CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 giugno 2021
Cassazione n. 31656/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35241-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2220/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello di Catania che ne ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale di Siracusa su richiesta dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocatura dello Stato ha replicato con controricorso; la ricorrente ha depositato una memoria. Considerato che: I. - col primo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 12, 24, 31, 40, 46 e 87 del d.P.R. n. 602 del 1973 perché l'istanza di fallimento sarebbe stata presenta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione al di fuori della propria competenza territoriale rispetto al domicilio fiscale della società; il motivo è manifestamente infondato, poiché muove dall'errato presupposto che l'attività risolta nell'istanza di fallimento rientri nell'alveo della Ric. 2019 n. 35241 sez. M1 - ud. 15-06-2021 -2- potestà di riscossione coattiva del credito erariale, alla quale unicamente si riferisce, invece, la questione della competenza territoriale (amministrativa) dell'agenzia fiscale; così non è, visto che ai fini della dichiarazione di fallimento l'iniziativa dell'agenzia fiscale è presa in considerazione in rapporto alla competenza (giurisdizionale) del tribunale fallimentare, esattamente come accade per qualunque altro creditore; II. - col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 del d.l. n. 193 del 2016 e 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, poiché l'istanza di fallimento avrebbe dovuto esser giudicata inammissibile per nullità della procura, essendo stata questa conferita a un avvocato del libero foro; il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ.; questa Corte ha chiarito che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, può avvalersi pure di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità e neppure della delibera prevista dall'art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611 del 1933 - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, Ric. 2019 n. 35241 sez. M1 - ud. 15-06-2021 -3- quinto comma, del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016; ciò essa può fare in tutti gli altri casi e in quelli, pure riservati convenzionalmente all'avvocatura erariale (in base alla apposita Convenzione con essa intervenuta), in cui questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; cosicché quando la scelta tra il patrocinio dell'avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' Agenzia e l'avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U n. 30008-19); in tal modo ogni possibile questione al riguardo è stata definita praticamente legittimando le iniziative processuali dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] nell'uno o nell'altro senso; le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2019 n. 35241 sez. M1 - ud. 15-06-2021 -4- contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2021.