CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 25051/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13477/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] N. 11 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO n. 3315/2021 depositata il08/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In sede di giudizio di opposizione instaurato dall’[OSCURATO:PERSONA] della Salute e dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo Generale avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA],. per il pagamento della somma pari ad € 2.489.538,00 oltre interessi, a titolo di pagamento delle rette pro die erogate agli assistiti, il Tribunale di Palermo con sentenza non definitiva del 28/02/2023, n. 2271/2023 dichiarava la propria giurisdizione e sospendeva il giudizio ritenendo pregiudiziale l’impugnazione dinanzi al T.A.R. Sicilia, avente ad oggetto il provvedimento amministrativo che aveva determinato la retta pro die per la sola struttura sanitaria riconducibile alla [OSCURATO:SOCIETA]. in modo difforme a quanto previsto dalla normativa generale. 2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugna to il predetto provvedimento di sospensione, denunciando la violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, rilevando che il giudice ordinario ben avrebbe potuto procedere alla disapplicazione dell’atto a monte, trattandosi di un giudizio avente ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo nell’ambito un rapporto iure privatorum tra la P.A . ed un privato regolato da un contratto. La Procura Generale ha depositato note , chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.― Il primo ed unico motivo di ricorso è da ritenersi fondato , per le seguenti ragioni. 1.1. - Preliminarmente va ritenuta l’ammissibilità del regolamento di competenza alla luce dell’orientamento di questa Corte (Ordinanza n. 16361 del 18/06/2019) secondo cui “In tema d'impugnazione del provvedimento di sospensione del processo, non osta all'ammissibilità del regolamento di competenza la circostanza che la sospensione non sia stata disposta con ordinanza, ma con sentenza, essendo la forma di detto provvedimento irrilevante ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione, costituito, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., esclusivamente dal regolamento di competenza.”. 2.- Per quanto concerne la domanda di regolamento di competenza, osserva la Corte come sia ammissibile la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, qualora la stessa sia imposta dall’esigenza di evitare un conflitto fra giudicati, benché nel testo dell'art. 295 c. p. c., modificato dall'art. 35 della l. n. 353 del 1990, manchi il riferimento ad una pregiudiziale "controversia amministrativa" (presente, invece, nella precedente formulazione). Conflitto di giudicati che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio. Peraltro, il giudice ordinario resta competente a conoscere dei provvedimenti amministrativi eventualmente incidenti sui presupposti della domanda, ai fini e nei limiti di una loro eventuale disapplicazione agli effetti della decisione sulla controversia relativa a diritti soggettivi. (Sez. U, Ordinanza n. 30148 del 13/10/2022; Cass.31539/2023). 3.- Ciò premesso, ritiene la Corte che il giudice del merito non abbia fatto buon governo dei principi in materia di disapplicazione dell’atto amministrativo da parte dell’A.G.O.. Ed invero, il Tribunale di Palermo ha sospeso il processo sull’erroneo presupposto che il giudizio dinanzi al TAR avesse carattere pregiudiziale rispetto al giudizio civile avente ad oggetto il pagamento di rette per servizi sanitari, non attivando il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo presupposto alla domanda di pagamento che poteva essere esercitato incidenter tantum . Ed invero, il provvedimento amministrativo di determinazione della tariffa per la retta giornaliera da corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] per i programmi riabilitativi è un provvedimento prodromico al diritto di credito, quale atto presupposto incidente su una posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo, con conseguente scrutinabilità da parte del giudice ordinario nell’esercizio del potere di disapplicazione anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il giudizio amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva abbia ad oggetto un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest'ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 20491 del 03/08/2018). Peraltro, è da rilevarsi come l’odierna parte ricorrente abbia dedotto nel giudizio civile la carenza di potere in concreto della p.a., non potendo la Regione sostituirsi nell’esercizio del potere alla ASL territorialmente competente, con conseguente configurabilità nel giudizio civile di una posizione piena di diritto soggettivo della parte privata. 4.- In conclusione, il ricorso va accolto , disponendo si all’uopo la prosecuzione del giudizio anche con riferimento alla regolamentazione delle spese della presente fase. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza di sospensione; disp