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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 30438/2022

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- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28450-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, pal.

D, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Ric. 2017 n. 28450 sez.

S2 -ud. 13-09-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 94/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26.01.2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.09.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato il 18.10.2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano, dinanzi al Tribunale di Catanzaro , [OSCURATO:PERSONA] (fratello germano dell ’ attore) , chiedendo l’accertamento della loro proprietà (in regime di comunione legale) di un primo fondo rustico (partita 217, Foglio, 30, mappale 114, are 18 e centiare 40), nonché della quota di 1/6 di un second o fondo rustico (partita 3352, Foglio 30, mappale 358, are 7), entrambi siti nel Comune di Badolato ; chiedevano , altresì, l’accertamento dell’inesistenza di qualsiasi diritto del convenuto sui detti fondi, nonché la condanna del medesimo – in quanto occupante sine titulo– al rilascio degli stessi .

Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] , che – in via riconvenzionale – chiedeva l ’ accertamento dell ’ avvenuto acquisto della proprietà dei detti cespiti per usucapione , i l Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 140 del 2013 , accoglieva la domanda di rivendicazione; rigettava la domanda d i restituzione di detti terreni, risultando che gli attori erano meri nudi proprietari di essi; accoglieva ladomanda negatoria proposta dagli attori, dichiarando l’inesistenza dei diritti vantati da [OSCURATO:PERSONA] detti beni; rigettava la domanda riconvenzionale di us ucapione proposta dal convenuto,condannandolo al pagamento delle spese di lite.

Ric. 2017 n. 28450 sez.

S2 -ud. 13-09-2022 - 3 -

2. Avverso detta sentenza proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA], insistendo per il rigetto delle domande attoree e per l’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione , che riformulava ai sensi dell’art. 1159-biscod. civ.

Proponevano appello incidentale anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l ’ accoglimento della domanda di condanna del convenuto alla restituzione dei fondi, avendo essi acquistato – medio tempore – la piena proprietà dei medesimi , in seguito al decesso dell’usufruttuario, [OSCURATO:PERSONA] (padre delle parti in causa).

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 94 del 2017 , rigettaval’appello principale e , in accoglimento del l ’ appello i ncidentale , condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dei fondi.

3. –Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricor so [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente sul presupposto della sua tardività, per essere stato il ricorsonotificato via PEC alle ore 23:00:58 del 24.11.2017, ultimo giorno utile del termine breve di 60 giorni per impugnare, decorrente dalla notificazione della sentenza di appello.

Infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che lanotifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21:00 ed entro le ore Ric. 2017 n. 28450 sez.

S2 -ud. 13-09-2022 - 4 - 24:00, si perfeziona, per ilnotificante, alle ore 7: 00 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Per effetto di tale pronuncia, l’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione peril notificantee per il destinatario comporta che il termine per notificare il ricorso per cassazione a mezzo PEC viene a scadere allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa ( ex plurimis , Ca ss., Sez. 2 , n.29584 del

22.10. 2021) .

Nel caso di specie, poiché la ricevuta di accettazione per il soggetto notificante si è perfezionata prima delle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile per la notificazione, il ricorso deve ritenersi tempestivo.

2. Verificata la tempestività del ricorso, può passarsi all’esame dei motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso , si deduce l’ o messa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata , con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Secondo il ricorrente, dalla qualificazione dell’azione promossa dagli attori come azione di rivendicazione sarebbe derivata la necessità dell’assolvimento dell’onere della probatio diabolica a carico dei medesimi, ossia dell’esibizione dei titoli di proprietà dei danti causadell’attore fino al primo incontestabile proprietario.

Premesso che il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce il vizio di motivazione («omessa e contraddittoria motivazione») secondo un paradigma censorio non più attuale, la censura risulta Ric. 2017 n. 28450 sez.

S2 -ud. 13-09-2022 - 5 - inammissibile exart. 360-bis, n. 1) cod. proc. civ. anche nella parte in cui deduce violazione di legge.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire -con un orientamento consolidato rispetto al quale il ricorrente non offre argomenti per superarlo - che il rigore del principio secondo il quale l ’ attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto ( ex plurimis : Cass. , Sez. 2 , 19.10.2021, n. 28865 ; Cass. , Sez.2, 20.01.2017, n. 1607; Cass . , Sez. 2 , 18.01.2016, n. 694 ; Cass., Sez. 2, 05.11.2010, n. 22598 ; Cass. , Sez. 2, 17.10.2007, n. 21829;Cass., Sez. 2, 22.07.2005, n. 15388 ).

La Corte distrettuale ha fatto buon governo di tale principio, verificando, altresì, l’idoneità dei titoli prodotti dagli attori.

Si tratta dell’atto di compravendita dei fondi di cui è causa (atto notarile del 14.02.1994) e dell’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] col quale la dante causa degli attori , Ma ria [OSCURATO:PERSONA] ( sorella di [OSCURATO:PERSONA]),aveva ricevuto i cespiti dai genitori.

Poiché la sentenza impugnata ha deciso la causa in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare orientamento, il motivo va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1) cod. proc. civ.

Per la medesima ragione è inammissibile la doglianza –peraltro del tutto priva di specificità – circa l’erroneità della qualificazione della Ric. 2017 n. 28450 sez.

S2 -ud. 13-09-2022 - 6 - domanda attorea come rivendicazione, piuttosto che come azione di restituzione (con conseguente difetto di legittimazione attiva degli attori), essendosi la Corte territoriale conformata alla giurisprudenza di questa Suprema Corte ( cfr. Cass., Sez.2, n. 4416 del 26/02/2007; Sez. 2, n. 26003 del23/12/2010).

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l ’ o messo esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.e la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere gli attori assolto l’onere di provare la titolarità del diritto azionato in rivendicazione.

Secondo il ricorrente, i coniugi Carnuccio-Ermocida non avrebbero dimostrato il loro valido titolo di acquisto, non avendo fornito elementi utili a ricostruire la data di acquisto dei beni oggetto di causa da parte dei genitori donanti in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA]; né avrebbero fornito prova della mancata interruzione dell’appartenenza del bene in capo all’attore e ai suoi danti causa, per effetto del prolungato possesso dell’attuale ricorrente.

Anche questo motivo è inammissibile.

Innanzitutto va rilevato che, nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), il ricorrente per cassazione , al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto Ric. 2017 n. 28450 sez.

S2 -ud. 13-09-2022 - 7 - poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis:Cass. , Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass. , Sez.

L, 20.07.2022, n. 22782;Cass., Sez. 6 - 2, 15.03.2022, n. 8320; Cass. , Sez.

L, 06.08.2019, n. 20994).

Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce e, inoltre, non ha minimamente richiamato il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte distrettuale.

Il motivo è, dunque, inammissibile per difetto di specificità laddove denuncia l’omesso esame di fatto decisivo.

Il motivo è inammissibile anche con riferimento alla dedotta violazione di legge, risultando sotto tale profilo del tutto sovrapponibile al primomotivo.

Premesso che la censura sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie non ammessa in sede di legittimità , non può che ribadirsi che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte (in tema di attenuazione dell’onere probatorio) e il ricorrente non offre argomenti per superarla; dal che l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 360-bisn. 1, cod. proc. civ.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1159-bise 2967 cod. civ., in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionaledi acquisto della proprietà per usucapione speciale proposta pe r la prima volta in appello.

Il motivo, come i precedenti,risulta inammissibile, avendo la Corte territoriale deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, senza che il ricorrente abbia off erto elementi per mutare l’orientamento della stessa.

Ric. 2017 n. 28450 sez.

S2 -ud. 13-09-2022 - 8 - In particolare, l a pronuncia impugnata è conforme all’insegnamento di questa Corte,secondo cui l’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall’art. 1159-bis c.c., richiede l’accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l’annessione di un fabbricato, l’insistenza in un territorio classificato montano e un’attribuzionereddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge.

Tale domanda, non immanente in ogni domanda di usucapione ordinaria, ove proposta per la prima volta in appello, può reputarsi ammissibile solo se le condizioni costitutive del diritto siano state oggetto di specifiche allegazioni e prove già introdotte ritualmente in causa, dovendosene altrimenti dichiarare la tardività (ex plurimis: Cass., Sez. 2, 20.11.2019, n. 30251; Cass., Sez. 2, 19.01.2022, n. 1622; Cass., Sez.2, 30.01.2020, n. 2193; Cass., Sez.6-2, 31.03.2011, n. 7543).

Nella specie, la Corte di Appello ha rilevato che il convenutonel giudizio di primo grado nulla aveva dedotto in ordine –tra l’altro – alla sussistenza di fabbricati annessi ai fondi.Esattamente, perciò, il giudice di appello, in mancanza della tempestiva allegazione e prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie normativa,ha dichiarato la domanda inammissibile.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, infine, l’omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Lamenta il ricorrente che la Corte distrettuale avreb be erroneamente valutato le prove testimoniali.

Anche il quarto motivo è inammissibile , sia perché deduce il vizio di motivazione («omessa e contraddittoria motivazione») Ric. 2017 n. 28450 sez.

S2 -ud. 13-09-2022 - 9 - secondo un paradigma censorio ormai non più consentito, sia perché sollecita un’inammissibile revisione delle risultanze probatorie.

È opportuno ricordare il principio secondo cui « In relazione alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un’attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà»(sull’ insufficienza della sola coltivazione del fondo, e sull’esigenza di condurre un accertamento in fatto esteso alla valutazione dell’intero complesso dei poteri esercitati sul bene, cfr. di recente: Cass., Sez.6-2, 05.03.2020, n. 6123; s ulla prova degli elementi costitutivi dell’usucapione: Cass., Sez. 2, 23.04.2014,n. 9216; Cass., Sez. 2, 23.04.2011, n . 9325 ) .

La Corte distrettualesi è conformata a tale principio, ritenendo, con motivazione esente da errori logici e giuridici, non raggiunta la prova del possesso ad usucapionem.

Per il resto il motivo, anche laddove deduce violazione di legge, si riduce ad una contestazione della valutazione delle prove e dell’accertamento in fatto, inammissibili dinanzi al giudice di legittimità.

3. In definitiva, poiché tutti i motivi sono inammissibili, l’intero ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a Ric. 2017 n. 28450 sez.

S2 -ud. 13-09-2022 - 10 - titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28450-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, pal. D, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Ric. 2017 n. 28450 sez. S2 -ud. 13-09-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 94/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26.01.2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.09.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 18.10.2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano, dinanzi al Tribunale di Catanzaro , [OSCURATO:PERSONA] (fratello germano dell ’ attore) , chiedendo l’accertamento della loro proprietà (in regime di comunione legale) di un primo fondo rustico (partita 217, Foglio, 30, mappale 114, are 18 e centiare 40), nonché della quota di 1/6 di un second o fondo rustico (partita 3352, Foglio 30, mappale 358, are 7), entrambi siti nel Comune di Badolato ; chiedevano , altresì, l’accertamento dell’inesistenza di qualsiasi diritto del convenuto sui detti fondi, nonché la condanna del medesimo – in quanto occupante sine titulo– al rilascio degli stessi . Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] , che – in via riconvenzionale – chiedeva l ’ accertamento dell ’ avvenuto acquisto della proprietà dei detti cespiti per usucapione , i l Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 140 del 2013 , accoglieva la domanda di rivendicazione; rigettava la domanda d i restituzione di detti terreni, risultando che gli attori erano meri nudi proprietari di essi; accoglieva ladomanda negatoria proposta dagli attori, dichiarando l’inesistenza dei diritti vantati da [OSCURATO:PERSONA] detti beni; rigettava la domanda riconvenzionale di us ucapione proposta dal convenuto,condannandolo al pagamento delle spese di lite. Ric. 2017 n. 28450 sez. S2 -ud. 13-09-2022 - 3 - 2. Avverso detta sentenza proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA], insistendo per il rigetto delle domande attoree e per l’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione , che riformulava ai sensi dell’art. 1159-biscod. civ. Proponevano appello incidentale anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l ’ accoglimento della domanda di condanna del convenuto alla restituzione dei fondi, avendo essi acquistato – medio tempore – la piena proprietà dei medesimi , in seguito al decesso dell’usufruttuario, [OSCURATO:PERSONA] (padre delle parti in causa). La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 94 del 2017 , rigettaval’appello principale e , in accoglimento del l ’ appello i ncidentale , condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dei fondi. 3. –Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricor so [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente sul presupposto della sua tardività, per essere stato il ricorsonotificato via PEC alle ore 23:00:58 del 24.11.2017, ultimo giorno utile del termine breve di 60 giorni per impugnare, decorrente dalla notificazione della sentenza di appello. Infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che lanotifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21:00 ed entro le ore Ric. 2017 n. 28450 sez. S2 -ud. 13-09-2022 - 4 - 24:00, si perfeziona, per ilnotificante, alle ore 7: 00 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Per effetto di tale pronuncia, l’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione peril notificantee per il destinatario comporta che il termine per notificare il ricorso per cassazione a mezzo PEC viene a scadere allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa ( ex plurimis , Ca ss., Sez. 2 , n.29584 del 22.10. 2021) . Nel caso di specie, poiché la ricevuta di accettazione per il soggetto notificante si è perfezionata prima delle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile per la notificazione, il ricorso deve ritenersi tempestivo. 2. Verificata la tempestività del ricorso, può passarsi all’esame dei motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso , si deduce l’ o messa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata , con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, dalla qualificazione dell’azione promossa dagli attori come azione di rivendicazione sarebbe derivata la necessità dell’assolvimento dell’onere della probatio diabolica a carico dei medesimi, ossia dell’esibizione dei titoli di proprietà dei danti causadell’attore fino al primo incontestabile proprietario. Premesso che il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce il vizio di motivazione («omessa e contraddittoria motivazione») secondo un paradigma censorio non più attuale, la censura risulta Ric. 2017 n. 28450 sez. S2 -ud. 13-09-2022 - 5 - inammissibile exart. 360-bis, n. 1) cod. proc. civ. anche nella parte in cui deduce violazione di legge. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire -con un orientamento consolidato rispetto al quale il ricorrente non offre argomenti per superarlo - che il rigore del principio secondo il quale l ’ attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto ( ex plurimis : Cass. , Sez. 2 , 19.10.2021, n. 28865 ; Cass. , Sez.2, 20.01.2017, n. 1607; Cass . , Sez. 2 , 18.01.2016, n. 694 ; Cass., Sez. 2, 05.11.2010, n. 22598 ; Cass. , Sez. 2, 17.10.2007, n. 21829;Cass., Sez. 2, 22.07.2005, n. 15388 ). La Corte distrettuale ha fatto buon governo di tale principio, verificando, altresì, l’idoneità dei titoli prodotti dagli attori. Si tratta dell’atto di compravendita dei fondi di cui è causa (atto notarile del 14.02.1994) e dell’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] col quale la dante causa degli attori , Ma ria [OSCURATO:PERSONA] ( sorella di [OSCURATO:PERSONA]),aveva ricevuto i cespiti dai genitori. Poiché la sentenza impugnata ha deciso la causa in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare orientamento, il motivo va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1) cod. proc. civ. Per la medesima ragione è inammissibile la doglianza –peraltro del tutto priva di specificità – circa l’erroneità della qualificazione della Ric. 2017 n. 28450 sez. S2 -ud. 13-09-2022 - 6 - domanda attorea come rivendicazione, piuttosto che come azione di restituzione (con conseguente difetto di legittimazione attiva degli attori), essendosi la Corte territoriale conformata alla giurisprudenza di questa Suprema Corte ( cfr. Cass., Sez.2, n. 4416 del 26/02/2007; Sez. 2, n. 26003 del23/12/2010). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l ’ o messo esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.e la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere gli attori assolto l’onere di provare la titolarità del diritto azionato in rivendicazione. Secondo il ricorrente, i coniugi Carnuccio-Ermocida non avrebbero dimostrato il loro valido titolo di acquisto, non avendo fornito elementi utili a ricostruire la data di acquisto dei beni oggetto di causa da parte dei genitori donanti in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA]; né avrebbero fornito prova della mancata interruzione dell’appartenenza del bene in capo all’attore e ai suoi danti causa, per effetto del prolungato possesso dell’attuale ricorrente. Anche questo motivo è inammissibile. Innanzitutto va rilevato che, nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), il ricorrente per cassazione , al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto Ric. 2017 n. 28450 sez. S2 -ud. 13-09-2022 - 7 - poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis:Cass. , Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass. , Sez. L, 20.07.2022, n. 22782;Cass., Sez. 6 - 2, 15.03.2022, n. 8320; Cass. , Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce e, inoltre, non ha minimamente richiamato il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte distrettuale. Il motivo è, dunque, inammissibile per difetto di specificità laddove denuncia l’omesso esame di fatto decisivo. Il motivo è inammissibile anche con riferimento alla dedotta violazione di legge, risultando sotto tale profilo del tutto sovrapponibile al primomotivo. Premesso che la censura sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie non ammessa in sede di legittimità , non può che ribadirsi che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte (in tema di attenuazione dell’onere probatorio) e il ricorrente non offre argomenti per superarla; dal che l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 360-bisn. 1, cod. proc. civ. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1159-bise 2967 cod. civ., in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionaledi acquisto della proprietà per usucapione speciale proposta pe r la prima volta in appello. Il motivo, come i precedenti,risulta inammissibile, avendo la Corte territoriale deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, senza che il ricorrente abbia off erto elementi per mutare l’orientamento della stessa. Ric. 2017 n. 28450 sez. S2 -ud. 13-09-2022 - 8 - In particolare, l a pronuncia impugnata è conforme all’insegnamento di questa Corte,secondo cui l’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall’art. 1159-bis c.c., richiede l’accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l’annessione di un fabbricato, l’insistenza in un territorio classificato montano e un’attribuzionereddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge. Tale domanda, non immanente in ogni domanda di usucapione ordinaria, ove proposta per la prima volta in appello, può reputarsi ammissibile solo se le condizioni costitutive del diritto siano state oggetto di specifiche allegazioni e prove già introdotte ritualmente in causa, dovendosene altrimenti dichiarare la tardività (ex plurimis: Cass., Sez. 2, 20.11.2019, n. 30251; Cass., Sez. 2, 19.01.2022, n. 1622; Cass., Sez.2, 30.01.2020, n. 2193; Cass., Sez.6-2, 31.03.2011, n. 7543). Nella specie, la Corte di Appello ha rilevato che il convenutonel giudizio di primo grado nulla aveva dedotto in ordine –tra l’altro – alla sussistenza di fabbricati annessi ai fondi.Esattamente, perciò, il giudice di appello, in mancanza della tempestiva allegazione e prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie normativa,ha dichiarato la domanda inammissibile. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, infine, l’omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che la Corte distrettuale avreb be erroneamente valutato le prove testimoniali. Anche il quarto motivo è inammissibile , sia perché deduce il vizio di motivazione («omessa e contraddittoria motivazione») Ric. 2017 n. 28450 sez. S2 -ud. 13-09-2022 - 9 - secondo un paradigma censorio ormai non più consentito, sia perché sollecita un’inammissibile revisione delle risultanze probatorie. È opportuno ricordare il principio secondo cui « In relazione alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un’attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà»(sull’ insufficienza della sola coltivazione del fondo, e sull’esigenza di condurre un accertamento in fatto esteso alla valutazione dell’intero complesso dei poteri esercitati sul bene, cfr. di recente: Cass., Sez.6-2, 05.03.2020, n. 6123; s ulla prova degli elementi costitutivi dell’usucapione: Cass., Sez. 2, 23.04.2014,n. 9216; Cass., Sez. 2, 23.04.2011, n . 9325 ) . La Corte distrettualesi è conformata a tale principio, ritenendo, con motivazione esente da errori logici e giuridici, non raggiunta la prova del possesso ad usucapionem. Per il resto il motivo, anche laddove deduce violazione di legge, si riduce ad una contestazione della valutazione delle prove e dell’accertamento in fatto, inammissibili dinanzi al giudice di legittimità. 3. In definitiva, poiché tutti i motivi sono inammissibili, l’intero ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a Ric. 2017 n. 28450 sez. S2 -ud. 13-09-2022 - 10 - titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 30438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris