle altre cinque cartelle sottese alla impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – ritenuto erroneamente ammissibile la proposizione da parte della società contribuente di eccezioni -riguardanti sia l’invalidità della notifica delle cartelle effettuata da ADER che il disconoscimento della relativa documentazione - nelle memorie presentate ex art. 32 del d . lgs . n. 546/92 laddove le stesse avrebbero dovuto costituire oggetto di appositi “motivi aggiunti” ai sensi dell’art. 24 cit.; - il rigetto del ricorso principale rende inutile la trattazione di quello incidentale condizionato con assorbimento dello stesso; - in conclusione , va dichiarato estinto il processo limitatamente all’impugnativa della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa alle cartelle esattoriali (n. 03420140003435365000, n. 03420140040320175000, n. 03420140050533090000, n. 03420150013017883000, n.03420150028671912000) ad essa sottese; mentre, per il resto, va rigettato il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; -quanto alla dichiarazione (parziale) di estinzione, la stessa esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione ( ex multis , Cass., sez. 6 - 3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018); P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione, in parte, del processo nei termini di cui in motivazione; per il resto, rigetta il ricorsoprincipale, assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàche si liquidano in euro 4.100,00per compensi oltre spese prenotate a debito .

Dà atto-con riguardo alla pronuncia di rigetto (per il resto) del ricorso principale- ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 2211del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica ( PEC) avv.angeloscarcello @giuffrè.it -ricorrenteprincipale - Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] e Iva2010- 2 Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , e Agenzia delle entrate Riscossione- ADER - in persona del Presidente pro tempore, domiciliatein Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 1899/02/2021, depositata in data 3 giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorsoprincipale, affidato a duemotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva accolto l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate Riscossione ( ADER ) in persona del Presidente pro tempore, nei confronti d ella suddetta società e dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza n. 16 / 08 /201 9 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a sottese dieci cartelle di pagamento afferenti a omessi versamenti di Irap e Iva per gli anni 2010-2011;-in punto di diritto,per quanto di interesse, la CTR ha osservato che : 1) era ammissibile la produzioneda parte dell’Ufficio in grado di appello di documenti nuovi ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992;2) andava disatteso il profilo di inammissibilità del grava me per l’assunta novità dell’eccezione proposta dall’Ufficio in tale sedecirca la regolare notifica delle altre cinque cartelledi pagamento - in relazione alle quali, sul presupposto della loro mancata notifica, era stato accolto parzialmente il ricorso - non trattandosi di una contestazione nuova atteso che la impugnata comunicazione preventiva di ipoteca si fondava sulla rituale notifica di tutte cartelle di pagamento ad essa sottese; 3) l’Ufficio aveva depositato documentazione comprovante l’avvenuta notifica dellealtre cinque cartelle di pagamento in relazione alle quali era stato accolto parzialmente il ricorso originario; in particolare, come comprovato dall’Amministrazione la notifica delle stesse era avvenuta, a mezzo pec, all’indirizzo mediasocietà@pec.it risultante dalla visura camerale della società in atti; - l’Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate Riscossione - ADER resistono con controricorso spiegando ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo; -la società contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -preliminarmente, avuto riguardo alla eccezione sollevata dalle controricorrenti di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. avendo la società contribuente presentato, in data 19.04.2017,istanza di definizione agevolata per i carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016(c.d. rottamazione) - con riguardo, tra le altre, alle cinque cartelle di pagamento n.03420140003435365000, n. 03420140040320175000, n. 03420140050533090000, n. 0342015001301 7883000, n.03420150028671912000 ( sottese alla impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) in considerazione della cuiasserita mancata notifica era stato accolto parzialmente il ricorso di primo grado, va osservato che,secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. nella I. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art.391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 11 febbraio 2020, n. 3245; 2 maggio 2019, n. 11540; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083; Cass. sez. 5, 28652 del 2021); va, pertanto, dichiarato estinto il presente processo limitatamente all’impugnativa della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa alle suddette cinque cartelle esattoriali ad essa sottese; -stante l’estinzione parziale del processo, sussiste, pertanto,l’interesse alla trattazionedei motivi del ricorso principale di seguito indica ti ; -con il primo motivo d el ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 del d.lgs. n. 546/92 e 345 c.p.c. per avere la CTR ritenuto 1) ammissibile la produzione in appello da parte dell’Ufficio di documentazione relativa alla notifica delle altresottese cinque cartelle di pagamento in relazione alle quali – sul presupposto della loro mancata notificazione- era stato accolto parzialmente l’originario ricorso; 2) ammissibile la proposizione da parte dell’Ufficio dell’eccezione nuova concernente la regolarità della notifica delle altre cinque cartelle in relazione alle quali era stato accolto parzialmente il ricorso originario sebbene l’Ader nel costituirsi nel giudizio di primo grado avesse contestato parzialmente la domanda della contribuente in ordine alla nullità delle sottese dieci cartelle per difetto di notifica limitandosi a produrre le relate di notifica soltanto relativamente a cinque delle stesse, prestando acquiescenza in ordine alla eccepita nullità delle residue cartelle; - il motivo - sotto entrambi i profili di censura in esso contenuti - è infondato; -premesso che in base al consolidato principio di diritto di questa Corte “ad essere inammissibili in appello, ex art. 57, secondo comma, del d.lgs. n. 546/92, sono soltanto le nuove 'eccezioni' in senso proprio, o stretto; non anche le eccezioni in senso lato e le mere difese ed argomentazioni giuridiche, per contro sempre proponibili: nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili" (Cass. n.11223 del 2016; in termini, da ultimo, Cass. n. 8275 del 2018; n. 21889 del 2017);nella specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio, in quanto ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio ritenendo correttamente che quest’ultimo, nel dedurre, come motivo di gravame, la ritualità della notifica anche delle altre cinque cartelle- in relazione alle quali, per la supposta mancata prova della loro notifica, era stato accolto parzialmente il ricorso di primo grado- non avesse proposto nuove eccezioni, essendo l’adozione della comunicazione preventiva di ipoteca fondata “proprio sulla rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese” e, dunque,trattandosi di “ mere difese ” attinenti alla contestazione della cens ur a della contribuente afferente alla ritualità della notifica delle cartelle sottese all’atto impugnato; -premesso che nel processo tributario, l'art.58 comma 2 del d.lgs. n. 546/92, con disposizione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria prevista dall'art.345, terzo comma, c.p.c., consente la produzione di nuovi documenti in grado di appello senza richiedere che la mancata produzione nel precedente grado di giudizio sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte (ex plurimis , Cass. 19089 del 2016);in particolare, nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992(Cass. Sez. 5- , Ordinanza n. 17164 del 28/06/2018) nella specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio nel ritenere tempestiva la produzione documentale in grado di appello da parte dell’Ufficio afferente alla notifica delle altre cinque cartelle - in relazione alle quali per la supposta mancata prova della loro notifica, era stato accolto parzialmente il ricorso di primo grado; -con il secondo motivo si denuncial’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia afferente all’inesistenza della notifica effettuata a mezzo pec ad un indirizzo di posta elettronica (mediasocietà@pec.it) la cui titolarità non risultava essere della società contribuente la quale,come si evinceva dalla visura camerale storica e dalle risultanze del Portale INI-PEC, non aveva mai posseduto alcuna casella di posta elettronica univoca; - il motivo si profila inammissibile in quanto, pur a prescindere dal riferimento al parametro di sindacato dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non più attuale, ma inopportunamente evocato, essendo la censura articolata nelle forme dell'omesso esame di fatti decisivi e controversi, il vizio specifico denunciabile per cassazione aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come riformulato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella I. 7 agosto 2012, n. 134, richiede che il fatto asseritamente omesso sia un fatto storico, con la conseguenza che, a tali fini, noncostituiscono fatti le deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass. sez. 5, n. 18710 del 2022 tra le stesse parti); sotto altro aspetto, si osserva che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da partedel giudice di merito non dà luogo, per le ragioni suindicate ad un vizio inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. 10 giugno 2016, n. 11892); nella specie, la ricorrente non ha dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, ma -quanto all’assunta mancata titolarità in capo alla società contribuente dell’indirizzo di posta elettronica (mediasocietà@pec.it) presso cui risu ltava, ad avviso del giudice di appello, essere stataeffettuata la notifica delle altre cinque cartelle sottese alla comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria- di profili attinenti alle risultanze probatorie, la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte; -con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR-a fronte della produzione da parte dell’Amministrazione in grado di appello di nuova documentazione afferente alla regolarità della notifica delle altre cinque cartelle sottese alla impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – ritenuto erroneamente ammissibile la proposizione da parte della società contribuente di eccezioni -riguardanti sia l’invalidità della notifica delle cartelle effettuata da ADER che il disconoscimento della relativa documentazione - nelle memorie presentate ex art. 32 del d . lgs . n. 546/92 laddove le stesse avrebbero dovuto costituire oggetto di appositi “motivi aggiunti” ai sensi dell’art. 24 cit.; - il rigetto del ricorso principale rende inutile la trattazione di quello incidentale condizionato con assorbimento dello stesso; - in conclusione , va dichiarato estinto il processo limitatamente all’impugnativa della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa alle cartelle esattoriali (n. 03420140003435365000, n. 03420140040320175000, n. 03420140050533090000, n. 03420150013017883000, n.03420150028671912000) ad essa sottese; mentre, per il resto, va rigettato il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; -quanto alla dichiarazione (parziale) di estinzione, la stessa esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione ( ex multis , Cass., sez. 6 - 3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018); P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione, in parte, del processo nei termini di cui in motivazione; per il resto, rigetta il ricorsoprincipale, assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàche si liquidano in euro 4.100,00per compensi oltre spese prenotate a debito . Dà atto-con riguardo alla pronuncia di rigetto (per il resto) del ricorso principale- ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principal