CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 settembre 2026
Cassazione n. 25806/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati3483 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 91/2021 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 10/05/2021 R.G.N. 304/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19290/2021Numero di raccolta generale 25806/20261. Con sentenza n. 246 del 2020, il Tribunale di Bergamo haData pubblicazione 25/09/2026accolto parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Norberto nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza eAssistenza dei Geometri liberi professionisti e ha accertato ildiritto dell’assicurato alla riliquidazione della pensione dianzianità, con decorrenza dal 1° luglio 2002, secondo l’unicocriterio retributivo previsto dal regolamento di esecuzione del1997, senza frazionamento in sub quote e senza applicazionedel massimale pensionistico introdotto con delibera del 28giugno 1997. Ha inoltre dichiarato illegittime le trattenuteoperate dal 2014 a titolo di contributo di solidarietà econdannato la Cassa alla restituzione di euro 12.449,76.2. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 91 del 2021,ha rigettato l’appello della Cassa, confermando la decisione diprimo grado.3. Avverso la sentenza la Cassa ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.4. Il pensionato ha resistito con controricorso.5. Con atto del 3 settembre 2026, la Cassa ricorrente harinunciato al ricorso. La rinuncia è stata accettata dalcontroricorrente. Le parti hanno concordemente chiestodichiararsi l’estinzione del giudizio, con compensazioneintegrale delle spese6.All’esito dell’adunanza camerale del 15 settembre 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine digiorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la Cassa denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 509 del 1994e dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in relazioneNumero registro generale 19290/2021all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Sostiene che iNl umero sezionale 3483/2026Numero di raccolta generale 25806/2026massimale pensionistico rientri nell’autonomia gestionale,Data pubblicazione 25/09/2026organizzativa e contabile riconosciutale e costituisca misuraidonea ad assicurare l’equilibrio finanziario e la solidarietà intrae intergenerazionale, anche in correlazione con il massimalecontributivo.2. Con il secondo motivo, la Cassa denuncia nuovamenteviolazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, della leggen. 335 del 1995. Assume che il principio del pro rata temporisvieti l’applicazione del massimale soltanto alle anzianitàmaturate anteriormente alla delibera del 28 giugno 1997,mentre ne consentirebbe l’operatività sulle quote di pensionecorrispondenti alle anzianità successive.3. Con atto del 3 settembre 2026, la Cassa ricorrente harinunciato al ricorso. La rinuncia è stata accettata dalcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA]; le parti hannoconcordemente chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, concompensazione integrale delle spese.4. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che la rinunzia al ricorso deve esseresottoscritta oltre che dalla parte personalmente anche dal suodifensore, ai sensi dell'art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; ladichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso perCassazione, la quale sia sottoscritta solo dalla parte e non anchedal suo difensore, è inidonea - nonostante l'adesione delresistente e del difensore di questo - a determinare l'estinzionedel giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interessedel ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiaratainammissibile per cessazione della materia del contendere (v.Cass. n. 12861/2025; n. 6189/2008).Numero registro generale 19290/2021Numero sezionale 3483/20265. Deve, quindi, dichiararsi l’inammissibilità del ricorsNou meer,o dii nra ccolta generale 25806/2026Data pubblicazione 25/09/2026conformità alla richiesta concorde delle parti, le spese delgiudizio di legittimità devono essere integralmente compensate. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenutacessazione della materia del contendere; compensa le spese delgiudizio di legittimitàNulla per il raddoppio del contributo unificato.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 15 settembre2026.La PresidenteRossana Mancino