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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026

Cassazione n. 12313/2026

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toria n. 9;-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende;- controricorrente-NonchéAgenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Direttore protempore;-intimata-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 1148/17/2018, depositata in data 22 febbraio 2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, proponericorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettatol’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona delDirettore pro tempore, e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]) avversola sentenza n. 27373/62/2015 della Commissione tributaria provinciale di Romache aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso cartella dipagamento emessa, ai sensi dell’art. 54-bis del DPR n. 633/72, con la qualel’Ufficio aveva recuperato il “minor credito Iva” (pari a euro 155.583,00) espostonella dichiarazione [OSCURATO:PERSONA]/2010, per l’anno 2009.2.

In punto di diritto, la CTR ha osservato che andava confermata la legittimitàdella cartella di pagamento in questione - con la quale a seguito di controlloautomatizzato della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA]/2010, per l’anno 2009, era statodisconosciuto un credito Iva esposto nella detta dichiarazione, asseritamenteproveniente da dichiarazione [OSCURATO:PERSONA]/2009, relativa all’anno 2008 – inNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026quanto la società per l’anno 2008 non aveva presentato alcuna dichiarazione Ivae tale circostanza non risultava contestata.

Né la società aveva fornito provaaliunde dell’esistenza di tale credito.

Peraltro, la cartella impugnata risultavaadeguatamente motivata “esponendo correttamente sia il tipo di controllo(automatizzato) effettuato che le ragioni e le modalità di calcolo delle somme daversare”.3.

Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.4.

E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate-Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]).RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente va rilevata la tempestività della proposizione delcontroricorso dell’Agenzia delle entrate.1.2.Ai sensi dell’art. 6, comma 11, del d.l. n.119/2018, conv., con modif. nellalegge 136 del 2018: ≪Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi itermini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e diriassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in Cassazione chescadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto [24.10.2018] e il31 luglio 2019 ≫.1.3.Nella specie, avuto riguardo alla notifica, a mezzo del servizio postale, delricorso per cassazione all’Agenzia delle entrate in data 24 settembre 2018, iltermine di cui all’art. 370, comma 1, c.p.c. per la notificazione del controricorso,scadeva in data 5.11.2018 (quindi nella forbice temporale, prevista dal comma199 dell’art. 1 della legge n. 197/22, tra il 24.10.2018 e il 31 luglio 2019), percui allo stesso, dalla data della sua scadenza naturale, era applicabile lasospensione di nove mesi di cui all’art. 6, comma 11, del d.l. n.119/2018, conconseguente tempestività della notifica del controricorso (la cui scadenza è stataprorogata, in forza di tale disposizione, al 1° settembre 2019) effettuata in data30.8.2019 via pec ( presso il difensore domiciliatario della ricorrente [OSCURATO:PERSONA].to LaCommara all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL], tratto, ai sensi dell’art.3bis, commaNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/20261, della legge n. 53/1994 dall’elenco pubblico previsto dall’art. 7 del DM n.44/2011, c.d.

Reginde).2.Con il primo motivo si denuncia, “error in procedendo” - nullità della sentenzaper omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riguardo all’eccezione sollevatadalla contribuente con l’atto di appello di “omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione sui punti decisivi della controversia.

Con particolare riguardo allaviolazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n.4 del DPR n. 546/92”.In particolare, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe omesso di considerarel’eccezione proposta con l’atto di appello di vizio di motivazione ovvero omessapronuncia della CTP che - a fronte dell’impugnazione della cartella di pagamentoavente ad oggetto un “minore credito Iva” e del ricorso originario al quale lasocietà contribuente aveva allegato le dichiarazioni Iva relative agli anni 2009-2011 attestanti, oltre all’effettiva esistenza del credito, anche l’inesistenza dialcuna omissione o ritardo dei versamenti d’imposta- aveva statuito chel’iscrizione a ruolo in questione derivava da “omessi o ritardati versamenti” e chela contribuente non aveva fornito la prova dell’effettivo versamento dell’impostanei termini.

Pertanto, la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censuraconcernente la sostanziale erroneità di quanto affermato dal giudice di primecure circa il fondamento dell’iscrizione a ruolo nel mancato versamentodell’imposta dovuta, giustificando il disconoscimento del credito Iva come“omesso versamento” laddove la contribuente aveva dimostrato, anche in basealle dichiarazioni 2005-2010 (prodotte in grado di appello), il regolare riporto delcredito medesimo fin dall’anno 2005.3.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere laCTR omesso di pronunciare sulla censura proposta dalla contribuente nell’atto diappello di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.” per avere il giudicedi primo grado ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo di un debito d’impostasebbene la contribuente – attraverso le dichiarazioni Iva relative agli anni 2009-2011, prodotte in primo grado (e poi quelle relative agli anni 2005-2010,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026prodotte in sede di appello)- avesse provato il regolare riporto del credito Ivadal 2005 e l’inesistenza di alcun “omesso o tardivo versamento d’imposta”mentre l’Agenzia si fosse limitata a chiedere genericamente- nellecontrodeduzioni in primo grado- la conferma degli esiti della liquidazione conriferimento alle imposte non risultate versate ovvero versate in ritardo.4.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTRomesso di pronunciare sulla censura proposta dalla contribuente nell’atto diappello di “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.” essendo state dal giudice diprimo grado ignorate le prove fornite dalla contribuente e non contestatedall’Amministrazione (ovvero le dichiarazioni Iva relative agli anni 2009-2011,prodotte in primo grado e quelle relative agli anni 2005-2010, depositate nelsecondo grado).5.I motivi primo, secondo e terzo- da trattare congiuntamente per connessione-sono inammissibile il primo e infondati il secondo e terzo.5.1.Quanto al primo motivo, va in primo luogo osservato che il mezzo utilizzatonon è consono alla censura proposta con la quale si denuncia in sostanza il viziodi omessa pronuncia (”la CTR ha completamente omesso di pronunciarsi su taledoglianza”, pag. 13 del ricorso); invero, la detta doglianza avrebbe dovutoessere formulata quale error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,non rispondendo quindi all'archetipo del vizio denunciato (per l'inammissibilitàdel motivo non rispondente, nella sostanza, all'archetipo della censuradenunciata, ex plurimis, Cass. sez. 5 n. 7156 del 2025; n. 26358 del 2019;Cass. n. 10862 del 2018).5.2.

In ogni caso, quanto al dedotto vizio di “omesso esame circa un fattocontroverso e decisivo” va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenzadi questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale adire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ilricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato",testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività",fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.

S.U. n.8053 del 07/04/2014; conf.

Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018;sez. 5, Ordinanza n. 10648 del 2024).

L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti,nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessavalutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785del 2021).

Sotto altro aspetto, si osserva che il cattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dàluogo, per le ragioni suindicate ad un vizio inquadrabile nel paradigma dell'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. 10 giugno 2016, n. 11892 Sez. 5,Ordinanza n. 24584 del 2023).

Invero, la censura formulata dalla ricorrente nonriguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma lavalutazione di “deduzioni difensive” svolte nell’atto di appello concernentil’assunto vizio di motivazione e/o l’omessa pronuncia da parte del giudice diprimo grado in ordine al fondamento dell’iscrizione a ruolo ravvisato nel“mancato versamento di imposta” a fronte delle dichiarazioni Iva prodotteNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026anche l’inesistenza di omissioni o ritardi di versamenti d’imposta.

Peraltro, laCTR, nel ritenere la legittimità della cartella di pagamento in questione con laquale veniva recuperato il “minore credito” Iva (per omessa dichiarazione Ivadell’annualità precedente e per mancata prova aliunde della esistenza del dettocredito) ha in sostanza confermato -pronunciandosi sul sopra richiamato motivodi appello- la pretesa dell’Amministrazione derivante da una divergenza tra lesomme dichiarate e quelle effettivamente versate in ragione della intervenutadetrazione/compensazione del credito IVA, ritenuto non spettante.5.3.

Infine, va anche evidenziato che la deduzione del vizio ex n. 5 dell’art. 360,primo comma, cod. proc. civ., è infatti impedita dalla circostanza di essere inpresenza di una cd. doppia conforme di merito (art. 348-ter, ultimo comma, cod.proc. civ., applicabile ratione temporis) e dalla mancata indicazione da parte delricorrente di elementi di diversità delle ragioni di rigetto del ricorso in primogrado e in appello (Cass. 20/09/2023, n. 26934; Cass. 18/12/2014, n. 26860;Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; Cass. 28/02/2023,n. 5947).

Si deve anche precisare che l’ipotesi ricorre non solo quando ladecisione di secondo grado corrisponda in toto a quella di primo grado, ma èsufficiente che le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico –argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa.

Non osta,dunque, alla configurazione della cd. doppia conforme il fatto che il giudice diappello, nel condividere e confermare la decisione impugnata, abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione (Cass. 9/03/2022,n.7724).5.4.Quanto ai motivi secondo e terzo, premesso che costituisce violazione dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art.112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valeredalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014;n. 6835 del 2017 Cass. 28580-2021); in particolare, il vizio di omessa pronunciaricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia uncontenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essereemessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n.28308 del 2017; n. 7653 del 2012); nella specie, la CTR ha sostanzialmentedisatteso le censure proposte dalla società contribuente con l’atto di appello (diviolazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.) nel confermare lalegittimità della impugnata cartella - con la quale a seguito di controllo formale,ai sensi dell’art. 54-bis del dPR n. 633/72, della dichiarazione Iva ModelloIva/2010 per l’anno 2009 l’Ufficio aveva “disconosciuto un credito Iva” espostonella detta dichiarazione e asseritamente derivante dalla dichiarazione Iva/2009relativa al 2008 in quanto : 1) la società non aveva presentato per il periodo diimposta 2008 alcuna dichiarazione Iva e la circostanza non risultava contestata;2) la società non risultava avere fornito prova aliunde dell’esistenza di talecredito.

Con ciò, la CTR ha evidentemente rigettato le censure mosse dallasocietà con l’atto di appello concernenti l’assunta prova – fornita attraverso leprodotte dichiarazioni Iva dal 2005 al 2010, asseritamente mai contestatedall’Agenzia ed ignorate dalla CTP - del regolare riporto del credito in questionea partire dalla dichiarazione per l’anno 2005.6.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000e 3, comma 1, e 3 della legge n. 241 del 1990 con riguardo all’eccezione“violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e 3, commi 1 e 3, della legge n.241/90” per avere la CTR ritenuto la cartella impugnata adeguatamentemotivata sebbene, nel caso di ruolo non preceduto da un preventivoaccertamento, sussistesse l’obbligo di motivare in modo rigoroso con la precisaed analitica indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sotteseall’iscrizione a ruolo, motivazione che nella cartella impugnata era mancataessendo la stessa del tutto priva di una adeguata motivazione circa le ragioniper le quali era stato disconosciuto il credito Iva maturato dalla ricorrente.Peraltro, nella sezione relativa al “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’enteNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026creditore” gli interessi Minor credito Iva erano stati riportati due volte per lamedesima annualità (2009).6.1.

Il motivo si profila, in primo luogo, inammissibile per difetto diautosufficienza non avendo la ricorrente trascritto nel ricorso o allegato ad essola cartella impugnata.6.2.

Questa Corte ha precisato che, in osservanza del principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, quando si censuri il giudizio sulla adeguatezza dellamotivazione è necessario trascrivere, o quantomeno sunteggiareadeguatamente, il contenuto della cartella, onde consentire alla Corte dicassazione di valutare la fondatezza della censura in base alla sola lettura delricorso e senza necessità di esaminare atti extraprocessuali, e verificare, se ilgiudizio di inadeguatezza della motivazione formulato dal giudice di merito abbiao meno consentito di instaurare "sia un valido contraddittorio sia un altrettantovalido ricorso introduttivo" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16854 del 2021).

Taleprincipio, al quale il Collegio intende dare continuità, è stato affermato anchecon specifico riferimento all'ipotesi, analoga a quella in esame, in cui il ricorrentecensuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizioespresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è attoprocessuale ma amministrativo (Cass., sez. 5, 3 dicembre 2001, n. 15234, Rv.550767 - 01): in tale caso, infatti, è necessario, a pena di inammissibilità, che ilricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che siassumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al finedi consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in propositoesclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n.16147, Rv. 644703 — 01; Cass., sez. 5, 13/02/2015, n. 2928, Rv. 634343 —01).

Il medesimo principio va affermato anche con riferimento alla cartella dipagamento, avendo anch'essa natura sostanziale e non processuale.6.3.

In ogni caso, il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/20266.4.

Va premesso che, con riferimento all'obbligo di motivazione degli attitributari, previsto tanto per l'avviso di accertamento, quanto per la cartella dipagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25), questa Corte ha già avutomodo di precisare che la verifica dell'osservanza dell'obbligo dell'Ufficiofinanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio attova riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo èchiamato ad assolvere, ravvisabili, da un lato, nel mettere a conoscenza ilcontribuente dell'an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirglieventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall'altro, di delimitare leragioni dell'Ufficio nella successiva ed eventuale fase contenziosa (Cass., n.26485 del 2008; Cass. n. 27653 del 2005; Cass. n. 13094 del 2002).6.5.

In particolare, quando si proceda alla liquidazione dell'imposta sulla basedei dati forniti dal contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria,si è ripetutamente affermato che il contribuente si trova già nella condizione diconoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, conl’effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediantemero richiamo alla dichiarazione medesima (8137/12; 10033/11; 26671/09) oagli estremi del provvedimento di diniego (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16854 del2021).

La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllocd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potutoprocedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, puòessere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è giàin grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedanosomme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione(Sez. 5, Sentenza n. 15564 del 27/07/2016).6.6.Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la cartelladi pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia giàdeterminato il «quantum» del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo,è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempomaturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e laNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfal'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 edall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (cfr. Cass., Sez.

U., 14 luglio 2022, n.22281).

Dunque, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non seguauno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca ilprimo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria,debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, taleobbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenutoprescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella dipagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alledichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essereassolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo ilcontribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che sianoindicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr. ancheCass., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., 20 settembre 2017, n. 21804; Cass.,sez. 5, n. 9089 del 2025).6.7.

Nella sentenza impugnata, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nelritenere- con un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità- chela cartella impugnata- emessa a seguito di controllo automatizzato delladichiarazione Iva ([OSCURATO:PERSONA]/2010) per l’anno di imposta 2009-risultavaadeguatamente motivata “esponendo correttamente sia il tipo di controllo(automatizzato) che le modalità di calcolo delle somme da versare”.7.

Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere laCTR omesso di pronunciare sulla censura proposta dalla contribuente nell’atto diappello di “violazione dell’art. 25 del DPR n. 602/73 e dell’art. 36bis del DPR n.600/73 e 54bis del DPR n. 633/72” per essere stato con la cartella impugnatadisconosciuto un credito d’imposta senza l’emissione di un previo avviso diNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026accertamento da parte dell’Agenzia, non essendo sufficiente né l’avviso bonarioné la cartella medesima.7.1.Il motivo è infondato atteso che, quand’anche pretermessa, trattasi diquestione risolta pacificamente da questa Corte.

Pertanto, va, al riguardo,ribadito che “nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.,nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.,una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte dicassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata edecidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che nonrichiede ulteriori accertamenti di fatto” (ex multis, Sez. 5, n. 21968 del28/10/2015).7.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a seguito dellaseguente pronuncia a Sezioni Unite, «in caso di omessa presentazione delladichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detrattae la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare,con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizionesostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/oestimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati edelementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella,l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta,eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazionerelativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardiacquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzatiad operazioni imponibili» (Cass.

S.U. n. 17758 del 08/09/2016; conf., tra letante, Cass. n. 4392 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, la cartella dipagamento è stata legittimamente emessa, riguardando il controllo dell'Ufficiola semplice omissione della dichiarazione IVA annuale da parte del contribuenteNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026[per l’anno 2008], non risultando, pertanto, necessaria la previa notifica dell'attoimpositivo (v. nello stesso senso, Cass., sez.5, n. 28773 del 2021).8.

Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR omessodi pronunciare “con riguardo alla novità della domanda avanzata dall’Ufficio insecondo grado circa l’asserita omessa dichiarazione Iva” per il periodo d’imposta2008.8.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.8.2.

Questa Corte ha precisato che qualora si deduca la violazione, nel giudiziodi merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione diun'ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudiceanche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio,comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminaredirettamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità,all'adempimento, da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza delricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem aglilegittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma soload una verifica degli stessi (cfr., ex aliis, Cass., n. 17529 del 2020, SU. n. 20181del 2019; Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 21226 del 2010; Cass. n. 6361 del2007; Cass. n. 978 del 2007); ove la parte deduca un error in procedendo peromessa pronuncia su una domanda «è necessario, ai fini del rispetto del principiodi specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stessosiano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassuntodel loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questionecontroversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui lecensure sono state formulate» (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n. 19410del 30/09/2015); né rileva l'esistenza, in relazione al vizio lamentato, del poteredi diretto esame degli atti da parte della Corte che «presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensatoNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve esserecontenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienzadi esso» (Cass. n. 22880 del 29/09/2017; Cass. n. 40215 del 2021).8.3.

Nella specie, la parte non ha provveduto a riportare in ricorso il contenutodella prospettata censura- che avrebbe dovuto essere formulata con appositamemoria di replica- concernente la assunta novità della “domanda” formulatadall’Agenzia nelle controdeduzioni in appello laddove negava la presentazione daparte della contribuente per il 2008 del modello Iva (“Nel merito si confermanogli esiti della liquidazione, con riferimento alle imposte che risultano non versate;infatti, la cartella nasce da un credito Iva anno precedente evidenziato nelladichiarazione afferente all’anno 2009, laddove per il 2008 il modello Iva non èmai stato contestato dalla società, quindi, risulta omesso”), con ciò impedendoa questa Corte di verificare la sussistenza dell’error in procedendo denunciato.8.4.Peraltro, in ogni caso, non risulta aggredita dal presente motivo di ricorsol’altra statuizione fondante la decisione del giudice di appello in ordine alla “noncontestazione” della asserita circostanza della mancata presentazione da partedella contribuente della dichiarazione per il 2008.9.In conclusione, il ricorso va rigettato.10.

Le spese del giudizio di legittimità -nei confronti della controricorrenteAgenzia delle entrate- seguono la soccombenza e vengono liquidate come indispositivo; nulla sulle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] essendo rimasta intimata enon avendo svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favoredell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che si liquidanoin euro 5.900,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
toria n. 9;-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende;- controricorrente-NonchéAgenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Direttore protempore;-intimata-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 1148/17/2018, depositata in data 22 febbraio 2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, proponericorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettatol’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona delDirettore pro tempore, e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]) avversola sentenza n. 27373/62/2015 della Commissione tributaria provinciale di Romache aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso cartella dipagamento emessa, ai sensi dell’art. 54-bis del DPR n. 633/72, con la qualel’Ufficio aveva recuperato il “minor credito Iva” (pari a euro 155.583,00) espostonella dichiarazione [OSCURATO:PERSONA]/2010, per l’anno 2009.2. In punto di diritto, la CTR ha osservato che andava confermata la legittimitàdella cartella di pagamento in questione - con la quale a seguito di controlloautomatizzato della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA]/2010, per l’anno 2009, era statodisconosciuto un credito Iva esposto nella detta dichiarazione, asseritamenteproveniente da dichiarazione [OSCURATO:PERSONA]/2009, relativa all’anno 2008 – inNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026quanto la società per l’anno 2008 non aveva presentato alcuna dichiarazione Ivae tale circostanza non risultava contestata. Né la società aveva fornito provaaliunde dell’esistenza di tale credito. Peraltro, la cartella impugnata risultavaadeguatamente motivata “esponendo correttamente sia il tipo di controllo(automatizzato) effettuato che le ragioni e le modalità di calcolo delle somme daversare”.3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.4. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate-Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]).RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente va rilevata la tempestività della proposizione delcontroricorso dell’Agenzia delle entrate.1.2.Ai sensi dell’art. 6, comma 11, del d.l. n.119/2018, conv., con modif. nellalegge 136 del 2018: ≪Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi itermini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e diriassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in Cassazione chescadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto [24.10.2018] e il31 luglio 2019 ≫.1.3.Nella specie, avuto riguardo alla notifica, a mezzo del servizio postale, delricorso per cassazione all’Agenzia delle entrate in data 24 settembre 2018, iltermine di cui all’art. 370, comma 1, c.p.c. per la notificazione del controricorso,scadeva in data 5.11.2018 (quindi nella forbice temporale, prevista dal comma199 dell’art. 1 della legge n. 197/22, tra il 24.10.2018 e il 31 luglio 2019), percui allo stesso, dalla data della sua scadenza naturale, era applicabile lasospensione di nove mesi di cui all’art. 6, comma 11, del d.l. n.119/2018, conconseguente tempestività della notifica del controricorso (la cui scadenza è stataprorogata, in forza di tale disposizione, al 1° settembre 2019) effettuata in data30.8.2019 via pec ( presso il difensore domiciliatario della ricorrente [OSCURATO:PERSONA].to LaCommara all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL], tratto, ai sensi dell’art.3bis, commaNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/20261, della legge n. 53/1994 dall’elenco pubblico previsto dall’art. 7 del DM n.44/2011, c.d. Reginde).2.Con il primo motivo si denuncia, “error in procedendo” - nullità della sentenzaper omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riguardo all’eccezione sollevatadalla contribuente con l’atto di appello di “omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione sui punti decisivi della controversia. Con particolare riguardo allaviolazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n.4 del DPR n. 546/92”.In particolare, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe omesso di considerarel’eccezione proposta con l’atto di appello di vizio di motivazione ovvero omessapronuncia della CTP che - a fronte dell’impugnazione della cartella di pagamentoavente ad oggetto un “minore credito Iva” e del ricorso originario al quale lasocietà contribuente aveva allegato le dichiarazioni Iva relative agli anni 2009-2011 attestanti, oltre all’effettiva esistenza del credito, anche l’inesistenza dialcuna omissione o ritardo dei versamenti d’imposta- aveva statuito chel’iscrizione a ruolo in questione derivava da “omessi o ritardati versamenti” e chela contribuente non aveva fornito la prova dell’effettivo versamento dell’impostanei termini. Pertanto, la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censuraconcernente la sostanziale erroneità di quanto affermato dal giudice di primecure circa il fondamento dell’iscrizione a ruolo nel mancato versamentodell’imposta dovuta, giustificando il disconoscimento del credito Iva come“omesso versamento” laddove la contribuente aveva dimostrato, anche in basealle dichiarazioni 2005-2010 (prodotte in grado di appello), il regolare riporto delcredito medesimo fin dall’anno 2005.3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere laCTR omesso di pronunciare sulla censura proposta dalla contribuente nell’atto diappello di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.” per avere il giudicedi primo grado ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo di un debito d’impostasebbene la contribuente – attraverso le dichiarazioni Iva relative agli anni 2009-2011, prodotte in primo grado (e poi quelle relative agli anni 2005-2010,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026prodotte in sede di appello)- avesse provato il regolare riporto del credito Ivadal 2005 e l’inesistenza di alcun “omesso o tardivo versamento d’imposta”mentre l’Agenzia si fosse limitata a chiedere genericamente- nellecontrodeduzioni in primo grado- la conferma degli esiti della liquidazione conriferimento alle imposte non risultate versate ovvero versate in ritardo.4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTRomesso di pronunciare sulla censura proposta dalla contribuente nell’atto diappello di “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.” essendo state dal giudice diprimo grado ignorate le prove fornite dalla contribuente e non contestatedall’Amministrazione (ovvero le dichiarazioni Iva relative agli anni 2009-2011,prodotte in primo grado e quelle relative agli anni 2005-2010, depositate nelsecondo grado).5.I motivi primo, secondo e terzo- da trattare congiuntamente per connessione-sono inammissibile il primo e infondati il secondo e terzo.5.1.Quanto al primo motivo, va in primo luogo osservato che il mezzo utilizzatonon è consono alla censura proposta con la quale si denuncia in sostanza il viziodi omessa pronuncia (”la CTR ha completamente omesso di pronunciarsi su taledoglianza”, pag. 13 del ricorso); invero, la detta doglianza avrebbe dovutoessere formulata quale error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,non rispondendo quindi all'archetipo del vizio denunciato (per l'inammissibilitàdel motivo non rispondente, nella sostanza, all'archetipo della censuradenunciata, ex plurimis, Cass. sez. 5 n. 7156 del 2025; n. 26358 del 2019;Cass. n. 10862 del 2018).5.2. In ogni caso, quanto al dedotto vizio di “omesso esame circa un fattocontroverso e decisivo” va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenzadi questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale adire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ilricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato",testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività",fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n.8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018;sez. 5, Ordinanza n. 10648 del 2024). L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti,nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessavalutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785del 2021). Sotto altro aspetto, si osserva che il cattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dàluogo, per le ragioni suindicate ad un vizio inquadrabile nel paradigma dell'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. 10 giugno 2016, n. 11892 Sez. 5,Ordinanza n. 24584 del 2023). Invero, la censura formulata dalla ricorrente nonriguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma lavalutazione di “deduzioni difensive” svolte nell’atto di appello concernentil’assunto vizio di motivazione e/o l’omessa pronuncia da parte del giudice diprimo grado in ordine al fondamento dell’iscrizione a ruolo ravvisato nel“mancato versamento di imposta” a fronte delle dichiarazioni Iva prodotteNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026anche l’inesistenza di omissioni o ritardi di versamenti d’imposta. Peraltro, laCTR, nel ritenere la legittimità della cartella di pagamento in questione con laquale veniva recuperato il “minore credito” Iva (per omessa dichiarazione Ivadell’annualità precedente e per mancata prova aliunde della esistenza del dettocredito) ha in sostanza confermato -pronunciandosi sul sopra richiamato motivodi appello- la pretesa dell’Amministrazione derivante da una divergenza tra lesomme dichiarate e quelle effettivamente versate in ragione della intervenutadetrazione/compensazione del credito IVA, ritenuto non spettante.5.3. Infine, va anche evidenziato che la deduzione del vizio ex n. 5 dell’art. 360,primo comma, cod. proc. civ., è infatti impedita dalla circostanza di essere inpresenza di una cd. doppia conforme di merito (art. 348-ter, ultimo comma, cod.proc. civ., applicabile ratione temporis) e dalla mancata indicazione da parte delricorrente di elementi di diversità delle ragioni di rigetto del ricorso in primogrado e in appello (Cass. 20/09/2023, n. 26934; Cass. 18/12/2014, n. 26860;Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; Cass. 28/02/2023,n. 5947). Si deve anche precisare che l’ipotesi ricorre non solo quando ladecisione di secondo grado corrisponda in toto a quella di primo grado, ma èsufficiente che le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico –argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa. Non osta,dunque, alla configurazione della cd. doppia conforme il fatto che il giudice diappello, nel condividere e confermare la decisione impugnata, abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione (Cass. 9/03/2022,n.7724).5.4.Quanto ai motivi secondo e terzo, premesso che costituisce violazione dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art.112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valeredalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014;n. 6835 del 2017 Cass. 28580-2021); in particolare, il vizio di omessa pronunciaricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia uncontenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essereemessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n.28308 del 2017; n. 7653 del 2012); nella specie, la CTR ha sostanzialmentedisatteso le censure proposte dalla società contribuente con l’atto di appello (diviolazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.) nel confermare lalegittimità della impugnata cartella - con la quale a seguito di controllo formale,ai sensi dell’art. 54-bis del dPR n. 633/72, della dichiarazione Iva ModelloIva/2010 per l’anno 2009 l’Ufficio aveva “disconosciuto un credito Iva” espostonella detta dichiarazione e asseritamente derivante dalla dichiarazione Iva/2009relativa al 2008 in quanto : 1) la società non aveva presentato per il periodo diimposta 2008 alcuna dichiarazione Iva e la circostanza non risultava contestata;2) la società non risultava avere fornito prova aliunde dell’esistenza di talecredito. Con ciò, la CTR ha evidentemente rigettato le censure mosse dallasocietà con l’atto di appello concernenti l’assunta prova – fornita attraverso leprodotte dichiarazioni Iva dal 2005 al 2010, asseritamente mai contestatedall’Agenzia ed ignorate dalla CTP - del regolare riporto del credito in questionea partire dalla dichiarazione per l’anno 2005.6. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000e 3, comma 1, e 3 della legge n. 241 del 1990 con riguardo all’eccezione“violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e 3, commi 1 e 3, della legge n.241/90” per avere la CTR ritenuto la cartella impugnata adeguatamentemotivata sebbene, nel caso di ruolo non preceduto da un preventivoaccertamento, sussistesse l’obbligo di motivare in modo rigoroso con la precisaed analitica indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sotteseall’iscrizione a ruolo, motivazione che nella cartella impugnata era mancataessendo la stessa del tutto priva di una adeguata motivazione circa le ragioniper le quali era stato disconosciuto il credito Iva maturato dalla ricorrente.Peraltro, nella sezione relativa al “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’enteNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026creditore” gli interessi Minor credito Iva erano stati riportati due volte per lamedesima annualità (2009).6.1. Il motivo si profila, in primo luogo, inammissibile per difetto diautosufficienza non avendo la ricorrente trascritto nel ricorso o allegato ad essola cartella impugnata.6.2. Questa Corte ha precisato che, in osservanza del principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, quando si censuri il giudizio sulla adeguatezza dellamotivazione è necessario trascrivere, o quantomeno sunteggiareadeguatamente, il contenuto della cartella, onde consentire alla Corte dicassazione di valutare la fondatezza della censura in base alla sola lettura delricorso e senza necessità di esaminare atti extraprocessuali, e verificare, se ilgiudizio di inadeguatezza della motivazione formulato dal giudice di merito abbiao meno consentito di instaurare "sia un valido contraddittorio sia un altrettantovalido ricorso introduttivo" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16854 del 2021). Taleprincipio, al quale il Collegio intende dare continuità, è stato affermato anchecon specifico riferimento all'ipotesi, analoga a quella in esame, in cui il ricorrentecensuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizioespresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è attoprocessuale ma amministrativo (Cass., sez. 5, 3 dicembre 2001, n. 15234, Rv.550767 - 01): in tale caso, infatti, è necessario, a pena di inammissibilità, che ilricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che siassumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al finedi consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in propositoesclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n.16147, Rv. 644703 — 01; Cass., sez. 5, 13/02/2015, n. 2928, Rv. 634343 —01). Il medesimo principio va affermato anche con riferimento alla cartella dipagamento, avendo anch'essa natura sostanziale e non processuale.6.3. In ogni caso, il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/20266.4. Va premesso che, con riferimento all'obbligo di motivazione degli attitributari, previsto tanto per l'avviso di accertamento, quanto per la cartella dipagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25), questa Corte ha già avutomodo di precisare che la verifica dell'osservanza dell'obbligo dell'Ufficiofinanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio attova riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo èchiamato ad assolvere, ravvisabili, da un lato, nel mettere a conoscenza ilcontribuente dell'an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirglieventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall'altro, di delimitare leragioni dell'Ufficio nella successiva ed eventuale fase contenziosa (Cass., n.26485 del 2008; Cass. n. 27653 del 2005; Cass. n. 13094 del 2002).6.5. In particolare, quando si proceda alla liquidazione dell'imposta sulla basedei dati forniti dal contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria,si è ripetutamente affermato che il contribuente si trova già nella condizione diconoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, conl’effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediantemero richiamo alla dichiarazione medesima (8137/12; 10033/11; 26671/09) oagli estremi del provvedimento di diniego (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16854 del2021). La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllocd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potutoprocedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, puòessere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è giàin grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedanosomme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione(Sez. 5, Sentenza n. 15564 del 27/07/2016).6.6.Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la cartelladi pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia giàdeterminato il «quantum» del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo,è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempomaturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e laNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfal'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 edall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (cfr. Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n.22281). Dunque, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non seguauno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca ilprimo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria,debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, taleobbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenutoprescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella dipagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alledichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essereassolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo ilcontribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che sianoindicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr. ancheCass., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., 20 settembre 2017, n. 21804; Cass.,sez. 5, n. 9089 del 2025).6.7. Nella sentenza impugnata, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nelritenere- con un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità- chela cartella impugnata- emessa a seguito di controllo automatizzato delladichiarazione Iva ([OSCURATO:PERSONA]/2010) per l’anno di imposta 2009-risultavaadeguatamente motivata “esponendo correttamente sia il tipo di controllo(automatizzato) che le modalità di calcolo delle somme da versare”.7. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere laCTR omesso di pronunciare sulla censura proposta dalla contribuente nell’atto diappello di “violazione dell’art. 25 del DPR n. 602/73 e dell’art. 36bis del DPR n.600/73 e 54bis del DPR n. 633/72” per essere stato con la cartella impugnatadisconosciuto un credito d’imposta senza l’emissione di un previo avviso diNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026accertamento da parte dell’Agenzia, non essendo sufficiente né l’avviso bonarioné la cartella medesima.7.1.Il motivo è infondato atteso che, quand’anche pretermessa, trattasi diquestione risolta pacificamente da questa Corte. Pertanto, va, al riguardo,ribadito che “nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.,nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.,una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte dicassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata edecidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che nonrichiede ulteriori accertamenti di fatto” (ex multis, Sez. 5, n. 21968 del28/10/2015).7.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a seguito dellaseguente pronuncia a Sezioni Unite, «in caso di omessa presentazione delladichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detrattae la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare,con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizionesostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/oestimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati edelementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella,l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta,eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazionerelativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardiacquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzatiad operazioni imponibili» (Cass. S.U. n. 17758 del 08/09/2016; conf., tra letante, Cass. n. 4392 del 23/02/2018). Nel caso di specie, la cartella dipagamento è stata legittimamente emessa, riguardando il controllo dell'Ufficiola semplice omissione della dichiarazione IVA annuale da parte del contribuenteNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026[per l’anno 2008], non risultando, pertanto, necessaria la previa notifica dell'attoimpositivo (v. nello stesso senso, Cass., sez.5, n. 28773 del 2021).8. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR omessodi pronunciare “con riguardo alla novità della domanda avanzata dall’Ufficio insecondo grado circa l’asserita omessa dichiarazione Iva” per il periodo d’imposta2008.8.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.8.2. Questa Corte ha precisato che qualora si deduca la violazione, nel giudiziodi merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione diun'ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudiceanche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio,comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminaredirettamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità,all'adempimento, da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza delricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem aglilegittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma soload una verifica degli stessi (cfr., ex aliis, Cass., n. 17529 del 2020, SU. n. 20181del 2019; Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 21226 del 2010; Cass. n. 6361 del2007; Cass. n. 978 del 2007); ove la parte deduca un error in procedendo peromessa pronuncia su una domanda «è necessario, ai fini del rispetto del principiodi specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stessosiano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassuntodel loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questionecontroversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui lecensure sono state formulate» (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n. 19410del 30/09/2015); né rileva l'esistenza, in relazione al vizio lamentato, del poteredi diretto esame degli atti da parte della Corte che «presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensatoNumero registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve esserecontenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienzadi esso» (Cass. n. 22880 del 29/09/2017; Cass. n. 40215 del 2021).8.3. Nella specie, la parte non ha provveduto a riportare in ricorso il contenutodella prospettata censura- che avrebbe dovuto essere formulata con appositamemoria di replica- concernente la assunta novità della “domanda” formulatadall’Agenzia nelle controdeduzioni in appello laddove negava la presentazione daparte della contribuente per il 2008 del modello Iva (“Nel merito si confermanogli esiti della liquidazione, con riferimento alle imposte che risultano non versate;infatti, la cartella nasce da un credito Iva anno precedente evidenziato nelladichiarazione afferente all’anno 2009, laddove per il 2008 il modello Iva non èmai stato contestato dalla società, quindi, risulta omesso”), con ciò impedendoa questa Corte di verificare la sussistenza dell’error in procedendo denunciato.8.4.Peraltro, in ogni caso, non risulta aggredita dal presente motivo di ricorsol’altra statuizione fondante la decisione del giudice di appello in ordine alla “noncontestazione” della asserita circostanza della mancata presentazione da partedella contribuente della dichiarazione per il 2008.9.In conclusione, il ricorso va rigettato.10. Le spese del giudizio di legittimità -nei confronti della controricorrenteAgenzia delle entrate- seguono la soccombenza e vengono liquidate come indispositivo; nulla sulle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] essendo rimasta intimata enon avendo svolto alcuna attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favoredell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che si liquidanoin euro 5.900,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28137/2018Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 12313/2026Data pubblicazione 02/05/2026Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026Il Presidente