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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 08596/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11158-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende - controricorrenti - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11158/2017 avverso la sentenza n. 315/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 344/2022Numero di raccolta generale 8596/2022 PALERMO, depositata il 21/02/2017; Data pubblicazione 16/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Cefalù, invocando l’accertamento della loro proprietà di un fondo rustico e la nullità del contratto in virtù del quale i convenuti avevano apparentemente acquistato, a non domino, la proprietà del detto bene.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del fondo controverso.

Con sentenza n. 297/2010 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale, dichiarando il fondo di proprietà dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Interponevano appello avverso detta decisione gli originari attori e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 315/2017, resa nella resistenza di parte appellata, rigettava il gravame.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] della Croce, affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11158/2017 degli artt. 2697, comma secondo, 832 e 948 c.c., in relazione all’art. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 344/2022Numero di raccolta generale 8596/2022 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe Data pubblicazione 16/03/2022 erroneamente ritenuto la vendita a non domino astrattamente idonea a trasferire la proprietà del bene che ne costituisce l’oggetto, sulla base del solo fatto che il venditore si fosse dichiarato proprietario del bene stesso per usucapione.

La censura è inammissibile.

I ricorrenti deducono che il dante causa dei controricorrenti non avrebbe potuto vendere loro il terreno, non essendone proprietario.

Né sarebbe sufficiente il fatto che egli abbia dichiarato, nell’atto di vendita, di aver usucapito il cespite, in quanto detto acquisto a titolo originario non era stato preventivamente dichiarato per via giudiziale.

Il titolo allegato dagli odierni controricorrenti, dunque, avrebbe dovuto essere considerato nullo, e comunque non idoneo ai fini del trasferimento della proprietà del bene controverso.

La doglianza non tiene conto del principio secondo cui “In tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20715 del 13/08/2018, Rv. 650014; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19724 del 03/10/2016, Rv. 641210).

Non v’è dubbio che, nella specie, il titolo vantato dal [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] fosse astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà del bene di cui è causa, posto che a tal fine è sufficiente anche un “… acquisto invalido o proveniente a non domino” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22348 del26/10/2011, Rv. 619866).

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale, che a sua volta aveva dichiarato l’intervenuta usucapione del fondo controverso in capo agli odierni controricorrenti F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11158/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 344/2022 sulla base del complessivo apprezzamento delle risultanze della [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8596/2022Data pubblicazione 16/03/2022 prova orale escussa nel corso del giudizio di merito.

La fattispecie acquisitiva a titolo originario, dunque, è stata configurata dal giudice di merito all’esito di un accertamento di fatto, alla luce del quale è stata ravvisata la sussistenza, in capo agli odierni controricorrenti, del possesso ultraventennale del cespite oggetto di causa, in forza dell’accessione del loro possesso, successivo all’acquisto del 1995, a quello esercitato, prima di tale data, dal loro dante causa, e della durata complessiva del potere di fatto sulla cosa per un periodo superiore al ventennio.

Detto accertamento si fonda sulla mera esistenza del titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del bene di cui è causa; il profilo della validità, o meno, di quest’ultimo, non assume dunque alcuna rilevanza ai fini della decisione.

Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., nonché la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti per l’usucapione, in favore degli odierni controricorrenti, della proprietà del bene controverso.

Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato lo stato di non uso ultraventennale del fondo di cui è causa, accertato dal C.T.U.

Detto abbandono impediva, ad avviso dei ricorrenti, di poter configurare i presupposti per l’usucapione del bene in favore degli odierni controricorrenti.

Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili.

Con esse, infatti, i ricorrenti invocano, in realtà, un riesame della valutazione in fatto e dell’apprezzamento delle prove svolte dal giudice di merito.

Va, al riguardo, ribadito, quanto al primo aspetto, che il motivo F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11158/2017 di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 344/2022Numero di raccolta generale 8596/2022 revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito Data pubblicazione 16/03/2022 tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Quanto al secondo aspetto, invece, le doglianze in esame non tengono conto dell’ulteriore principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Nè si configura, nel caso di specie, alcun profilo di omesso esame della C.T.U., avendola il giudice di merito considerata, nell’ambito del complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie dallo stesso condotto.

Illuminante, sul punto, è il passaggio contenuto nella penultima pagina della sentenza impugnata, secondo cui “… seppure il consulente ha evidenziato lo stato di abbandono del fondo, ciò non contrasta con le modalità di uso del fondo da parte degli appellati, risultanti dalle deposizioni testimonial richiamate, anche sotto il profilo temporale”.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11158/2017 In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 344/2022Numero di raccolta generale 8596/2022 Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da Data pubblicazione 16/03/2022 dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16 febbraio 2022.

Il Presidente (L.

Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11158-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende - controricorrenti - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11158/2017 avverso la sentenza n. 315/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 344/2022Numero di raccolta generale 8596/2022 PALERMO, depositata il 21/02/2017; Data pubblicazione 16/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Cefalù, invocando l’accertamento della loro proprietà di un fondo rustico e la nullità del contratto in virtù del quale i convenuti avevano apparentemente acquistato, a non domino, la proprietà del detto bene. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del fondo controverso. Con sentenza n. 297/2010 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale, dichiarando il fondo di proprietà dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Interponevano appello avverso detta decisione gli originari attori e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 315/2017, resa nella resistenza di parte appellata, rigettava il gravame. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] della Croce, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11158/2017 degli artt. 2697, comma secondo, 832 e 948 c.c., in relazione all’art. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 344/2022Numero di raccolta generale 8596/2022 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe Data pubblicazione 16/03/2022 erroneamente ritenuto la vendita a non domino astrattamente idonea a trasferire la proprietà del bene che ne costituisce l’oggetto, sulla base del solo fatto che il venditore si fosse dichiarato proprietario del bene stesso per usucapione. La censura è inammissibile. I ricorrenti deducono che il dante causa dei controricorrenti non avrebbe potuto vendere loro il terreno, non essendone proprietario. Né sarebbe sufficiente il fatto che egli abbia dichiarato, nell’atto di vendita, di aver usucapito il cespite, in quanto detto acquisto a titolo originario non era stato preventivamente dichiarato per via giudiziale. Il titolo allegato dagli odierni controricorrenti, dunque, avrebbe dovuto essere considerato nullo, e comunque non idoneo ai fini del trasferimento della proprietà del bene controverso. La doglianza non tiene conto del principio secondo cui “In tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20715 del 13/08/2018, Rv. 650014; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19724 del 03/10/2016, Rv. 641210). Non v’è dubbio che, nella specie, il titolo vantato dal [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] fosse astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà del bene di cui è causa, posto che a tal fine è sufficiente anche un “… acquisto invalido o proveniente a non domino” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22348 del26/10/2011, Rv. 619866). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale, che a sua volta aveva dichiarato l’intervenuta usucapione del fondo controverso in capo agli odierni controricorrenti F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11158/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 344/2022 sulla base del complessivo apprezzamento delle risultanze della [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8596/2022Data pubblicazione 16/03/2022 prova orale escussa nel corso del giudizio di merito. La fattispecie acquisitiva a titolo originario, dunque, è stata configurata dal giudice di merito all’esito di un accertamento di fatto, alla luce del quale è stata ravvisata la sussistenza, in capo agli odierni controricorrenti, del possesso ultraventennale del cespite oggetto di causa, in forza dell’accessione del loro possesso, successivo all’acquisto del 1995, a quello esercitato, prima di tale data, dal loro dante causa, e della durata complessiva del potere di fatto sulla cosa per un periodo superiore al ventennio. Detto accertamento si fonda sulla mera esistenza del titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del bene di cui è causa; il profilo della validità, o meno, di quest’ultimo, non assume dunque alcuna rilevanza ai fini della decisione. Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., nonché la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti per l’usucapione, in favore degli odierni controricorrenti, della proprietà del bene controverso. Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato lo stato di non uso ultraventennale del fondo di cui è causa, accertato dal C.T.U. Detto abbandono impediva, ad avviso dei ricorrenti, di poter configurare i presupposti per l’usucapione del bene in favore degli odierni controricorrenti. Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili. Con esse, infatti, i ricorrenti invocano, in realtà, un riesame della valutazione in fatto e dell’apprezzamento delle prove svolte dal giudice di merito. Va, al riguardo, ribadito, quanto al primo aspetto, che il motivo F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11158/2017 di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 344/2022Numero di raccolta generale 8596/2022 revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito Data pubblicazione 16/03/2022 tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Quanto al secondo aspetto, invece, le doglianze in esame non tengono conto dell’ulteriore principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nè si configura, nel caso di specie, alcun profilo di omesso esame della C.T.U., avendola il giudice di merito considerata, nell’ambito del complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie dallo stesso condotto. Illuminante, sul punto, è il passaggio contenuto nella penultima pagina della sentenza impugnata, secondo cui “… seppure il consulente ha evidenziato lo stato di abbandono del fondo, ciò non contrasta con le modalità di uso del fondo da parte degli appellati, risultanti dalle deposizioni testimonial richiamate, anche sotto il profilo temporale”. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11158/2017 In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 344/2022Numero di raccolta generale 8596/2022 Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da Data pubblicazione 16/03/2022 dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16 febbraio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I