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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 250/1989

ECLI:IT:COST:1989:250
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Nel procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità erogatagli dalla Gestione speciale commercianti, in presenza di cumulo con pensione diretta di invalidità a carico della medesima Gestione, l'adito Pretore di Bergamo, con ordinanza in data 20 luglio 1988 (R.O. n. 795 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la suddetta integrazione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo.

Ha rilevato il giudice a quo che nella specie non risultano applicabili le varie declaratorie di illegittimità costituzionale dei divieti di integrazione al trattamento minimo, in caso di cumulo di pensioni, mentre la logica sottesa a siffatte declaratorie appare trasponibile anche al caso controverso, al fine di evitare violazioni del principio di eguaglianza, fino all'entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia.

2. - Lo stesso Pretore, con successiva ordinanza in data 30 settembre 1988 (R.O. n. 796 del 1988), ha nuovamente censurato la medesima norma, ma nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: e ciò sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per ragioni identiche a quelle già esplicitate con la precedente ordinanza.

3. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte nessuno si è costituito né è intervenuto.

1. - I due giudizi, che prospettano analoga questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento per la evidente connessione. 1.1 - Il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude: a) l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta di invalidità nella medesima Gestione (R.O. n. 795 del 1988); b) l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (R.O. n. 796 del 1988).

Risulterebbe, invero, a suo avviso, violato l'art. 3 della Costituzione per l'irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni le quali, pur in presenza di cumulo di più trattamenti pensionistici, non implicano esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto delle sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale degli originari divieti.

2. - La questione sollevata con l'ordinanza n. 796 del 1988 ed esposta sub lettera b) del precedente numero è manifestamente inammissibile poiché questa Corte, con la sentenza n. 1086 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella medesima parte (divieto di integrazione al minimo di pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico dell'I.N.P.S.).

3. - Fondata è, invece, la questione sollevata con l'ordinanza n. 795 del 1988 ed esposta sub lettera a) del n. 1.1.

La norma censurata è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché degli analoghi divieti concernenti l'erogazione, da parte della medesima Gestione, della pensione di invalidità in caso di cumulo con pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982), della pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086 del 1988, cit.) e, infine, della pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione speciale commercianti (sentenza n. 179 del 1989).

Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più pensioni (allorché, per effetto del cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito), così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni fino all'entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia e che è stato in parte qua anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988).

Anche nel caso in esame deve farsi applicazione dei medesimi principi, in quanto la residua operatività della norma denunziata risulta chiaramente incompatibile con il principio di eguaglianza.

Detta norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali, esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti, per chi sia titolare anche di pensione diretta di invalidità nella medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Riuniti i giudizi, dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidità a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto;

b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bergamo con ordinanza in data 30 settembre 1988 (R.O. n. 796 del 1988), perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 1086 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità erogatagli dalla Gestione speciale commercianti, in presenza di cumulo con pensione diretta di invalidità a carico della medesima Gestione, l'adito Pretore di Bergamo, con ordinanza in data 20 luglio 1988 (R.O. n. 795 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la suddetta integrazione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo. Ha rilevato il giudice a quo che nella specie non risultano applicabili le varie declaratorie di illegittimità costituzionale dei divieti di integrazione al trattamento minimo, in caso di cumulo di pensioni, mentre la logica sottesa a siffatte declaratorie appare trasponibile anche al caso controverso, al fine di evitare violazioni del principio di eguaglianza, fino all'entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia. 2. - Lo stesso Pretore, con successiva ordinanza in data 30 settembre 1988 (R.O. n. 796 del 1988), ha nuovamente censurato la medesima norma, ma nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: e ciò sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per ragioni identiche a quelle già esplicitate con la precedente ordinanza. 3. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte nessuno si è costituito né è intervenuto. 1. - I due giudizi, che prospettano analoga questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento per la evidente connessione. 1.1 - Il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude: a) l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta di invalidità nella medesima Gestione (R.O. n. 795 del 1988); b) l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (R.O. n. 796 del 1988). Risulterebbe, invero, a suo avviso, violato l'art. 3 della Costituzione per l'irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni le quali, pur in presenza di cumulo di più trattamenti pensionistici, non implicano esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto delle sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale degli originari divieti. 2. - La questione sollevata con l'ordinanza n. 796 del 1988 ed esposta sub lettera b) del precedente numero è manifestamente inammissibile poiché questa Corte, con la sentenza n. 1086 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella medesima parte (divieto di integrazione al minimo di pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico dell'I.N.P.S.). 3. - Fondata è, invece, la questione sollevata con l'ordinanza n. 795 del 1988 ed esposta sub lettera a) del n. 1.1. La norma censurata è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché degli analoghi divieti concernenti l'erogazione, da parte della medesima Gestione, della pensione di invalidità in caso di cumulo con pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982), della pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086 del 1988, cit.) e, infine, della pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione speciale commercianti (sentenza n. 179 del 1989). Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più pensioni (allorché, per effetto del cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito), così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni fino all'entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia e che è stato in parte qua anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988). Anche nel caso in esame deve farsi applicazione dei medesimi principi, in quanto la residua operatività della norma denunziata risulta chiaramente incompatibile con il principio di eguaglianza. Detta norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali, esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti, per chi sia titolare anche di pensione diretta di invalidità nella medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Riuniti i giudizi, dichiara: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidità a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto; b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bergamo con ordinanza in data 30 settembre 1988 (R.O. n. 796 del 1988), perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 1086 del 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI