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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 12861/2025

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in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e di fesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliataex lege, ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Paolo, [OSCURATO:PERSONA] Tonino e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma pubblicatail 15.7.2021; FATTO E DIRITTO Considerato che: con atto pervenuto il 30.1.2025l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei controricorrenti, ha depositato una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente,ma non dal suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], stante Locazione uso diverso il decesso del medesimo intervenuto medio tempore , nella quale si rappresenta che tra le parti del presente procedimento è intervenuto un accordo transattivo, debitamente allegato, comprendente la rinuncia al ricorso; in tale atto si chiede pure che la Cortedichiari estinto il procedimento con compensazione delle spese di lite.

Ritenutoche: la rinunzia al ricorso deve essere sottoscritta oltre che dalla parte personalmente anche dal suo difensore, ai sensi dell'art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per Cassazione, la quale sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea -nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questo - a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere (v.

Cass., sez.

I, 7 marzo 2008, n. 6189).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e di fesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliataex lege, ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Paolo, [OSCURATO:PERSONA] Tonino e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma pubblicatail 15.7.2021; FATTO E DIRITTO Considerato che: con atto pervenuto il 30.1.2025l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei controricorrenti, ha depositato una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente,ma non dal suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], stante Locazione uso diverso il decesso del medesimo intervenuto medio tempore , nella quale si rappresenta che tra le parti del presente procedimento è intervenuto un accordo transattivo, debitamente allegato, comprendente la rinuncia al ricorso; in tale atto si chiede pure che la Cortedichiari estinto il procedimento con compensazione delle spese di lite. Ritenutoche: la rinunzia al ricorso deve essere sottoscritta oltre che dalla parte personalmente anche dal suo difensore, ai sensi dell'art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per Cassazione, la quale sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea -nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questo - a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere (v. Cass., sez. I, 7 marzo 2008, n. 6189). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12861/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris