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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08501/2026

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resentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrenti –1089 nonché controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA, [OSCURATO:PERSONA] L'ABRUZZO,[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 188/2023 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 438/2021;Numero registro generale 16750/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 8501/202603/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- Con sentenza del 15 maggio 2023, la Corte d’Appello di L’Aquila,in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Chieti,rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché, a seguitodell’intervento in giudizio, di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],aventi ad oggetto, da un lato, la declaratoria di illegittimità delladecurtazione di 36 punti, relativi al servizio prestato concontratto a tempo determinato negli anni scolastici 2014-2015,2016-2027, 2017-2018 e 2018-2019, ai fini del collocazionedell’istante della graduatoria ad esaurimento per il personaleeducativo dei Convitti valido per il triennio 2014-2017 eprorogata per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 e nellegraduatorie per gli anni successivi operata dall’Ufficio ScolasticoProvinciale di Chieti; dall’altro, la declaratoria di illegittimitàdella decurtazione di 8 punti, operata dallo stesso UfficioScolastico in conseguenza della non valutabilità del servizioprestato con contratto di collaborazione continuativa ecoordinata nell’anno scolastico 2011-2012 in quanto noncurriculare.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto non valutabili ai fini dell’inserimento e della collocazionenelle graduatorie del personale docente ed educativo dellascuola e così legittimamente decurtati i relativi punteggi,entrambi i servizi in questione: quello prestato nell’annoscolastico 2011-2012, quale educatrice presso il Convittoannesso all’IPSSAR Marchitelli di [OSCURATO:PERSONA], in base a duecontratti di collaborazione continuativa e coordinata per i periodidal 15.11.2011 al 30.5.2012 e dal 31.5.2012 al 7.6.2012 inNumero registro generale 16750/2023Numero di raccolta generale 8501/2026presentato dall’IPSSAR ed autorizzato dall’Ufficio ScolasticDoat a pubblicazione 06/04/2026Regionale dell’Abruzzo, perché ex se non qualificabile comecurriculare appunto in quanto svolto non in regime di lavorosubordinato a termine ma di collaborazione continuativa ecoordinata; quello relativo agli anni successivi, dovendoconsiderarsi, per non essere l’istante, per effetto della rettificadel punteggio in graduatoria, più collocata in posizione utile perl’attribuzione di supplenze, illegittime le relative procedure direclutamento che hanno portato all’individuazione dell’istante aifini dell’assunzione, con conseguente nullità dei contratti, la cuiequiparazione ai contratti validi disposta dall’art. 2126 c.c.,essendo limitata ai soli effetti retributivi del lavoro già prestato,non consente di tenere conto del lavoro affetto da nullità ai finidi successive assunzioni o avanzamenti di carriera.- Per la cassazione di tale decisione ricorre la Agresta, affidandol’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, isoli Lepore e Frascari mentre, pur intimato, il Ministerodell’Istruzione e del Merito, già contumace in grado di appello,non ha svolto difesa alcuna.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazionee falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, DM 235/2014, lamentaa carico della Corte territoriale il rigore dell’interpretazione dellanorma invocata per cui “sono valutabili esclusivamente i servizidi insegnamento curriculare, corrispondenti a posti o classi diconcorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie adesaurimento” che, a detta della stessa ricorrente, porta atrascurare il carattere curriculare del servizio reso ove questocorrisponda alla figura professionale nella cui veste il dipendenteopera (nella specie “personale educativo”), a prescindere dallaNumero registro generale 16750/2023forma di reclutamento prescelta (nella specie contratto dNi umero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 8501/2026collaborazione continuativa e coordinata) ed a favorire, iDnat a pubblicazione 06/04/2026contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato allaDirettiva 1999/70/CE, la discriminazione rispetto a servizi reseda altro personale con mansioni di “istitutore/istitutrice” assuntomediante altre forme di reclutamento.- Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corteterritoriale la carenza di motivazione in ordine al convincimentoespresso circa la perdita di una collocazione in graduatoria utileai fini dell’attribuzione di supplenze, che assume derivare dallamancata considerazione delle risultanze istruttorie emerse inprimo grado, censurando altresì il pronunciamento che esclude,in relazione al lavoro affetto da nullità, la produzione di effettigiuridici quanto all’equiparazione ai contratti validi e la mancataconsiderazione della questione relativa allo spostamento sullaclasse di concorso “Personale educativo” di punteggi maturatisu altre classi di concorso.- Il primo motivo, in disparte la problematica relativaall’ammissibilità dell’impugnazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. di undecreto ministeriale, per quanto emanato a seguito di espressaprevisione normativa, si rivela infondato, dovendosi ritenerecorretta la lettura aderente alla formulazione letterale dell’art.1, comma 7, D.M. n. 235/2014 accolta dalla Corte territoriale,tesa ad escludere il carattere curriculare del servizio basato sulreclutamento tramite contratto di collaborazione continuativa ecoordinata, non equiparabile al servizio reso sulla base di uncontratto di lavoro subordinato nella classe di concorso o per ilprofilo professionale corrispondente, lettura che non contrastacon il principio di non discriminazione del lavoratore a termineche parimenti presuppone la natura subordinata del rapporto.Numero registro generale 16750/2023In particolare pienamente condivisibile è la sentenza impugnataN umero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 8501/2026nella parte in cui, anche aderendo a giurisprudenzDaat a pubblicazione 06/04/2026amministrativa conforme, evidenzia che le tabelle in discussionesono ispirate al principio generale in materia di GAE dellaesclusiva valutabilità del servizio assegnato nel rispetto dellemodalità di conferimento delle supplenze sulle cattedre diinsegnamento, con esclusione, quindi delle utilizzazioni difformida quelle ordinarie.

Si tratta di un principio che trova confermanel disposto dell’art. 5, comma 4 bis, del d.l. n. 104/2013 che,proprio presupponendo detto principio, allo stesso ha derogato,consentendo, eccezionalmente, la valutabilità del servizionell’ipotesi di contratti conclusi ai sensi della disposizione citata,non applicabile alla fattispecie.- Il secondo motivo, di contro, risulta inammissibile risolvendosinella mera confutazione della valutazione del materialeistruttorio all’esito della quale la Corte territoriale, nell’eserciziodel suo discrezionale apprezzamento, ha ritenuto accertata, pereffetto della decurtazione del punteggio, la collocazione ingraduatoria in posizione non utile ai fini dell’assegnazione dellesupplenze.- L’orientamento secondo cui è affetto da nullità l’incarico disupplenza conferito in violazione delle norme che in ambitoscolastico regolano l’attribuzione dei punteggi è risalente neltempo (Cass. n. 8328/2010) e dalla stesso è stata tratta laconseguenza che il contratto stipulato può produrre i limitatieffetti dell’art. 2126 c.c., ma non può essere utilizzato per isuccessivi sviluppi della carriera e per l’attribuzione di punteggi(cfr. fra le tante Cass. n. 28255/2022 nella cui motivazione, cherichiama anche Cass. n. 11011/2022, si legge …. il rapporto dilavoro - in quanto affetto da nullità - può produrre effetti nei solilimiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alleNumero registro generale 16750/2023Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l’irripetibilità delleN umero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 8501/2026retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sDiaat a pubblicazione 06/04/2026pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere contoai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera,operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullumest nullum producit effectum).- Il ricorso è, dunque, complessivamente infondato, sicché nonrisulta necessario disporre, quanto al Ministero, la rinnovazionedella notifica, erroneamente indirizzata all’Avvocaturadistrettuale anziché a quella Generale dello Stato (cfr. fra letante Cass. n. 17064/2025).- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità infavore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cheliquida complessivamente in euro 200,00 per esborsi ed euro4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altriaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 16750/2023Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 8501/2026Data pubblicazione 06/04/2026Numero registro generale 16750/2023Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 8501/2026Data pubblicazione 06/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrenti –1089 nonché controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA, [OSCURATO:PERSONA] L'ABRUZZO,[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 188/2023 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 438/2021;Numero registro generale 16750/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 8501/202603/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- Con sentenza del 15 maggio 2023, la Corte d’Appello di L’Aquila,in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Chieti,rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché, a seguitodell’intervento in giudizio, di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],aventi ad oggetto, da un lato, la declaratoria di illegittimità delladecurtazione di 36 punti, relativi al servizio prestato concontratto a tempo determinato negli anni scolastici 2014-2015,2016-2027, 2017-2018 e 2018-2019, ai fini del collocazionedell’istante della graduatoria ad esaurimento per il personaleeducativo dei Convitti valido per il triennio 2014-2017 eprorogata per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 e nellegraduatorie per gli anni successivi operata dall’Ufficio ScolasticoProvinciale di Chieti; dall’altro, la declaratoria di illegittimitàdella decurtazione di 8 punti, operata dallo stesso UfficioScolastico in conseguenza della non valutabilità del servizioprestato con contratto di collaborazione continuativa ecoordinata nell’anno scolastico 2011-2012 in quanto noncurriculare.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto non valutabili ai fini dell’inserimento e della collocazionenelle graduatorie del personale docente ed educativo dellascuola e così legittimamente decurtati i relativi punteggi,entrambi i servizi in questione: quello prestato nell’annoscolastico 2011-2012, quale educatrice presso il Convittoannesso all’IPSSAR Marchitelli di [OSCURATO:PERSONA], in base a duecontratti di collaborazione continuativa e coordinata per i periodidal 15.11.2011 al 30.5.2012 e dal 31.5.2012 al 7.6.2012 inNumero registro generale 16750/2023Numero di raccolta generale 8501/2026presentato dall’IPSSAR ed autorizzato dall’Ufficio ScolasticDoat a pubblicazione 06/04/2026Regionale dell’Abruzzo, perché ex se non qualificabile comecurriculare appunto in quanto svolto non in regime di lavorosubordinato a termine ma di collaborazione continuativa ecoordinata; quello relativo agli anni successivi, dovendoconsiderarsi, per non essere l’istante, per effetto della rettificadel punteggio in graduatoria, più collocata in posizione utile perl’attribuzione di supplenze, illegittime le relative procedure direclutamento che hanno portato all’individuazione dell’istante aifini dell’assunzione, con conseguente nullità dei contratti, la cuiequiparazione ai contratti validi disposta dall’art. 2126 c.c.,essendo limitata ai soli effetti retributivi del lavoro già prestato,non consente di tenere conto del lavoro affetto da nullità ai finidi successive assunzioni o avanzamenti di carriera.- Per la cassazione di tale decisione ricorre la Agresta, affidandol’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, isoli Lepore e Frascari mentre, pur intimato, il Ministerodell’Istruzione e del Merito, già contumace in grado di appello,non ha svolto difesa alcuna.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazionee falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, DM 235/2014, lamentaa carico della Corte territoriale il rigore dell’interpretazione dellanorma invocata per cui “sono valutabili esclusivamente i servizidi insegnamento curriculare, corrispondenti a posti o classi diconcorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie adesaurimento” che, a detta della stessa ricorrente, porta atrascurare il carattere curriculare del servizio reso ove questocorrisponda alla figura professionale nella cui veste il dipendenteopera (nella specie “personale educativo”), a prescindere dallaNumero registro generale 16750/2023forma di reclutamento prescelta (nella specie contratto dNi umero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 8501/2026collaborazione continuativa e coordinata) ed a favorire, iDnat a pubblicazione 06/04/2026contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato allaDirettiva 1999/70/CE, la discriminazione rispetto a servizi reseda altro personale con mansioni di “istitutore/istitutrice” assuntomediante altre forme di reclutamento.- Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corteterritoriale la carenza di motivazione in ordine al convincimentoespresso circa la perdita di una collocazione in graduatoria utileai fini dell’attribuzione di supplenze, che assume derivare dallamancata considerazione delle risultanze istruttorie emerse inprimo grado, censurando altresì il pronunciamento che esclude,in relazione al lavoro affetto da nullità, la produzione di effettigiuridici quanto all’equiparazione ai contratti validi e la mancataconsiderazione della questione relativa allo spostamento sullaclasse di concorso “Personale educativo” di punteggi maturatisu altre classi di concorso.- Il primo motivo, in disparte la problematica relativaall’ammissibilità dell’impugnazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. di undecreto ministeriale, per quanto emanato a seguito di espressaprevisione normativa, si rivela infondato, dovendosi ritenerecorretta la lettura aderente alla formulazione letterale dell’art.1, comma 7, D.M. n. 235/2014 accolta dalla Corte territoriale,tesa ad escludere il carattere curriculare del servizio basato sulreclutamento tramite contratto di collaborazione continuativa ecoordinata, non equiparabile al servizio reso sulla base di uncontratto di lavoro subordinato nella classe di concorso o per ilprofilo professionale corrispondente, lettura che non contrastacon il principio di non discriminazione del lavoratore a termineche parimenti presuppone la natura subordinata del rapporto.Numero registro generale 16750/2023In particolare pienamente condivisibile è la sentenza impugnataN umero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 8501/2026nella parte in cui, anche aderendo a giurisprudenzDaat a pubblicazione 06/04/2026amministrativa conforme, evidenzia che le tabelle in discussionesono ispirate al principio generale in materia di GAE dellaesclusiva valutabilità del servizio assegnato nel rispetto dellemodalità di conferimento delle supplenze sulle cattedre diinsegnamento, con esclusione, quindi delle utilizzazioni difformida quelle ordinarie. Si tratta di un principio che trova confermanel disposto dell’art. 5, comma 4 bis, del d.l. n. 104/2013 che,proprio presupponendo detto principio, allo stesso ha derogato,consentendo, eccezionalmente, la valutabilità del servizionell’ipotesi di contratti conclusi ai sensi della disposizione citata,non applicabile alla fattispecie.- Il secondo motivo, di contro, risulta inammissibile risolvendosinella mera confutazione della valutazione del materialeistruttorio all’esito della quale la Corte territoriale, nell’eserciziodel suo discrezionale apprezzamento, ha ritenuto accertata, pereffetto della decurtazione del punteggio, la collocazione ingraduatoria in posizione non utile ai fini dell’assegnazione dellesupplenze.- L’orientamento secondo cui è affetto da nullità l’incarico disupplenza conferito in violazione delle norme che in ambitoscolastico regolano l’attribuzione dei punteggi è risalente neltempo (Cass. n. 8328/2010) e dalla stesso è stata tratta laconseguenza che il contratto stipulato può produrre i limitatieffetti dell’art. 2126 c.c., ma non può essere utilizzato per isuccessivi sviluppi della carriera e per l’attribuzione di punteggi(cfr. fra le tante Cass. n. 28255/2022 nella cui motivazione, cherichiama anche Cass. n. 11011/2022, si legge …. il rapporto dilavoro - in quanto affetto da nullità - può produrre effetti nei solilimiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alleNumero registro generale 16750/2023Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l’irripetibilità delleN umero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 8501/2026retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sDiaat a pubblicazione 06/04/2026pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere contoai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera,operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullumest nullum producit effectum).- Il ricorso è, dunque, complessivamente infondato, sicché nonrisulta necessario disporre, quanto al Ministero, la rinnovazionedella notifica, erroneamente indirizzata all’Avvocaturadistrettuale anziché a quella Generale dello Stato (cfr. fra letante Cass. n. 17064/2025).- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità infavore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cheliquida complessivamente in euro 200,00 per esborsi ed euro4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altriaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 16750/2023Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 8501/2026Data pubblicazione 06/04/2026Numero registro generale 16750/2023Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 8501/2026Data pubblicazione 06/04/2026
Sentenza Cassazione n. 08501/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris