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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 179/1989

ECLI:IT:COST:1989:179
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione diretta a carico della [OSCURATO:PERSONA], con ricorso in data 10 giugno 1982, ha chiesto al Pretore di Siena l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità corrispostale a carico del medesimo Fondo.

L'I.N.P.S. ha resistito a tale pretesa. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che nella specie non risultavano applicabili le varie declaratorie di illegittimità costituzionale dei divieti di integrazione al trattamento minimo, in caso di cumulo di pensioni, ivi compresa quella di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 1988, e che, peraltro, la logica sottesa a siffatte declaratorie appariva trasponibile anche al rapporto controverso, con ordinanza in data 30 settembre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto.

A proposito ha considerato che, in analoghe ipotesi di cumulo, per giurisprudenza ormai costante di questa Corte, è stato riconosciuto il diritto all'integrazione al minimo.

2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito né è intervenuto.

1. - [OSCURATO:PERSONA] di Siena prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto.

A suo parere, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni che non implicano, sebbene si verifichi cumulo di più trattamenti pensionistici, l'esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto di sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale degli originari divieti.

2. - La questione è fondata.

La norma censurata è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con un qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché dell'analogo divieto concernente la pensione di reversibilità erogata dalla medesima Gestione ai titolari di pensione diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086 del 1988) e la pensione di invalidità, in caso di cumulo con pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982).

Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo garantito), così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni sino all'entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia e che è stato in parte qua anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988).

Anche nel caso in esame opera la medesima ratio, in quanto le residue applicazioni della norma denunziata risultano chiaramente incompatibili con il principio di uguaglianza.

La stessa norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali, esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari anche di pensione diretta a carico della medesima Gestione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione diretta a carico della [OSCURATO:PERSONA], con ricorso in data 10 giugno 1982, ha chiesto al Pretore di Siena l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità corrispostale a carico del medesimo Fondo. L'I.N.P.S. ha resistito a tale pretesa. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che nella specie non risultavano applicabili le varie declaratorie di illegittimità costituzionale dei divieti di integrazione al trattamento minimo, in caso di cumulo di pensioni, ivi compresa quella di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 1988, e che, peraltro, la logica sottesa a siffatte declaratorie appariva trasponibile anche al rapporto controverso, con ordinanza in data 30 settembre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto. A proposito ha considerato che, in analoghe ipotesi di cumulo, per giurisprudenza ormai costante di questa Corte, è stato riconosciuto il diritto all'integrazione al minimo. 2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito né è intervenuto. 1. - [OSCURATO:PERSONA] di Siena prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto. A suo parere, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni che non implicano, sebbene si verifichi cumulo di più trattamenti pensionistici, l'esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto di sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale degli originari divieti. 2. - La questione è fondata. La norma censurata è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con un qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché dell'analogo divieto concernente la pensione di reversibilità erogata dalla medesima Gestione ai titolari di pensione diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086 del 1988) e la pensione di invalidità, in caso di cumulo con pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982). Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo garantito), così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni sino all'entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia e che è stato in parte qua anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988). Anche nel caso in esame opera la medesima ratio, in quanto le residue applicazioni della norma denunziata risultano chiaramente incompatibili con il principio di uguaglianza. La stessa norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali, esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari anche di pensione diretta a carico della medesima Gestione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI