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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 32045/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21413/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliati per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei suddetti difensori di fiducia; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BARI n.1532/2023 depositata il 21/04/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2018 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] notificarono ad [OSCURATO:PERSONA] atto di precetto per il pagamento di euro 78.297,78, oltre interessi e spese, in forza della sentenza n. 3369/2018 del Tribunale di Bari. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione, proponeva opposizione ex “art. 616 e/o 617 c.p.c.”, domandando: in via preliminare, la sospensione dell’esecuzione; nel merito, di trasmettere querela di falso alla Procura della Repubblica per l’eventuale esercizio dell’azione penale; di dichiarare la falsità ideologica dell’atto di precetto e della copia esecutiva; di dichiarare la nullità del titolo esecutivo.

A sostegno delle sue pretese deduceva la mancanza della formula esecutiva nella copia della sentenza e chiedeva l’accertamento, mediante querela di falso, della validità della relata di notifica dell’[OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui attestava la presenza della formula.

I convenuti si costituivano in giudizio, eccependo: in via preliminare, la tardiva costituzione delle parti, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo; nel merito, l’infondatezza dell’opposizione, chiedendone il rigetto, con condanna alle spese e al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata.

Il Tribunale di Bari, con due ordinanze del 2021 e del 2022, ammetteva la querela di falso, salvo poi dichiararla inammissibile in quanto irrilevante ai fini della decisione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, qualificato dal giudice ex art. 617, co. 1, c.p.c.

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1532/2023, dichiarava l’opposizione inammissibile per carenza di interesse.

Rilevava l’inammissibilità delle domande tese ad accertare la falsità ideologica e della domanda di risarcimento, in quanto fondate su fatti costitutivi nuovi, non dedotti nell’atto di citazione.

Il Tribunale condannava l’opponente al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.

2. Avverso tale ultima sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolandolo incinque motivi e notificandolo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nell’accoglimento del ricorso (e, in particolare, del motivo terzo e del motivo quinto).

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’eccezione preliminare sollevata da parte resistente in sede di controricorso non è fondata.

Parte resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione nei confronti di tutti i concreditori e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente formazione del giudicato verso questi soggetti.

Senonché, in ipotesi di mancata notifica di uno degli intimati, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, non si pone un problema di inammissibilità del ricorso, ma si pone un problema di rinnovazione della notifica o di integrazione del contraddittorio.

Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n. 15106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020 e n. 10718/2023) hanno spiegato che può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti di tutte le parti intimate, nell’ipotesi in cui il ricorso sia infondato o inammissibile(ipotesi che per l’appunto ricorre nella specie per i motivi che saranno indicati).

Invero, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte (nel caso di litisconsorzio facoltativo) o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte necessario pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di legittimità senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

A tanto si aggiunga che, peraltro, dei litisconsorti pretermessi molti si sono spontaneamente costituiti proprio in questa sede, sia pure in mancanza di notifica (o di rituale notifica) del ricorso.

2. Passando al merito cassatorio, [OSCURATO:PERSONA] articola il ricorso in cinque motivi.

Precisamente il ricorrente: - c on il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in uno con l’art. 281 sexies per l’affermazione non corrispondente al vero da parte del giudice di prime cure di avvenuto deposito e conseguente lettura del dispositivo in udienza formulata alla pag. -3- della impugnata sentenza , nella parte in cui il giudice dell’opposizione non ha letto il dispositivo o una concisa motivazione e non ha depositato sentenza del verbale di udienza.

Deduce che il giudice si sia limitato ad invitare verbalmente i difensori ad attendere le comunicazioni di Cancelleria tramite PEC, in contrasto con quanto risulta dal provvedimento; -con il secondo motivo denuncia Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per mancata declaratoria di cessata materia del contendere.

Conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91-360 n. 1 comma 3 c.p.c. per illegittima condanna alle spese per inesistenza della soccombenza virtuale. , nella parte in cui il giudice dell’opposizione non ha dichiarato cessata la materia del contendere, nonostante l’intervenuta sentenza n. 419/2022 dellaCorte d’Appello di Bari, con la quale, in tesi difensiva, sarebbe avvenuta la caducazione del titolo esecutivo.

Il giudice dell’opposizione, pertanto, non avrebbe neppure rispettato il principio di soccombenza virtuale; - c on il terzo motivo denuncia Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 474, 475, 479, 480 c.p.c. in uno con gli artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., per mancata notifica del T.E., nullità della notifica dell’atto di precetto e conseguente errata declaratoria di opposizione agli atti esecutivi invece della opposizione alla esecuzione, rispetto all’art. 360 co. n. 3 c.p.c. , nella parte in cui il giudice dell’opposizione avrebbe erroneamente qualificato l’opposizione alla stregua dell’art. 617 c.p.c., laddove doveva applicarsi l’art. 615 c.p.c. - c on il quarto motivo denuncia: Nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., art. 24 e 111 sesto comma Cost.Ital., art. 118 disp.

Att.

Al c.p.c., nonché degli artt. 222-225 c.p.c. per avere, il Giudice di prime cure, offerta una motivazione meramente apparente e/o contenente argomentazioni insufficienti a consentire di comprendere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento e/o manifesta contraddittorietà delle motivazioni inserite nelle rese ordinanze, rispetto alla motivazione, sul punto, della sentenza oggetto della presente impugnazione; incompetenza del giudice monocratico in favore di quello collegiale - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 I co. n. 2 cpc in uno con l ’ art. 225 c.p.c. e conseguente ammissibilità-legittimità della presentata querela di falso , nella parte in cui il giudice dell’opposizione, dopo aver autorizzato la querela di falso con due ordinanze, con motivazione contradditoria e insufficiente ha revocato l’autorizzazione all’incidente di falso per difetto di interesse ai fini della decisione, e nella parte in cui lo stesso giudice ha dichiarato che non occorreva investire della questione il Collegio e l’opposizione poteva essere decisa dal Tribunale in composizione monocratica; - c on l ’ ultimo motivo di ricorso denuncia: Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., in uno con gli artt. 91-92-96 c.p.c. in favore dell’esponente e non della CTP. , nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha erroneamente affermato che le domande volte ad accertare la falsità ideologica del titolo originale, del precetto e la condanna al risarcimento del danno fossero inammissibili perché fondate su fatti costitutivi nuovi.

Sostiene di aver proposto tali domande nell’atto di costituzione.

3. Il ricorso èinfondato.

3.1. Inammissibile è il primo motivo , in quanto il ricorrente inammissibilmente non riporta il contenuto del verbale di udienza, come pur avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 366 comma primo numero 4 c.p.c. 3.2.Per la medesima ragione, inammissibile è anche il secondo motivo,in quanto il ricorrente non ha indicato in quale atto del giudizio di merito aveva dedotto la pretesa cessazione della materia del contendere; e, d’altra parte, non riporta le statuizioni della sentenza n. 419/2022 della stessa corte territoriale, in forza della quale, in tes i difensiva, dovrebbero ritenersi caducati i capi esecutivi della sentenza di primo grado, posti a base del precetto azionato.

3.3. Manifestamente infondatoè il terzo motivo.

Invero, le contestazioni, che mettono in discussione l’esistenza o l’idoneità astratta del titolo (es. mancanza assoluta del titolo), ricadono nel 615 c.p.c.; mentre le contestazioni, che riguardano la regolarità formale del titolo o del precetto (tra cui la mancanza della formula esecutiva sulla copia, se presente sull’originale), ricadono nel 617 c.p.c.

Nel caso specifico, la formula esecutiva era incontestabilmente apposta sull’originale.

Il vizio lamentato attiene quindi alla regolarità della notifica/spedizione in forma esecutiva della copia.

Pertanto, la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi era corretta.

Tali opposizioni, per essere ammissibili, richiedono l’allegazione di un concreto e specifico pregiudizio ai diritti di difesa, cosa che il Tribunale ha ritenuto Martinenghi non avesse fatto nell’atto introduttivo.

Inoltre, la proposizione stessa dell’opposizione ha sanato l’eventuale vizio formale per raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3, c.p.c.), avendo il debitore dimostrato di aver avuto piena conoscenza dell’intimazione: non arrecando, di norma, la semplice carenza o irregolarità di apposizione della formula esecutiva un pregiudizio autoevidente non sanabile (tranne il caso, che qui non si verifica, in cui il vizio inducesse incertezza su chi intende eseguire -Cass. 27424/2023 - e qui il titolo è notifica to in uno al precetto, sicché non c ’ è alcuna incertezza).

3.4. Infondato è il quarto motivo (concernente la proposta querela di falso).

Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per la motivazione apparentemente contraddittoria riguardo alla querela di falso (prima ammessa, poi dichiarata irrilevante) e l’incompetenza del giudice monocratico a decidere sull’irrilevanza dell’incidente di falso.

Anche a voler prescindere dall’improprio cumulo di censure in uno stesso motivo, il motivo è infondato, in quanto la decisione sulla rilevanza della querela di falso (art. 222 c.p.c.) spetta al giudice istruttore.

Solo se l’incidente è ritenuto rilevante, si impone la trasmissione al Collegio (art. 225 c.p.c.).

Avendo il Tribunale dichiarato l’opposizione principale inammissibile per carenza di interesse, la questione della falsità del documento (il mancato riporto della formula esecutiva sulla copia) è diventata logicamente irrilevante ai fini della decisione; e, in ogni caso, la carenza stessa non avrebbe rilevato, per quanto visto esaminando il terzo motivo.

Il giudice monocratico ha quindi correttamente escluso la necessità di investire il Collegio.

3.5. Il quinto motivo (declaratoria di inammissibilità delle domande nuove e della domanda ex art. 96 comma 2 c.p.c.) è in parte inammissibile e in parteinfondato.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia la statuizione di condanna per responsabilità aggravata, involgendo detta statuizione la disamina di questioni di merito, precluse in questa sede.

Il motivo è infondato nella parte in cui contesta la dichiarazione di inammissibilità delle domande nuove (relative alla falsità ideologica dell’originale del titolo, di parte del precetto, e del risarcimento del danno) perché introdotte solo nella prima memoria (art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.).

Infatti, nelle opposizioni esecutive, il thema decidendum è vincolato a quanto dedotto nel ricorso introduttivodella fase sommaria: qualsiasi mutamento che ecceda la mera emendatio costituisce una domanda nuova inammissibile (per tutte, v.

Cass. 31363/2023, ove ampi richiami).

Il Tribunale ha correttamente applicato questo principio, ritenendo che le domande avanzate successivamente (come quelle sulla falsità ideologica dell’originale e il risarcimento del danno) fossero basate su fatti nuovi,non contemplati nell’atto di opposizione.

4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna unitaria e solidale (per unicità del controricorso e identità della posizione processuale) alle spese del ricorrente in favore di tutte le controparti resistenti (e, dunque, non soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle quali il ricorso era stato notificato, ma anche agli altri resistenti, che si sono costituiti, pur in difetto di intimazione), trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio necessario, nonché la declaratoria della sussistenzadei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U.20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M La Corte: -rigetta il ricorso; -condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti e tra loro in solido, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21413/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliati per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei suddetti difensori di fiducia; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BARI n.1532/2023 depositata il 21/04/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2018 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] notificarono ad [OSCURATO:PERSONA] atto di precetto per il pagamento di euro 78.297,78, oltre interessi e spese, in forza della sentenza n. 3369/2018 del Tribunale di Bari. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione, proponeva opposizione ex “art. 616 e/o 617 c.p.c.”, domandando: in via preliminare, la sospensione dell’esecuzione; nel merito, di trasmettere querela di falso alla Procura della Repubblica per l’eventuale esercizio dell’azione penale; di dichiarare la falsità ideologica dell’atto di precetto e della copia esecutiva; di dichiarare la nullità del titolo esecutivo. A sostegno delle sue pretese deduceva la mancanza della formula esecutiva nella copia della sentenza e chiedeva l’accertamento, mediante querela di falso, della validità della relata di notifica dell’[OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui attestava la presenza della formula. I convenuti si costituivano in giudizio, eccependo: in via preliminare, la tardiva costituzione delle parti, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo; nel merito, l’infondatezza dell’opposizione, chiedendone il rigetto, con condanna alle spese e al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata. Il Tribunale di Bari, con due ordinanze del 2021 e del 2022, ammetteva la querela di falso, salvo poi dichiararla inammissibile in quanto irrilevante ai fini della decisione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, qualificato dal giudice ex art. 617, co. 1, c.p.c. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1532/2023, dichiarava l’opposizione inammissibile per carenza di interesse. Rilevava l’inammissibilità delle domande tese ad accertare la falsità ideologica e della domanda di risarcimento, in quanto fondate su fatti costitutivi nuovi, non dedotti nell’atto di citazione. Il Tribunale condannava l’opponente al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. 2. Avverso tale ultima sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolandolo incinque motivi e notificandolo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nell’accoglimento del ricorso (e, in particolare, del motivo terzo e del motivo quinto). La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’eccezione preliminare sollevata da parte resistente in sede di controricorso non è fondata. Parte resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione nei confronti di tutti i concreditori e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente formazione del giudicato verso questi soggetti. Senonché, in ipotesi di mancata notifica di uno degli intimati, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, non si pone un problema di inammissibilità del ricorso, ma si pone un problema di rinnovazione della notifica o di integrazione del contraddittorio. Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n. 15106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020 e n. 10718/2023) hanno spiegato che può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti di tutte le parti intimate, nell’ipotesi in cui il ricorso sia infondato o inammissibile(ipotesi che per l’appunto ricorre nella specie per i motivi che saranno indicati). Invero, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte (nel caso di litisconsorzio facoltativo) o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte necessario pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di legittimità senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti. A tanto si aggiunga che, peraltro, dei litisconsorti pretermessi molti si sono spontaneamente costituiti proprio in questa sede, sia pure in mancanza di notifica (o di rituale notifica) del ricorso. 2. Passando al merito cassatorio, [OSCURATO:PERSONA] articola il ricorso in cinque motivi. Precisamente il ricorrente: - c on il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in uno con l’art. 281 sexies per l’affermazione non corrispondente al vero da parte del giudice di prime cure di avvenuto deposito e conseguente lettura del dispositivo in udienza formulata alla pag. -3- della impugnata sentenza , nella parte in cui il giudice dell’opposizione non ha letto il dispositivo o una concisa motivazione e non ha depositato sentenza del verbale di udienza. Deduce che il giudice si sia limitato ad invitare verbalmente i difensori ad attendere le comunicazioni di Cancelleria tramite PEC, in contrasto con quanto risulta dal provvedimento; -con il secondo motivo denuncia Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per mancata declaratoria di cessata materia del contendere. Conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91-360 n. 1 comma 3 c.p.c. per illegittima condanna alle spese per inesistenza della soccombenza virtuale. , nella parte in cui il giudice dell’opposizione non ha dichiarato cessata la materia del contendere, nonostante l’intervenuta sentenza n. 419/2022 dellaCorte d’Appello di Bari, con la quale, in tesi difensiva, sarebbe avvenuta la caducazione del titolo esecutivo. Il giudice dell’opposizione, pertanto, non avrebbe neppure rispettato il principio di soccombenza virtuale; - c on il terzo motivo denuncia Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 474, 475, 479, 480 c.p.c. in uno con gli artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., per mancata notifica del T.E., nullità della notifica dell’atto di precetto e conseguente errata declaratoria di opposizione agli atti esecutivi invece della opposizione alla esecuzione, rispetto all’art. 360 co. n. 3 c.p.c. , nella parte in cui il giudice dell’opposizione avrebbe erroneamente qualificato l’opposizione alla stregua dell’art. 617 c.p.c., laddove doveva applicarsi l’art. 615 c.p.c. - c on il quarto motivo denuncia: Nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., art. 24 e 111 sesto comma Cost.Ital., art. 118 disp. Att. Al c.p.c., nonché degli artt. 222-225 c.p.c. per avere, il Giudice di prime cure, offerta una motivazione meramente apparente e/o contenente argomentazioni insufficienti a consentire di comprendere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento e/o manifesta contraddittorietà delle motivazioni inserite nelle rese ordinanze, rispetto alla motivazione, sul punto, della sentenza oggetto della presente impugnazione; incompetenza del giudice monocratico in favore di quello collegiale - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 I co. n. 2 cpc in uno con l ’ art. 225 c.p.c. e conseguente ammissibilità-legittimità della presentata querela di falso , nella parte in cui il giudice dell’opposizione, dopo aver autorizzato la querela di falso con due ordinanze, con motivazione contradditoria e insufficiente ha revocato l’autorizzazione all’incidente di falso per difetto di interesse ai fini della decisione, e nella parte in cui lo stesso giudice ha dichiarato che non occorreva investire della questione il Collegio e l’opposizione poteva essere decisa dal Tribunale in composizione monocratica; - c on l ’ ultimo motivo di ricorso denuncia: Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., in uno con gli artt. 91-92-96 c.p.c. in favore dell’esponente e non della CTP. , nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha erroneamente affermato che le domande volte ad accertare la falsità ideologica del titolo originale, del precetto e la condanna al risarcimento del danno fossero inammissibili perché fondate su fatti costitutivi nuovi. Sostiene di aver proposto tali domande nell’atto di costituzione. 3. Il ricorso èinfondato. 3.1. Inammissibile è il primo motivo , in quanto il ricorrente inammissibilmente non riporta il contenuto del verbale di udienza, come pur avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 366 comma primo numero 4 c.p.c. 3.2.Per la medesima ragione, inammissibile è anche il secondo motivo,in quanto il ricorrente non ha indicato in quale atto del giudizio di merito aveva dedotto la pretesa cessazione della materia del contendere; e, d’altra parte, non riporta le statuizioni della sentenza n. 419/2022 della stessa corte territoriale, in forza della quale, in tes i difensiva, dovrebbero ritenersi caducati i capi esecutivi della sentenza di primo grado, posti a base del precetto azionato. 3.3. Manifestamente infondatoè il terzo motivo. Invero, le contestazioni, che mettono in discussione l’esistenza o l’idoneità astratta del titolo (es. mancanza assoluta del titolo), ricadono nel 615 c.p.c.; mentre le contestazioni, che riguardano la regolarità formale del titolo o del precetto (tra cui la mancanza della formula esecutiva sulla copia, se presente sull’originale), ricadono nel 617 c.p.c. Nel caso specifico, la formula esecutiva era incontestabilmente apposta sull’originale. Il vizio lamentato attiene quindi alla regolarità della notifica/spedizione in forma esecutiva della copia. Pertanto, la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi era corretta. Tali opposizioni, per essere ammissibili, richiedono l’allegazione di un concreto e specifico pregiudizio ai diritti di difesa, cosa che il Tribunale ha ritenuto Martinenghi non avesse fatto nell’atto introduttivo. Inoltre, la proposizione stessa dell’opposizione ha sanato l’eventuale vizio formale per raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3, c.p.c.), avendo il debitore dimostrato di aver avuto piena conoscenza dell’intimazione: non arrecando, di norma, la semplice carenza o irregolarità di apposizione della formula esecutiva un pregiudizio autoevidente non sanabile (tranne il caso, che qui non si verifica, in cui il vizio inducesse incertezza su chi intende eseguire -Cass. 27424/2023 - e qui il titolo è notifica to in uno al precetto, sicché non c ’ è alcuna incertezza). 3.4. Infondato è il quarto motivo (concernente la proposta querela di falso). Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per la motivazione apparentemente contraddittoria riguardo alla querela di falso (prima ammessa, poi dichiarata irrilevante) e l’incompetenza del giudice monocratico a decidere sull’irrilevanza dell’incidente di falso. Anche a voler prescindere dall’improprio cumulo di censure in uno stesso motivo, il motivo è infondato, in quanto la decisione sulla rilevanza della querela di falso (art. 222 c.p.c.) spetta al giudice istruttore. Solo se l’incidente è ritenuto rilevante, si impone la trasmissione al Collegio (art. 225 c.p.c.). Avendo il Tribunale dichiarato l’opposizione principale inammissibile per carenza di interesse, la questione della falsità del documento (il mancato riporto della formula esecutiva sulla copia) è diventata logicamente irrilevante ai fini della decisione; e, in ogni caso, la carenza stessa non avrebbe rilevato, per quanto visto esaminando il terzo motivo. Il giudice monocratico ha quindi correttamente escluso la necessità di investire il Collegio. 3.5. Il quinto motivo (declaratoria di inammissibilità delle domande nuove e della domanda ex art. 96 comma 2 c.p.c.) è in parte inammissibile e in parteinfondato. Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia la statuizione di condanna per responsabilità aggravata, involgendo detta statuizione la disamina di questioni di merito, precluse in questa sede. Il motivo è infondato nella parte in cui contesta la dichiarazione di inammissibilità delle domande nuove (relative alla falsità ideologica dell’originale del titolo, di parte del precetto, e del risarcimento del danno) perché introdotte solo nella prima memoria (art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.). Infatti, nelle opposizioni esecutive, il thema decidendum è vincolato a quanto dedotto nel ricorso introduttivodella fase sommaria: qualsiasi mutamento che ecceda la mera emendatio costituisce una domanda nuova inammissibile (per tutte, v. Cass. 31363/2023, ove ampi richiami). Il Tribunale ha correttamente applicato questo principio, ritenendo che le domande avanzate successivamente (come quelle sulla falsità ideologica dell’originale e il risarcimento del danno) fossero basate su fatti nuovi,non contemplati nell’atto di opposizione. 4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna unitaria e solidale (per unicità del controricorso e identità della posizione processuale) alle spese del ricorrente in favore di tutte le controparti resistenti (e, dunque, non soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle quali il ricorso era stato notificato, ma anche agli altri resistenti, che si sono costituiti, pur in difetto di intimazione), trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio necessario, nonché la declaratoria della sussistenzadei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -rigetta il ricorso; -condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti e tra loro in solido, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen
Sentenza Cassazione n. 32045/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris