CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 28671/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 17 LUG, 2624 SENTENZA I sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2210711958,Th [OSCURATO:PERSONA] Ltta avverso la sentenza in data 03/04/2023 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 3 aprile 2023 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza in data 6 ottobre 2022 del GUP del Tribunale di Bergamo, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 2 di reclusione, calcolando in mesi sei di reclusione l'aumento per la continuazione esterna. 2. L'imputato, che in questo processo è stato condannato per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e nell'altro processo per il reato dell'art. 5 e per plurime violazioni dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ecc:episce con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione del reato continuato perché non era stato individuato il reato più grave; con il secondo motivo il vizio di motivazione per l'eccessivo aumento di pena rispetto agli aumenti della continuazione interna dell'altro processo; con il terzo motivo la violazione di legge e di norme processuali per la soppressione delle generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato limitatamente all'individuazione della pena finale. Infatti, come ha già spiegato la Corte territoriale, non è possibile la modifica della pena legale in relazione a fatti di reato per i quali è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna (sentenza del GUP del Tribunale di Bergamo del 10/09/2020, confermata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 24/06/2021, irrevocabile il 09/10/2021), dove, a differenza di quanto dedotto dal difensore, è stato individuato in modo corretto, come reato più grave, uno degli episodi di indebita compensazione. Pertanto, partendo dalla pena ivi irrogata di anni 1, mesi 6 di reclusione, già aumentata per la continuazione interna e ridotta per il rito abbreviato, si pone il problema dell'aumento della continuazione esterna con il reato oggetto del presente procedimento - violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 - che la Corte territoriale ha calcolato in mesi 9 di reclusione - pena motivata non illogicamente con l'entità dell'evasione IVA e dell'evasione IRES e con il danno all'Erario - da ridurre sia per le generiche, riconosciute d& Giudice di primo grado in questo procedimento ma dimenticate dalla Corte territoriale, sia per il rito. In definitiva, l'aumento da applicare alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione è di mesi 4 di reclusione, tenuto conto della riduzione delle generiche e del rito. Ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., si ridetermina la pena complessiva in anni 1, mesi 10 di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in un anno e dieci mesi di reclusione Così deciso, il 19 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]