CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 35730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14123-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 3498/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del 4 gennaio 2010, aveva adito il Tribunale di Salerno chiedendo che, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato agricolo intercorso nell’anno 2004 con l’azienda “[OSCURATO:PERSONA]”, Ric. 2021 n. 14123 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- fosse ordinato all’[OSCURATO:PERSONA] di procedere alla reiscrizione della ricorrente nell’elenco nominativo dei braccianti agricoli, dal quale era stata cancellata; 2. il Tribunale, accogliendo l’eccezione sollevata dall’Istituto previdenziale, aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza e la Corte d’appello di Salerno aveva respinto l’appello ritenendo ancora vigente, alla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione, risalente all’8 giugno 2009, l’art. 22 del d.l. n. 7/1970, convertito dalla legge n. 83/1970; 3. con sentenza n. 27235/2018 questa Corte, ricostruito il quadro normativo, ha cassato con rinvio la pronuncia, rilevando che per effetto del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, la disposizione era stata abrogata e,pertanto, ne ssun termine di decadenza poteva operare sino alla reintroduzione espressa della stessa, avvenuta ad opera dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011; 4. il giudizio di rinvio riassunto dalla Robertazzi è stato definito con la sentenza qui impugnata che ha ritenuto illegittima la disposta cancellazione dall’elenco ed ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] a provvedere alla reiscrizione, compensando integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio; 5. avverso il capo della decisione relativo al regolamento delle spese di lite la Robertazzi ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale non ha opposto difese l’[OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 nn. 3,4 e 5 cod. Proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis nonché «erronea valutazione dei fatti di causa e dei documenti depositati nelgiudizio, omessa motivazione e/o apparente motivazione e l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio circa le ragioni gravi ed eccezionali che possono giustificare la compensazione delle spese processuali»; 1.1. la ricorrente sostiene, in sintesi, che: Ric. 2021 n. 14123 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- a) non vi era contrasto di giurisprudenza sulla questione controversa,perché l’abrogazione della norma era stata esclusa solo dalla Corte d’Appello di Salerno; b) non si era in presenza di un’azione di mero accertamento perché era stata domandata anche la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] a procedere alla reiscrizione; c) i fatti non si eranoverificati in epoca remota, come asserito dalla Corte territoriale, e comunque l’elemento temporale non poteva integrare una grave ed eccezionale ragione di compensazione; d) nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] erano stati avviati due giudizi, che riguardavano rispettivamente la cancellazione dagli elenchi per l’anno 2004 e per l’anno 2006, perché i provvedimenti di cancellazione erano stati adottati in tempi diversi e del secondo ella era venuta a conoscenza quando già era pendente il primo giudizio; 2. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni indicate da Cass. n. 35633/2021, pronunciata in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto di causa; occorre premettere che il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso del 4 gennaio 2010 e,pertanto,si applica alla fattispecie l’art. 92 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui il giudice può compensare le spese di lite, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, se «concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»; 2.1. la Corte territoriale ha motivato la pronuncia di compensazione rilevando, innanzitutto, che doveva essere valorizzato «il consolidarsi in corso di causa delle varie decisioni della Suprema Corte in ordine alla complessa normativa che prima ha abrogato e poi ripristinato l’ipotesi di decadenza applicata dalla Corte d’Appello di Salerno»; 2.2. le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che anche la novità delle questioni affrontate integra la nozione di “ gravi ed eccezionali ragioni” «se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delleragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta oè stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise» (Cass. S.U. n. 2572/2012 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 7992/2022); Ric. 2021 n. 14123 sez. ML -ud. 04-10-2022 -4- 2.3. è stato, poi, affermato che in presenza di una clausola generale o di una norma elastica, quale è quella che viene qui in rilievo, il sindacato della Corte di Cassazione resta limitato alla specificazione, in via interpretativa, del dato normativo e, quindi, in tema di compensazione delle spese alla verifica della logicità e della correttezza in iure della ragione addotta, sicché, ove quest’ultima sia astrattamente riconducibile a quella prevista dalla disposizione processuale, non può il ricorrente sollecitare in sede di legittimità un diverso apprezzamento dell’incidenza nel caso di concreto di quella ragione, perché la pronuncia di compensazione resta comunque riservata alla discrezionalità del giudice del merito ( cfr. fra letante Cass. n. 15495/2022); 2.4. nel caso di specie, come già evidenziato dalla richiamata Cass. n. 35633/2021, la sentenza rescindente, nel richiamare quanto alla questione controversa la complessa successione temporale della normativa dettata in tema didecadenza dall’impugnativa del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ribadisce la ricostruzione contenuta nella motivazione di Cass. n. 26161/2016 e conferma che alla data del deposito del ricorso di primo grado (4 gennaio 2010), sul tema, obiettivamente controverso ed incerto, non erano ancora intervenute pronunce di rilievo nomifilattico; 2.5. tanto basta, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, a giustificare la disposta compensazione, a prescindere dalla logicità e dalla correttezza delle ulteriori ragioni enunciate; 2.6. non si ravvisa alcun contrasto con le diverse conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 791/2021 perché in quel caso la vicenda aveva avuto un diverso sviluppo processuale e la compensazione era stata disposta «in mancanza di indicazioni circa l'incertezza della soluzione giuridica nel panorama giurisprudenziale o di un mutamento giurisprudenziale o normativo»; 3. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato; non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché l’Istituto previdenziale è rimasto intimato; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. Ric. 2021 n. 14123 sez. ML -ud. 04-10-2022 -5- La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contr