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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 17932/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13713/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale legale rappresentante di 7BG s.r.l. in liquidazione, con sede in Negrar (Verona), elettivamente domiciliatiin Roma, via G. Tiepolo n. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende , unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti - contro AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 673/2020 depositata il21/2/2020 ; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 26/4/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 146/2019, dichiarava il fallimento di 7BG s.r.l. in liquidazione su istanza di Agenzia delle Entrate–Riscossione presentata a mezzo di un Avvocato del libero foro.

2. La Corte d’appello di Venezia, a seguito del reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di 7BG s.r.l. in liquidazione, rilevava –fra l’altro e per quanto qui di interesse –che l’Agenzia delle Entrate–Riscossione e l’Avvocatura dello Stato avevano regolato su base convenzionale la prestazione delle attività di assistenza e rappresentanza in giudizio mediante un protocollo di intesa, includendo fra quelle da affidare al patrocinio dell’Avvocatura anche ogni azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione, fattispecie in cui doveva intendersi ricompresa anche l’azione per la dichiarazione di fallimento del debitore.

Ricordava, poi, che le Sezioni Unite di questa Corte (v.

Cass., Sez.

U., 30008/2019) avevano chiarito che quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un Avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o dall’indisponibilità di quest’ultima ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo.

Riteneva, in applicazione di questi principi al caso di specie, che il ricorso al libero foro postulasse, necessariamente ed implicitamente, la sussistenza del presupposto di legge, quanto meno in termini di indisponibilità dell’Avvocatura di Stato ad assumere il patrocinio, evenienza conforme alle regole del protocollo del 22 giugno 2017.

Ravvisava, pertanto, la validità del mandato conferito dall’Agenzia al difensore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 21 febbraio 2020, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di 7BG s.r.l. in liquidazione, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Agenzia delle Entrate –Riscossione.

L’intimato fallimento di 7BG s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Occorre preliminarmente rilevare, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., l’inammissibilità della documentazione prodotta da parte ricorrente (costituita dalla sentenza n. 25/2023 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado per il Friuli-[OSCURATO:PERSONA]), che non attiene ad alcun profilo di nullità della sentenza impugnata né all’ammissibilità del ricorso.

Non è neppure possibile mettere in discussione, sulla base di tale pronuncia (peraltro impugnata dalla controparte, per ammissione della stessa ricorrente), un profilo di legittimità della declaratoria di insolvenza(costituito dalla legittimazione a sollecitare la declaratoria di fallimento)non contestato in sede in reclamo. 5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 83, 182 e 307 cod. proc. civ., 1, comma 8, d.l. 193/2016, 43 r.d. 1611/1933 e 4-noviesd.l. 34/2019, anche in relazione agli artt.97 Cost. e 11 preleggi: la Corte distrettuale – sottolinea parte ricorrente - non solo ha omesso ogni richiamo alla decisione interlocutoria con cui erastato conc esso un termine alla reclamata, exart. 182 cod. proc. civ., per regolarizzare la procura alle liti, ma non ha neppure considerato che l'Agenzia delle Entrate si era limitata a depositare nel termine assegnatole una nuova procura non accompagnata da alcunadelibera, come invece prescrivono le norme denunciate come violate.

L'eventuale indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio autorizzato avrebbe richiesto, comunque, l’adozione di una delibera da parte dell'Agenzia delle Entrate di scelta e designazione di un Avvocato del libero foro, nell'osservanza dei criteri previsti dal codice dei contratti pubblici, delibera che non poteva essere implicita e andava a prodotta nel termine perentorio assegnato unitamente alla nuova procura, annessa a uno degli atti di cui all'art. 83 cod. proc. civ.; l'Agenzia, invece, si era limitata a depositare telematicamente una nota con una procura neppure allegata, né facente parte integrante di uno degli atti previsti da tale norma.

Allo stesso modo l'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio autorizzato e prescritto dalla convenzione doveva risultare da documentazione appositamente prodotta e non poteva essere implicita;diversamente opinando, si sarebbero eluse le previsioni normative e la relativa convenzione attuativa, che include anche l'istanza di fallimento tra le ipotesi di patrocinio autorizzato, salvo contraria delibera o indisponibilità dell'Avvocatura specificamente risultanti ex actis, con la conseguente violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, imparzialità e buon andamento della [OSCURATO:PERSONA] di cui all'art. 97 Cost..

Infine, il carattere innovativo e non meramente interpretativo dell’art. 4-noviesd.l. 34/2019, introdotto dalla legge di conversione n. 58/2019, entrata in vigore (il 30 giugno 2019) solo successivamente al deposito dell’istanza di fallimento, comportava l'inapplicabilità di tale norma alla procura conferita ad Avvocato del libero foro in calce all'istanza di fallimento depositata nel maggio 2019. 5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello non ha considerato che l’Agenzia delle Entrate, a fronte del rilievo contenuto nell’atto di reclamo della nullità dell’istanza di fallimento per difetto di ius postulandiin capo all’Avvocato del libero foro che ne aveva curato in origine la presentazione, aveva l’onere di attivarsi per la sanatoria fin dalla sua costituzione in giudizio, senza attendere l’assegnazione di un termine ex officioper provvedere in tal senso.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondati.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. Cass., Sez.

U., 30008/2019) e ribadire (si vedano in proposito Cass. 36498/2021, Cass. 31656/2021 e Cass. 16314/2021; le ultim e due pronunce riguardano giudizi in cui era stata posta in discussione proprio l’istanza di fallimento presentata dall’ Agenzia delle Entrate tramite Avvocati del libero foro) che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al Tribunale e al G iudice di pace, può avvalersi pure di Avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità e neppure della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. 1611/1933, nel rispetto degli artt. 4 e 17 d. lgs. 50/2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.l. 193/2016, conv. nella l. 225/2016; ciò essa può fare in tutti gli altri casi e in quelli, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale (in base all’apposita convenzione con essa intervenuta), in cui questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; cosicché quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un A vvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di quest’ultima ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.

In tal modo ogni possibile questione al riguardo è stata definita praticamente legittimando le iniziative processuali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'uno o nell'altro senso.

Il primo motivo di ricorso risulta così infondato, perché il ricorso al patrocinio di un Avvocato del libero foro, in caso d'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato, «postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo», come ha esattamente ritenuto la Corte distrettuale facendo applicazione dei principi sopra indicati.

Stessa sorte deve essere attribuita anche al secondo mezzo.

Infatti, non assume alcun rilievo la circostanza che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto della precedente ordinanza con cui era stata disposta la regolarizzazione della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal momento che la questione doveva ritenersi ormai superata per effetto del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che comportava la validità ab originedella costituzione in giudizio del creditore istante.

7. In forzadei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13713/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale legale rappresentante di 7BG s.r.l. in liquidazione, con sede in Negrar (Verona), elettivamente domiciliatiin Roma, via G. Tiepolo n. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende , unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti - contro AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 673/2020 depositata il21/2/2020 ; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 26/4/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 146/2019, dichiarava il fallimento di 7BG s.r.l. in liquidazione su istanza di Agenzia delle Entrate–Riscossione presentata a mezzo di un Avvocato del libero foro. 2. La Corte d’appello di Venezia, a seguito del reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di 7BG s.r.l. in liquidazione, rilevava –fra l’altro e per quanto qui di interesse –che l’Agenzia delle Entrate–Riscossione e l’Avvocatura dello Stato avevano regolato su base convenzionale la prestazione delle attività di assistenza e rappresentanza in giudizio mediante un protocollo di intesa, includendo fra quelle da affidare al patrocinio dell’Avvocatura anche ogni azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione, fattispecie in cui doveva intendersi ricompresa anche l’azione per la dichiarazione di fallimento del debitore. Ricordava, poi, che le Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. U., 30008/2019) avevano chiarito che quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un Avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o dall’indisponibilità di quest’ultima ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo. Riteneva, in applicazione di questi principi al caso di specie, che il ricorso al libero foro postulasse, necessariamente ed implicitamente, la sussistenza del presupposto di legge, quanto meno in termini di indisponibilità dell’Avvocatura di Stato ad assumere il patrocinio, evenienza conforme alle regole del protocollo del 22 giugno 2017. Ravvisava, pertanto, la validità del mandato conferito dall’Agenzia al difensore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 21 febbraio 2020, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di 7BG s.r.l. in liquidazione, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Agenzia delle Entrate –Riscossione. L’intimato fallimento di 7BG s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., l’inammissibilità della documentazione prodotta da parte ricorrente (costituita dalla sentenza n. 25/2023 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado per il Friuli-[OSCURATO:PERSONA]), che non attiene ad alcun profilo di nullità della sentenza impugnata né all’ammissibilità del ricorso. Non è neppure possibile mettere in discussione, sulla base di tale pronuncia (peraltro impugnata dalla controparte, per ammissione della stessa ricorrente), un profilo di legittimità della declaratoria di insolvenza(costituito dalla legittimazione a sollecitare la declaratoria di fallimento)non contestato in sede in reclamo. 5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 83, 182 e 307 cod. proc. civ., 1, comma 8, d.l. 193/2016, 43 r.d. 1611/1933 e 4-noviesd.l. 34/2019, anche in relazione agli artt.97 Cost. e 11 preleggi: la Corte distrettuale – sottolinea parte ricorrente - non solo ha omesso ogni richiamo alla decisione interlocutoria con cui erastato conc esso un termine alla reclamata, exart. 182 cod. proc. civ., per regolarizzare la procura alle liti, ma non ha neppure considerato che l'Agenzia delle Entrate si era limitata a depositare nel termine assegnatole una nuova procura non accompagnata da alcunadelibera, come invece prescrivono le norme denunciate come violate. L'eventuale indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio autorizzato avrebbe richiesto, comunque, l’adozione di una delibera da parte dell'Agenzia delle Entrate di scelta e designazione di un Avvocato del libero foro, nell'osservanza dei criteri previsti dal codice dei contratti pubblici, delibera che non poteva essere implicita e andava a prodotta nel termine perentorio assegnato unitamente alla nuova procura, annessa a uno degli atti di cui all'art. 83 cod. proc. civ.; l'Agenzia, invece, si era limitata a depositare telematicamente una nota con una procura neppure allegata, né facente parte integrante di uno degli atti previsti da tale norma. Allo stesso modo l'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio autorizzato e prescritto dalla convenzione doveva risultare da documentazione appositamente prodotta e non poteva essere implicita;diversamente opinando, si sarebbero eluse le previsioni normative e la relativa convenzione attuativa, che include anche l'istanza di fallimento tra le ipotesi di patrocinio autorizzato, salvo contraria delibera o indisponibilità dell'Avvocatura specificamente risultanti ex actis, con la conseguente violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, imparzialità e buon andamento della [OSCURATO:PERSONA] di cui all'art. 97 Cost.. Infine, il carattere innovativo e non meramente interpretativo dell’art. 4-noviesd.l. 34/2019, introdotto dalla legge di conversione n. 58/2019, entrata in vigore (il 30 giugno 2019) solo successivamente al deposito dell’istanza di fallimento, comportava l'inapplicabilità di tale norma alla procura conferita ad Avvocato del libero foro in calce all'istanza di fallimento depositata nel maggio 2019. 5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello non ha considerato che l’Agenzia delle Entrate, a fronte del rilievo contenuto nell’atto di reclamo della nullità dell’istanza di fallimento per difetto di ius postulandiin capo all’Avvocato del libero foro che ne aveva curato in origine la presentazione, aveva l’onere di attivarsi per la sanatoria fin dalla sua costituzione in giudizio, senza attendere l’assegnazione di un termine ex officioper provvedere in tal senso. 6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondati. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. Cass., Sez. U., 30008/2019) e ribadire (si vedano in proposito Cass. 36498/2021, Cass. 31656/2021 e Cass. 16314/2021; le ultim e due pronunce riguardano giudizi in cui era stata posta in discussione proprio l’istanza di fallimento presentata dall’ Agenzia delle Entrate tramite Avvocati del libero foro) che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al Tribunale e al G iudice di pace, può avvalersi pure di Avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità e neppure della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. 1611/1933, nel rispetto degli artt. 4 e 17 d. lgs. 50/2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.l. 193/2016, conv. nella l. 225/2016; ciò essa può fare in tutti gli altri casi e in quelli, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale (in base all’apposita convenzione con essa intervenuta), in cui questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; cosicché quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un A vvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di quest’ultima ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. In tal modo ogni possibile questione al riguardo è stata definita praticamente legittimando le iniziative processuali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'uno o nell'altro senso. Il primo motivo di ricorso risulta così infondato, perché il ricorso al patrocinio di un Avvocato del libero foro, in caso d'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato, «postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo», come ha esattamente ritenuto la Corte distrettuale facendo applicazione dei principi sopra indicati. Stessa sorte deve essere attribuita anche al secondo mezzo. Infatti, non assume alcun rilievo la circostanza che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto della precedente ordinanza con cui era stata disposta la regolarizzazione della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal momento che la questione doveva ritenersi ormai superata per effetto del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che comportava la validità ab originedella costituzione in giudizio del creditore istante. 7. In forzadei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen
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