CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 08230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 578-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] 69, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Romani F.LLI S.S., elettivamente domiciliata in Roma, via degli Anemoni 6a, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1013/2017 della Corte d'appello di Brescia notificata il 20 ottobre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]; Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'Organismo pagatore regionale della Lombardia ha disposto la compensazione tra un ordine di pagamento a titolo di erogazione di contributi comunitari a favore della società [OSCURATO:PERSONA] di Romani F.11i s.s., datato 29 giugno 2011, ed il debito della medesima società con riferimento al c.d. prelievo supplementare dovuto in materia di quote latte. La società [OSCURATO:PERSONA] di Romani F.11i s.s. ha contestato detta operazione di compensazione con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Mantova. Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia. Il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 7 febbraio 2012, ha respinto il ricorso. La società [OSCURATO:PERSONA] di Romani F.11i s.s. ha proposto appello che la Corte d'appello di Brescia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1013/2017, ha accolto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Romani F.11i s.s. ha resistito con controricorso. 1. Con il primo motivo la Regione Lombardia lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 8 quinquies della legge n. 33 del 2009 perché la Corte d'appello di Brescia avrebbe errato nell'affermare che tale disposizione avrebbe limitato la portata della compensazione all'importo corrispondente alla prima rata e, in caso di decadenza dal beneficio, avrebbe riconosciuto alla sola [OSCURATO:PERSONA] la legittimazione a recuperare le somme dovute attraverso la riscossione mediante ruolo. Con il secondo motivo la Regione Lombardia contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 8 ter, 8 quater ed 8 quinquies della legge n. 33 del 2009 e dell'art. 1, comma 9, della legge n. 119 del 2003 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che unicamente [OSCURATO:PERSONA], una volta decaduto il soggetto interessato dal beneficio della rateizzazione, avrebbe potuto procedere al recupero del credito mediante ruolo. Le due doglianze vanno trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, e sono fondate. La presente controversia concerne i rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e gli organismi pagatori regionali. L'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 1999 ha istituito l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), "ente di diritto pubblico", soggetto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole e dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile. Il successivo art. 3 del d.lgs. n. 165 del 1999 si occupa, poi, del rapporto con gli organismi pagatori, chiarendo che l'[OSCURATO:PERSONA] è l'organismo di coordinamento di cui "all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995". Per l'esattezza, l'[OSCURATO:PERSONA] è responsabile, nei confronti dell'Unione europea, degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA. Sempre in base al menzionato art. 3, il Ministro per le politiche agricole, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento. In. particolare, le regioni istituiscono appositi servizi ed 'organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi, è l'[OSCURATO:PERSONA] l'organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali, previo riconoscimento della stessa Agenzia, da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.In base ai punti 2 ed 11 del regolamento (CE) n. 1663/95, gli organismi pagatori svolgono principalmente le seguenti funzioni: autorizzazione dei pagamenti; esecuzione dei pagamenti; contabilizzazione dei pagamenti. Per quel che qui rileva, si occupano anche delle "spese negative" (prelievi, cauzioni incamerate, pagamenti rimborsati, ecc.) che sono tenuti a recuperare per conto della sezione garanzia del FEOGA. In particolare, è previsto che gli organismi pagatori istituiscano un sistema per individuare tutti gli importi dovuti al FEOGA e per inserire in un registro dei debitori tutti i debiti prima che vengano riscossi. Il registro dei debitori deve essere ispezionato a intervalli regolari nell'intento di intervenire qualora vi si dei ritardi nel recupero degli importi dovuti. L'organismo pagatore può delegare ad altri organismi il compito di recuperare determinate categorie di spese negative alle condizioni di cui al paragrafo 4, adattate se del caso, e alla condizione aggiuntiva che l'altro organismo riferisca regolarmente e tempestivamente, almeno su base mensile, circa tutte le entrate individuate e gli importi ricevuti. Pertanto, l'organismo pagatore ha la funzione di gestire e controllare le spese finanziate dai fondi FEOGA (oggi sostituiti da quelli FEAGA e FEASR) e, a tal fine, è riconosciuto dallo Stato membro tramite l'autorità competente designata a livello ministeriale. L'autorità competente riconosce soltanto quegli enti la cui struttura e organizzazione amministrativa garantiscano il rispetto dei criteri definiti dalla Commissione europea; essi sono soggetti alla costante supervisione da parte dell'autorità competente che, ogni tre anni, comunica i risultati di tale monitoraggio alla Commissione europea. L'[OSCURATO:PERSONA], invece, per ciò che qui rileva, si occupa essenzialmente: - del coordinamento nazionale degli organismi pagatori regionali, ai quali è demandata la gestione ed erogazione degli aiuti comunitari derivanti dalla politica agricola comune (PAC); - dell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, in attesa che tutte le regioni procedano alla istituzione di un proprio organismo regionale; - della realizzazione della PAC e degli interventi finanziati dal FEOGA (oggi dal FEAGA e dal FEASR), e, quindi, della conseguente rendicontazione all'Unione Europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori. Questo assetto è stato nel complesso confermato, con alcune modifiche che, però, non rilevano ai fini della presente decisione, dal successivo d.lgs. n. 74 del 2018 in tema di "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - [OSCURATO:PERSONA] e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare". Pertanto, allo stato, la materia dei finanziamenti europei nel settore agricolo vede al centro del sistema l'Unione europea. A livello nazionale, il coordinamento generale di questi fondi è affidato all'[OSCURATO:PERSONA], ente dotato di propria autonomia e soggetto al controllo del competente Ministero che interagisce, per l'Italia, con la Commissione europea.Vi sono, poi, dei soggetti incaricati della concreta gestione di detti fondi, gli organismi pagatori, alcuni dei quali, come quello che qui viene in rilievo, operano a livello regionale ed interagiscono con l'[OSCURATO:PERSONA], la quale li coordina e riceve da essi informazioni. Ove manchino siffatti organismi le loro funzioni sono svolte dall'[OSCURATO:PERSONA] stessa. Questo assetto è confermato dalla disposizione dell'art. 8 ter, comma 1, del d.l. n. 5 del 2009, conv., con modif., dalla legge n. 33 del 2009, il quale dispone, al comma 1, che "Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005". Tale previsione è di assoluto rilievo, in quanto evidenzia come detti rapporti investano. direttamente la relazione fra UE e singoli produttori, essendo stata affidata allo Stato italiano ed alle sue articolazioni interne semplicemente la gestione dei flussi di denaro correlati. Per ciò che concerne siffatta attività di riscossione, il successivo comma 2 dell'art. 8 ter ha stabilito, inoltre, che "Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ([OSCURATO:PERSONA]) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente". Il comma 4 del medesimo art. 8 ter precisa, altresì, che "L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero" mentre, il comma 5, chiarisce che "In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito". • Pertanto, dal citato art. 8 ter si evince che tutti gli importi accertati come dovuti dai beneficiari degli aiuti in esame devono essere iscritti in un apposito registro, l'inserimento nel quale è equiparato "all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero" e che, una volta avvenuto tale inserimento, gli organismi pagatori ne devono "effettuare il recupero". Ciò è, peraltro, del tutto coerente con la struttura del sistema interno di gestione dei fondi, che vede le attività di pagamento (e quelle ad esse strettamente correlate) di competenza degli organismi di pagamento, con l'[OSCURATO:PERSONA] che si occupa di coordinarne l'attività (tranne ove non siano operativi). Sostiene parte controricorrente, come pure la Corte d'appello di Brescia, che tale assetto normativo non troverebbe applicazione qualora sia stata attivata la procedura di cui al successivo art. 8 quater, comma 1, in base al quale "Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea". Infatti, l'art. 8 quinquies del d.l. n. 5 del 2009, nel testo vigente dal 15 aprile 2011 al 27 febbraio 2012 (periodo rilevante ai fini della soluzione della presente controversia, considerato che, come si evince dalla sentenza appellata, il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2011, dopo l'adozione della disposizione di pagamento concernente l'importo reclamato da parte controricorrente, datata 29 giugno 2011), prescrive che: "1. L'[OSCURATO:PERSONA], entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino. esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale. 2. Il produttore interessato può presentare all'[OSCURATO:PERSONA], entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'[OSCURATO:PERSONA] provvede alla tempestiva comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di competenza. 3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8- quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6. 5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'[OSCURATO:PERSONA] procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione. 8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata. 9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2. 10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'[OSCURATO:PERSONA] provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639". Dalla lettura dell'art. 8 quinquies appena riportato emerge che, fino alla scadenza del termine per presentare la richiesta di rateizzazione, sono sospese "le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione" e che, in seguito, "Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata". Peraltro, nei casi "di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'[OSCURATO:PERSONA] provvede alla riscossione coattiva". Dalla normativa in questione si ricava, quindi, che la limitazione della compensazione presuppone che una richiesta di rateizzazione sia stata avanzata e che, però, sia andata a buon fine poiché, nell'ipotesi di decadenza dal beneficio della dilazione (e di omesso versamento), "I'[OSCURATO:PERSONA] provvede alla riscossione coattiva". Pertanto, non può sostenersi, come, invece, fa la corte territoriale, che l'organismo pagatore possa agire per il recupero integrale del credito per compensazione "solo nel caso in cui l'istanza di rateizzazione non sia stata presentata tempestivamente" anche perché non si comprende per quale ragione detto recupero sarebbe possibile nell'eventualità di una rateizzazione domandata tardivamente, ma non di una venuta meno per inadempimento dell'interessato. D'altronde, l'art. 8 quinquies in esame si occupa del coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nella procedura di rateizzazione e in quella di riscossione coattiva in ipotesi di mancato perfezionamento della medesima rateizzazione, ma nulla dispone quanto ad una sua esclusiva competenza in ordine all'estinzione dei debiti tramite compensazione una volta venuti meno i presupposti della dilazione di pagamento. La lettera della normativa summenzionata fa ritenere, dunque, che la riscossione e le attività che attengono all'estinzione del credito spettino, in generale, agli organismi regionali pagatori, mentre l'[OSCURATO:PERSONA] si occupa delle rateizzazioni che, ex art. 8 quater del d.l. n. 5 del 2009, conv., con modif., dalla legge n. 33 del 2009, interessano i debiti "iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea". In realtà, è proprio la particolarità di questa rateizzazione, che riguarda specificamente i "mancati pagamenti del prelievo latte" per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea, che giustifica il coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nella qualità di soggetto chiamato a mantenere, nella materia de qua, i rapporti fra l'Italia e la Commissione europea, anche alla luce della circostanza che, pendente la procedura di rateizzazione, i crediti de quibus non vengono riscossi, nonostante l'obbligo di procedere in tal senso imposto dal diritto unionale. Ne deriva, però, che, una volta venuta meno la giustificazione della sospensione dei pagamenti dei debiti, non vi sono ragioni per impedire agli organismi di pagamento di agire in compensazione per l'intero, dovendo eventualmente l'[OSCURATO:PERSONA] concentrarsi, per espresso dato normativo, sulla sola esecuzione coattiva. Oltre ai dati formali enunciati, a sostegno di questa ricostruzione si pongono esigenze di carattere sistematico. Infatti, il rapporto in esame intercorre, principalmente, fra i singoli imprenditori e l'UE, con le autorità nazionali che devono occuparsi della sola gestione del denaro europeo e, in particolare, della celere erogazione degli importi e della rapida riscossione delle somme indebitamente percepite e delle sanzioni. Al contrario, il sistema prospettato dalla Corte d'appello di Brescia rallenta notevolmente il pagamento dei debiti dei beneficiari dei fondi in esame, bastando la semplice presentazione di un'istanza di rateizzazione, persino non coltivata, ad impedire la compensazione, senza che, però, questo esito sia imposto da un'espressa disposizione in questo senso. Sul punto si osserva che la tesi qui sostenuta è effetto di una corretta applicazione del diritto dell'Unione, il quale vieta alle norme (o a un combinato disposto di norme) nazionali di impedire o ostacolare la corretta attuazione della PAC (di cui l'imposizione del prelievo supplementare costituisce una parte essenziale) o il funzionamento dei meccanismi previsti per conseguire gli scopi della normativa comunitaria. La compensazione degli importi dovuti per il prelievo supplementare con i contributi PAC rappresenta, infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la sua esclusione (o limitazione) comprometterebbe l'effettività del sistema perché l'UE sarebbe tenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PAC anche ad agricoltori che risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti, altrettanto riconducibili alla politica agricola comune, con difficoltà di recupero successivo. Pertanto, per rendere concretamente operante la prevalenza del diritto UE gli organi giudiziari, amministrativi e legislativi sono chiamati a valutare se sia possibile fornire una interpretazione delle norme nazionali sopra citate conforme al diritto dell'Unione. In particolare, esiste un principio che impone l'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, in modo che "il giudice nazionale prenda in considerazione tutto il diritto nazionale per valutare in quale misura possa essere applicato in modo tale da non sfociare in un risultato contrario a quello cui mira la direttiva in questione" (Corte di giustizia, 15 settembre 2011, C-53/10, [OSCURATO:PERSONA], p. 33). L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale è insita nel sistema del TFUE, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolve la controversia di cui è investito (sentenza del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C-397/01 a C-403/01, p. 114). D'altronde, le esigenze di velocizzazione dei procedimenti de quibus sono ben note alla giurisprudenza di legittimità che, pure per questa ragione, ha affermato, in una controversia nella quale la compensazione aveva coinvolto proprio la Regione Lombardia, che, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune, ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile • la compensazione, a condizione. che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità. A tal fine, la S.C. ha valorizzato l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, "la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali" (Cass., Sez. 1, n. 24325 del 3 novembre 2020). Questa giurisprudenza, peraltro, smentisce la ricostruzione della società controricorrente per la quale, con riferimento al recupero delle somme di cui al prelievo supplementare, l'unica modalità di recupero consentita sarebbe quella dell'iscrizione a ruolo, essendo la compensazione preclusa sempre ed in ogni caso. 2. Il ricorso è, quindi, integralmente accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, diversa sezione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite del giudizio di legittimità, applicando i seguenti principi di diritto: "la compensazione tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte può essere effettuata dal competente Organismo pagatore regionale"; "qualora l'agricoltore abbia chiesto, ai sensi dell'art. 8 quater del d.l. n. 5 del 2009, conv., con modif., datla legge n. 33 del 2009, la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui al precedente art. 8 ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea, l'Organismo pagatore regionale può disporre, ove la detta rateizzazione non sia andata a buon fine - se del caso anche per inadempimento dell'interessato - la compensazione fra tali debiti ed il credito del medesimo agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune, senza che rilevino né il limite quantitativo stabilito, per la compensazione in esame, dall'art. 8 quinquies del citato d.l. n. 5 del 2009 né la competenza eventualmente attribuita, da quest'ultima disposizione, all'[OSCURATO:PERSONA] in tema di riscossione coattiva degli importi menzionati nelle ipotesi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione, di decadenza dal beneficio della dilazione e di interruzione del pagamento anche di una sola rata". P.Q.M. La Corte, - accoglie integralmente il ricorso; - cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello di Br