CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 35633/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29760-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'AT,OISIO; - resistente - avverso la sentenza n. 423/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 29760 sez. ML - ud. 02-07-2021 -2- R.G.29760/2019 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], lavoratrice agricola era risultata vittoriosa nel giudizio promosso nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la reiscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli e l'illegittimità del disconoscimento di 156 giornate lavorative, con riferimento agli anni 2003 e 2005; la sentenza della Corte d'appello di Salerno, emessa su rinvio da parte di questa Corte (Cass. n. 23703 del 2017), ha statuito la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio (escluso il primo) per gravi ed eccezionali ragioni; la Corte d'appello ha motivato la scelta della compensazione in base alla controvertibilità della questione di diritto oggetto del giudizio, concernente la perdurante vigenza della decadenza dell'azione per l'impugnativa della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con mod. dalla I. n. 83 del 1970 dopo l'abrogazione di questa norma da parte del d.l. 112 del 2008, conv. in I. n.133 del 2008 e il conseguente ripristino avvenuto con l'introduzione dell'art. 38, co.5, del d.l. n. 98 del 2011 conv. con mod. nella I. n. 111 del 2011; la scelta della compensazione è altresì sostenuta dal positivo apprezzamento della condotta dell'[OSCURATO:PERSONA], ispirata alla necessità della migliore gestione possibile dell'interesse pubblico a lui affidato; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, vigente all'epoca (25/03/09) della instaurazione del giudizio; erronea valutazione dei fatti di causa e dei documenti depositati nel giudizio"; il motivo è infondato; la motivazione della statuizione di compensazione delle spese di lite dell'intero processo (escluso il primo grado) in assenza di reciproca soccombenza, ai sensi • dell'art. 92, co.2 cod. proc. civ., rispecchia la nozione di gravi ed eccezionali ragioni elaborata dalla giurisprudenza di legittimità; ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come riformulato dalla I. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile, la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", fra le quali, trattandosi di nozione elastica, la giurisprudenza di questa Suprema Corte contempla la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (per un'ipotesi diversa, sempre in tema di lavoro agricolo, cfr. Cass. n. 21157 del 2019); quanto alla ricostruzione della disciplina del termine decadenziale per l'impugnativa del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, la sentenza rescindente, dando continuità al precedente Cass. n. 26161 del 2016, conferma la circostanza per cui, come opportunamente rilevato dalla sentenza oggetto di gravame, all'atto della proposizione del ricorso (25.03.2009), la questione di diritto controversa versava effettivamente in uno stato di incertezza, e la giurisprudenza risultava ancora oscillante; ciò conferma, pertanto, la legittimità della statuizione di compensazione delle spese dell'intero processo da parte del giudice del rinvio; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. I a. i r celia La Corte rigetta il ricorso. Condanna al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controrícorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 2 luglio 20