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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 27424/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16921/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed Andrea SUMMA , domiciliat i in ROMA, piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato in ROMA, piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la sentenza n. 619/2022 del TRIBUNALE di BRINDISI , pubblicata il 20/04/2022; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13/09/2023dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; Opposizione esecuzione -a precetto -titolo notificato in forma esecutiva da difensore di concreditore - riferibilità al successivo precettante -inidoneità Ric. 2022 n. 16921 sez.

S3 –CC 13-09-2023 -2- rilevato che: con la qui gravata sentenza il Tribunale di Brindisi ha respinto l’opposizione proposta, con atto di citazione del 13/11/2020, da Cosimo e [OSCURATO:PERSONA] al precetto loro notificato il 16/07/2020 da [OSCURATO:PERSONA], per € 8.988,58 oltre accessori , ritenendo idonea previa notificazione del titolo esecutivo – la sentenza n. 1141/17 d i qu el tribunale, corretta il 06/11/2017 -quella eseguita ad istanza di altro concreditore (tale [OSCURATO:PERSONA]) in uno a separato precetto; per la cassazione della richiamata sentenza ricorr ono i Summa , sulla base di due motivi; i n particolare, i ricorrent i ascriv ono a vizi della qui gravata sentenza: col primo motivo (rubricato “1”) , la violazione degli artt. 479 e 480 cpv. cod. proc. civ., per inidoneità della notifica del titolo esecutivo eseguito da altro concreditore non legato da vincolo di solidarietà attiva; col secondo motivo (rubricato “3”), la violazione delle medesime norme, per non avere rilevato la nullità del precetto intimato dall’intimante [OSCURATO:PERSONA] per omessa previa notifica del titolo esecutivo da parte di quest’ultimo; l’intimato resistecon controricorso e, per la successiva adunanza camerale del 13/09/2023, le parti deposita no memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che: i due motivi di ricorso, complessivamente considerati per l’evidente loro intima connessione, vanno accolti; occorre definire l’ambito di operatività dei principi generali in tema di nullità degli atti del processo per violazione di prescrizioni sulla forma di essi, con particolare riguardo a quelli del processo esecutivo, quanto a modalità e condizioni per la valida loro deduzione con gli strumenti pure apprestati dall’ordinamento; punto di partenza è il saldo approdo della giurisprudenza di legittimità nel senso dell’inammissibilità di una censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le Ric. 2022 n. 16921 sez.

S3 –CC 13-09-2023 -3- ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito; infatti, la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (per tutte, ove riferimenti: Cass. ord. 29/05/2023, n. 15045; Cass. Sez.

U. 09/08/2018, n. 20685, soprattutto punti 26 e 27 delle ragioni della decisione): così, di norma, esigendosi dalla parte, che denunci il vizio da violazione di regole processuali, il rispetto dell’onere di allegare anche il pregiudizio che gliene sia in concreto derivato al suo diritto di difesa, a pena di inammissibilità della censura; ricostruito sommariamente il pregiudizio in concreto derivato dalla violazione della norma processuale come requisito di ammissibilità della doglianza, è onere di chi voglia dispiegare una censura l’allegazione dei suoi requisiti di ammissibilità: così, almeno di regola, per ogni violazione di norme del processo incombe a chi la invoca l’onere di specificare il pregiudizio che sarebbe derivato ai suoi diritti di difesa, quali disegnati nel processo cui la norma si riferisce; e tanto in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire; ancora, i principi generali in tema di nullità ne precludono la declaratoria nei casi in cui l’atto viziato abbia comunque raggiunto il suo scopo: sicché è sempre in relazione alla finalità della prescrizione imposta a pena di nullità –che, in coppia dialettica, rende evidente lo scopo dell’atto assistito da quella sanzione – che va verificato se la sua eventuale violazione abbia in concreto determinato un pregiudizio al soggetto che intende farla valere; in tal senso e per l’immediata evidenza della soppressione di facoltà essenziali all’estrinsecazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa può del resto leggersi la conclusione della recente Cass.

Ric. 2022 n. 16921 sez.

S3 –CC 13-09-2023 -4- Sez.

U. 25/11/2021, n. 36596, checommina la nullità della sentenza ove la parte non abbia avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, senza alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;è vero infatti che tale pronuncia sottende la considerazione dell’essenzialità della prescrizione formale all’estrinsecazione di diritti connaturati all’essenza stesso del giudizio: o, sotto altro angolo visuale, l’esonero dall’allegazione di un pregiudizio quale presupposto per dolersi utilmente di una violazione di una norma sul processo si giustifica con l’evidenza immediata dell’impossibilità del raggiungimento dello scopo prefisso dall’ordinamento per quell’atto e per essere invece, in dipendenza della nullità derivante dalla violazione di quella prescrizione, irrimediabilmente del tutto precluso il conseguimento della specifica finalità cui quella norma sulle forme era rivolta; ad ogni buon conto, a questa conclusione in sede di legittimità si è pervenuti quanto alla nullità degli atti del processo esecutivo, prima di tutto in quanto caratterizzato oltretutto da una peculiare articolazione del generale principio del contraddittorio (da ultimo: Cass. 17/07/2009, n. 16731): in quanto processo sostanzialmente unilaterale, incentrato sulla supremazia di uno dei due soggetti (in forza del riconoscimento già in altra sede avvenuto - e consacrato nel titolo esecutivo -di tale peculiare posizione) e sulla preminenza della finalità del soddisfacimento delle ragioni di quello, salvealcune facoltà ancora riservate alla sua controparte; e nel quale appunto il contraddittorio si atteggia come funzionale non all’estrinsecazione di difese, ma all’acquisizione degli elementi utili per il migliore esercizio dell’ufficiosa potestà di garantire al creditore, che per definizione ha ragione, il soddisfacimento delle sue pretese; anzi, nel processo esecutivo, fino ai primi anni del nuovo millennio (secondo la tradizionale loro interpretazione, si vedano: Ric. 2022 n. 16921 sez.

S3 –CC 13-09-2023 -5- Cass. 12/03/1971, n. 700; Cass. 06/07/2006, n. 15378) era invalsa l’interpretazione per la quale la nullità derivante dalla violazione di norme sulle forme degli atti era sanata per il fatto stesso del dispiegamento dell’opposizione su quella basata, evidentemente reputata in tal modo garantita la possibilità di difesa dall’effettivo pregiudizio che da quella nullità sarebbe derivato; poi opportunamente temperata nel senso che fosse comunque almeno sempre necessario, per l’opponente allegare lo specifico pregiudizio che da quella particolare violazione gliene fosse derivato; la violazione di norme formali, quali la notifica di un titolo esecutivo privo però della formula prescritta dal testo dell’art. 475 cod. proc. civ. solo di recente abrogato, non è stata sottratta a tale conclusione, tanto da essere perfino posta a base della riforma – di cui al d.lgs. n. 149/22 – che ha soppresso quell’istituto: l’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, cod. proc. civ., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato (Cass. 12/02/2019, n. 3967); ben vero, si è poi talvolta escluso l’onere di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio, diverso ed ulteriorequanto al mancato rispetto delle prescrizioni di forma: ora in tema di nullità della notifica del precetto, quando poi è seguito il processo esecutivo (Cass.16/10/2017, n. 24291; Cass. 12/06/2020, n. 11290); ora in tema di Ric. 2022 n. 16921 sez.

S3 –CC 13-09-2023 -6- mancata notifica del titolo spedito in forma esecutiva (Cass., ord.09/11/2021, n. 32838); ed anzi proprio in casi in gran parte sovrapponibili a quello in decisione oggi (Cass., ord. 13/04/2023, nn. 9901 e 9907; Cass., ord. 24/04/2023, nn. 10861 e 10871) questa Corte ha rilevato la nullità, non sanata dalla mera proposizione dell’opposizione e pur senza allegazione di uno specifico pregiudizio del diritto di difesa, tanto da cassare la sentenza di unico grado che aveva disatteso l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata dall’intimato; ma si tratta di uno scostamento solo apparente, potendo esso trovare giustificazione in una formulazione del principio generale più articolata e, in particolare, nella peculiarità della nullità di volta in volta presa in esame: dovendo concludersi che la regola generale - dell’ordinario onere di allegazione del pregiudizio concreto al diritto di difesa derivante dalla nullità denunciata derivante dalla violazione delle regole sulla forma degli atti processuali, quanto meno esecutivi -prevede già in sé u n temperamento, dovendo modularsi l’onere del soggetto che denuncia la nullità formale in relazione al tipo di vizio edalla tipologia e finalità del singolo atto viziato; in particolare, quando la lesione del diritto di difesa, sia pure nel suo limitato ambito riconosciuto ai soggetti del processo esecutivo diversi dal debitore, abbia comportato con immediata ed assoluta evidenza la definitiva soppressione di quelle facoltà ineliminabili ancora loro riconosciute, viene meno l’onere di uno specifica allegazione di tale esito nefasto (restando fermo invece quello di argomentare su eventuali altri pregiudizi): è il caso della nullità della notifica del precetto seguito dal pignoramento, nullità che ha con evidenza impedito all’intimato l’esito determinante di evitare i l processo esecutivo (a scongiurare il quale era finalizzato il precetto); ma ad analoga conclusione di autoevidenza – od immediata evidenza– del pregiudizio e di conseguente esonero dall’allegazione specifica di quest’ultimo deve giungersi nel caso della notifica del Ric. 2022 n. 16921 sez.

S3 –CC 13-09-2023 -7- titolo esecutivo eseguita contro un debitore diverso (si pensi al caso dell’azionamento contro un condomino del titolo esecutivo conseguito contro il condominio; per tutte,Cass., ord. 29/03/2017, n. 8150) o da un creditore diverso da quello che poi, rispettivamente, subisce od attiva l’esecuzione, tutte le volte che quella notifica non abbia consentito di individuare, conformemente alla sua primaria finalità, un’azione esecutiva bene identificata non solo quanto al suo fondamento, ma soprattutto quanto ai soggetti coinvolti; infatti, solo in tal modo la parte contro cui è rivolta la notifica del titolo (fino al 28/02/2023, in forma esecutiva; successivamente, in copia conforme), tale notifica essendo rivolta a preannunciare l’intendimento del notificante di procedere ad esecuzione forzata in base a quello, è messa in grado di conoscere un tale intendimento, sì da consentire al destinatario della notifica di attrezzarsi per valutare se adempiere al comando ivi impartito o resistervi; significativamente, se le nullità formali dell’atto di precetto non minano l’estrinsecazione del diritto del suo destinatario a difendersi dalla minacciata esecuzione, come quando si lamenti la mancata indicazione in precetto della data di una notifica ammessa però come avvenuta per tempo, riprende vigore l’onere di specifica allegazione di un pregiudizio ulteriore (Cass., ord. 18/07/2018, n. 19105); le fattispecie oggetto dei precedenti sopra ricordati in controversie del tutto sovrapponibili a quella odierna sono accomunate da tale caratteristica: la notifica non è stata univocamente diretta a far conoscere l’intenzione di uno specifico notificante di azionare il titolo e quindi di intimare successivamente il precetto; qui la notifica del titolo esecutivo è avvenuta sì, ma ad istanza di concreditore in forza del medesimo titolo e senza che sia stato chiaro, dal tenore della relata o da altre circostanze, che il comune difensore abbia agito anche per chi ora ha intimato il precetto opposto; il pregiudizio autoevidente (e quindi non bisognevole di specifica allegazione) del peculiare diritto di difesa Ric. 2022 n. 16921 sez.

S3 –CC 13-09-2023 -8- anteriore all’instaurazione del processo esecutivo (diritto consistente nella facoltà di attrezzarsi per l’adempimento spontaneo o la resistenza alle pretese, prima dell’azionamento in forma esecutiva del titolo) sta nel fatto che non poteva essere chiaro al destinatario della notifica che la notifica del titolo fosse avvenuta al fine di preannunciare l’esecuzione da parte del soggetto che la minaccia (e che, cioè, la notifica sia univocamente rivolta ad un determinato fine: su tale punto, vedasi Cass. Sez.

U., 30/09/2020, n. 20866); ne consegue che la fattispecie in esame va regolata daiseguenti principi di diritto: «alla regola per la quale è di norma inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettinoanche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l’esito del processo, fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l’estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo.

Pertanto, essendo rivolta la notificazione del titolo in forma esecutiva, nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/22, a rendere edotto il suo destinatario dell’intenzione del notificante di azionare il titolo in un futuro processo esecutivo, a tutela dal pregiudizio di immediata evidenza (e quindi non bisognevole di specifica allegazione) del diritto di difesa anteriore all’instaurazione del processo esecutivo consistente nella facoltà di evitare l’esecuzione presupposta da detta notificazione, occorre che al destinatario della notifica sia chiaro che questa avvenga al fine di preannunciare l’esecuzione da parte del soggetto che la minaccia; di conseguenza, la notificazione di quel titolo eseguita in forma esecutiva ad istanza di un concreditore ivi menzionato, dalla quale non si evinca in modo univoco la volontà anche di altro concreditore di azionarlo, non è idonea ad esonerare quest’ultimo da una separata notificazione del titolo stesso Ric. 2022 n. 16921 sez.

S3 –CC 13-09-2023 -9- anteriormente al precetto: in mancanza della quale il precetto intimato dal secondo è nullo»; nella specie, pertanto, l’opposizione non poteva essere rigettata in considerazione del solo fatto della mancata allegazione di uno specifico pregiudizio quale conseguenza della prospettata –e pacifica –inosservanza della regola processuale della necessaria notifica del titolo in forma esecutiva da parte del creditore che poi avrebbe intimato il precetto; anzi, il giudice del merito avrebbe dovuto prescindere da tale mancata specifica allegazione ed applicare il principio di diritto appena enunciato, per accertare se il titolo era stato notificato in forma esecutiva: a) da chi poteva definirsi difensore anche dell’intimante oggi opposto; b) antecedentemente o contestualmente al precetto opposto; il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo giudice di unico grado che l’aveva pronunciata, affinché riesamini l’opposizione agli atti esecutivi proposta in applicazione del principio di cui sopra e provveda sulle spese pure del presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16921/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed Andrea SUMMA , domiciliat i in ROMA, piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato in ROMA, piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la sentenza n. 619/2022 del TRIBUNALE di BRINDISI , pubblicata il 20/04/2022; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13/09/2023dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; Opposizione esecuzione -a precetto -titolo notificato in forma esecutiva da difensore di concreditore - riferibilità al successivo precettante -inidoneità Ric. 2022 n. 16921 sez. S3 –CC 13-09-2023 -2- rilevato che: con la qui gravata sentenza il Tribunale di Brindisi ha respinto l’opposizione proposta, con atto di citazione del 13/11/2020, da Cosimo e [OSCURATO:PERSONA] al precetto loro notificato il 16/07/2020 da [OSCURATO:PERSONA], per € 8.988,58 oltre accessori , ritenendo idonea previa notificazione del titolo esecutivo – la sentenza n. 1141/17 d i qu el tribunale, corretta il 06/11/2017 -quella eseguita ad istanza di altro concreditore (tale [OSCURATO:PERSONA]) in uno a separato precetto; per la cassazione della richiamata sentenza ricorr ono i Summa , sulla base di due motivi; i n particolare, i ricorrent i ascriv ono a vizi della qui gravata sentenza: col primo motivo (rubricato “1”) , la violazione degli artt. 479 e 480 cpv. cod. proc. civ., per inidoneità della notifica del titolo esecutivo eseguito da altro concreditore non legato da vincolo di solidarietà attiva; col secondo motivo (rubricato “3”), la violazione delle medesime norme, per non avere rilevato la nullità del precetto intimato dall’intimante [OSCURATO:PERSONA] per omessa previa notifica del titolo esecutivo da parte di quest’ultimo; l’intimato resistecon controricorso e, per la successiva adunanza camerale del 13/09/2023, le parti deposita no memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che: i due motivi di ricorso, complessivamente considerati per l’evidente loro intima connessione, vanno accolti; occorre definire l’ambito di operatività dei principi generali in tema di nullità degli atti del processo per violazione di prescrizioni sulla forma di essi, con particolare riguardo a quelli del processo esecutivo, quanto a modalità e condizioni per la valida loro deduzione con gli strumenti pure apprestati dall’ordinamento; punto di partenza è il saldo approdo della giurisprudenza di legittimità nel senso dell’inammissibilità di una censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le Ric. 2022 n. 16921 sez. S3 –CC 13-09-2023 -3- ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito; infatti, la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (per tutte, ove riferimenti: Cass. ord. 29/05/2023, n. 15045; Cass. Sez. U. 09/08/2018, n. 20685, soprattutto punti 26 e 27 delle ragioni della decisione): così, di norma, esigendosi dalla parte, che denunci il vizio da violazione di regole processuali, il rispetto dell’onere di allegare anche il pregiudizio che gliene sia in concreto derivato al suo diritto di difesa, a pena di inammissibilità della censura; ricostruito sommariamente il pregiudizio in concreto derivato dalla violazione della norma processuale come requisito di ammissibilità della doglianza, è onere di chi voglia dispiegare una censura l’allegazione dei suoi requisiti di ammissibilità: così, almeno di regola, per ogni violazione di norme del processo incombe a chi la invoca l’onere di specificare il pregiudizio che sarebbe derivato ai suoi diritti di difesa, quali disegnati nel processo cui la norma si riferisce; e tanto in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire; ancora, i principi generali in tema di nullità ne precludono la declaratoria nei casi in cui l’atto viziato abbia comunque raggiunto il suo scopo: sicché è sempre in relazione alla finalità della prescrizione imposta a pena di nullità –che, in coppia dialettica, rende evidente lo scopo dell’atto assistito da quella sanzione – che va verificato se la sua eventuale violazione abbia in concreto determinato un pregiudizio al soggetto che intende farla valere; in tal senso e per l’immediata evidenza della soppressione di facoltà essenziali all’estrinsecazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa può del resto leggersi la conclusione della recente Cass. Ric. 2022 n. 16921 sez. S3 –CC 13-09-2023 -4- Sez. U. 25/11/2021, n. 36596, checommina la nullità della sentenza ove la parte non abbia avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, senza alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;è vero infatti che tale pronuncia sottende la considerazione dell’essenzialità della prescrizione formale all’estrinsecazione di diritti connaturati all’essenza stesso del giudizio: o, sotto altro angolo visuale, l’esonero dall’allegazione di un pregiudizio quale presupposto per dolersi utilmente di una violazione di una norma sul processo si giustifica con l’evidenza immediata dell’impossibilità del raggiungimento dello scopo prefisso dall’ordinamento per quell’atto e per essere invece, in dipendenza della nullità derivante dalla violazione di quella prescrizione, irrimediabilmente del tutto precluso il conseguimento della specifica finalità cui quella norma sulle forme era rivolta; ad ogni buon conto, a questa conclusione in sede di legittimità si è pervenuti quanto alla nullità degli atti del processo esecutivo, prima di tutto in quanto caratterizzato oltretutto da una peculiare articolazione del generale principio del contraddittorio (da ultimo: Cass. 17/07/2009, n. 16731): in quanto processo sostanzialmente unilaterale, incentrato sulla supremazia di uno dei due soggetti (in forza del riconoscimento già in altra sede avvenuto - e consacrato nel titolo esecutivo -di tale peculiare posizione) e sulla preminenza della finalità del soddisfacimento delle ragioni di quello, salvealcune facoltà ancora riservate alla sua controparte; e nel quale appunto il contraddittorio si atteggia come funzionale non all’estrinsecazione di difese, ma all’acquisizione degli elementi utili per il migliore esercizio dell’ufficiosa potestà di garantire al creditore, che per definizione ha ragione, il soddisfacimento delle sue pretese; anzi, nel processo esecutivo, fino ai primi anni del nuovo millennio (secondo la tradizionale loro interpretazione, si vedano: Ric. 2022 n. 16921 sez. S3 –CC 13-09-2023 -5- Cass. 12/03/1971, n. 700; Cass. 06/07/2006, n. 15378) era invalsa l’interpretazione per la quale la nullità derivante dalla violazione di norme sulle forme degli atti era sanata per il fatto stesso del dispiegamento dell’opposizione su quella basata, evidentemente reputata in tal modo garantita la possibilità di difesa dall’effettivo pregiudizio che da quella nullità sarebbe derivato; poi opportunamente temperata nel senso che fosse comunque almeno sempre necessario, per l’opponente allegare lo specifico pregiudizio che da quella particolare violazione gliene fosse derivato; la violazione di norme formali, quali la notifica di un titolo esecutivo privo però della formula prescritta dal testo dell’art. 475 cod. proc. civ. solo di recente abrogato, non è stata sottratta a tale conclusione, tanto da essere perfino posta a base della riforma – di cui al d.lgs. n. 149/22 – che ha soppresso quell’istituto: l’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, cod. proc. civ., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato (Cass. 12/02/2019, n. 3967); ben vero, si è poi talvolta escluso l’onere di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio, diverso ed ulteriorequanto al mancato rispetto delle prescrizioni di forma: ora in tema di nullità della notifica del precetto, quando poi è seguito il processo esecutivo (Cass.16/10/2017, n. 24291; Cass. 12/06/2020, n. 11290); ora in tema di Ric. 2022 n. 16921 sez. S3 –CC 13-09-2023 -6- mancata notifica del titolo spedito in forma esecutiva (Cass., ord.09/11/2021, n. 32838); ed anzi proprio in casi in gran parte sovrapponibili a quello in decisione oggi (Cass., ord. 13/04/2023, nn. 9901 e 9907; Cass., ord. 24/04/2023, nn. 10861 e 10871) questa Corte ha rilevato la nullità, non sanata dalla mera proposizione dell’opposizione e pur senza allegazione di uno specifico pregiudizio del diritto di difesa, tanto da cassare la sentenza di unico grado che aveva disatteso l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata dall’intimato; ma si tratta di uno scostamento solo apparente, potendo esso trovare giustificazione in una formulazione del principio generale più articolata e, in particolare, nella peculiarità della nullità di volta in volta presa in esame: dovendo concludersi che la regola generale - dell’ordinario onere di allegazione del pregiudizio concreto al diritto di difesa derivante dalla nullità denunciata derivante dalla violazione delle regole sulla forma degli atti processuali, quanto meno esecutivi -prevede già in sé u n temperamento, dovendo modularsi l’onere del soggetto che denuncia la nullità formale in relazione al tipo di vizio edalla tipologia e finalità del singolo atto viziato; in particolare, quando la lesione del diritto di difesa, sia pure nel suo limitato ambito riconosciuto ai soggetti del processo esecutivo diversi dal debitore, abbia comportato con immediata ed assoluta evidenza la definitiva soppressione di quelle facoltà ineliminabili ancora loro riconosciute, viene meno l’onere di uno specifica allegazione di tale esito nefasto (restando fermo invece quello di argomentare su eventuali altri pregiudizi): è il caso della nullità della notifica del precetto seguito dal pignoramento, nullità che ha con evidenza impedito all’intimato l’esito determinante di evitare i l processo esecutivo (a scongiurare il quale era finalizzato il precetto); ma ad analoga conclusione di autoevidenza – od immediata evidenza– del pregiudizio e di conseguente esonero dall’allegazione specifica di quest’ultimo deve giungersi nel caso della notifica del Ric. 2022 n. 16921 sez. S3 –CC 13-09-2023 -7- titolo esecutivo eseguita contro un debitore diverso (si pensi al caso dell’azionamento contro un condomino del titolo esecutivo conseguito contro il condominio; per tutte,Cass., ord. 29/03/2017, n. 8150) o da un creditore diverso da quello che poi, rispettivamente, subisce od attiva l’esecuzione, tutte le volte che quella notifica non abbia consentito di individuare, conformemente alla sua primaria finalità, un’azione esecutiva bene identificata non solo quanto al suo fondamento, ma soprattutto quanto ai soggetti coinvolti; infatti, solo in tal modo la parte contro cui è rivolta la notifica del titolo (fino al 28/02/2023, in forma esecutiva; successivamente, in copia conforme), tale notifica essendo rivolta a preannunciare l’intendimento del notificante di procedere ad esecuzione forzata in base a quello, è messa in grado di conoscere un tale intendimento, sì da consentire al destinatario della notifica di attrezzarsi per valutare se adempiere al comando ivi impartito o resistervi; significativamente, se le nullità formali dell’atto di precetto non minano l’estrinsecazione del diritto del suo destinatario a difendersi dalla minacciata esecuzione, come quando si lamenti la mancata indicazione in precetto della data di una notifica ammessa però come avvenuta per tempo, riprende vigore l’onere di specifica allegazione di un pregiudizio ulteriore (Cass., ord. 18/07/2018, n. 19105); le fattispecie oggetto dei precedenti sopra ricordati in controversie del tutto sovrapponibili a quella odierna sono accomunate da tale caratteristica: la notifica non è stata univocamente diretta a far conoscere l’intenzione di uno specifico notificante di azionare il titolo e quindi di intimare successivamente il precetto; qui la notifica del titolo esecutivo è avvenuta sì, ma ad istanza di concreditore in forza del medesimo titolo e senza che sia stato chiaro, dal tenore della relata o da altre circostanze, che il comune difensore abbia agito anche per chi ora ha intimato il precetto opposto; il pregiudizio autoevidente (e quindi non bisognevole di specifica allegazione) del peculiare diritto di difesa Ric. 2022 n. 16921 sez. S3 –CC 13-09-2023 -8- anteriore all’instaurazione del processo esecutivo (diritto consistente nella facoltà di attrezzarsi per l’adempimento spontaneo o la resistenza alle pretese, prima dell’azionamento in forma esecutiva del titolo) sta nel fatto che non poteva essere chiaro al destinatario della notifica che la notifica del titolo fosse avvenuta al fine di preannunciare l’esecuzione da parte del soggetto che la minaccia (e che, cioè, la notifica sia univocamente rivolta ad un determinato fine: su tale punto, vedasi Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20866); ne consegue che la fattispecie in esame va regolata daiseguenti principi di diritto: «alla regola per la quale è di norma inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettinoanche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l’esito del processo, fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l’estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo. Pertanto, essendo rivolta la notificazione del titolo in forma esecutiva, nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/22, a rendere edotto il suo destinatario dell’intenzione del notificante di azionare il titolo in un futuro processo esecutivo, a tutela dal pregiudizio di immediata evidenza (e quindi non bisognevole di specifica allegazione) del diritto di difesa anteriore all’instaurazione del processo esecutivo consistente nella facoltà di evitare l’esecuzione presupposta da detta notificazione, occorre che al destinatario della notifica sia chiaro che questa avvenga al fine di preannunciare l’esecuzione da parte del soggetto che la minaccia; di conseguenza, la notificazione di quel titolo eseguita in forma esecutiva ad istanza di un concreditore ivi menzionato, dalla quale non si evinca in modo univoco la volontà anche di altro concreditore di azionarlo, non è idonea ad esonerare quest’ultimo da una separata notificazione del titolo stesso Ric. 2022 n. 16921 sez. S3 –CC 13-09-2023 -9- anteriormente al precetto: in mancanza della quale il precetto intimato dal secondo è nullo»; nella specie, pertanto, l’opposizione non poteva essere rigettata in considerazione del solo fatto della mancata allegazione di uno specifico pregiudizio quale conseguenza della prospettata –e pacifica –inosservanza della regola processuale della necessaria notifica del titolo in forma esecutiva da parte del creditore che poi avrebbe intimato il precetto; anzi, il giudice del merito avrebbe dovuto prescindere da tale mancata specifica allegazione ed applicare il principio di diritto appena enunciato, per accertare se il titolo era stato notificato in forma esecutiva: a) da chi poteva definirsi difensore anche dell’intimante oggi opposto; b) antecedentemente o contestualmente al precetto opposto; il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo giudice di unico grado che l’aveva pronunciata, affinché riesamini l’opposizione agli atti esecutivi proposta in applicazione del principio di cui sopra e provveda sulle spese pure del presente giudizio