CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16347/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Adelaide, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Napoli 2 Nord, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeLorenzo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 74/2024 depositatail 11/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].L'[OSCURATO:PERSONA] 2 Nord (già ASL Na 2, succeduta all'EnteOspedaliero S.M. delle Grazie di Pozzuoli) è proprietaria di un suolo consovrastante fabbricato rurale in virtù dell'atto di cessione volontaria del 19Numero registro generale 15972/2024Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 16347/2026Data pubblicazione 26/05/2026luglio 1979, nell'ambito di una procedura espropriativa per pubblica utilitàfinalizzata alla realizzazione della nuova sede dell'ospedale civile. All'attodella cessione, parte del fondo era coltivata direttamente dai cedentiproprietari, mentre la restante parte era coltivata dai coloni [OSCURATO:PERSONA], i quali erano stati interamente indennizzati per ilrilascio degli appezzamenti ai sensi dell'art. 17 l. n. 865 del 1971. Condelibera n. 89 del 12 gennaio 1979, il consiglio di amministrazione dell'Enteospedaliero autorizzava i due coloni, su loro espressa richiesta, a custodiregli immobili da loro stessi occupati, con espresso patto che, in caso dirichiesta di rilascio da parte dell'ASL, tali immobili sarebbero statiimmediatamente liberati. Il primo giudice configurava tale rapporto comecomodato gratuito, proseguito anche nei confronti degli eredi degli originaricomodatari. Con raccomandate del 13 dicembre 2001 e del 12 marzo 2003,l'ASL invitava vanamente gli occupanti a rilasciare i fondi e conveniva quindiin giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di AntonioScamardella, nonché [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], chiedendol'accertamento dell'occupazione sine titulo, la condanna al rilascio e alrisarcimento dei danni.I convenuti chiedevano in riconvenzionale la dichiarazione di intervenutausucapione dei terreni e dei fabbricati rurali, nonché, in subordine, lacondanna dell'ASL al pagamento di indennizzi per le attività agricole svolte,dei corrispettivi per la custodia e del risarcimento dei danni derivantidall'eventuale rilascio. Dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso diMaria Liccardi, si costituivano Carolina, Carmela, [OSCURATO:PERSONA] e MarianoMirabella, eredi ex lege della defunta.Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda dell'ASL, condannando iconvenuti al rilascio degli immobili e rigettando la domanda riconvenzionaledi usucapione, nonché le domande accessorie.La Corte di appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto dagli erediMirabella e Scamardella.Numero registro generale 15972/2024Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 16347/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RosarioMartino Mirabella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AdelaideScamardella, affidando il ricorso a tre motivi, illustrati da memoria. Resistecon controricorso e memoria l'[OSCURATO:PERSONA] 2 Nord.Con proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comunicata alle parti in data 17 ottobre 2024, il Consiglieredelegato ha qualificato il ricorso come inammissibile e/o manifestamenteinfondato. I ricorrenti ne hanno chiesto la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 167c.p.c., 832, 1158, 1140 c.c., nella parte della sentenza in cui viene rigettatala domanda di usucapione, nonostante le risultanze istruttorie di segnocontrario, e qualificati gli odierni ricorrenti quale meri detentori sia dellecase coloniche sia dei terreni.Il motivo, che si articola in una pluralità di sotto-censure, è rigettato.I danti causa dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 18settembre 1990) e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 27 marzo 1997), avevanoottenuto dall'ASL la detenzione dei beni in virtù della delibera del 1979,dopo aver percepito l'indennità ex art. 17 l. n. 865 del 1971. Fino alla loroscomparsa, rivestivano la qualità di detentori. In tale contesto, la Corte haescluso che i figli e congiunti potessero aver iniziato contemporaneamenteun possesso autonomo e distinto dalla detenzione dei loro danti causa. Iricorrenti, peraltro, non hanno mai precisato né dimostrato l'epoca di iniziodel presunto possesso da cui sarebbe decorso il termine ventennale perl'usucapione.Quanto alla qualificazione come detentori e all'insufficienza della meracoltivazione, i ricorrenti censurano la sentenza in epigrafe per non avervalutato l'intero complesso dei poteri esercitati sul bene, ritenendo che leNumero registro generale 15972/2024Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 16347/2026Data pubblicazione 26/05/2026comodi rurali, recinzione, esclusione di terzi) trascendessero la meradetenzione.La censura è rigettata.La Corte di appello non ha limitato la propria indagine alla meracoltivazione, ma ha esaminato le ulteriori attività dedotte — esclusionedell'accesso di estranei, mancata richiesta di autorizzazione all'ASL permodifiche e ristrutturazioni, custodia e cura dei beni — e le ha ritenuteinsufficienti a integrare la prova del possesso uti dominus, in quanto:l'esclusione dell'accesso di estranei rientra nella mera custodia dei beni,richiesta di autorizzazione per le modifiche costituisce attività tipica anchedel mero detentore; le attività edilizie non erano state specificamenteprospettate in primo grado come atti di interversione nel possesso; non erastata accertata né tantomeno allegata l'epoca della ristrutturazione delleabitazioni; la domanda di condono edilizio del 1986 era stata presentata daUmberto Scamardella, estraneo al giudizio; i deducenti non avevanoprovato di aver sostenuto a proprie spese i costi degli interventi. Si trattadi un accertamento in fatto, sorretto da motivazione che non si espone acensure in sede di legittimità ed esteso alla valutazione dell'interocomplesso dei poteri esercitati sul bene (Cass. 30438/2022).Quanto all'interversio possessionis, i ricorrenti deducono che ilmutamento della detenzione in possesso sarebbe intervenuto dal 12gennaio 1980, decorso l'anno previsto dalla delibera per il reperimento dinuovi alloggi.La censura è infondata.La Corte territoriale ha accertato che nessun atto di opposizione formaleo sostanziale è mai stato rivolto dai ricorrenti o dai loro danti causa neiconfronti dell'ASL quale legittimo proprietario. La mera protrazione neltempo dell'occupazione dei fondi oltre il termine originariamente previstodalla delibera non integra di per sé interversio possessionis, nonNumero registro generale 15972/2024Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 16347/2026Data pubblicazione 26/05/2026traducendosi in un atto di opposizione al possessore riconoscibile dall'e-sterno. L'inerzia dell'ASL nel richiedere il rilascio non rileva, poiché la man-cata reazione del proprietario non equivale ad un atto di interversione daparte del detentore.Pertanto, la pronuncia è conforme alla giurisprudenza di questa Corte,secondo cui l'interversione del possesso non può avvenire mediante unsemplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno,dal quale sia consentito desumere che il detentore nomine alieno ha cessatodi possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto e in nomeproprio. L'interversione può realizzarsi anche mediante il compimento diesercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, purché risulti rivoltacontro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa eradetenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente dirittoche il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intendesostituire alla precedente intenzione l'animus di vantare per sé il dirittoesercitato (Cass. 14976/2022).Quanto all'usucapibilità dei beni in quanto non effettivamente destinati apubblica utilità, la questione è inammissibile in quanto non risulta che siastata oggetto di specifico motivo di appello, né che la sentenza in epigrafesi sia pronunciata sul punto. Il ricorso introduce, in sostanza, un temanuovo, non scrutinabile per la prima volta in sede di legittimità.2. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c.,832, 1158, 1140 c.c., nella parte della sentenza in cui si ritiene che ladelibera n. 89 del 12 gennaio 1979, adottata dal Consiglio diAmministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA] S.M. delle Grazie di Pozzuoli, abbiainvestito sia le case coloniche sia i terreni.Il motivo è rigettato.La censura si risolve nella contestazione dell'interpretazione della deliberan. 89/1979 compiuta dai giudici di merito, operazione ermeneutica cheNumero registro generale 15972/2024Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 16347/2026Data pubblicazione 26/05/2026legittimità, poiché è sorretto da motivazione effettiva, risoluta e coerente.La Corte di appello ha osservato infatti che dalla motivazione della deliberaemergeva con chiarezza che l'Ente ospedaliero aveva lasciato nelladetenzione dei coloni tutti gli immobili occupati, sia le case coloniche sia iterreni, incaricandoli di provvedere alla custodia degli stessi.L'interpretazione è coerente con il tenore letterale dell'atto, nel cui oggettofigurano espressamente sia le case coloniche sia il suolo.Va aggiunto che, anche ove si accedesse alla tesi dei ricorrenti secondocui la delibera avrebbe riguardato le sole case coloniche, la posizione deglistessi non ne risulterebbe migliorata: per i terreni, in tale ipotesi, nonsussisterebbe neppure il titolo di detenzione, e la pretesa di usucapionerichiederebbe comunque la prova del possesso uti dominus ventennale, che— come accertato in relazione al primo motivo — non è stata fornita. Lacensura relativa all'ambito della delibera risulta pertanto priva di decisività.3. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c.,832, 936, 1150 e 1158 c.c., nella parte della sentenza in cui la Corte diappello di Napoli omette di pronunciarsi sulle domande di indennizzo e dirisarcimento dei danni avanzate dagli odierni ricorrenti in viariconvenzionale.Il motivo è infondato.La Corte di appello ha rigettato le domande di indennizzo e risarcimentocon il rilievo che gli appellanti avevano posto a base le medesime censuregià esposte in relazione al primo motivo, già ritenute infondate.Tale motivazione per relationem è legittima e non integra un'omissionedi pronuncia, posto che il rigetto della domanda di usucapione — e, più ingenerale, l'accertamento della qualità di detentori e non di possessori incapo ai ricorrenti — priva di presupposto giuridico le domande fondatesull'art. 1150 c.c. L'art. 1150 c.c. — che attribuisce al possessore, all'attodella restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per leNumero registro generale 15972/2024Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 16347/2026Data pubblicazione 26/05/2026riparazioni straordinarie e all'indennità per i miglioramenti recati alla cosastessa — è norma di natura eccezionale, che non può essere applicata invia analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto. Poichégli odierni ricorrenti hanno occupato i beni quale meri detentori e non hannodimostrato la sussistenza del possesso, né la interversione della detenzionenel possesso, essi non hanno diritto ad alcuna somma a titolo di indennizzoo risarcimento ai sensi dell'art. 1150 c.c.Quanto al richiamo all'art. 2041 c.c. (ingiustificato arricchimento),formulato in subordine nel ricorso, esso è inammissibile sotto un dupliceprofilo: è da configurare come domanda nuova, poiché non si specifica dovee quando la pretesa ex art. 2041 c.c. sia stata proposta nei precedenti gradidi giudizio; in ogni caso, l'azione di ingiustificato arricchimento ha caratteresussidiario e residuale ai sensi dell'art. 2042 c.c. e non può essere propostaquando il danneggiato disponga di un'azione tipica per la tutela del propriodiritto.4. - In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche ai sensi dell'art. 96co. 3 e co. 4 c.p.c.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r.n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 3.500, oltre a € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15% del compenso e agli accessori di legge.Condanna altresì i ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente, della somma di € 3.500 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.Numero registro generale 15972/2024Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 16347/2026Data pubblicazione 26/05/2026Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della cassa delle ammende,della somma di € 3.000 ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 21/05/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI