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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11029/2026

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è Elena e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del de cuius Nicolè AdrianoAntonio, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] edall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso,elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore, in Roma, ViaLucrezio Caro n. 62;-ricorrenti -Numero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026ControAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato chela rappresenta e difende;- controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del VENETO n. 95/01/2025, depositata in data 17 febbraio 2025;Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del decimo motivo, respintii restanti;1.

Con la sentenza n. 95/01/2025, depositata in data 17 febbraio 2025, la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Veneto accoglieva l’appello principaleproposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SportivaDilettantistica (di seguito Forum), in persona del legale rappresentante ElisaRampazzo, anche in proprio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali pretesigestori di fatto e rigettava l’appello incidentale proposto da questi ultimi avversola sentenza n. 326/01/22 della Commissione tributaria provinciale di Padova,che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] in proprioe quale legale rappresentante dell’Associazione nonché da [OSCURATO:PERSONA] e AdrianoAntonio Nicolé avverso: 1) avviso di accertamento n.

T6S04091398/2020, perIRAP e IVA, relativo al 2015, con il quale, previo p.v.c. della GdF di Padova,erano stati disconosciuti i benefici previsti dall'art. 148, comma 3, del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR) e dall'art.4, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per le attività istituzionalie/o decommercializzate; 2) avviso di accertamento n.

T6S070901409/2020 conNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026il quale erano state contestate l’omessa effettuazione e l’omesso versamento diritenute alla fonte, con rideterminazione delle ritenute Irpef; 3) atto dicontestazione n.

T6SCO0900221/2020 con cui era stata irrogata la sanzione exart. 4, comma 6-quinques, del DPR n. 322/98.2.

Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] (diseguito Forum) in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], anche inproprio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del de cuius Nicolè AdrianoAntonio, [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.3.Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.4.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 329 cod. proc. civ., per avere la CGT di II gradoritenuto che i motivi di appello dell’Ufficio erano specifici, sebbene quest’ultimonon avesse impugnato la sentenza della CTP nella parte in cui, rapportandosialla contestazione di cui all’ atto impositivo circa la assunta perdita in capo aaveva ritenuto non dimostrato dall’Agenzia che detta Associazione avesse svoltoesclusivamente attività di natura commerciale ma nemmeno che quest’ultimafosse prevalente rispetto a quella istituzionale.

Pertanto, non avendo l’Ufficioimpugnato la ratio decidendi della sentenza di primo grado, la stessa sarebbepassata in giudicato (come eccepito nelle controdeduzioni in appello).1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Va osservato che «nel processo tributario la riproposizione a supportodell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione delprovvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimitàdell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alleNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere diimpugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando ildissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto digravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili,seppur per implicito, in termini inequivoci» (così da ultimo, Cass. n. 32954 del20/12/2018).1.3.

Ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appello nel processotributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizispecifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del22/01/2016), sicché l’onere di specificità dei motivi può ritenersi assolto ancheallorquando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre inappello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità delproprio operato già dedotte in primo grado (Cass. n. 24641 del 05/10/2018).1.4.

Del resto, «nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appelloper difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso allagiustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressala volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sulmerito dell'impugnazione» (Cass. n. 707 del 15/01/2019).1.5.

Ne consegue che l’appello proposto (allegato al ricorso) mirando all’integraleriforma della sentenza di primo grado e ribadendo la prospettazione dell’Ufficioè da ritenersi specifico, con conseguente mancato passaggio in giudicato dellasentenza di primo grado.2.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., peravere la CGT di II grado - dopo avere disatteso l’eccezione di inammissibilitàdel motivo di appello relativo alla qualificazione dell’ente ritenendo cheNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026nell’avviso di accertamento sarebbe contenuto sia il disconoscimento dell’attivitàistituzionale che l’avere svolto l’ente esclusivamente attività commerciali -pronunciato su una questione (perdita delle agevolazioni ex art. 148 TUIR)diversa da quella dedotta nell’atto impositivo (perdita della qualifica di ente noncommerciale ex art. 149, comma 3, TUIR), incorrendo nel vizio diextrapetizione.3.Con terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 57 del d.lgs.n. 546/92 per non avere la CGT di II grado rilevato (disattendendo l’eccezionedi inammissibilità del motivo di appello relativo alla qualificazione dell’ente) chel'Agenzia aveva mutato nell’atto di appello i termini della contestazione,deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell'atto diaccertamento e, in particolare, sostenendo non più la perdita della qualifica diente non commerciale ex art. 149, comma 3, del TUIR ma la perdita delleagevolazioni di cui all’art. 148 TUIR.4.I motivi secondo e terzo - da trattare congiuntamente per connessione - sonoinfondati.4.1.Invero, come si evince dalla sentenza impugnata e dall’avviso diaccertamento n.

T6S04091398/2020 (all n. 3 al ricorso), la contestazionedell’Ufficio è proposta ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUIR, secondo il quale,nei confronti delle associazioni previste dalla disposizione di legge, «non siconsiderano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopiistituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confrontidegli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono lamedesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fannoparte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati opartecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché lecessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agliassociati».Numero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/20264.2.Al di là di eventuali semplificazioni nominalistiche, cui indulge anche la CGT2,inidonee ad incidere sulla causa petendi, la questione non è quella dellaqualificazione formale di Forum quale associazione sportiva dilettantistica (e,duque, della eventuale perdita da parte di quest’ultimo della qualifica di entenon commerciale), né quella di negare la distinzione tra attività commerciale enormale imprenditore commerciale; il quale, pertanto, non ha diritto ai beneficiprevisti dall’art. 148 del TUIR, non potendo godere della decommercializzazionedell’attività istituzionale prevista dalla legge (v. nello stesso senso, Cass., sez.5, n. 76 del 2026, tra le stesse parti, con riguardo a diversa annualità diimposta).4.3.Così precisato il rilievo dell’Ufficio si rivelano infondate le contestazioniproposte dai ricorrenti con riferimento sia al dedotto vizio di extrapetizione cheall’eccepito mutamento di causa petendi e introduzione nel giudizio di appello diquestioni nuove.5.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione dell'art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 36 e 61 del d. lgs. n.546/1992 e dell'art. 132 c.p.c per avere la CGT di II grado, con motivazioneapparente, contraddittoria e illogica, riformato la sentenza di primo grado - chesi riferiva, rapportandosi alla contestazione di cui all’ atto impositivo, allaviolazione dell’art. 149 del TUIR – affermando che la contestazione era sul“disconoscimento del regime agevolato previsto per le ASD dall’art. 148 TUIR”,senza mai chiarire le ragioni di tale convincimento.

In particolare, la sentenzaimpugnata, limitandosi a richiamare genericamente l’avviso di accertamentosenza confutare le controdeduzioni della contribuente (nelle quali, oltre adeccepire l’inammissibilità dei motivi svolti dall’Ufficio, si insisteva perl’applicazione dei principi di cui all’art. 149 TUIR) né chiarire la portatadell’affermazione “disconoscimento dell’attività istituzionale” ovvero il rapportointercorrente tra il detto “disconoscimento” e l’avere ASD svolto esclusivamenteNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026accertativo era “non perfettamente lineare” mancava del necessario percorsologico- argomentativo.6.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, punto 4,c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione dell'art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 36 e 61 del d. lgs. n.546/1992 e dell'art. 132 c.p.c per motivazione apparente, contraddittoria eillogica sui motivi di merito.

In particolare, la CGT di II grado- a fronte dellacontestazione contenuta nell’avviso di accertamento in ordine alla assuntaviolazione dell’art. 149, comma 3 TUIR e della sentenza di primo grado che avevafondato l’accoglimento dei ricorsi sostanzialmente sul rilievo della mancataviolazione di tale disposizione per non avere l’Agenzia provato che Forumsvolgesse esclusivamente attività di natura commerciale ma nemmeno chequest’ultima fosse prevalente rispetto a quella istituzionale- dopo avere ritenutoespressamente inapplicabile l’art. 149 TUIR aveva illogicamente confermatol’avviso in questione.

Peraltro, la CGT avrebbe rinviato genericamente al p.v.c.senza indicare prove specifiche, facendo illogicamente riferimento, da un lato,ad una gestione dell’attività in modo imprenditoriale, e dall’altro, ad unasituazione di “perdita sistematica” della ASD.

Ugualmente, ad avviso deiricorrenti, sarebbe generico ed inconferente il richiamo ad alcune mail di ElenaNicolè dalle quali emergerebbero valutazioni circa i margini di profitto e anche lastatuizione per cui alcuni accrediti da Forum sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] la distribuzione di fondi della ASD era priva di una sostanzialemotivazione laddove lo stesso giudice di appello aveva rilevato la situazione diASD di “perdita sistematica”.

Pertanto, la sentenza impugnata, in violazione dellenorme indicate in rubrica, sarebbe priva di un iter logico-giuridico e di un esamedelle prove e delle difese spiegate negli atti di causa.7.I motivi quarto e quinto - da trattare congiuntamente per connessione - sonoinfondati.Numero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/20267.1.Va premesso che come ribadito da questa Corte «Ai fini del riconoscimentodel regime agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva laqualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senzafine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui attocostitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agliassociati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell'art. 4, comma7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986.

Alla formaleconformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi,l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che loschema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescrittidalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n.917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegatoquale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata» (così Cass.n. 30008 del 26/10/2021 e la giurisprudenza ivi citata; più recentemente, v.anche Cass. n. 6361 del 02/03/2023).

Si è precisato che se è vero chel'applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisitoformale, cioè all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali oa enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimentodelle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e suiredditi), tuttavia il possesso di questo requisito non è sufficiente, essendonecessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettivasussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

In particolare, si è evidenziato chele esenzioni d'imposta a favore delle associazioni non lucrative – e,specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche – dipendono non dallaveste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto daquella), bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicchél'agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solodato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al CONI, bensì per l'effettivosvolgimento dell'attività considerata, il cui onere probatorio incombe sulcontribuente (così Cass. n. 10393 del 30/04/2018; Cass. n. 11492 delNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/202630/04/2019; Cass. n. 25353 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 29500 del 24/12/2020).Invero, in tema di enti non lucrativi, la giurisprudenza di questa Corte hacostantemente ripudiato il criterio formalistico, pretendendo la dimostrazione delpresupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisitiprevisti dalla legge: il trattamento agevolato previsto per gli enti associativi ècondizionato non solo all'inserimento, negli atti costitutivi e negli statuti, di tuttele clausole dettagliatamente indicate nell'art. 148, comma 8, del TUIR, ma ancheall'accertamento, che va effettuato dal giudice di merito con congruamotivazione, che l’attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delleprescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. n. 11456 del 12/05/2010;Cass. n. 8623 del 30/05/2012), essendo «rilevante che le associazioniinteressate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, chedevono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto» (Cass. n. 10393 del30/04/2018; v. anche Cass. n. 23228 del 04/10/2017; Cass., sez. 5, n. 76 del2026).7.2.Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è inpresenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento incui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragionidella decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essanon consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice.

Sostanzialmente omogenea alla motivazioneapparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero –e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale, implicanteuna violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error inprocedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata percassazione (Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.

S.U. n. 16599 del05/08/2016).

Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmenterilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima unNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi lapossibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente(Cass.

S.U. n. 8053 del 07/04/2014).

Dalla giurisprudenza di legittimità è statoulteriormente precisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddoveessa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito perla formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez.U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez.

U, 5/04/2016, n. 16599).7.3.Nel caso di specie, la CGT di II grado ha specificamente, logicamente e noncontraddittoriamente argomentato con riferimento a tutti i motivi di ricorso inappello e alle eccezioni degli appellati; del resto, il (quarto) motivo propostoriguarda, in sostanza, unicamente la idoneità della motivazione ad individuare laratio decidendi, idoneità che, nel caso di specie, non è in discussione.

Inparticolare, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado haosservato che: 1) era da respingersi l’eccezione di inammissibilità del motivo diappello relativo alla qualificazione dell’ente emergendo dall’avviso diaccertamento impugnato che oggetto di contestazione era sia il disconoscimentodell’attività istituzionale sia l’avere svolto l’ente esclusivamente attivitàcommerciali rientranti nell’art. 2195 c.c.; 2) il giudice di prime cure avevaaffermato che, per escludere le ASD dai benefici di legge, era necessario che lestesse non svolgessero alcuna attività di tipo istituzionale sebbene ciò non fosserichiesto né dall’art. 149 TUIR (che, ai sensi dell’ultimo comma, comunque nonsi applicava al caso di specie) né dall’art. 148 TUIR che escludeva fosseconsiderata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati opartecipanti in conformità alle finalità istituzionali dell’ente associativo; 3) dagliaccertamenti desumibili dal p.v.c. (documentazione contabile, gestionale einformatica, dichiarazioni rese da soci e collaboratori dell’associazione nonchèda numerosi fornitori, comparazioni con altre strutture gestite in formacommerciale che presentavano prezzi analoghi a quello della ASD) era emerso ilmancato rispetto dei principi di trasparenza e democraticità stante il ruoloNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026dominante di [OSCURATO:PERSONA] - in precedenza amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione (società che aveva ceduto il ramo d’azienda a Forum ASD) eamministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società che deteneva il ramod’azienda costituito da [OSCURATO:PERSONA]) - che gestiva sostanzialmentel’attività dell’Associazione in modo imprenditoriale; 4) dalle mail rinvenutenell’account [OSCURATO:EMAIL], risultato essere nella disponibilitàdi [OSCURATO:PERSONA], erano emerse valutazioni circa i margini di profitto; 5) dall’esamedella contabilità erano risultati anche degli accrediti da Forum ASD a [OSCURATO:PERSONA] suo conto corrente, nel 2015, per euro 28.050,00 a fronte di redditi dichiaratiper 13.592,44, in violazione del divieto di distribuzione di fondi/capitale previstodagli artt. 148, comma 8, lett. a) TUIR e 4, comma 7, lett. a) d.lgs. n. 633/72;6) erano emersi elementi di anti-economicità (in quanto, pur essendo in perditasistematica, la ASD aveva assunto nuove collaboratrici) nonché finalitàcommerciali nell’approccio con i fornitori (per migliorare l’accoglienza degliiscritti, aumentarne il numero, inserire nuove forme di allenamento ad es.private fitness, svolgere altre attività commerciali, c.d. co-marketing etc.) siacon riguardo al settore commerciale (beauty) che a quello istituzionale (fitness,receptionist) senza che, a fronte di riscontrate violazioni statutarie, occorresseprocedere ad un giudizio di prevalenza tra attività istituzionale e commerciale,per escludere l’applicazione del regime agevolativo ex art. 148 TUIR.

La CGT ha,dunque, fondato la decisione di legittimità dell’avvenuto disconoscimento deibenefici previsti dall’art. 148 del TUIR sul rilievo dell’avvenuta violazione, sottoil profilo sostanziale, delle finalità istituzionali dell’ente (in particolare, conriguardo alla violazione del principio di democraticità, del divieto di distribuzionedegli utili e alle ravvisate finalità commerciali dell’attività sia nel settore beautyche in quello fitness).

Trattasi, pertanto, di motivazione tale da attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra letante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).

Né il giudice del meritodeve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in baseNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementiin fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersiper implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass.,Sez.

II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez.

I, 26 maggio 2016, n. 10937;Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123.8.

Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, punto 5,c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti, per avere la CGT di II grado - facendo riferimentosoltanto alla “perdita sistematica” della ASD - omesso di considerare quantodedotto nel ricorso introduttivo e ribadito nelle controdeduzioni in appello circal’assenza di patrimonio netto (eroso dalle perdite e riportato nell’attivo delloStato Patrimoniale anziché al Passivo) che, unitamente alla “perdita sistematica”avrebbe smentito l’attività commerciale asseritamente svolta dall’ASD.8.1.Il motivo è inammissibile.8.2.Il vizio specifico denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., così come riformulato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. nella

I. 7 agosto 2012, n. 134, richiede che il fatto asseritamenteomesso sia un fatto storico, con la conseguenza che, a tali fini, non costituisconofatti le deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass., ord., 29 ottobre2018, n. 27415; Cass. sez. 5, n. 18710 del 2022); sotto altro aspetto, si osservache il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito non dà luogo, per le ragioni suindicate ad un vizioinquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass.10 giugno 2016, n. 11892 Sez. 5, Ordinanza n. 24584 del 2023); nella specie, iricorrenti non hanno dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, ma peraltro- quanto all’assunta mancata considerazione da parte della CGT di II grado delladedotta assenza di patrimonio netto - di profili attinenti alle risultanzeprobatorie, la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte.9.

Con il settimo motivo si denuncia, in subordine, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. perNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026avere la CGT di II grado ritenuto legittimo il disconoscimento del regimeagevolato previsto per le ASD dall’art. 148 TUIR, basando la decisioneesclusivamente sul p.v.c. senza valutare le prove offerte dalla contribuente(bilanci anni 2013-4-5, Certificato dell'Ente di [OSCURATO:PERSONA],Statuto associativo, dichiarazioni degli associati, scritture contabili e Ivadell’associazione, Iscrizione al Registro del CONI, 64 documenti allegati allaMemoria avverso Inviti a comparire nn.

T6SI10900299/2018 eT6SI10900351/2018, Avviso di accertamento n.

T6S040903237/2019, CTP diPadova, sentenza n. 36/1/2021, Verbale di fusione per incorporazione dellasocietà "[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]" nella società "[OSCURATO:PERSONA]", tracciabilità dei movimenti di finanziamento, Contratto di finanziamento,Lettera di richiesta di finanziamento del 2011 al sig. [OSCURATO:PERSONA] e le scritture contabilidel libro giornale sia di versamento che di restituzione, allegati ai ricorsioriginari) sulla quale gravava l’onere probatorio circa i presupposti perl’agevolazione ex art. 148 TUIR, con ciò, violando il criterio di ripartizione dellostesso.9.1.Il motivo è inammissibile.9.2.Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, gli enti di tipo associativo nongodono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evincedall'art. 111, comma 2, ora 148 comma 2, del TUIR), potendo anche leassociazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a caratterecommerciale.

L’art. 111 (ora 148), comma 1, del TUIR, in forza del quale leconsiderate commerciali e le quote associative non concorrono a formare ilreddito complessivo, costituisce deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt.86 e 87 (ora 72 e 73) del medesimo testo unico, secondo cui sono soggetti adimposta tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dallepersone fisiche.

Ne discende, pertanto, che l'onere di provare la sussistenza deipresupposti di fatto che giustificano l'esenzione – ossia la natura noncommerciale dell’ente – è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinariNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ., non essendo certo sufficiente allegare lostatuto sociale e la finalità ivi recepita (Cass. n. 11456 del 2010, cit.; Cass. n.3360 del 12/02/2013; Cass. n. 5931 del 25/03/2015; Cass. n. 23167 del04/10/2017; Cass. n. 11048 del 09/05/2018).

Dunque, l'accertamento sullaspettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul pianoformale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente,esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui leprestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristichesoggettive dell'associazione sportiva (Cass., sez. 5, n. 76 del 2026).9.3.Va ribadito che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. siconfigura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondatasull'onere della prova in modo erroneo, ossia attribuendo l'onus probandi ad unaparte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizionedella fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma nonquando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 31/08/2020, n. 18092,Cass. 29/05/2018, n. 13395 Sez. 5, Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025).

Nellaspecie, invece, proprio un'indebita valutazione la ricorrente intende sosteneresenza che, tuttavia, per quanto appena ricordato, possa ritenersi violato l'art.2697 c.c.; infatti, nella sentenza impugnata, la CGT ha ritenuto – con unapprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - di potere trarreda diversi elementi di fatto evincibili dal PVC e dall’avviso di accertamento(dichiarazioni spontanee di fornitori, collaboratori e soci; numerose email;collegamenti personali tra le precedenti società che gestivano il centro wellnesse Forum) la dimostrazione dell’assenza di una attività propriamente associativaesercitata secondo le finalità istituzionali, disattendo per implicito gli argomentiofferti a contrario dai ricorrenti.

Il motivo è, dunque, finalizzato a un diversoapprezzamento delle prove avendo l’obiettivo di procedere a un nuovoaccertamento in fatto, attività preclusa al giudice di legittimità e riservata algiudice del merito.Numero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/202610.

Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, punto 4,c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione dell'art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 36 e 61 del d. lgs. n.546/1992 e dell'art. 132 c.p.c. per avere la CGT di II grado disatteso, con unamotivazione apparente, l’eccezione – sollevata nei ricorsi introduttivi eriproposta nell’atto di appello incidentale - circa la mancanza di motivazionedell’autorizzazione all’accesso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in violazione dell’art. 12, comma2, della legge n. 212 del 2000 e del principio di proporzionalità di cui all’art. 8della CEDU.

La CGT di II grado avrebbe disatteso l’eccezione definendola“generica” senza spiegare le ragioni della genericità e riferendosi ad una asserita“violazione del diritto di difesa”, introducendo un tema non sollevato e senzaargomentare sulle esigenze di indagine e sul principio di proporzionalità.10.1.Il motivo è infondato.10.2.Quanto alla nozione di motivazione apparente ci si riporta a quantoevidenziato in sede di trattazione dei motivi quarto e quinto.10.3.Va premesso che l’art. 12, comma 1, della legge n. 212/2000, comemodificato dal Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 13 bis, (in vigore dal02/08/2025), stabilisce che ≪ Negli atti di autorizzazione e nei processi verbaliredatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamenteindicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificatol'accesso≫.10.4.Nella sentenza impugnata la CGT di II grado ha disatteso il motivo diappello incidentale in ordine alla assunta illegittimità dell’atto di accesso per noncontenere la relativa autorizzazione alcun riferimento alle effettive esigenze diindagine e di controllo sul luogo, affermando - con chiara esposizione delleragioni della decisione - che “la relativa censura [era] generica e come nessunaviolazione del diritto di difesa si [era] determinata: nel relativo ordine di servizio[erano] indicate le ragioni della verifica fiscale (imposta sui redditi, Iva e correttoassolvimento degli obblighi di sostituto d’imposta) e in ordine alle motivazioni inNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026fatto vi [era] un esplicito rinvio al redigendo processo verbale di verifica; il luogodi esecuzione della verifica era quello corrispondente alla sede legale e luogo diesercizio dell’attività dell’Asd, pure indicato, ivi, infatti, era possibile reperire nonsolo la pertinente documentazione (anche informatica) ma anche i soggettiamministratori ed i soci e frequentatori (in modo non altrimenti possibile), le cuidichiarazioni [erano] state opportunamente oggetto di immediataverbalizzazione”.

Deve, peraltro, osservarsi che le chiare ragioni della decisione,se ritenute errate, avrebbero dovuto essere oggetto di differente tipologia dicensura.11.

Con il nono motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, punto 4,c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione dell'art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 36 e 61 del d. lgs. n.546/1992 e dell'art. 132 c.p.c per avere la CGT di II grado disatteso, con unamotivazione apparente, l’eccezione – sollevata nei ricorsi introduttivi eriproposta nell’atto di appello incidentale - circa la mancanza di motivazionedell’atto impositivo quanto alla omessa indicazione dei presupposti che originanola coobbligazione e la relativa misura.

In particolare, la CGT di II grado -riferendosi genericamente all’obbligazione solidale e non già ad un motivo diricorso - si sarebbe limitata ad affermare la correttezza della imputazionesolidale dell’obbligazione tributaria secondo quanto previsto dai principi generaliin materia, senza argomentare sui presupposti della coobbligazione e sulle proveo sui soggetti coinvolti, facendo, peraltro, un generico richiamo alla “genericitàdella censura sollevata” senza chiarirne il significato.11.1.Il motivo è infondato.11.2.Quanto alla nozione di motivazione apparente ci si riporta a quantoevidenziato in sede di trattazione dei motivi quarto e quinto.11.3.Va premesso che la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione nonriconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanzaNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suoconto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi (exmultis, Cass. n. 25650 del 15/10/2018).

Si è, altresì, precisato, al riguardo, chetale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito propriodell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto allaresponsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione,avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle digaranzia ex lege, assimilabili alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25748del 24/10/2008; Cass. n. 29733 del 29/12/2011).

D'altro canto, la ratio dellaprevisione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella delfondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per contodell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicitàlegale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori(che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dettepersone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggettonell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concretaingerenza dell'agente nell'attività dell'ente (cfr. Cass. n. 5746 del 12/03/2007).11.4.Ne consegue, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità hal'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interessedell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestitaall'interno dell'ente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26290 del 14/12/2007; Cass. n.25748 del 24/10/2008).

Il principio suesposto, in riferimento alla responsabilitàsolidale, ex art. 38 cod. civ., di coloro che agiscono in nome per contodell'associazione non riconosciuta, ponendo in essere, a prescindere dallarappresentanza formale dell'ente, la concreta attività negoziale riferibileall'associazione stessa, è stato, poi, ritenuto da questa Corte applicabile ancheai debiti di natura tributaria (Cass. n. 16344 del 17/06/2008; Cass. n. 19486 del10/09/2009), pur senza trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentaleche connota siffatte obbligazioni.

Si è, infatti, rilevato, in proposito, che ilprincipio in questione non esclude che per i debiti d'imposta, i quali non sorgonosu base negoziale, ma ex lege, al verificarsi del relativo presupposto, siaNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto peril tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia direttola complessiva gestione associativa nel periodo considerato, anche in viapresuntiva (Cass. n. 3093 del 09/02/2021; Cass. n. 36470 del 13/12/2022).

Ciònondimeno, il richiamo all'effettività dell'ingerenza, implicito nel riferimentoall'aver «agito in nome e per conto dell'associazione», contenuto nell'art. 38 cod.civ., vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito dicariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periododi relativa investitura (Cass. n. 5746 del 2007, cit.; Cass. n. 4747 del24/02/2020).11.5.Posto quanto sopra, nella sentenza impugnata, la CGT – dopo avereevidenziato la qualifica di amministratori di fatto dell’associazione da parte diAdriano Nicolé e della figlia [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle seguenti circostanze: a)quanto ad [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento al suo “ruolo dominante” - inprecedenza amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, società che haceduto il ramo d’azienda alla [OSCURATO:PERSONA] oggetto di verifica, e amministratore diWellness club- di gestore dell’attività in modo imprenditoriale, conesautoramento del consiglio direttivo presieduto da [OSCURATO:PERSONA]; b) quantoad [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento alle mail rinvenute nell’account risultatonella sua disponibilità dalle quali erano emerse valutazioni circa i margini diprofitto – ha disatteso il motivo di appello incidentale circa l’ “omessaindicazione dei presupposti che originano la coobbligazione e la relativa misura”ritenendo - oltre il profilo di pure ravvisata genericità della censura - operantel’imputazione solidale dell’obbligazione tributaria in capo a questi ultimi secondoi principi generali in materia.

Trattasi sicuramente di motivazione essenziale,ma non certo apparente o apodittica, essendo dalla stessa chiaramente evincibilela ratio decidendi, con conseguente sicura infondatezza dell’undicesimo motivo.Peraltro, deve ritenersi che la semplice qualifica dei sig.ri Nicolé comeamministratori di fatto giustifica di per sé – in difetto di prova contraria – la lororesponsabilità per le imposte e le sanzioni comminate all’associazione, posto,Numero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026peraltro, che l’avviso di accertamento è stato notificato a loro personalmente,oltre che a Forum, così come risulta dall’intestazione dell’avviso di accertamentoallegato al ricorso.12.

Con il decimo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360, comma 1, punto4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CGT di II grado omesso dipronunciare su plurime eccezioni - sollevate nei ricorsi introduttivi e ripropostenell’atto di controdeduzioni in appello (all. 15 al ricorso) – concernenti l’assuntainapplicabilità dell’art. 38 c.c. e violazione dell’art. 36 del DPR n. 602/73, lanullità degli avvisi e dell’atto di contestazione delle sanzioni per difetto dimotivazione, la violazione dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (con riguardoall’avviso n.T6S070901409/2020 e all’atto di contestazioneT6SCO0900221/2020) e dell’art. 143, comma 1, del TUIR nonché la illegittimità,sotto diversi profili, delle sanzioni irrogate.12.1.Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione.12.2.Quanto alla denunciata omessa pronuncia sulla censura di inapplicabilitàdell’art. 38 c.c. (per trovare applicazione, in ambito tributario, la disposizionespeciale di cui all’art. 36, comma 1, del DPR n. 602/73), nella sentenzaimpugnata, la CGT di II grado - dopo avere richiamato nella esposizione in fattol’avvenuta riproposizione in sede di gravame di tale eccezione – l’haespressamente disattesa stante la ravvisata responsabilità solidale dei sig.riNicolè quali gestori di fatto per le ragioni già esposte trattando il nono motivocui si fa rinvio.12.3.Ugualmente, il giudice di appello - dopo avere richiamato nella parte infatto l’avvenuta riproposizione dell’eccezione di nullità dell’avviso diaccertamento (n.

T6S04091398/2020) per difetto di motivazione (anche sotto ildedotto profilo della contraddittorietà, dell’assenza dei presupposti dell’eseguitoaccertamento induttivo e della illogicità avuto riguardo alle risultanzedell’istruttoria in merito alla perdita sistematica dell’ASD e all’erroneaNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026complessivamente disattesa facendo riferimento all’oggetto della contestazionein esso contenuta che, nella specie, involgeva “sia il disconoscimento dell’attivitàistituzionale (a pag. 8 di 53 vi è proprio un paragrafo così rubricato) sia l’aversvolto l’ente esclusivamente attività commerciali rientrati nell’art. 2195 c.c.,che eccedevano i costi di diretta imputazione, sia a soci che a terzi (a pag. 28 di53 vi è il paragrafo rubricato Rilievi mossi a carico della Forum A.s.d.).

L’avviso,seppure, in maniera non perfettamente lineare, affronta entrambi gli aspettidella contestazione per giungere al disconoscimento del regime agevolatoprevisto per le ASD dall’art. 148 TUIR”; ciò, peraltro, conformementeall’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la motivazione è unrequisito di validità formale dell’atto e ha la funzione di delimitare l’ambito delleragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e, alcontempo, di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente; l'obbligomotivazionale deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione degli elementiessenziali della pretesa, laddove (solo) nella eventuale fase contenziosa viene inconsiderazione l'onere dell'Amministrazione di provare l'effettiva sussistenza deipresupposti della pretesa (Cass. n. 14700 del 2001; Cass. n. 23615 del 2011;Cass. n. 28061 del 2017, in motivazione; Cass. n. 5645 del 2020; Cass. n. 6063del 2020 in motivazione; per ultima, Cass. n. 25321 del 2024); infatti, sonoprofili distinti quello della motivazione dell’avviso e quello della prova dei fatticostitutivi della pretesa tributaria (Cass. n. 4639 del 2020).12.4.Le censure di omessa pronuncia relativamente all’eccepito difetto dimotivazione dell’atto di contestazione T6SCO0900221/2020, sull’eccezione di“omessa indicazione dei presupposti che originano la coobbligazione e la relativamisura”, la CGT di II grado ha congruamente pronunciato (sul punto si rinviaalle argomentazioni svolte con riguardo al nono motivo); quanto all’assuntaomessa pronuncia sulla dedotta censura di difetto di motivazione dell’avvison.T6S070901409/2020 la stessa è stata implicitamente rigettata dalla CGTafferendo la motivazione di quest’ultimo alla contestata omessa effettuazione diNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026ritenute sulla base delle conclusioni dell’avviso di accertamento n.T6S04091398/2020 il cui contenuto motivazionale era stato, ad avviso delgiudice di appello, chiaramente indicato.12.5.Quanto all’assunta omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 143,comma 1, del TUIR per svolgere Forum ASD attività istituzionale di “palestra”non riconducibile all’art. 2195 c.c. e priva di una specifica organizzazioned’impresa, la CGT – nel ritenere legittimo l’avvenuto disconoscimento deibenefici previsti dall’art. 148 del TUIR - ha implicitamente disatteso tale censura.Ed infatti, non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora lasoluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v.

Cass., Cass 998del 2024; 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355).12.6.L’assunta omessa pronuncia sulla censura di violazione dell’art. 67, comma1, lett. m. del TUIR (pag. 41 del ricorso) con riguardo all’avviso di accertamenton.

T6S070901409/2020, e all’atto di contestazione n.

T6SCO0900221/2020 èugualmente infondata avendo la CGT – nel ritenere legittimo l’avvenuto“disconoscimento dell’attività istituzionale” e conseguentemente ildisconoscimento dei “benefici previsti dall’art. 148, comma 3 TUIR” -implicitamente disatteso tale doglianza.12.7.

Quanto all’assunta omessa pronuncia sulla censura di illegittimità dellesanzioni irrogate per mancata dimostrazione quantomeno della “colpa deltrasgressore”, la CGT di II grado, nell’accertare la legittimità della pretesatributaria, ha implicitamente presunto la “colpa” ai fini della irrogazione dellesanzioni e, dunque, la legittimità delle stesse sotto il profilo dell’an; ciò inossequio al principio di diritto secondo cui in tema di sanzioni amministrative perviolazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando allamateria fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981,stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà delcomportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza delcontribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento,Numero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.

È comunque sufficientela coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione deldolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, chedeve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede,che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, peressere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque nonsuperabile con l'uso della normale diligenza (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020).12.7.

Fondata è, invece, la sub-censura di omessa pronuncia relativamente alledoglianze attinenti alle sanzioni (per difetto di motivazione e violazione degliartt. 27, 2, 16 e 17 del DLGS. n. 472/97; errato calcolo delle sanzioni; manifestasproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione) debitamente riprodotte nellecontrodeduzioni in secondo grado allegate al ricorso in ossequio al principio dispecificità e autosufficienza.

Premesso che costituisce violazione dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art.112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valeredalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014;Cass. n. 6835 del 2017; Cass. 28580 del 2021); in particolare, il vizio di omessapronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo delladomanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbiaun contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essereemessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n.28308 del 2017; n. 7653 del 2012), nella sentenza impugnata la CGT di II gradoha omesso la pronuncia sulle suddette (sub) censure concernentisostanzialmente il dedotto difetto di motivazione, l’irregolarità del procedimentodi irrogazione delle sanzioni (artt.16-17 cit.), la riferibilità ai gestoridell’associazione (art. 27 cit.) e il quantum delle medesime.13.In conclusione, va accolto il decimo motivo nei termini di cui in motivazione,respinti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata - in relazione alNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026motivo come accolto - e rinvio anche per la determinazione delle spese delgiudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, in diversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il decimo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione,rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata - in relazione al motivo comeaccolto - e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, indiversa composizione;Così deciso in Roma il 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
è Elena e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del de cuius Nicolè AdrianoAntonio, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] edall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso,elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore, in Roma, ViaLucrezio Caro n. 62;-ricorrenti -Numero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026ControAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato chela rappresenta e difende;- controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del VENETO n. 95/01/2025, depositata in data 17 febbraio 2025;Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del decimo motivo, respintii restanti;1. Con la sentenza n. 95/01/2025, depositata in data 17 febbraio 2025, la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Veneto accoglieva l’appello principaleproposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SportivaDilettantistica (di seguito Forum), in persona del legale rappresentante ElisaRampazzo, anche in proprio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali pretesigestori di fatto e rigettava l’appello incidentale proposto da questi ultimi avversola sentenza n. 326/01/22 della Commissione tributaria provinciale di Padova,che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] in proprioe quale legale rappresentante dell’Associazione nonché da [OSCURATO:PERSONA] e AdrianoAntonio Nicolé avverso: 1) avviso di accertamento n. T6S04091398/2020, perIRAP e IVA, relativo al 2015, con il quale, previo p.v.c. della GdF di Padova,erano stati disconosciuti i benefici previsti dall'art. 148, comma 3, del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR) e dall'art.4, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per le attività istituzionalie/o decommercializzate; 2) avviso di accertamento n. T6S070901409/2020 conNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026il quale erano state contestate l’omessa effettuazione e l’omesso versamento diritenute alla fonte, con rideterminazione delle ritenute Irpef; 3) atto dicontestazione n. T6SCO0900221/2020 con cui era stata irrogata la sanzione exart. 4, comma 6-quinques, del DPR n. 322/98.2. Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] (diseguito Forum) in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], anche inproprio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del de cuius Nicolè AdrianoAntonio, [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.3.Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.4. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 329 cod. proc. civ., per avere la CGT di II gradoritenuto che i motivi di appello dell’Ufficio erano specifici, sebbene quest’ultimonon avesse impugnato la sentenza della CTP nella parte in cui, rapportandosialla contestazione di cui all’ atto impositivo circa la assunta perdita in capo aaveva ritenuto non dimostrato dall’Agenzia che detta Associazione avesse svoltoesclusivamente attività di natura commerciale ma nemmeno che quest’ultimafosse prevalente rispetto a quella istituzionale. Pertanto, non avendo l’Ufficioimpugnato la ratio decidendi della sentenza di primo grado, la stessa sarebbepassata in giudicato (come eccepito nelle controdeduzioni in appello).1.1. Il motivo è infondato.1.2. Va osservato che «nel processo tributario la riproposizione a supportodell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione delprovvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimitàdell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alleNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere diimpugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando ildissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto digravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili,seppur per implicito, in termini inequivoci» (così da ultimo, Cass. n. 32954 del20/12/2018).1.3. Ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appello nel processotributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizispecifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del22/01/2016), sicché l’onere di specificità dei motivi può ritenersi assolto ancheallorquando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre inappello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità delproprio operato già dedotte in primo grado (Cass. n. 24641 del 05/10/2018).1.4. Del resto, «nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appelloper difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso allagiustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressala volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sulmerito dell'impugnazione» (Cass. n. 707 del 15/01/2019).1.5. Ne consegue che l’appello proposto (allegato al ricorso) mirando all’integraleriforma della sentenza di primo grado e ribadendo la prospettazione dell’Ufficioè da ritenersi specifico, con conseguente mancato passaggio in giudicato dellasentenza di primo grado.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., peravere la CGT di II grado - dopo avere disatteso l’eccezione di inammissibilitàdel motivo di appello relativo alla qualificazione dell’ente ritenendo cheNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026nell’avviso di accertamento sarebbe contenuto sia il disconoscimento dell’attivitàistituzionale che l’avere svolto l’ente esclusivamente attività commerciali -pronunciato su una questione (perdita delle agevolazioni ex art. 148 TUIR)diversa da quella dedotta nell’atto impositivo (perdita della qualifica di ente noncommerciale ex art. 149, comma 3, TUIR), incorrendo nel vizio diextrapetizione.3.Con terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 57 del d.lgs.n. 546/92 per non avere la CGT di II grado rilevato (disattendendo l’eccezionedi inammissibilità del motivo di appello relativo alla qualificazione dell’ente) chel'Agenzia aveva mutato nell’atto di appello i termini della contestazione,deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell'atto diaccertamento e, in particolare, sostenendo non più la perdita della qualifica diente non commerciale ex art. 149, comma 3, del TUIR ma la perdita delleagevolazioni di cui all’art. 148 TUIR.4.I motivi secondo e terzo - da trattare congiuntamente per connessione - sonoinfondati.4.1.Invero, come si evince dalla sentenza impugnata e dall’avviso diaccertamento n. T6S04091398/2020 (all n. 3 al ricorso), la contestazionedell’Ufficio è proposta ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUIR, secondo il quale,nei confronti delle associazioni previste dalla disposizione di legge, «non siconsiderano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopiistituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confrontidegli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono lamedesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fannoparte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati opartecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché lecessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agliassociati».Numero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/20264.2.Al di là di eventuali semplificazioni nominalistiche, cui indulge anche la CGT2,inidonee ad incidere sulla causa petendi, la questione non è quella dellaqualificazione formale di Forum quale associazione sportiva dilettantistica (e,duque, della eventuale perdita da parte di quest’ultimo della qualifica di entenon commerciale), né quella di negare la distinzione tra attività commerciale enormale imprenditore commerciale; il quale, pertanto, non ha diritto ai beneficiprevisti dall’art. 148 del TUIR, non potendo godere della decommercializzazionedell’attività istituzionale prevista dalla legge (v. nello stesso senso, Cass., sez.5, n. 76 del 2026, tra le stesse parti, con riguardo a diversa annualità diimposta).4.3.Così precisato il rilievo dell’Ufficio si rivelano infondate le contestazioniproposte dai ricorrenti con riferimento sia al dedotto vizio di extrapetizione cheall’eccepito mutamento di causa petendi e introduzione nel giudizio di appello diquestioni nuove.5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione dell'art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 36 e 61 del d. lgs. n.546/1992 e dell'art. 132 c.p.c per avere la CGT di II grado, con motivazioneapparente, contraddittoria e illogica, riformato la sentenza di primo grado - chesi riferiva, rapportandosi alla contestazione di cui all’ atto impositivo, allaviolazione dell’art. 149 del TUIR – affermando che la contestazione era sul“disconoscimento del regime agevolato previsto per le ASD dall’art. 148 TUIR”,senza mai chiarire le ragioni di tale convincimento. In particolare, la sentenzaimpugnata, limitandosi a richiamare genericamente l’avviso di accertamentosenza confutare le controdeduzioni della contribuente (nelle quali, oltre adeccepire l’inammissibilità dei motivi svolti dall’Ufficio, si insisteva perl’applicazione dei principi di cui all’art. 149 TUIR) né chiarire la portatadell’affermazione “disconoscimento dell’attività istituzionale” ovvero il rapportointercorrente tra il detto “disconoscimento” e l’avere ASD svolto esclusivamenteNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026accertativo era “non perfettamente lineare” mancava del necessario percorsologico- argomentativo.6.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, punto 4,c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione dell'art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 36 e 61 del d. lgs. n.546/1992 e dell'art. 132 c.p.c per motivazione apparente, contraddittoria eillogica sui motivi di merito. In particolare, la CGT di II grado- a fronte dellacontestazione contenuta nell’avviso di accertamento in ordine alla assuntaviolazione dell’art. 149, comma 3 TUIR e della sentenza di primo grado che avevafondato l’accoglimento dei ricorsi sostanzialmente sul rilievo della mancataviolazione di tale disposizione per non avere l’Agenzia provato che Forumsvolgesse esclusivamente attività di natura commerciale ma nemmeno chequest’ultima fosse prevalente rispetto a quella istituzionale- dopo avere ritenutoespressamente inapplicabile l’art. 149 TUIR aveva illogicamente confermatol’avviso in questione. Peraltro, la CGT avrebbe rinviato genericamente al p.v.c.senza indicare prove specifiche, facendo illogicamente riferimento, da un lato,ad una gestione dell’attività in modo imprenditoriale, e dall’altro, ad unasituazione di “perdita sistematica” della ASD. Ugualmente, ad avviso deiricorrenti, sarebbe generico ed inconferente il richiamo ad alcune mail di ElenaNicolè dalle quali emergerebbero valutazioni circa i margini di profitto e anche lastatuizione per cui alcuni accrediti da Forum sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] la distribuzione di fondi della ASD era priva di una sostanzialemotivazione laddove lo stesso giudice di appello aveva rilevato la situazione diASD di “perdita sistematica”. Pertanto, la sentenza impugnata, in violazione dellenorme indicate in rubrica, sarebbe priva di un iter logico-giuridico e di un esamedelle prove e delle difese spiegate negli atti di causa.7.I motivi quarto e quinto - da trattare congiuntamente per connessione - sonoinfondati.Numero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/20267.1.Va premesso che come ribadito da questa Corte «Ai fini del riconoscimentodel regime agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva laqualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senzafine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui attocostitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agliassociati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell'art. 4, comma7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986. Alla formaleconformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi,l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che loschema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescrittidalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n.917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegatoquale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata» (così Cass.n. 30008 del 26/10/2021 e la giurisprudenza ivi citata; più recentemente, v.anche Cass. n. 6361 del 02/03/2023). Si è precisato che se è vero chel'applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisitoformale, cioè all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali oa enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimentodelle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e suiredditi), tuttavia il possesso di questo requisito non è sufficiente, essendonecessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettivasussistenza dei requisiti previsti dalla legge. In particolare, si è evidenziato chele esenzioni d'imposta a favore delle associazioni non lucrative – e,specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche – dipendono non dallaveste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto daquella), bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicchél'agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solodato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al CONI, bensì per l'effettivosvolgimento dell'attività considerata, il cui onere probatorio incombe sulcontribuente (così Cass. n. 10393 del 30/04/2018; Cass. n. 11492 delNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/202630/04/2019; Cass. n. 25353 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 29500 del 24/12/2020).Invero, in tema di enti non lucrativi, la giurisprudenza di questa Corte hacostantemente ripudiato il criterio formalistico, pretendendo la dimostrazione delpresupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisitiprevisti dalla legge: il trattamento agevolato previsto per gli enti associativi ècondizionato non solo all'inserimento, negli atti costitutivi e negli statuti, di tuttele clausole dettagliatamente indicate nell'art. 148, comma 8, del TUIR, ma ancheall'accertamento, che va effettuato dal giudice di merito con congruamotivazione, che l’attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delleprescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. n. 11456 del 12/05/2010;Cass. n. 8623 del 30/05/2012), essendo «rilevante che le associazioniinteressate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, chedevono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto» (Cass. n. 10393 del30/04/2018; v. anche Cass. n. 23228 del 04/10/2017; Cass., sez. 5, n. 76 del2026).7.2.Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è inpresenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento incui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragionidella decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essanon consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazioneapparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero –e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale, implicanteuna violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error inprocedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata percassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del05/08/2016). Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmenterilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima unNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi lapossibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente(Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014). Dalla giurisprudenza di legittimità è statoulteriormente precisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddoveessa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito perla formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez.U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 5/04/2016, n. 16599).7.3.Nel caso di specie, la CGT di II grado ha specificamente, logicamente e noncontraddittoriamente argomentato con riferimento a tutti i motivi di ricorso inappello e alle eccezioni degli appellati; del resto, il (quarto) motivo propostoriguarda, in sostanza, unicamente la idoneità della motivazione ad individuare laratio decidendi, idoneità che, nel caso di specie, non è in discussione. Inparticolare, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado haosservato che: 1) era da respingersi l’eccezione di inammissibilità del motivo diappello relativo alla qualificazione dell’ente emergendo dall’avviso diaccertamento impugnato che oggetto di contestazione era sia il disconoscimentodell’attività istituzionale sia l’avere svolto l’ente esclusivamente attivitàcommerciali rientranti nell’art. 2195 c.c.; 2) il giudice di prime cure avevaaffermato che, per escludere le ASD dai benefici di legge, era necessario che lestesse non svolgessero alcuna attività di tipo istituzionale sebbene ciò non fosserichiesto né dall’art. 149 TUIR (che, ai sensi dell’ultimo comma, comunque nonsi applicava al caso di specie) né dall’art. 148 TUIR che escludeva fosseconsiderata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati opartecipanti in conformità alle finalità istituzionali dell’ente associativo; 3) dagliaccertamenti desumibili dal p.v.c. (documentazione contabile, gestionale einformatica, dichiarazioni rese da soci e collaboratori dell’associazione nonchèda numerosi fornitori, comparazioni con altre strutture gestite in formacommerciale che presentavano prezzi analoghi a quello della ASD) era emerso ilmancato rispetto dei principi di trasparenza e democraticità stante il ruoloNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026dominante di [OSCURATO:PERSONA] - in precedenza amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione (società che aveva ceduto il ramo d’azienda a Forum ASD) eamministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società che deteneva il ramod’azienda costituito da [OSCURATO:PERSONA]) - che gestiva sostanzialmentel’attività dell’Associazione in modo imprenditoriale; 4) dalle mail rinvenutenell’account [OSCURATO:EMAIL], risultato essere nella disponibilitàdi [OSCURATO:PERSONA], erano emerse valutazioni circa i margini di profitto; 5) dall’esamedella contabilità erano risultati anche degli accrediti da Forum ASD a [OSCURATO:PERSONA] suo conto corrente, nel 2015, per euro 28.050,00 a fronte di redditi dichiaratiper 13.592,44, in violazione del divieto di distribuzione di fondi/capitale previstodagli artt. 148, comma 8, lett. a) TUIR e 4, comma 7, lett. a) d.lgs. n. 633/72;6) erano emersi elementi di anti-economicità (in quanto, pur essendo in perditasistematica, la ASD aveva assunto nuove collaboratrici) nonché finalitàcommerciali nell’approccio con i fornitori (per migliorare l’accoglienza degliiscritti, aumentarne il numero, inserire nuove forme di allenamento ad es.private fitness, svolgere altre attività commerciali, c.d. co-marketing etc.) siacon riguardo al settore commerciale (beauty) che a quello istituzionale (fitness,receptionist) senza che, a fronte di riscontrate violazioni statutarie, occorresseprocedere ad un giudizio di prevalenza tra attività istituzionale e commerciale,per escludere l’applicazione del regime agevolativo ex art. 148 TUIR. La CGT ha,dunque, fondato la decisione di legittimità dell’avvenuto disconoscimento deibenefici previsti dall’art. 148 del TUIR sul rilievo dell’avvenuta violazione, sottoil profilo sostanziale, delle finalità istituzionali dell’ente (in particolare, conriguardo alla violazione del principio di democraticità, del divieto di distribuzionedegli utili e alle ravvisate finalità commerciali dell’attività sia nel settore beautyche in quello fitness). Trattasi, pertanto, di motivazione tale da attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra letante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021). Né il giudice del meritodeve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in baseNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementiin fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersiper implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass.,Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937;Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123.8. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, punto 5,c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti, per avere la CGT di II grado - facendo riferimentosoltanto alla “perdita sistematica” della ASD - omesso di considerare quantodedotto nel ricorso introduttivo e ribadito nelle controdeduzioni in appello circal’assenza di patrimonio netto (eroso dalle perdite e riportato nell’attivo delloStato Patrimoniale anziché al Passivo) che, unitamente alla “perdita sistematica”avrebbe smentito l’attività commerciale asseritamente svolta dall’ASD.8.1.Il motivo è inammissibile.8.2.Il vizio specifico denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., così come riformulato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. nella I. 7 agosto 2012, n. 134, richiede che il fatto asseritamenteomesso sia un fatto storico, con la conseguenza che, a tali fini, non costituisconofatti le deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass., ord., 29 ottobre2018, n. 27415; Cass. sez. 5, n. 18710 del 2022); sotto altro aspetto, si osservache il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito non dà luogo, per le ragioni suindicate ad un vizioinquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass.10 giugno 2016, n. 11892 Sez. 5, Ordinanza n. 24584 del 2023); nella specie, iricorrenti non hanno dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, ma peraltro- quanto all’assunta mancata considerazione da parte della CGT di II grado delladedotta assenza di patrimonio netto - di profili attinenti alle risultanzeprobatorie, la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte.9. Con il settimo motivo si denuncia, in subordine, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. perNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026avere la CGT di II grado ritenuto legittimo il disconoscimento del regimeagevolato previsto per le ASD dall’art. 148 TUIR, basando la decisioneesclusivamente sul p.v.c. senza valutare le prove offerte dalla contribuente(bilanci anni 2013-4-5, Certificato dell'Ente di [OSCURATO:PERSONA],Statuto associativo, dichiarazioni degli associati, scritture contabili e Ivadell’associazione, Iscrizione al Registro del CONI, 64 documenti allegati allaMemoria avverso Inviti a comparire nn. T6SI10900299/2018 eT6SI10900351/2018, Avviso di accertamento n. T6S040903237/2019, CTP diPadova, sentenza n. 36/1/2021, Verbale di fusione per incorporazione dellasocietà "[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]" nella società "[OSCURATO:PERSONA]", tracciabilità dei movimenti di finanziamento, Contratto di finanziamento,Lettera di richiesta di finanziamento del 2011 al sig. [OSCURATO:PERSONA] e le scritture contabilidel libro giornale sia di versamento che di restituzione, allegati ai ricorsioriginari) sulla quale gravava l’onere probatorio circa i presupposti perl’agevolazione ex art. 148 TUIR, con ciò, violando il criterio di ripartizione dellostesso.9.1.Il motivo è inammissibile.9.2.Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, gli enti di tipo associativo nongodono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evincedall'art. 111, comma 2, ora 148 comma 2, del TUIR), potendo anche leassociazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a caratterecommerciale. L’art. 111 (ora 148), comma 1, del TUIR, in forza del quale leconsiderate commerciali e le quote associative non concorrono a formare ilreddito complessivo, costituisce deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt.86 e 87 (ora 72 e 73) del medesimo testo unico, secondo cui sono soggetti adimposta tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dallepersone fisiche. Ne discende, pertanto, che l'onere di provare la sussistenza deipresupposti di fatto che giustificano l'esenzione – ossia la natura noncommerciale dell’ente – è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinariNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ., non essendo certo sufficiente allegare lostatuto sociale e la finalità ivi recepita (Cass. n. 11456 del 2010, cit.; Cass. n.3360 del 12/02/2013; Cass. n. 5931 del 25/03/2015; Cass. n. 23167 del04/10/2017; Cass. n. 11048 del 09/05/2018). Dunque, l'accertamento sullaspettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul pianoformale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente,esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui leprestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristichesoggettive dell'associazione sportiva (Cass., sez. 5, n. 76 del 2026).9.3.Va ribadito che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. siconfigura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondatasull'onere della prova in modo erroneo, ossia attribuendo l'onus probandi ad unaparte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizionedella fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma nonquando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 31/08/2020, n. 18092,Cass. 29/05/2018, n. 13395 Sez. 5, Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025). Nellaspecie, invece, proprio un'indebita valutazione la ricorrente intende sosteneresenza che, tuttavia, per quanto appena ricordato, possa ritenersi violato l'art.2697 c.c.; infatti, nella sentenza impugnata, la CGT ha ritenuto – con unapprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - di potere trarreda diversi elementi di fatto evincibili dal PVC e dall’avviso di accertamento(dichiarazioni spontanee di fornitori, collaboratori e soci; numerose email;collegamenti personali tra le precedenti società che gestivano il centro wellnesse Forum) la dimostrazione dell’assenza di una attività propriamente associativaesercitata secondo le finalità istituzionali, disattendo per implicito gli argomentiofferti a contrario dai ricorrenti. Il motivo è, dunque, finalizzato a un diversoapprezzamento delle prove avendo l’obiettivo di procedere a un nuovoaccertamento in fatto, attività preclusa al giudice di legittimità e riservata algiudice del merito.Numero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/202610. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, punto 4,c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione dell'art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 36 e 61 del d. lgs. n.546/1992 e dell'art. 132 c.p.c. per avere la CGT di II grado disatteso, con unamotivazione apparente, l’eccezione – sollevata nei ricorsi introduttivi eriproposta nell’atto di appello incidentale - circa la mancanza di motivazionedell’autorizzazione all’accesso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in violazione dell’art. 12, comma2, della legge n. 212 del 2000 e del principio di proporzionalità di cui all’art. 8della CEDU. La CGT di II grado avrebbe disatteso l’eccezione definendola“generica” senza spiegare le ragioni della genericità e riferendosi ad una asserita“violazione del diritto di difesa”, introducendo un tema non sollevato e senzaargomentare sulle esigenze di indagine e sul principio di proporzionalità.10.1.Il motivo è infondato.10.2.Quanto alla nozione di motivazione apparente ci si riporta a quantoevidenziato in sede di trattazione dei motivi quarto e quinto.10.3.Va premesso che l’art. 12, comma 1, della legge n. 212/2000, comemodificato dal Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 13 bis, (in vigore dal02/08/2025), stabilisce che ≪ Negli atti di autorizzazione e nei processi verbaliredatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamenteindicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificatol'accesso≫.10.4.Nella sentenza impugnata la CGT di II grado ha disatteso il motivo diappello incidentale in ordine alla assunta illegittimità dell’atto di accesso per noncontenere la relativa autorizzazione alcun riferimento alle effettive esigenze diindagine e di controllo sul luogo, affermando - con chiara esposizione delleragioni della decisione - che “la relativa censura [era] generica e come nessunaviolazione del diritto di difesa si [era] determinata: nel relativo ordine di servizio[erano] indicate le ragioni della verifica fiscale (imposta sui redditi, Iva e correttoassolvimento degli obblighi di sostituto d’imposta) e in ordine alle motivazioni inNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026fatto vi [era] un esplicito rinvio al redigendo processo verbale di verifica; il luogodi esecuzione della verifica era quello corrispondente alla sede legale e luogo diesercizio dell’attività dell’Asd, pure indicato, ivi, infatti, era possibile reperire nonsolo la pertinente documentazione (anche informatica) ma anche i soggettiamministratori ed i soci e frequentatori (in modo non altrimenti possibile), le cuidichiarazioni [erano] state opportunamente oggetto di immediataverbalizzazione”. Deve, peraltro, osservarsi che le chiare ragioni della decisione,se ritenute errate, avrebbero dovuto essere oggetto di differente tipologia dicensura.11. Con il nono motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, punto 4,c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione dell'art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 36 e 61 del d. lgs. n.546/1992 e dell'art. 132 c.p.c per avere la CGT di II grado disatteso, con unamotivazione apparente, l’eccezione – sollevata nei ricorsi introduttivi eriproposta nell’atto di appello incidentale - circa la mancanza di motivazionedell’atto impositivo quanto alla omessa indicazione dei presupposti che originanola coobbligazione e la relativa misura. In particolare, la CGT di II grado -riferendosi genericamente all’obbligazione solidale e non già ad un motivo diricorso - si sarebbe limitata ad affermare la correttezza della imputazionesolidale dell’obbligazione tributaria secondo quanto previsto dai principi generaliin materia, senza argomentare sui presupposti della coobbligazione e sulle proveo sui soggetti coinvolti, facendo, peraltro, un generico richiamo alla “genericitàdella censura sollevata” senza chiarirne il significato.11.1.Il motivo è infondato.11.2.Quanto alla nozione di motivazione apparente ci si riporta a quantoevidenziato in sede di trattazione dei motivi quarto e quinto.11.3.Va premesso che la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione nonriconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanzaNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suoconto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi (exmultis, Cass. n. 25650 del 15/10/2018). Si è, altresì, precisato, al riguardo, chetale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito propriodell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto allaresponsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione,avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle digaranzia ex lege, assimilabili alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25748del 24/10/2008; Cass. n. 29733 del 29/12/2011). D'altro canto, la ratio dellaprevisione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella delfondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per contodell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicitàlegale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori(che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dettepersone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggettonell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concretaingerenza dell'agente nell'attività dell'ente (cfr. Cass. n. 5746 del 12/03/2007).11.4.Ne consegue, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità hal'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interessedell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestitaall'interno dell'ente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26290 del 14/12/2007; Cass. n.25748 del 24/10/2008). Il principio suesposto, in riferimento alla responsabilitàsolidale, ex art. 38 cod. civ., di coloro che agiscono in nome per contodell'associazione non riconosciuta, ponendo in essere, a prescindere dallarappresentanza formale dell'ente, la concreta attività negoziale riferibileall'associazione stessa, è stato, poi, ritenuto da questa Corte applicabile ancheai debiti di natura tributaria (Cass. n. 16344 del 17/06/2008; Cass. n. 19486 del10/09/2009), pur senza trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentaleche connota siffatte obbligazioni. Si è, infatti, rilevato, in proposito, che ilprincipio in questione non esclude che per i debiti d'imposta, i quali non sorgonosu base negoziale, ma ex lege, al verificarsi del relativo presupposto, siaNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto peril tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia direttola complessiva gestione associativa nel periodo considerato, anche in viapresuntiva (Cass. n. 3093 del 09/02/2021; Cass. n. 36470 del 13/12/2022). Ciònondimeno, il richiamo all'effettività dell'ingerenza, implicito nel riferimentoall'aver «agito in nome e per conto dell'associazione», contenuto nell'art. 38 cod.civ., vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito dicariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periododi relativa investitura (Cass. n. 5746 del 2007, cit.; Cass. n. 4747 del24/02/2020).11.5.Posto quanto sopra, nella sentenza impugnata, la CGT – dopo avereevidenziato la qualifica di amministratori di fatto dell’associazione da parte diAdriano Nicolé e della figlia [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle seguenti circostanze: a)quanto ad [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento al suo “ruolo dominante” - inprecedenza amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, società che haceduto il ramo d’azienda alla [OSCURATO:PERSONA] oggetto di verifica, e amministratore diWellness club- di gestore dell’attività in modo imprenditoriale, conesautoramento del consiglio direttivo presieduto da [OSCURATO:PERSONA]; b) quantoad [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento alle mail rinvenute nell’account risultatonella sua disponibilità dalle quali erano emerse valutazioni circa i margini diprofitto – ha disatteso il motivo di appello incidentale circa l’ “omessaindicazione dei presupposti che originano la coobbligazione e la relativa misura”ritenendo - oltre il profilo di pure ravvisata genericità della censura - operantel’imputazione solidale dell’obbligazione tributaria in capo a questi ultimi secondoi principi generali in materia. Trattasi sicuramente di motivazione essenziale,ma non certo apparente o apodittica, essendo dalla stessa chiaramente evincibilela ratio decidendi, con conseguente sicura infondatezza dell’undicesimo motivo.Peraltro, deve ritenersi che la semplice qualifica dei sig.ri Nicolé comeamministratori di fatto giustifica di per sé – in difetto di prova contraria – la lororesponsabilità per le imposte e le sanzioni comminate all’associazione, posto,Numero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026peraltro, che l’avviso di accertamento è stato notificato a loro personalmente,oltre che a Forum, così come risulta dall’intestazione dell’avviso di accertamentoallegato al ricorso.12. Con il decimo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360, comma 1, punto4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CGT di II grado omesso dipronunciare su plurime eccezioni - sollevate nei ricorsi introduttivi e ripropostenell’atto di controdeduzioni in appello (all. 15 al ricorso) – concernenti l’assuntainapplicabilità dell’art. 38 c.c. e violazione dell’art. 36 del DPR n. 602/73, lanullità degli avvisi e dell’atto di contestazione delle sanzioni per difetto dimotivazione, la violazione dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (con riguardoall’avviso n.T6S070901409/2020 e all’atto di contestazioneT6SCO0900221/2020) e dell’art. 143, comma 1, del TUIR nonché la illegittimità,sotto diversi profili, delle sanzioni irrogate.12.1.Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione.12.2.Quanto alla denunciata omessa pronuncia sulla censura di inapplicabilitàdell’art. 38 c.c. (per trovare applicazione, in ambito tributario, la disposizionespeciale di cui all’art. 36, comma 1, del DPR n. 602/73), nella sentenzaimpugnata, la CGT di II grado - dopo avere richiamato nella esposizione in fattol’avvenuta riproposizione in sede di gravame di tale eccezione – l’haespressamente disattesa stante la ravvisata responsabilità solidale dei sig.riNicolè quali gestori di fatto per le ragioni già esposte trattando il nono motivocui si fa rinvio.12.3.Ugualmente, il giudice di appello - dopo avere richiamato nella parte infatto l’avvenuta riproposizione dell’eccezione di nullità dell’avviso diaccertamento (n. T6S04091398/2020) per difetto di motivazione (anche sotto ildedotto profilo della contraddittorietà, dell’assenza dei presupposti dell’eseguitoaccertamento induttivo e della illogicità avuto riguardo alle risultanzedell’istruttoria in merito alla perdita sistematica dell’ASD e all’erroneaNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026complessivamente disattesa facendo riferimento all’oggetto della contestazionein esso contenuta che, nella specie, involgeva “sia il disconoscimento dell’attivitàistituzionale (a pag. 8 di 53 vi è proprio un paragrafo così rubricato) sia l’aversvolto l’ente esclusivamente attività commerciali rientrati nell’art. 2195 c.c.,che eccedevano i costi di diretta imputazione, sia a soci che a terzi (a pag. 28 di53 vi è il paragrafo rubricato Rilievi mossi a carico della Forum A.s.d.). L’avviso,seppure, in maniera non perfettamente lineare, affronta entrambi gli aspettidella contestazione per giungere al disconoscimento del regime agevolatoprevisto per le ASD dall’art. 148 TUIR”; ciò, peraltro, conformementeall’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la motivazione è unrequisito di validità formale dell’atto e ha la funzione di delimitare l’ambito delleragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e, alcontempo, di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente; l'obbligomotivazionale deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione degli elementiessenziali della pretesa, laddove (solo) nella eventuale fase contenziosa viene inconsiderazione l'onere dell'Amministrazione di provare l'effettiva sussistenza deipresupposti della pretesa (Cass. n. 14700 del 2001; Cass. n. 23615 del 2011;Cass. n. 28061 del 2017, in motivazione; Cass. n. 5645 del 2020; Cass. n. 6063del 2020 in motivazione; per ultima, Cass. n. 25321 del 2024); infatti, sonoprofili distinti quello della motivazione dell’avviso e quello della prova dei fatticostitutivi della pretesa tributaria (Cass. n. 4639 del 2020).12.4.Le censure di omessa pronuncia relativamente all’eccepito difetto dimotivazione dell’atto di contestazione T6SCO0900221/2020, sull’eccezione di“omessa indicazione dei presupposti che originano la coobbligazione e la relativamisura”, la CGT di II grado ha congruamente pronunciato (sul punto si rinviaalle argomentazioni svolte con riguardo al nono motivo); quanto all’assuntaomessa pronuncia sulla dedotta censura di difetto di motivazione dell’avvison.T6S070901409/2020 la stessa è stata implicitamente rigettata dalla CGTafferendo la motivazione di quest’ultimo alla contestata omessa effettuazione diNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026ritenute sulla base delle conclusioni dell’avviso di accertamento n.T6S04091398/2020 il cui contenuto motivazionale era stato, ad avviso delgiudice di appello, chiaramente indicato.12.5.Quanto all’assunta omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 143,comma 1, del TUIR per svolgere Forum ASD attività istituzionale di “palestra”non riconducibile all’art. 2195 c.c. e priva di una specifica organizzazioned’impresa, la CGT – nel ritenere legittimo l’avvenuto disconoscimento deibenefici previsti dall’art. 148 del TUIR - ha implicitamente disatteso tale censura.Ed infatti, non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora lasoluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., Cass 998del 2024; 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355).12.6.L’assunta omessa pronuncia sulla censura di violazione dell’art. 67, comma1, lett. m. del TUIR (pag. 41 del ricorso) con riguardo all’avviso di accertamenton. T6S070901409/2020, e all’atto di contestazione n. T6SCO0900221/2020 èugualmente infondata avendo la CGT – nel ritenere legittimo l’avvenuto“disconoscimento dell’attività istituzionale” e conseguentemente ildisconoscimento dei “benefici previsti dall’art. 148, comma 3 TUIR” -implicitamente disatteso tale doglianza.12.7. Quanto all’assunta omessa pronuncia sulla censura di illegittimità dellesanzioni irrogate per mancata dimostrazione quantomeno della “colpa deltrasgressore”, la CGT di II grado, nell’accertare la legittimità della pretesatributaria, ha implicitamente presunto la “colpa” ai fini della irrogazione dellesanzioni e, dunque, la legittimità delle stesse sotto il profilo dell’an; ciò inossequio al principio di diritto secondo cui in tema di sanzioni amministrative perviolazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando allamateria fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981,stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà delcomportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza delcontribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento,Numero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficientela coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione deldolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, chedeve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede,che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, peressere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque nonsuperabile con l'uso della normale diligenza (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020).12.7. Fondata è, invece, la sub-censura di omessa pronuncia relativamente alledoglianze attinenti alle sanzioni (per difetto di motivazione e violazione degliartt. 27, 2, 16 e 17 del DLGS. n. 472/97; errato calcolo delle sanzioni; manifestasproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione) debitamente riprodotte nellecontrodeduzioni in secondo grado allegate al ricorso in ossequio al principio dispecificità e autosufficienza. Premesso che costituisce violazione dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art.112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valeredalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014;Cass. n. 6835 del 2017; Cass. 28580 del 2021); in particolare, il vizio di omessapronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo delladomanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbiaun contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essereemessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n.28308 del 2017; n. 7653 del 2012), nella sentenza impugnata la CGT di II gradoha omesso la pronuncia sulle suddette (sub) censure concernentisostanzialmente il dedotto difetto di motivazione, l’irregolarità del procedimentodi irrogazione delle sanzioni (artt.16-17 cit.), la riferibilità ai gestoridell’associazione (art. 27 cit.) e il quantum delle medesime.13.In conclusione, va accolto il decimo motivo nei termini di cui in motivazione,respinti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata - in relazione alNumero registro generale 10424/2025Numero sezionale 3149/2026Numero di raccolta generale 11029/2026Data pubblicazione 24/04/2026motivo come accolto - e rinvio anche per la determinazione delle spese delgiudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, in diversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il decimo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione,rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata - in relazione al motivo comeaccolto - e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, indiversa composizione;Così deciso in Roma il 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 11029/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris