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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04662/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 8757 depositata il 12 ottobre 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia notificava avviso conseguente all’accertamento di maggior reddito per l’anno 2008, con conseguente maggiori IRPEF, IRAP e IVA, e tanto sulla scorta di indagini effettuate sui conti correnti del contribuente medesimo.

Il contribuente proponeva così ricorso che la CTP respingeva.

Adìta la CTR in sede d’appello, la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] stessa accoglieva in parte il gravame riducendo significativamente il maggior reddito accertato (a fronte degli accertati € 47.992,00 in più, in esito al giudizio d’appello erano da riconoscere maggiori redditi ai fini imposte dirette per € 10.149,45 ed ai fini IVA € 6.753,12), il tutto dopo aver espletato CTU ai cui esiti di fatto il giudice d’appello si conformava.

Ricorre quindi in cassazione l’Agenzia con due motivi, avverso il quale resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, d.p.r. n. 600/73, osservandosi da parte dell’Agenzia come i giudici d’appello abbiano errato nell’avallare le risultanze della CTU, che riteneva giustificati gran parte dei movimenti bancari sulla base di un criterio empirico fondato sulle giustificazioni del contribuente, il tutto in contrasto con “l’efficacia rinforzata della presunzione sottesa alle indagini bancarie” e senza tener conto dell’inversione dell’nere della prova sancito dal violato art. 32 cit.

1.2. Il motivo è infondato dal momento che in realtà con esso si tende ad ottenere una revisione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello, fornendosi una valutazione di inefficacia probatoria della documentazione prodotta dal contribuente per vincere la presunzione derivante dalle risultanze della movimentazione bancaria.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 in quanto la documentazione prodotta non era stata prodotta in sede amministrativa, e senza che lo stesso allegasse alcuna giustificazione circa l’impossibilità di produzione anteriormente all’introduzione del giudizio.

2.2. Anche tale motivo è infondato,posto che non viene chiarito né tantomeno specificato come e in quale contesto la documentazione portata a giustificazione sia stata richiesta in sede amministrativa, richiesta che costituisce il presupposto per l’inutilizzabilità di quella poi depositata in giudizio dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dall'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione "doloso") dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all'ispezione, non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.). (Sez.

V, n. 9487 del 12/04/2017).

3. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente.

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P. Q. M. La Corte respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5600,00 oltre rimborso spese forfettarie nel 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 8757 depositata il 12 ottobre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia notificava avviso conseguente all’accertamento di maggior reddito per l’anno 2008, con conseguente maggiori IRPEF, IRAP e IVA, e tanto sulla scorta di indagini effettuate sui conti correnti del contribuente medesimo. Il contribuente proponeva così ricorso che la CTP respingeva. Adìta la CTR in sede d’appello, la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] stessa accoglieva in parte il gravame riducendo significativamente il maggior reddito accertato (a fronte degli accertati € 47.992,00 in più, in esito al giudizio d’appello erano da riconoscere maggiori redditi ai fini imposte dirette per € 10.149,45 ed ai fini IVA € 6.753,12), il tutto dopo aver espletato CTU ai cui esiti di fatto il giudice d’appello si conformava. Ricorre quindi in cassazione l’Agenzia con due motivi, avverso il quale resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, d.p.r. n. 600/73, osservandosi da parte dell’Agenzia come i giudici d’appello abbiano errato nell’avallare le risultanze della CTU, che riteneva giustificati gran parte dei movimenti bancari sulla base di un criterio empirico fondato sulle giustificazioni del contribuente, il tutto in contrasto con “l’efficacia rinforzata della presunzione sottesa alle indagini bancarie” e senza tener conto dell’inversione dell’nere della prova sancito dal violato art. 32 cit. 1.2. Il motivo è infondato dal momento che in realtà con esso si tende ad ottenere una revisione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello, fornendosi una valutazione di inefficacia probatoria della documentazione prodotta dal contribuente per vincere la presunzione derivante dalle risultanze della movimentazione bancaria. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 in quanto la documentazione prodotta non era stata prodotta in sede amministrativa, e senza che lo stesso allegasse alcuna giustificazione circa l’impossibilità di produzione anteriormente all’introduzione del giudizio. 2.2. Anche tale motivo è infondato,posto che non viene chiarito né tantomeno specificato come e in quale contesto la documentazione portata a giustificazione sia stata richiesta in sede amministrativa, richiesta che costituisce il presupposto per l’inutilizzabilità di quella poi depositata in giudizio dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dall'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione "doloso") dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all'ispezione, non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.). (Sez. V, n. 9487 del 12/04/2017). 3. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5600,00 oltre rimborso spese forfettarie nel 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.
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