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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31363/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18231/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Stimigliano n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Granito di Belmonte n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale èrappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 3706/2021della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 19 maggio20 21 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 3 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 18231/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso il precetto per il pagamento di somme notificatole da [OSCURATO:PERSONA] in forza di sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il Tribunale di Roma opposizione ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., deducendo la nullità del contratto di cessione del credito azionato dall’intimante.

Con memoria depositata ex art. 183 cod. proc. civ. contestò inoltre la cedibilità di alcune poste indicate in precetto (in dettaglio: le spese processualie gli esborsi di consulenza tecnica di ufficio).

Nella attiva resistenza dell’opposto, l’adito giudice di prime cure rigettò l’opposizione, rilevando che i motivi addotti con la memoria integravano una inammissibile mutatio libelli.

2. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello spiegato dalla parte opponente.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo, cui ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].

4. Con provvedimento del 5 aprile 2023, il Presidente di sezione delegato di questa Corte ha formulato proposta di definizione agevolata del ricorso ai sensi delnovellato art. 380-bis cod. proc. civ. , sul rilievo della manifesta infondatezza dello stesso.

5. A seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte ricorrente è stata fissata la sopra indicataadunanza camerale, in vista della quale ambedue le parti hannodepositato memoria illustrativa ed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità per tardività del controricorso, siccome notificato (a mezzo PEC) in data 14 settembre r.g. n. 18231/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2021 a fronte della notifica del ricorso perfezionata il 6 luglio 202 1 , ovveroelasso il termine all’uopo fissato dall’art. 370 del codice di rito.

Deve al riguardo rammentarsi che per le cause di opposizione all’esecuzione - quale, pacificamente, quella in esame - non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva.

L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018, n. 17328;Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass.11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892).

Dalla tardiva notificazione del controricorso ad opera di parte intimata derival’inammissibilità della memoria depositata dalla stessa (con conseguente divieto per la Corte di prendere conoscenza del contenuto di taleatto), per essere stata avviata la causa a trattazione camerale, subendo la parte inosservante delle regole del rito la r.g. n. 18231/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] preclusione di cui all’art. 370 cod. proc. civ. (cosìCass. 29/10/2020, n. 23921; Cass.11/02/2022, n. 4428; Cass. 04/04/2023, n. 9269 ).

2. Con l’unicadoglianza, parte ricorrente censura la qualificazione come domanda nuova dei motivi di opposizione dedotti per la prima volta con la memoria depositata ex art. 183 cod. proc. civ. nel primo grado di giudizio (e la conseguente dichiarata inammissibilità degli stessi), ritenendo invece integrata una mera emendatio libelli.

2.1. Il motivo, a tacer dei dubbi sulla sua ammissibilità (poiché privo di qualsivoglia riferimento ad alcuna delle ragioni di impugnazione di legittimità disciplinate dall’art. 360 cod. proc. civ., mancante della indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, articolato per la gran parte - otto pagine su dodici - nella pedissequa trascrizione della motivazione della sentenza di Cass., Sez.

U, 15/06/2015, n. 12310),è manifestamente infondato.

Costituisce oramai convincimento radicato nella giurisprudenza di nomofilachia la configurazione della opposizione all’esecuzione (di cui, per scolastica nozione, è species l’opposizione di prassi denominata“a precetto”, rectius opposizione preventiva all’esecuzione: e tanto si ribadisce per confutare la diversa tesi prospettata nella memoria difensiva del ricorrente) come giudizio di natura eterodeterminata, il cui oggetto è circoscrittoai motivi proposti con l’atto introduttivo.

In altri termini: la causa petendi del giudizio di op posizione all’esecuzione si individua nelle contestazioni sollevate con l’atto di ingresso della controversia, ciascuna della quali è intesacome distint o ed autonomo fatt o costitutiv o dell’ine sistenza del contestato diritto a procedere, ovvero della domanda di tutela spiegata dall’opponente.

Illuminante, al riguardo, la lettura di Cass. 20 gennaio 2011, n. 1328: «L’opposizione all’esecuzione si connota come diretta ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione per quella ragione, sulla base di tutti i fatti giuridici r.g. n. 18231/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza.

Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l’opposizione, che, proprio perché individuato dalle ragioni dedotte – in quanto, nat uralmente, deducibili –dall’opponente, ha natura eterodeterminata».

È dunque l’atto introduttivo della controversia ex art. 615 c.p.c. a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devo- luto al giudice così adito: «l’opponente non può mutare la domanda, modificando le “eccezioni” che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio»(così ancora Cass. n. 1328 del 2011).

Da ciò la considerazione come inammissibile domanda nuova della deduzione, operata per la prima volta con le memorie della fase di trattazione, di ragioni di insussistenza del diritto a procedere in executivis differenti da quelle svolte con l’atto introduttivodella lite.

Si tratta di orientamento sviluppato da pronunce purerisalenti nel tempo (sulla scia di Cass. 03/05/1980, n. 2911, Cass. 07/03/2002, n. 2911, Cass. 07/03/2002, n. 3316; Cass. 07/03/2003, n. 3477; Cass.29/04/2004, n. 8219; Cass. 12/10/2010, n. 21074; Cass. 28/07/2011, n. 16541) e ribadito, in maniera costante, anche di recente (Cass.10/03/2013, n. 7163; Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez.

U, 21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez.

U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass.03/09/2019, n. 21996; Cass. 28/06/2019, n. 17441).

Di questi princìpi – ai quali si è conformato il giudice territoriale, con chiaro ed esteso percorso motivazionale –l’impugnante non offre argomenti per una critica rimeditazione, nemmeno compiendo un serio ed articolato sforzo interpretativo o deduttivo , limitandosi – come già segnalato –al (pressoché) integrale richiamo a Cass., Sez.

U, n. 12310 r.g. n. 18231/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del 2015, senza tuttavia coglierne la non pertinenza alla peculiare struttura del giudizio di opposizione all’esecuzione.

3. Il ricorso va, pertanto,rigettato per manifesta infondatezza.

4. La tardività della costituzione del controricorrenteimpone il non luogo a provvedere sulle spese del grado di giudizio e preclude l’adozione della condanna di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., quest’ultima correlata alla pronuncia sulle spese processuali.

5. Per la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, invece, trova operatività il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., introdotto dall’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile, a mente dell’art. 35, sesto comma, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (Cass. 11/07/2023, n. 19749); va, così, disposta condanna della ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, determinata dal Collegio in euro cinquemila.

6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13. p. q. m.

Rigettail ricorso.

Condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro

5.000. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo r.g. n. 18231/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] unificato, pari a quello, ove dovuto, pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18231/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Stimigliano n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Granito di Belmonte n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale èrappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 3706/2021della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 19 maggio20 21 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 3 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 18231/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso il precetto per il pagamento di somme notificatole da [OSCURATO:PERSONA] in forza di sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il Tribunale di Roma opposizione ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., deducendo la nullità del contratto di cessione del credito azionato dall’intimante. Con memoria depositata ex art. 183 cod. proc. civ. contestò inoltre la cedibilità di alcune poste indicate in precetto (in dettaglio: le spese processualie gli esborsi di consulenza tecnica di ufficio). Nella attiva resistenza dell’opposto, l’adito giudice di prime cure rigettò l’opposizione, rilevando che i motivi addotti con la memoria integravano una inammissibile mutatio libelli. 2. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello spiegato dalla parte opponente. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo, cui ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con provvedimento del 5 aprile 2023, il Presidente di sezione delegato di questa Corte ha formulato proposta di definizione agevolata del ricorso ai sensi delnovellato art. 380-bis cod. proc. civ. , sul rilievo della manifesta infondatezza dello stesso. 5. A seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte ricorrente è stata fissata la sopra indicataadunanza camerale, in vista della quale ambedue le parti hannodepositato memoria illustrativa ed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità per tardività del controricorso, siccome notificato (a mezzo PEC) in data 14 settembre r.g. n. 18231/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2021 a fronte della notifica del ricorso perfezionata il 6 luglio 202 1 , ovveroelasso il termine all’uopo fissato dall’art. 370 del codice di rito. Deve al riguardo rammentarsi che per le cause di opposizione all’esecuzione - quale, pacificamente, quella in esame - non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva. L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018, n. 17328;Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass.11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892). Dalla tardiva notificazione del controricorso ad opera di parte intimata derival’inammissibilità della memoria depositata dalla stessa (con conseguente divieto per la Corte di prendere conoscenza del contenuto di taleatto), per essere stata avviata la causa a trattazione camerale, subendo la parte inosservante delle regole del rito la r.g. n. 18231/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] preclusione di cui all’art. 370 cod. proc. civ. (cosìCass. 29/10/2020, n. 23921; Cass.11/02/2022, n. 4428; Cass. 04/04/2023, n. 9269 ). 2. Con l’unicadoglianza, parte ricorrente censura la qualificazione come domanda nuova dei motivi di opposizione dedotti per la prima volta con la memoria depositata ex art. 183 cod. proc. civ. nel primo grado di giudizio (e la conseguente dichiarata inammissibilità degli stessi), ritenendo invece integrata una mera emendatio libelli. 2.1. Il motivo, a tacer dei dubbi sulla sua ammissibilità (poiché privo di qualsivoglia riferimento ad alcuna delle ragioni di impugnazione di legittimità disciplinate dall’art. 360 cod. proc. civ., mancante della indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, articolato per la gran parte - otto pagine su dodici - nella pedissequa trascrizione della motivazione della sentenza di Cass., Sez. U, 15/06/2015, n. 12310),è manifestamente infondato. Costituisce oramai convincimento radicato nella giurisprudenza di nomofilachia la configurazione della opposizione all’esecuzione (di cui, per scolastica nozione, è species l’opposizione di prassi denominata“a precetto”, rectius opposizione preventiva all’esecuzione: e tanto si ribadisce per confutare la diversa tesi prospettata nella memoria difensiva del ricorrente) come giudizio di natura eterodeterminata, il cui oggetto è circoscrittoai motivi proposti con l’atto introduttivo. In altri termini: la causa petendi del giudizio di op posizione all’esecuzione si individua nelle contestazioni sollevate con l’atto di ingresso della controversia, ciascuna della quali è intesacome distint o ed autonomo fatt o costitutiv o dell’ine sistenza del contestato diritto a procedere, ovvero della domanda di tutela spiegata dall’opponente. Illuminante, al riguardo, la lettura di Cass. 20 gennaio 2011, n. 1328: «L’opposizione all’esecuzione si connota come diretta ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione per quella ragione, sulla base di tutti i fatti giuridici r.g. n. 18231/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza. Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l’opposizione, che, proprio perché individuato dalle ragioni dedotte – in quanto, nat uralmente, deducibili –dall’opponente, ha natura eterodeterminata». È dunque l’atto introduttivo della controversia ex art. 615 c.p.c. a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devo- luto al giudice così adito: «l’opponente non può mutare la domanda, modificando le “eccezioni” che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio»(così ancora Cass. n. 1328 del 2011). Da ciò la considerazione come inammissibile domanda nuova della deduzione, operata per la prima volta con le memorie della fase di trattazione, di ragioni di insussistenza del diritto a procedere in executivis differenti da quelle svolte con l’atto introduttivodella lite. Si tratta di orientamento sviluppato da pronunce purerisalenti nel tempo (sulla scia di Cass. 03/05/1980, n. 2911, Cass. 07/03/2002, n. 2911, Cass. 07/03/2002, n. 3316; Cass. 07/03/2003, n. 3477; Cass.29/04/2004, n. 8219; Cass. 12/10/2010, n. 21074; Cass. 28/07/2011, n. 16541) e ribadito, in maniera costante, anche di recente (Cass.10/03/2013, n. 7163; Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass.03/09/2019, n. 21996; Cass. 28/06/2019, n. 17441). Di questi princìpi – ai quali si è conformato il giudice territoriale, con chiaro ed esteso percorso motivazionale –l’impugnante non offre argomenti per una critica rimeditazione, nemmeno compiendo un serio ed articolato sforzo interpretativo o deduttivo , limitandosi – come già segnalato –al (pressoché) integrale richiamo a Cass., Sez. U, n. 12310 r.g. n. 18231/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del 2015, senza tuttavia coglierne la non pertinenza alla peculiare struttura del giudizio di opposizione all’esecuzione. 3. Il ricorso va, pertanto,rigettato per manifesta infondatezza. 4. La tardività della costituzione del controricorrenteimpone il non luogo a provvedere sulle spese del grado di giudizio e preclude l’adozione della condanna di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., quest’ultima correlata alla pronuncia sulle spese processuali. 5. Per la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, invece, trova operatività il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., introdotto dall’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile, a mente dell’art. 35, sesto comma, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (Cass. 11/07/2023, n. 19749); va, così, disposta condanna della ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, determinata dal Collegio in euro cinquemila. 6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13. p. q. m. Rigettail ricorso. Condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 5.000. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo r.g. n. 18231/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] unificato, pari a quello, ove dovuto, pr