CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 ottobre 2026
Cassazione n. 26366/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza n. 1485/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 20/04/2021 R.G.N. 1730/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26081/2021 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 26366/2026Numero sezionale 3517/2026 Data pubblicazione 07/10/20261.[OSCURATO:PERSONA] impugna per due motivi, illustrati da memoria,la sentenza n. 1485/2021 della Corte d’appello di Roma che,riformando il Tribunale di Tivoli, ha dichiarato inammissibile ladomanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’indennità dimobilità per intervenuta decadenza ex art. 47 del dpr n.639/1970.1.1. A fondamento della decisione, la Corte territoriale haosservato che vi era stata la presentazione di un ricorsoamministrativo e che il termine annuale di decadenza,decorrente dal giorno successivo allo spirare dei 90 giorniconcessi all'Istituto previdenziale per decidere sul ricorsoamministrativo, era maturato anteriormente alla proposizionedel ricorso introduttivo della lite.2.Resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria.3.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 16 settembre2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La sentenza è censurata per:1.1 Omesso esame circa un fatto decisivo in relazione allamancata trasmissione da parte del [OSCURATO:PERSONA] degli atti delprocedimento amministrativo, ex art. 360, comma 1, n 5 cod.proc. civ.1.2 A) Nullità della sentenza per violazione del principio di noncontestazione e degli artt. 115, 414 e 416 cod. proc. civ. ex art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. – B) Violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24Cost. e 47 del d.P.R. n. 639/1970.2.Il primo motivo è infondato.Numero registro generale 26081/2021 Numero di raccolta generale 26366/2026Numero sezionale 35127/2.012 6La Corte non ha omesso di considerare il fatto che sDi aatsas puumbebl icazione 07/10/2026pretermesso ma lo ha valutato e lo ha considerato ininfluente,laddove, premesso che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestatoneppure nella memoria in appello la presentazione del ricorsoamministrativo in data 10.7.2013, ha sottolineato come lostesso si era limitato “a precisare di non aver mai affermato diaver presentato ricorso amministrativo in data 10.7.2013 e diaver allegato, nel ricorso introduttorio, che il patronato [OSCURATO:PERSONA] nongli aveva trasmesso copia degli atti del procedimentoamministrativo”.3. Da respingersi è altresì il secondo motivo.3.1 Questione controversa è il dies a quo della decadenza di cuiall’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, in forza del quale “Per lecontroversie in materia di trattamenti pensionistici l'azionegiudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro iltermine di tre anni dalla data di comunicazione della decisionedel ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalladata di scadenza del termine stabilito per la pronunzia dellapredetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei terminiprescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,computati a decorrere dalla data di presentazione della richiestadi prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni dellagestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,entro il termine di un anno dalle date di cui al precedentecomma”.3.2 Premesso che, quanto alla «distribuzione dell'onereprobatorio relativamente alla decorrenza del termine didecadenza, si osserva che è onere della parte che vuole agire ingiudizio dare la prova della tempestività della sua azione ove,come nel caso in esame, il suo diritto sia assoggettato ad unNumero registro genertaele r2m608i1n/2e0 21di decadenza superato il quale l'azNiounmee rno odni rasciaco lptaiù g enerale 26366/2026Numero sezionale 3517/2026 Data pubblicazione 07/10/2026proponibile» (ex multis Cass. n. 9380/2014), il ricorrente haagito in giudizio allegando di aver presentato domandaamministrativa in data 17 aprile 2013 e precisando che era statopresentato ricorso amministrativo: di quest’ultimo non haspecificato la data (pag. 12 del ricorso di legittimità),affermando che il patronato non aveva inviato ladocumentazione relativa al procedimento.3.3 La Corte d’appello ha svolto un accertamento in fatto ed haricostruito in quale giorno era stato presentato il ricorsoamministrativo anche alla luce della condotta processuale,consistita in una indicazione puntuale da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], che insede di costituzione ha specificato la data, e nell’assenza dicontestazione ad opera dell’interessato che, nella prima udienzadi comparizione, si è limitato “a rilevare l’infondatezzadell’eccezione di decadenza con riferimento al complessivotermine di 300 giorni per la definizione del procedimentoamministrativo” e nella memoria in appello ha solo precisato dinon aver mai affermato di aver presentato ricorsoamministrativo in quella data e che già dall’atto introduttivo delgiudizio di primo grado aveva allegato che il patronato incaricatonon aveva trasmesso copia degli atti.3.4 Come ancora di recente ribadito da questa Corte, «Spetta ..al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fattoa lui riservato, l’esistenza e il valore di una condotta di noncontestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte (tra lemolte, Cass. nn. 3680 e 3126 del 2019; più di recente, Cass. n.7997 del 2025). Poiché tale apprezzamento implical’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda edelle deduzioni delle parti, l’accertamento della sussistenza diuna contestazione o di una non contestazione è sindacabile inNumero registro genercalae s26s0a81z/2i0o2n1 e solo per difetto assoluto o apparenzNau mdie mroo dtii vraaczcioolntae ,g enerale 26366/2026Numero sezionale 3517/2026 Data pubblicazione 07/10/2026ovvero per manifesta illogicità della stessa (da ultimo, Cass. nn.8175, 7597 e 6638 del 2025; in precedenza, Cass. n. 27490 del2019 e Cass. n. 10182 del 2007)» evenienze che, nel caso inesame, non ricorrono.3.5 In merito, poi, al profilo concernente i rapporti con ilpatronato, prive di pregio sono le doglianze in ordine al difettodi comunicazione delle informazioni inerenti al procedimentoamministrativo, stante il fatto che parte del rapportoprevidenziale è l’assicurato che agisce per il tramite delpatronato cui lo lega un rapporto di mandato: «lagiurisprudenza di questa Corte riconosce efficacia agli attiprovenienti dagli istituti di patronato anche senza una specificadelega del soggetto rappresentato, dovendosi ritenere che laspendita del nome (laudatio domini) del lavoratore assicurato odei suoi aventi causa - in difetto di contestazione dei medesimi- conferisce agli atti compiuti, da istituti di patronato, in sedeamministrativa, e diversi dagli atti di conciliazione e ditransazione, gli stessi effetti giuridici degli atti, che sianocompiuti dagli interessati, a prescindere da un loro "esplicitomandato" (Cass. 21/8/2004, n. 16523); tali principi, affermaticon riguardo al Dlgs. n. 804/1947, non paiono superati dallasuccessiva L. 30/3/2001, n. 152, "Nuova disciplina per gli istitutidi patronato e di assistenza sociale", la quale, nell'abrogare ilcitato decreto legislativo (art. 21), ha trasfuso il dispostodell'art. 1 negli arti. 7 e art. 8: in particolare, il comma 3,dell'art. 8 L. cit., prevede espressamente che «gli istituti dipatronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandatodegli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti glicomma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla leggeNumero registro generale 26081/2021 Numero di raccolta generale 26366/2026Numero sezionale 35177/2 0a26gosto 1990, n. 241, e successive modificazioniD»a, tae p ucbiòbl icazione 07/10/2026indipendentemente dall'adesione dell'interessatoall'organizzazione promotrice» (Cass. n. 697/2018).Di tal chè, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte(cfr. tra le tante, Cass. n. 18057/2018, n. 18814/2008 e17997/2002) gli Istituti di [OSCURATO:PERSONA] assumono, nei confronti deipropri assistiti, una responsabilità contrattuale, posto che ilmandato loro conferito li abilita a compiere tutti gli atti necessariper il conseguimento delle prestazioni, nonché attribuisce adessi un pieno potere di rappresentanza.4. La Corte territoriale, quindi, ha fatto corretta applicazionedelle regole di cui all’art. 47 cit., come ben sintetizzate da exmultis Cass. n. 28671/2024: «12. la questione è stata affrontatadalla Corte, a sezioni unite, con la pronuncia nr. 12718 del 2009.Le sezioni unite oltre a chiarire la funzione della decadenzasostanziale di cui all’art. 47 e individuarla nella esigenza ditutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazionidi spese gravanti sui bilanci pubblici, hanno individuato nella«scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento delprocedimento amministrativo» il momento ultimo per ilcomputo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno);13. per quanto di maggiore interesse, la Corte, in taleoccasione, ha precisato che l’art. 47 stabilisce tre diversi dies aquibus, a seconda che: I. sia stato emanato un provvedimentodell'[OSCURATO:PERSONA], a seguito di un ricorso amministrativo: in questo caso,la notifica del provvedimento determina il giorno dal qualedecorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio ol'anno di cui al suddetto art. 47; II. sia stato presentato il ricorsoamministrativo ma l'[OSCURATO:PERSONA] non abbia provveduto a riguardo: inquesta ipotesi, il termine di decadenza decorre dalla data delricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni,Numero registro generale 26081/2021 Numero di raccolta generale 26366/2026Numero sezionale 351e7/x20 2a6rt. 46, comma 6, della legge nr. 88 del 1989), preDvaistato p upbebrl icazione 07/10/2026la decisione; III. non sia stato proposto alcun ricorsoamministrativo (o perché non c'è stato alcun provvedimentodell'[OSCURATO:PERSONA], in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato, operché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell'[OSCURATO:PERSONA], l'assicuratonon ha a sua volta presentato un valido ricorso): il dies a quoè, in questa ultima ipotesi, rappresentato dalla data dipresentazione della richiesta di prestazione, cui vieneaddizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'interoprocedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorniper il silenzio rifiuto ex art. 7 della legge nr. 533 del 1973; 90giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitatoprovinciale ex art. 46 comma 5 della legge nr. 88 del 1989; 90giorni per il silenzio rigetto ex art. 46 comma 6 della legge nr.88 del 1989); 14. dunque, le prime due ipotesi presuppongonola presentazione del ricorso amministrativo, nel rispetto,ovviamente, dei termini imposti dal procedimento. Losvolgimento della procedura amministrativa, oltre il terminemassimo previsto per la sua definizione, non potrebbe, infatti,mai incidere sul decorso della decadenza in oggetto, spostandoin avanti il dies a quo per l'inizio del computo del terminedecadenziale (non rileva, perciò, né un ricorso amministrativotardivo, né un provvedimento amministrativo o una decisioneanch'essi tardivi); 15. la terza ipotesi, invece, ricorre nel casoin cui «manchi il ricorso amministrativo»; 16. a chiarimento deiprincipi esposti, si è osservato che «il riferimento alla scadenzadei termini prescritti per l'esaurimento del procedimentoamministrativo» contestualmente ed alternativamente allaprevisione del dies a quo costituito dalla comunicazione delladecisione sul ricorso amministrativo ovvero dal decorso deltermine per rendere la decisione medesima «assorbe proprioNumero registro generla'lee 2v6e08n1t/2u02a1lità della mancata proposizione diN urimcoerrosi ,d i rdaocpcool tala g enerale 26366/2026Numero sezionale 3517/2026 Data pubblicazione 07/10/2026domanda di prestazione» (Cass. nn. 9158 e 15969 del 2017, inmotivazione; in argomento, v., altresì, Cass. nr. 23484 del2024)».4.1. Nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato lapresentazione di un ricorso amministrativo; ricorre, dunque, laseconda ipotesi delineata da Cass. n. 28671/2024 cit., ai fini delcalcolo del termine di decadenza, senza ulteriori addizioniderivanti dal procedimento amministrativo virtuale.5.Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con condanna alpagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza,come liquidate in dispositivo.6. L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 2800,00 per compensi, in € 200,00 peresborsi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del15% ed accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 16 settembre2026.Numero registro generale 26081/2021 Numero di raccolta generale 26366/2026Numero sezionale 351L7/a20 2P6residente Data pubblicazione 07/10/2026Gabriella Marchese