Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26539/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 2285/2016 R.G. propost o da S.I.C.A.S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA] C. , in persona del legale rap- presentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , CAN- TATORELUIGI, tutti rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] del Vignola n.5 presso lo studio dell'a vv . [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]); Oggetto: associazione spor- tiva dilettantistica– costi – deduzione e detrazione –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glian. 1509/13 /20 15 depositata il 26 / 6 /20 15 e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 1509/13/2015depositata il 26/6/2015 veniva accolto l’appello princi- paleproposto da ll ’Agenzia delle entrate e rigettato l’appello incidentale avversola sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Bari n. 1150/2/2014con la quale era no stat i riuniti e accolti i ricors i propost i daS.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dai soci [OSCURATO:PERSONA]- cono, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro sei avvis i di accerta- mento con i qual i l’Agenzia delle entrate accertava maggiori imposte IRAP,IVA, IRPEF e sanzioni rela tivamente a gli ann i di imposta 2007 e 2008. 2.Si legge nella sentenza impugnata che , sulla base di p.v.c. originato dauna verifica fiscale presso la ASD [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e di unquestionario inviato alla società contribuente, con due distinti avvisi l’amministrazione finanziaria rettificava ex art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600/1973 e 54, d.P.R. n.633/1972 , il reddito di impresa in capoalla società per il 2007 e il 2008 .

L’Agenzia disconosce va il diritto alla deduzione di costi per sponsorizzazioni , ritenuti antieconomici , e recuperavaa tassazione anche la relativa IVA detratta con ridetermi- nazionedel valore della produzione netta imponibile.

Con i restanti av- visidi accertamento impugnati veniva imputato il maggior reddito, pro quota,in capo ai soci. 3.Il giudice d’appello disme tteva le ragioni preliminari di doglianza dei contribuenti,i quali , tra l’altr o , lamentavano l’assenza nella fattispecie diun preventivo contraddittorio , il difetto di motivazione degli atti im- pugnatie il difetto di valida sottoscrizione degli avvisi .

N el merito, sta- bilivainnanzitutto che non vi era prova del fatto che le spese in que- stione fossero state effettivamente sostenuti e, in ogni caso, qualifi- cavai costi per sponsorizzazioni antieconomici e non inerenti all’attività diimpresa, concludendo nel senso che non erano deducibili né detrai- bili. 4.Avverso la sentenza d’appello i contribuent i ha nno proposto ricorso perCassazione affidat o a cinque motiv i , cui replica l’Agenzia delle en- tratecon controricorso .

Considerato che: 1.Con il primo motivo con cui i ricorrenti censurano, in rapporto all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il giudice d’appello de- cisooltre i limiti del thema decidendum avendo ritenuto fondato il re- cuperodei costi su un elemento estraneo a quelli dedotti dall’ammini- strazionefinanziaria negli atti impugnati . 2.Con il secondo motivo, i ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione de ll’ art. 2697 cod.civ. per aver la CTR invertito l’onere probatorio riguardo alla qua- lificazionedelle spese dedotte . 3.Il terzo motivo de i ricorrenti deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 , comma 2 , n. 4,cod. proc. civ. per avere la CTR omesso di svolgere la valutazione sullaprova offerta dalla società ai fini della dimostrazione della effetti- vitàdelle prestazioni pubblicitarie e dell’inerenza dei costi dedotti, re n- dendouna motivazione soltanto apparente . 4.Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, comma 2,n. 4, cod. proc. civ. per non avere la CTR rappresentato le ragioni perle quali, al contrario, non ha valutato, a i fini dell’economicità delle operazionicontestate, la congruità de i cost i sostenut i . 5.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per viola- zionedell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte di secondo grado omessodi pronunciarsi sulla legittimità del recupero a tassazione dei costisostenuti dalla società per spese di sponsorizzazione corrisposte infavore di un’ associazione sportiva dilettantistica.

6. I motivi terzo e quarto con cui viene denunciata l’apparenza della motivazionee così la nullità della sentenza , per ragioni di ordine logico vannoesaminati in via prioritaria e sono infondati. 6.1.Si rammenta che l a riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ’ essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come ridu- zioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla moti- vazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia moti- vazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante,in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza im pugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffi- cienza" della motivazione ( cfr. Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cuihanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni or- dinarie,tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in mo- tivazione). 6.2.Orbene, la sentenza esprime una ratio decidendi nel senso de ll’ine- sistenzadelle operazioni commerciali e quindi dei costi relativi : « i con- tribuentinon hanno proposto elementi idonei a comprovare l’effettivo svolgimentodell’attività pubblicitaria, non è certo idonea allo scopo la produzionedi alcune foto, copie di assegni bancari, il contratto stipu- lato.Riguardo alle foto prodotte in giudizio (…) » (cfr. p.9 sentenza im- pugnata).Si tratta all’evidenza di un accertamento fattuale circostan- ziato, argomentato e fondato sulla disamina degli elementi di prova agli atti che esclude la prova circa l’esistenza del costo e rispetta il minimocostituzionale.

Ne deriva che l a statuizione resa dalla CTR sulla non effettività delle spese di sponsorizzazione/rappresentanza non vienecensurata utilmente con le due doglianze in disamina , articolate sottoil profilo del vizio di motivazione apparente. 7.Alla luce di quanto precede, i restanti motivi primo, secondo e quinto divengonoinammissibili, in quanto nessuno di essi colpisce la ratio de- cidendisopra riportata relativa all’ inesistenza dei costi cui afferiscono l’eserciziodelle deduzioni e detrazioni disconosciute e la ridetermina- zionedel valore della produzione netta imponibile.

Isuddetti motivi sono infatti incentrati sulla ulteriore argomentazione contenutain sentenza relativa alla qualificazione delle operazioni com- merciali in termini di rappresentanza piuttosto che di pubblicità, ma nonimpugnano la ratio decidendi sopra riportata che , su di un piano di priorità logica antecedente ogni profilo di qualificazione/riqualifica- zione,ha innanzitutto escluso alla radice l’esistenza stessa dei costi.

Tuttal’ulteriore pure diffusa argomentazione della sentenza impugnata sullaqualificazione dev’essere considerata un mero obiter dictum , os- siaconsiderazioni che restano puramente ipotetiche e virtuali e deve ritenersiinammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda unsindacato in ordine alla motivazione di merito svolta ad abundan- tiam,senza utilmente censurare la statuizione di inesistenza dei costi , atteso che su questa unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato (ragionando, da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 27388 del 19/09/2022 ; conforme a Cass. Sez. 1, ordinanza n. 11675 del 16/06/2020 ) .

Si tratta infatti di pas- saggiargomenta tivi che devono ritenersi ininfluenti ai fini della deci- sionee, quindi, priv i di effetti giuridici .

Dalmomento che i motivi in disamina non colpiscono la sentenza nella partein cui ha stabilito che le spese in questione non sono state soste- nute effettivamente, non ne col gono la ratio e le censure diventano inammissibili.

8. In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrent i devono essere condannatiin solido al pagamento delle spese processuali nella misura liquidatain dispositivo.

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i in solido alla rifusione delle spesedi lite in favore dell’Agenzia delle entrate , liquidate in euro 5.900 percompensi, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 2285/2016 R.G. propost o da S.I.C.A.S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA] C. , in persona del legale rap- presentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , CAN- TATORELUIGI, tutti rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] del Vignola n.5 presso lo studio dell'a vv . [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]); Oggetto: associazione spor- tiva dilettantistica– costi – deduzione e detrazione –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glian. 1509/13 /20 15 depositata il 26 / 6 /20 15 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 1509/13/2015depositata il 26/6/2015 veniva accolto l’appello princi- paleproposto da ll ’Agenzia delle entrate e rigettato l’appello incidentale avversola sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Bari n. 1150/2/2014con la quale era no stat i riuniti e accolti i ricors i propost i daS.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dai soci [OSCURATO:PERSONA]- cono, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro sei avvis i di accerta- mento con i qual i l’Agenzia delle entrate accertava maggiori imposte IRAP,IVA, IRPEF e sanzioni rela tivamente a gli ann i di imposta 2007 e 2008. 2.Si legge nella sentenza impugnata che , sulla base di p.v.c. originato dauna verifica fiscale presso la ASD [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e di unquestionario inviato alla società contribuente, con due distinti avvisi l’amministrazione finanziaria rettificava ex art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600/1973 e 54, d.P.R. n.633/1972 , il reddito di impresa in capoalla società per il 2007 e il 2008 . L’Agenzia disconosce va il diritto alla deduzione di costi per sponsorizzazioni , ritenuti antieconomici , e recuperavaa tassazione anche la relativa IVA detratta con ridetermi- nazionedel valore della produzione netta imponibile. Con i restanti av- visidi accertamento impugnati veniva imputato il maggior reddito, pro quota,in capo ai soci. 3.Il giudice d’appello disme tteva le ragioni preliminari di doglianza dei contribuenti,i quali , tra l’altr o , lamentavano l’assenza nella fattispecie diun preventivo contraddittorio , il difetto di motivazione degli atti im- pugnatie il difetto di valida sottoscrizione degli avvisi . N el merito, sta- bilivainnanzitutto che non vi era prova del fatto che le spese in que- stione fossero state effettivamente sostenuti e, in ogni caso, qualifi- cavai costi per sponsorizzazioni antieconomici e non inerenti all’attività diimpresa, concludendo nel senso che non erano deducibili né detrai- bili. 4.Avverso la sentenza d’appello i contribuent i ha nno proposto ricorso perCassazione affidat o a cinque motiv i , cui replica l’Agenzia delle en- tratecon controricorso . Considerato che: 1.Con il primo motivo con cui i ricorrenti censurano, in rapporto all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il giudice d’appello de- cisooltre i limiti del thema decidendum avendo ritenuto fondato il re- cuperodei costi su un elemento estraneo a quelli dedotti dall’ammini- strazionefinanziaria negli atti impugnati . 2.Con il secondo motivo, i ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione de ll’ art. 2697 cod.civ. per aver la CTR invertito l’onere probatorio riguardo alla qua- lificazionedelle spese dedotte . 3.Il terzo motivo de i ricorrenti deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 , comma 2 , n. 4,cod. proc. civ. per avere la CTR omesso di svolgere la valutazione sullaprova offerta dalla società ai fini della dimostrazione della effetti- vitàdelle prestazioni pubblicitarie e dell’inerenza dei costi dedotti, re n- dendouna motivazione soltanto apparente . 4.Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, comma 2,n. 4, cod. proc. civ. per non avere la CTR rappresentato le ragioni perle quali, al contrario, non ha valutato, a i fini dell’economicità delle operazionicontestate, la congruità de i cost i sostenut i . 5.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per viola- zionedell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte di secondo grado omessodi pronunciarsi sulla legittimità del recupero a tassazione dei costisostenuti dalla società per spese di sponsorizzazione corrisposte infavore di un’ associazione sportiva dilettantistica. 6. I motivi terzo e quarto con cui viene denunciata l’apparenza della motivazionee così la nullità della sentenza , per ragioni di ordine logico vannoesaminati in via prioritaria e sono infondati. 6.1.Si rammenta che l a riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ’ essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come ridu- zioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla moti- vazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia moti- vazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante,in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza im pugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffi- cienza" della motivazione ( cfr. Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cuihanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni or- dinarie,tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in mo- tivazione). 6.2.Orbene, la sentenza esprime una ratio decidendi nel senso de ll’ine- sistenzadelle operazioni commerciali e quindi dei costi relativi : « i con- tribuentinon hanno proposto elementi idonei a comprovare l’effettivo svolgimentodell’attività pubblicitaria, non è certo idonea allo scopo la produzionedi alcune foto, copie di assegni bancari, il contratto stipu- lato.Riguardo alle foto prodotte in giudizio (…) » (cfr. p.9 sentenza im- pugnata).Si tratta all’evidenza di un accertamento fattuale circostan- ziato, argomentato e fondato sulla disamina degli elementi di prova agli atti che esclude la prova circa l’esistenza del costo e rispetta il minimocostituzionale. Ne deriva che l a statuizione resa dalla CTR sulla non effettività delle spese di sponsorizzazione/rappresentanza non vienecensurata utilmente con le due doglianze in disamina , articolate sottoil profilo del vizio di motivazione apparente. 7.Alla luce di quanto precede, i restanti motivi primo, secondo e quinto divengonoinammissibili, in quanto nessuno di essi colpisce la ratio de- cidendisopra riportata relativa all’ inesistenza dei costi cui afferiscono l’eserciziodelle deduzioni e detrazioni disconosciute e la ridetermina- zionedel valore della produzione netta imponibile. Isuddetti motivi sono infatti incentrati sulla ulteriore argomentazione contenutain sentenza relativa alla qualificazione delle operazioni com- merciali in termini di rappresentanza piuttosto che di pubblicità, ma nonimpugnano la ratio decidendi sopra riportata che , su di un piano di priorità logica antecedente ogni profilo di qualificazione/riqualifica- zione,ha innanzitutto escluso alla radice l’esistenza stessa dei costi. Tuttal’ulteriore pure diffusa argomentazione della sentenza impugnata sullaqualificazione dev’essere considerata un mero obiter dictum , os- siaconsiderazioni che restano puramente ipotetiche e virtuali e deve ritenersiinammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda unsindacato in ordine alla motivazione di merito svolta ad abundan- tiam,senza utilmente censurare la statuizione di inesistenza dei costi , atteso che su questa unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato (ragionando, da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 27388 del 19/09/2022 ; conforme a Cass. Sez. 1, ordinanza n. 11675 del 16/06/2020 ) . Si tratta infatti di pas- saggiargomenta tivi che devono ritenersi ininfluenti ai fini della deci- sionee, quindi, priv i di effetti giuridici . Dalmomento che i motivi in disamina non colpiscono la sentenza nella partein cui ha stabilito che le spese in questione non sono state soste- nute effettivamente, non ne col gono la ratio e le censure diventano inammissibili. 8. In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrent i devono essere condannatiin solido al pagamento delle spese processuali nella misura liquidatain dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i in solido alla rifusione delle spesedi lite in favore dell’Agenzia delle entrate , liquidate in euro 5.900 percompensi, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 20
Sentenza Cassazione n. 26539/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris