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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 19790/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19445/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] F.LLI S.S., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 71/2023depositata il 21/02/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Organismo pagatore regionale (d’ora in poi OPR) della [OSCURATO:PERSONA] con ordine n. 1168 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha disposto il pagamento di € 41.111,26 a titolo di erogazione di contributi comunitari – PAC - a favore della società [OSCURATO:PERSONA] di Romani F.lli s.s.; con nota in pari data, OPR ha comunicato alla stessa di non aver versato alcun importo in quanto detto credito era stato integralmente compensato con il debito (di gran lunga superiore) a carico della medesima società con riferimento al c.d. prelievo supplementare dovuto in materia di quote latte, quale risultante dal registro debito di AGEA.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Mantova, la società [OSCURATO:PERSONA] di Romani F.lli s.s. ha contestato detta operazione di compensazione chiedendo, per l’effetto, la condanna di OPR al pagamento in proprio favore delle somme PAC ad essa dovute di cui alla detta disposizione di pagamento n. 1168 del 29/6/2011 del medesimo OPR, lamentando l’illegittimità della compensazione operata, in quanto non prevista da leggi e regolamenti, poiché unico soggetto abilitato alla riscossione dei debiti per le quote latte, tramite il procedimento previsto dal R.D. n. 639/2010,era la AGEA.

In ogni caso, ha osservato che, in base agli artt. 8 ter e 8 quinquies l. n. 33/09, l’istanza di rateizzazione presentata il 30.09.2010, ed accettata il 16.12.2010, limiterebbe la portata della compensazione al solo importo corrispondente alla prima rata.

Il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 7 febbraio 2012, ha respinto il ricorso rilevando che con l’entrata in vigore della L. 33/09 il recupero per compensazione debiti quote latte è espressamente disciplinato; che, in particolare, OPR era legittimato al recupero ex art. 8 ter, co. 5 legge cit.; che l’azienda non aveva sottoscritto, nei 30 giorni dalla ricezione, il “contratto” di rateizzazione ricevuto e, pertanto, la limitazione del potere di compensazione alla prima rata non era, nel caso di specie, applicabile.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello la società [OSCURATO:PERSONA] di Romani F.lli s.s. innanzi alla Corte d’Appello di Milano che l’ha accolto con sentenza n. 1013/2017, nella quale era stato enunciato il principio di diritto secondo cui “la semplice presentazione dell’istanza di rateizzazione limita la portata della compensazione all’importo corrispondente alla prima rata e che, in caso di decadenza dal beneficio, spetta all’AGEA recuperare le somme dovute mediante la riscossione mediante ruolo” .

Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso per cassazione che questa Corte ha accolto con ordinanza n. 8230/2022 del 14 marzo 2022, la quale, nel cassare con rinvio, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Qualora l'agricoltore abbia chiesto, ai sensi dell'art. 8 quater del d.l. n. 5 del 2009, convertito con modifiche dalla l. n. 33 del 2009, la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'art. 8 ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea, l'Organismo pagatore regionale può disporre, ove la detta rateizzazione non sia andata a buon fine - se del caso anche per inadempimento dell'interessato - la compensazione fra tali debiti ed il credito del medesimo agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla politica agricola comune, senza che rilevino né il limite quantitativo stabilito, per la compensazione in esame, dall'art. 8 quinquies del citato d.l. n. 5 del 2009, né la competenza eventualmente attribuita, da quest'ultima disposizione, all'Agea in tema di riscossione coattiva degli importi menzionati nelle ipotesi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione, di decadenza dal beneficio della dilazione e di interruzione del pagamento anche di una sola rata”.

A seguito della riassunzione del giudizio da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Milano, quale giudice del rinvio, con sentenza n. 71/2023 del 21.2.2023, ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Romani F.lli s.s. , confermando l’ordinanza del Tribunale di Mantova.

Il giudice di secondo grado ha evidenziato che la procedura di rateizzazione avviata dalla società appellante non era andata a buon fine.

In particolare, è pur vero che l’azienda in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva presentato la richiesta di rateizzazione e con nota in data 16.12.2010 il [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto detta istanza, allegando sia il modulo contenente la “rinuncia ad ogni azione giudiziaria”, sia il modulo del “contratto di rateizzazione” che l’azienda doveva sottoscrivere e restituire ad AGEA entro 30 giorni dalla ricezione; tuttavia, era circostanza pacifica e non contestata che l’[OSCURATO:PERSONA] di Romani F.lli s.s. non aveva sottoscritto né la “rinuncia”, né detto “contratto”.

Non essendo, pertanto, andata “a buon fine” la procedura di rateizzazione, la compensazione operata da OPR della [OSCURATO:PERSONA] tra il credito vantato dall’azienda per le somme PAC e quello maturato in favore dell’OPR per le quote latte, doveva ritenersi del tutto legittima.

D’altra parte, il controcredito maturato per le quote latte, in virtù dell’iscrizione dell’azienda del [OSCURATO:PERSONA] debiti, doveva ritenersi certo e liquido.

L’appellante non aveva offerto alcuna prova di aver impugnato avanti al TAR la comunicazione di AGEA avente ad oggetto il debito relativo alle quote latte (prelievi supplementari) ed era, inoltre, certa la situazione debitoria dell’azienda come risultante dal [OSCURATO:PERSONA] AGEA, nel quale il relativo importo è calcolato matematicamente sulla base dei quantitativi scadenza del termine per il relativo pagamento.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] di Romani F.lli s.s. , affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso.

Il Consigliere delegato ha formulato, in data 9.2.2024, proposta di definizione anticipata.

Il ricorrente ha formulato istanza di decisione, ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., in data 18.3.2024.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative finali. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione di norme del diritto, contraddittoria e illogica motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Lamenta la ricorrente che la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello in ordine alla procedura di rateizzazione (in particolare, l’asserita non andata a buon fine di tale procedura) era errata.

In particolare, sin dal primo grado di giudizio, nonché nel secondo grado, erano stati allegati due contratti di rateizzazione, debitamente datati e sottoscritti dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], che si erano perfezionati, rispettivamente, in data 15 ottobre 2013 e in data 25 giugno 2014, con la conseguente “rinuncia ad azioni giudiziarie”, e ciò a definizione di tutta la vicenda.

Inoltre, nel giudizio di secondo grado che aveva portato alla sentenza impugnata, era stata prodotta lettera del 17 novembre 2021 della Regione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Generale dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dato conferma della regolarità del piano di pagamenti previsto da uno dei due contratti di rateizzazioni.

2. Il Consigliere delegato, con proposta di definizione anticipata del 9.2.2024, ha rappresentato l’inammissibilità nei seguenti termini: “Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

In primo luogo, vien denunciata la violazione di norme di diritto non specificamente individuate.

In secondo luogo, la concorrente denuncia di vizio motivazionale non è stata formulata con riferimento alla vigente formulazione dell’art.360, comma 1, n.5, c.p.c., scaturita dalla Novella del 2012, che ha circoscritto il vizio alla fattispecie costituente il c.d.

«minimo costituzionale» dell’omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti.

Rimedio peraltro radicalmente precluso in caso di doppia pronuncia conforme dei giudici di merito sulle stesse questioni di fatto, ricorrente nella fattispecie (art.360, comma 4, già art.348- ter, comma 5, c.p.c.).

In terzo luogo, l’assunto secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe commesso un errore di applicazione della sua stessa massima appare obiettivamente incomprensibile e se volto a denunciare un preteso errore di fatto dell’ordinanza in questione avrebbe semmai dovuto esser fatto valere con il rimedio di cui all’art.391-bis c.p.c.

D’altra parte, la Cassazione con l’ordinanza n.8230 del 2022 si è limitata ad enunciare i principi di diritto e non ha certamente esaminato il merito della controversia o formulato accertamenti di sorta in punto di fatto, e tantomeno quelli ipotizzati dalla ricorrente.

In quarto luogo, come rileva la controricorrente, la ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio non aveva affermato l’esistenza di alcun contratto di rateizzazione e non aveva depositato alcun documento al riguardo.

Cosa peraltro impossibile, visto che i documenti invocati con il ricorso sono del 2013 e del 2014, mentre il giudizio di primo grado si è concluso con ordinanza del 7.2.2012; i documenti

1.5. e 1.6 non sono stati infatti depositati già dal primo grado di giudizio, né avrebbero potuto esserlo, ma solo avanti la Corte di appello di Brescia e solo con la conclusionale depositata in data 17.3.2017; si tratta quindi di documenti tardivi e inammissibili, anche in quel grado di giudizio, e per di più irrilevanti per i fatti di causa; essi attengono a rateizzazioni perfezionate nel 2013 e nel 2014 e quindi estranee al contenuto dell’atto introduttivo e alla pronuncia di primo grado.

In causa si discuteva solo dell’istanza di rateizzazione presentata in data 30.9.2010, accolta in data 16.12.2010 e non seguita dalla sottoscrizione del relativo contratto.

I contratti ora invocati dalla ricorrente, quindi, sono successivi al recupero per cui è causa.

Infine, come correttamente rileva la controricorrente, secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora siano prospettate con il ricorso per cassazione questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum nel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazioni nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio. (Sez. 2, 18.09.2020, n.19560; Sez. 2, n. 20694 del 9.8.2018, Sez. 6 - 1, n. 15430 del 13.6.2018; Sez. 1, n. 23675 del 18.10.2013).

Nel caso di specie il ricorso si basa solo su questioni (la supposta rilevanza delle rateizzazioni del 2013 e 2014 sulla compensazione del 2011, oggetto del giudizio) di cui manca alcun cenno nella sentenza impugnata.

E ancora non è neppur dimostrato che la questione fosse compresa nel thema decidendum tempestivamente devoluto nel giudizio di appello”.

3. Con istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c. del 18.3.2024, la società ricorrente ha dedotto che non intende aderire alla soluzione prospettata nella proposta di definizione anticipata e si è riportata alle argomentazioni svolte nel ricorso per cassazione, evidenziando che la Regione [OSCURATO:PERSONA] solo nella propria costituzione ha dato atto dell’esistenza di una richiesta di rateizzazione presentata nel 2010, mentre le cause hanno sempre fatto riferimento unicamente alla rateizzazione richiesta e concessa nel 2013.

4. [OSCURATO:PERSONA] non può che confermare e far proprie le argomentazioni svolte nella proposta di definizione anticipata, con le quali il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

In primo luogo, inammissibile è la generica deduzione della ricorrente di violazione da parte della Corte d’Appello di norme del diritto.

In proposito, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 23745/2020), “In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”.

Inoltre, la ricorrente denuncia, comunque in modo palesemente generico, il vizio di motivazione ex art. 360,comma 1° , n. 5 , c.p.c., non considerando che tale rimedio è precluso, a norma dell’art. 348 ter comma 5 c.p.c., dalla c.d. doppia conforme dei giudici di merito sulle stesse circostanze di fatto.

Come, infatti, sopra evidenziato in narrativa, anche il Tribunale (come la Corte d’Appello) aveva accertato che l’istanza di rateizzazione presentata il 30.09.2010 non era andata a buon fine, per non avere la società ricorrente sottoscritto, nei trenta giorni dalla ricezione, il contratto di rateizzazione.

Trattasi, in ogni caso, di accertamento di fatto dei giudici di merito, non sindacabile in Cassazione e che comunque è stato solo genericamente contestato.

Infine, la ricorrente ha fatto riferimento a contratti di rateizzazione del 2013 e 2014 che, come correttamente evidenziato nella proposta definitoria, si riferiscono evidentemente a rateizzazioni estranee all’oggetto del presente giudizio, nel quale si discuteva solo dell’istanza di rateizzazione del 30.9.2010, accolta in data 16.10.2010.

Il giudizio di primo grado si è, infatti, pacificamente concluso con ordinanza del 7.2.2012, con la conseguenza che i contratti di rateizzazione del 2013 e 2014 – dei quali la ricorrente non ha comunque specificato “come” e “quando” li avrebbe sottoposti all’esame dei giudici di merito - non avrebbero mai potuto essere depositati, come invoca la ricorrente, nel giudizio di primo grado, essendosi formati in epoca successiva alla sua conclusione.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delleammende.

Come evidenziato da Cass. Sez.

U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez.

U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.

Peraltro, se è pur vero che di una siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. condanna la ricorrente ex art. 96 co.3 e 4 cod. proc. al pagamento di € 8.000,00 a favore del controricorrente e di € 2.500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19445/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] F.LLI S.S., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 71/2023depositata il 21/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Organismo pagatore regionale (d’ora in poi OPR) della [OSCURATO:PERSONA] con ordine n. 1168 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha disposto il pagamento di € 41.111,26 a titolo di erogazione di contributi comunitari – PAC - a favore della società [OSCURATO:PERSONA] di Romani F.lli s.s.; con nota in pari data, OPR ha comunicato alla stessa di non aver versato alcun importo in quanto detto credito era stato integralmente compensato con il debito (di gran lunga superiore) a carico della medesima società con riferimento al c.d. prelievo supplementare dovuto in materia di quote latte, quale risultante dal registro debito di AGEA. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Mantova, la società [OSCURATO:PERSONA] di Romani F.lli s.s. ha contestato detta operazione di compensazione chiedendo, per l’effetto, la condanna di OPR al pagamento in proprio favore delle somme PAC ad essa dovute di cui alla detta disposizione di pagamento n. 1168 del 29/6/2011 del medesimo OPR, lamentando l’illegittimità della compensazione operata, in quanto non prevista da leggi e regolamenti, poiché unico soggetto abilitato alla riscossione dei debiti per le quote latte, tramite il procedimento previsto dal R.D. n. 639/2010,era la AGEA. In ogni caso, ha osservato che, in base agli artt. 8 ter e 8 quinquies l. n. 33/09, l’istanza di rateizzazione presentata il 30.09.2010, ed accettata il 16.12.2010, limiterebbe la portata della compensazione al solo importo corrispondente alla prima rata. Il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 7 febbraio 2012, ha respinto il ricorso rilevando che con l’entrata in vigore della L. 33/09 il recupero per compensazione debiti quote latte è espressamente disciplinato; che, in particolare, OPR era legittimato al recupero ex art. 8 ter, co. 5 legge cit.; che l’azienda non aveva sottoscritto, nei 30 giorni dalla ricezione, il “contratto” di rateizzazione ricevuto e, pertanto, la limitazione del potere di compensazione alla prima rata non era, nel caso di specie, applicabile. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello la società [OSCURATO:PERSONA] di Romani F.lli s.s. innanzi alla Corte d’Appello di Milano che l’ha accolto con sentenza n. 1013/2017, nella quale era stato enunciato il principio di diritto secondo cui “la semplice presentazione dell’istanza di rateizzazione limita la portata della compensazione all’importo corrispondente alla prima rata e che, in caso di decadenza dal beneficio, spetta all’AGEA recuperare le somme dovute mediante la riscossione mediante ruolo” . Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso per cassazione che questa Corte ha accolto con ordinanza n. 8230/2022 del 14 marzo 2022, la quale, nel cassare con rinvio, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Qualora l'agricoltore abbia chiesto, ai sensi dell'art. 8 quater del d.l. n. 5 del 2009, convertito con modifiche dalla l. n. 33 del 2009, la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'art. 8 ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea, l'Organismo pagatore regionale può disporre, ove la detta rateizzazione non sia andata a buon fine - se del caso anche per inadempimento dell'interessato - la compensazione fra tali debiti ed il credito del medesimo agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla politica agricola comune, senza che rilevino né il limite quantitativo stabilito, per la compensazione in esame, dall'art. 8 quinquies del citato d.l. n. 5 del 2009, né la competenza eventualmente attribuita, da quest'ultima disposizione, all'Agea in tema di riscossione coattiva degli importi menzionati nelle ipotesi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione, di decadenza dal beneficio della dilazione e di interruzione del pagamento anche di una sola rata”. A seguito della riassunzione del giudizio da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Milano, quale giudice del rinvio, con sentenza n. 71/2023 del 21.2.2023, ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Romani F.lli s.s. , confermando l’ordinanza del Tribunale di Mantova. Il giudice di secondo grado ha evidenziato che la procedura di rateizzazione avviata dalla società appellante non era andata a buon fine. In particolare, è pur vero che l’azienda in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva presentato la richiesta di rateizzazione e con nota in data 16.12.2010 il [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto detta istanza, allegando sia il modulo contenente la “rinuncia ad ogni azione giudiziaria”, sia il modulo del “contratto di rateizzazione” che l’azienda doveva sottoscrivere e restituire ad AGEA entro 30 giorni dalla ricezione; tuttavia, era circostanza pacifica e non contestata che l’[OSCURATO:PERSONA] di Romani F.lli s.s. non aveva sottoscritto né la “rinuncia”, né detto “contratto”. Non essendo, pertanto, andata “a buon fine” la procedura di rateizzazione, la compensazione operata da OPR della [OSCURATO:PERSONA] tra il credito vantato dall’azienda per le somme PAC e quello maturato in favore dell’OPR per le quote latte, doveva ritenersi del tutto legittima. D’altra parte, il controcredito maturato per le quote latte, in virtù dell’iscrizione dell’azienda del [OSCURATO:PERSONA] debiti, doveva ritenersi certo e liquido. L’appellante non aveva offerto alcuna prova di aver impugnato avanti al TAR la comunicazione di AGEA avente ad oggetto il debito relativo alle quote latte (prelievi supplementari) ed era, inoltre, certa la situazione debitoria dell’azienda come risultante dal [OSCURATO:PERSONA] AGEA, nel quale il relativo importo è calcolato matematicamente sulla base dei quantitativi scadenza del termine per il relativo pagamento. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] di Romani F.lli s.s. , affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato, in data 9.2.2024, proposta di definizione anticipata. Il ricorrente ha formulato istanza di decisione, ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., in data 18.3.2024. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative finali. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione di norme del diritto, contraddittoria e illogica motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Lamenta la ricorrente che la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello in ordine alla procedura di rateizzazione (in particolare, l’asserita non andata a buon fine di tale procedura) era errata. In particolare, sin dal primo grado di giudizio, nonché nel secondo grado, erano stati allegati due contratti di rateizzazione, debitamente datati e sottoscritti dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], che si erano perfezionati, rispettivamente, in data 15 ottobre 2013 e in data 25 giugno 2014, con la conseguente “rinuncia ad azioni giudiziarie”, e ciò a definizione di tutta la vicenda. Inoltre, nel giudizio di secondo grado che aveva portato alla sentenza impugnata, era stata prodotta lettera del 17 novembre 2021 della Regione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Generale dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dato conferma della regolarità del piano di pagamenti previsto da uno dei due contratti di rateizzazioni. 2. Il Consigliere delegato, con proposta di definizione anticipata del 9.2.2024, ha rappresentato l’inammissibilità nei seguenti termini: “Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità. In primo luogo, vien denunciata la violazione di norme di diritto non specificamente individuate. In secondo luogo, la concorrente denuncia di vizio motivazionale non è stata formulata con riferimento alla vigente formulazione dell’art.360, comma 1, n.5, c.p.c., scaturita dalla Novella del 2012, che ha circoscritto il vizio alla fattispecie costituente il c.d. «minimo costituzionale» dell’omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti. Rimedio peraltro radicalmente precluso in caso di doppia pronuncia conforme dei giudici di merito sulle stesse questioni di fatto, ricorrente nella fattispecie (art.360, comma 4, già art.348- ter, comma 5, c.p.c.). In terzo luogo, l’assunto secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe commesso un errore di applicazione della sua stessa massima appare obiettivamente incomprensibile e se volto a denunciare un preteso errore di fatto dell’ordinanza in questione avrebbe semmai dovuto esser fatto valere con il rimedio di cui all’art.391-bis c.p.c. D’altra parte, la Cassazione con l’ordinanza n.8230 del 2022 si è limitata ad enunciare i principi di diritto e non ha certamente esaminato il merito della controversia o formulato accertamenti di sorta in punto di fatto, e tantomeno quelli ipotizzati dalla ricorrente. In quarto luogo, come rileva la controricorrente, la ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio non aveva affermato l’esistenza di alcun contratto di rateizzazione e non aveva depositato alcun documento al riguardo. Cosa peraltro impossibile, visto che i documenti invocati con il ricorso sono del 2013 e del 2014, mentre il giudizio di primo grado si è concluso con ordinanza del 7.2.2012; i documenti 1.5. e 1.6 non sono stati infatti depositati già dal primo grado di giudizio, né avrebbero potuto esserlo, ma solo avanti la Corte di appello di Brescia e solo con la conclusionale depositata in data 17.3.2017; si tratta quindi di documenti tardivi e inammissibili, anche in quel grado di giudizio, e per di più irrilevanti per i fatti di causa; essi attengono a rateizzazioni perfezionate nel 2013 e nel 2014 e quindi estranee al contenuto dell’atto introduttivo e alla pronuncia di primo grado. In causa si discuteva solo dell’istanza di rateizzazione presentata in data 30.9.2010, accolta in data 16.12.2010 e non seguita dalla sottoscrizione del relativo contratto. I contratti ora invocati dalla ricorrente, quindi, sono successivi al recupero per cui è causa. Infine, come correttamente rileva la controricorrente, secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora siano prospettate con il ricorso per cassazione questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum nel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazioni nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio. (Sez. 2, 18.09.2020, n.19560; Sez. 2, n. 20694 del 9.8.2018, Sez. 6 - 1, n. 15430 del 13.6.2018; Sez. 1, n. 23675 del 18.10.2013). Nel caso di specie il ricorso si basa solo su questioni (la supposta rilevanza delle rateizzazioni del 2013 e 2014 sulla compensazione del 2011, oggetto del giudizio) di cui manca alcun cenno nella sentenza impugnata. E ancora non è neppur dimostrato che la questione fosse compresa nel thema decidendum tempestivamente devoluto nel giudizio di appello”. 3. Con istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c. del 18.3.2024, la società ricorrente ha dedotto che non intende aderire alla soluzione prospettata nella proposta di definizione anticipata e si è riportata alle argomentazioni svolte nel ricorso per cassazione, evidenziando che la Regione [OSCURATO:PERSONA] solo nella propria costituzione ha dato atto dell’esistenza di una richiesta di rateizzazione presentata nel 2010, mentre le cause hanno sempre fatto riferimento unicamente alla rateizzazione richiesta e concessa nel 2013. 4. [OSCURATO:PERSONA] non può che confermare e far proprie le argomentazioni svolte nella proposta di definizione anticipata, con le quali il ricorso è stato ritenuto inammissibile. In primo luogo, inammissibile è la generica deduzione della ricorrente di violazione da parte della Corte d’Appello di norme del diritto. In proposito, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 23745/2020), “In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”. Inoltre, la ricorrente denuncia, comunque in modo palesemente generico, il vizio di motivazione ex art. 360,comma 1° , n. 5 , c.p.c., non considerando che tale rimedio è precluso, a norma dell’art. 348 ter comma 5 c.p.c., dalla c.d. doppia conforme dei giudici di merito sulle stesse circostanze di fatto. Come, infatti, sopra evidenziato in narrativa, anche il Tribunale (come la Corte d’Appello) aveva accertato che l’istanza di rateizzazione presentata il 30.09.2010 non era andata a buon fine, per non avere la società ricorrente sottoscritto, nei trenta giorni dalla ricezione, il contratto di rateizzazione. Trattasi, in ogni caso, di accertamento di fatto dei giudici di merito, non sindacabile in Cassazione e che comunque è stato solo genericamente contestato. Infine, la ricorrente ha fatto riferimento a contratti di rateizzazione del 2013 e 2014 che, come correttamente evidenziato nella proposta definitoria, si riferiscono evidentemente a rateizzazioni estranee all’oggetto del presente giudizio, nel quale si discuteva solo dell’istanza di rateizzazione del 30.9.2010, accolta in data 16.10.2010. Il giudizio di primo grado si è, infatti, pacificamente concluso con ordinanza del 7.2.2012, con la conseguenza che i contratti di rateizzazione del 2013 e 2014 – dei quali la ricorrente non ha comunque specificato “come” e “quando” li avrebbe sottoposti all’esame dei giudici di merito - non avrebbero mai potuto essere depositati, come invoca la ricorrente, nel giudizio di primo grado, essendosi formati in epoca successiva alla sua conclusione. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delleammende. Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. Peraltro, se è pur vero che di una siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. condanna la ricorrente ex art. 96 co.3 e 4 cod. proc. al pagamento di € 8.000,00 a favore del controricorrente e di € 2.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del
Sentenza Cassazione n. 19790/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris