CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22238/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FILIPPETTONumero registro generale 13298/2023Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 22238/2026Data pubblicazione 29/06/2026PICCOLI CARLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LIUTALBANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre in qualità di eredi di PICCININATTILIO), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FATTORITARCISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GRASSOANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], MELLINA – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBIASIOL GERARDA- intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 166/2023,depositata il 3 aprile 2023 e notificata il 4 aprile 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda in fatto viene ricostruita dalla sentenza impugnatanei termini che seguono:- il Tribunale di Pordenone accolse la domanda con la quale MarcoPillot aveva chiesto che fosse accertata, nei confronti di GiovanniInserillo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la proprietà di una strisciadi terreno, catastalmente suddivisa in cinque mappali, posta lungo ilconfine del fondo a lui stesso appartenente, sito nel territorio delComune di Roveredo in Piano;Numero registro generale 13298/2023Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 22238/2026Data pubblicazione 29/06/2026- l’attore aveva sostenuto di aver realizzato, in accordo con laproprietà finitima, un muro corrente lungo un lato del suo fondo; ilterreno di cui reclamava la proprietà era costituito da un lembocorrente per la lunghezza del muro, che i convenuti avevanooccupato;- in uno con il rigetto della domanda, il tribunale respinse lariconvenzionale con la quale i convenuti avevano chiesto che fosseaccertato il loro acquisto per usucapione dell’area in oggetto;- la sentenza del tribunale fu annullata dalla Corte d’appello diTrieste, la quale, con riferimento alla domanda di usucapione, osservòche doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti ilegittimati passivi, identificati nei comproprietari dell’intero terrenoconfinante con quello del Pillot, sul quale tale [OSCURATO:PERSONA] a diversi soggetti;- gli originari convenuti, pertanto, riassunsero il giudizio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], e dei restanticomproprietari degli immobili già edificati dalla cooperativa edilizia,indicati in epigrafe;- all’esito del giudizio, il tribunale respinse la domanda diusucapione, ritenendo non dimostrato l’animus possidendi da partedegli affermati usucapenti.2. La sentenza fu oggetto di separati appelli da parte di alcuni deisoccombenti; riunite le impugnazioni, la Corte d’appello le accolse,accertando l’intervenuta usucapione dell’area a favore di tutti icomproprietari delle villette.I giudici distrettuali ritennero anzitutto che l’accertamentoandasse limitato all’elemento soggettivo; il corpus possessionis,rappresentato dall’esistenza di opere al di là del muro di confine (unaNumero registro generale 13298/2023Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 22238/2026Data pubblicazione 29/06/2026recinzione, alcuni manufatti e delle piantumazioni), doveva ritenersicoperto da giudicato, stante l’assenza di motivi d’appello sul punto.Ciò posto, osservarono che dalle stesse opere poteva bendesumersi anche l’animus possidendi, poiché esse evidenziavano chel’area era posta «al servizio delle singole unità immobiliari e cioè dellevillette a suo tempo edificate dalla [OSCURATO:PERSONA]», e quindiindicavano univocamente, con valore di prova presuntiva, un impiegouti domini della stessa da parte dei proprietari di tali unità immobiliari.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] conricorso per cassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso, mentre i restanti intimati non hanno svolto difese.Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie inprossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazionedell’art. 1141 c.c., nonché omesso esame di un fatto controverso edecisivo per il giudizio.Il ricorrente osserva che, in forza della disposizione evocata, lapresunzione del possesso utile all’usucapione opera quando larelazione con il bene consegue a un atto volontario di apprensione daparte dell’interessato, e non quando, invece, la disponibilità delmedesimo bene è frutto di un atto dispositivo compiuto dalproprietario.Assume, quindi, che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità materiale dell’area oggetto di pretesausucapione per effetto di un «atto di regolamento di confini eNumero registro generale 13298/2023Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 22238/2026Data pubblicazione 29/06/2026apposizione di termini» concluso il 23 settembre 1983 con il suo dantecausa [OSCURATO:PERSONA], originario attore.In tale atto si specificava che «il riconfinamento avrebbe avutoluogo con l’esclusione di qualsivoglia effetto traslativo di superficicensuarie»; dal che doveva necessariamente inferirsi che lacooperativa aveva conseguito la disponibilità dell’area con l’intento dinon mutare il titolo di proprietà della stessa, ottenendone dunque lamera detenzione.Su tale base, difettando una condotta dei confinanti qualificabilecome interversione nel possesso, il ricorrente afferma che nonsussisterebbero i presupposti per l’operatività del meccanismoacquisitivo.1.1. Per la parte in cui denunzia una violazione di legge, la censuraè inammissibile.Nel ritenere sussistente un valido possesso ad usucapionem, laCorte d’appello ha svolto un apprezzamento delle prove documentaliacquisite, dalle quali emergeva che sull’area oggetto di controversiaerano state realizzate opere – quali, in particolare, una rete di confinee un’area piantumata – espressive della volontà del loro autore dicomportarsi come l’effettivo proprietario del bene, esercitando unpotere di fatto autonomo e non subordinato.A tale apprezzamento il ricorrente contrappone una propriavalutazione dei documenti prodotti in causa, invocando, inparticolare, la possibile rilevanza dell’accordo per il confinamento frale proprietà.La doglianza, pertanto, quantunque proposta come denunzia diuna violazione di legge, tende a un’inammissibile pretesa dirivalutazione di risultanze di fatto, con il risultato surrettizio ditrasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,Numero registro generale 13298/2023Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 22238/2026Data pubblicazione 29/06/2026giudizio di merito, nel quale ridiscutere il contenuto di fatti e vicendeprocessuali e di apprezzamenti non condivisi del giudice a quo.Del resto, questa Corte ha ripetutamente affermato che lavalutazione delle prove e la scelta, tra le varie risultanze probatorie,di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nelporre a fondamento della propria decisione una fonte di prova conesclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare leragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutereogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanzeche, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamenteincompatibili con la decisione adottata (ex multis, Cass. n.27432/2023).1.2. In ogni caso, e anche con riferimento all’ulteriore profilo didoglianza in cui si articola, il motivo è infondato.L’assunto del ricorrente secondo cui il negozio di regolamento deiconfini non comportava alcun effetto traslativo di superfici, infatti,non è da solo sufficiente a sostenere la tesi secondo cui il proprietariodel fondo confinante era titolare di un mero diritto personale digodimento sull’area oggetto di controversia e, pertanto, avrebbedovuto fare opposizione al possessore ai sensi e per gli effetti di cuiall’art. 1141 c.c.Ed infatti, una tale locuzione, in assenza di prova certa circal’esatta collocazione del confine fra le due proprietà, non valeva, diper sé sola, a significare il riconoscimento, da parte del confinante,del fatto che l’area in questione apparteneva al Pillot, ma fungevaunicamente da attestazione del fatto che l’accordo sulla realizzazionedel muro non produceva alcun effetto traslativo.Numero registro generale 13298/2023Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 22238/2026Data pubblicazione 29/06/2026Tale essendo la situazione di fatto, correttamente i giudicid’appello hanno richiamato il consolidato orientamento di questaCorte secondo cui il possesso utile ad usucapionem «non è esclusodalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titoloche legittimi il potere, posto che l’animus possidendi consisteunicamente nell’intento di tenere la cosa come propria mediantel’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro dirittoreale, indipendentemente dall’effettiva esistenza del relativo diritto odella conoscenza del diritto altrui» (così Cass. n. 7757/2011, citata apag. 10 della sentenza impugnata; nello stesso senso, fra lenumerose altre conformi, si veda Cass. n. 13153/2021).Sul punto, è opportuno affermare il seguente principio di diritto:“la semplice consapevolezza, in capo a chi invoca l’usucapione di unbene a suo favore, della possibilità che altri sia il proprietario del benestesso, non esclude la sussistenza di un possesso utile all’usucapione;occorre invece a tal fine che il possessore, per il modo in cui questaconoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima lavolontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, attesoche l'animus possidendi non consiste nella convinzione di esseretitolare del diritto reale, ma nell’intenzione di comportarsi come tale,mediante esercizio delle facoltà corrispondenti”.2. Il secondo mezzo denunzia violazione o falsa applicazionedell’art. 1158 c.c.La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenutoaccertata, e comunque coperta da giudicato, la sussistenza del corpuspossessionis in relazione all’area in questione.Il ricorrente sostiene che, trattandosi di area pertinenziale, laCorte d’Appello ne avrebbe illogicamente ricavato l’acquisto «in capoa determinati soggetti, singolarmente od in comunione tra loro, per ilNumero registro generale 13298/2023Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 22238/2026Data pubblicazione 29/06/2026solo fatto che questi risultassero attuali proprietari dei mappaliqualificati come principali», con ciò facendo «derivare l’esercizio delpotere di fatto sulla cosa pertinenziale in capo al preteso usucapenteper il solo fatto che questo sia il corrente proprietario della cosaprincipale».Da tanto, del resto, era derivata «l’inammissibile e incongruentedeclaratoria di acquisto per usucapione di due fondi […] in capo, tragli altri, a due soggetti, sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che mai sono stati parte del giudizio e che, pertanto, mai nessunadomanda hanno spiegato in tal senso».2.1. Il motivo è infondato, ma il relativo scrutinio rende necessariocorreggere la motivazione della sentenza impugnata.Come si è già rilevato, la Corte d’appello ha ritenuto pacifica lacircostanza dell’avvenuta realizzazione di opere, da parte deiproprietari dell’area latistante a quella del Pillot, sulla porzione diterreno oggetto di controversia, osservando che tale circostanza, dasola, era idonea a designare la sussistenza del corpus possessionis;ha poi specificato che, in assenza di motivi di appello su tale rilievo,la sussistenza dell’elemento oggettivo doveva ritenersi coperta dagiudicato.Tale ultima affermazione non può essere condivisa.Va al riguardo richiamato il consolidato orientamento di questaCorte secondo cui il giudicato interno non si determina sul fatto, masu una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenzarappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisireautonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia; pertanto,l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi diquella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essaidentifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice diNumero registro generale 13298/2023Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 22238/2026Data pubblicazione 29/06/2026riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che,sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti,neppure in via implicita, dal motivo di gravame (così, fra le altre,Cass. n. 32563/2024, Cass. n. 30728/2022).Dando continuità a tale principio, va dunque osservato che laproposizione di appello sul solo presupposto soggettivodell’usucapione comportava la necessità di riconsiderare per intero ipresupposti per l’operatività del meccanismo acquisitivo.2.2. Posta tale premessa, la sentenza impugnata va comunqueesente da censura nella parte in cui ha ritenuto sufficientementedimostrata la sussistenza del corpus possessionis, per effettodell’accertata presenza di opere sull’area in contestazione.Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, infatti, taleaffermazione non si è fondata sul mero rilievo del fatto che taleporzione costituiva una pertinenza degli immobili edificati sullaproprietà attigua, ma sulla circostanza dell’avvenuta realizzazione diopere sulla stessa, da parte della proprietà confinante, che esprimeval’esercizio di un potere corrispondente al contenuto del dirittodominicale.E poiché, come si è già osservato, questa statuizione è fondataespressamente sulla valutazione delle risultanze istruttorie, è per talesola ragione che essa non è qui sindacabile nel verso operato dallacensura.3. Il terzo motivo, infine, denunzia violazione o falsa applicazionedell’art. 1146 c.c.Il ricorrente osserva che, secondo la tesi avversaria, l’eserciziodell’asserito possesso sull’area oggetto di controversia sarebbeiniziato in capo alla [OSCURATO:PERSONA], «per poi esserecontinuato negli “ex soci” di questa, nonché, infine, trasmesso aNumero registro generale 13298/2023Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 22238/2026Data pubblicazione 29/06/2026favore di soggetti asseritamente aventi causa, inter vivos o mortiscausa, di detti soci ovvero di altri asseriti possessori intermedi».Ciò posto, lamenta che nel caso di specie sarebbe mancatoqualsiasi accertamento della successione nel possesso fra lacooperativa e le parti istanti, evidenziando che il Tribunale diPordenone aveva rilevato un radicale difetto di prova di un titoloastrattamente idoneo a trasferire il diritto che costoro pretendevanodi aver usucapito.3.1. Il motivo è fondato.Com’è noto, ai fini dell’accessione nel possesso ex art. 1146,comma secondo, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall’unoall’altro dei successivi possessori, e il successore a titolo particolarepossa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che iltrasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo alpassaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene, o comunquein grado di giustificare la traditio del bene oggetto del possesso (explurimis, Cass. n. 8579/2023; Cass. n. 8596/2022; Cass. n.19724/2016).La sentenza impugnata (pag. 9) ha dato conto del fatto che l’areain questione risulta «al servizio delle singole unità immobiliari e cioèdelle villette a suo tempo edificate dalla [OSCURATO:PERSONA]», facendodiscendere da tale sola circostanza il rilievo dell’intervenutausucapione a favore di tutti i soggetti indicati in epigrafe, senza alcunaspecificazione circa le modalità con le quali ciascuno di essi erasucceduto all’originaria proprietaria nel possesso dell’area oggetto dipretesa.I giudici d’appello, pertanto, non risultano aver svolto tale decisivoaccertamento.Numero registro generale 13298/2023Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 22238/2026Data pubblicazione 29/06/2026Né – una volta esclusa la sussistenza di un giudicato sul punto,per le ragioni addotte in precedenza – può ritenersi che dettacircostanza fosse incontestata dall’odierno ricorrente, il quale,secondo quanto dallo stesso riportato (anche mediante l’allegazioneal ricorso della comparsa di costituzione in appello), aveva sul puntoottenuto una statuizione favorevole dal giudice di primo grado e,successivamente, riproposto la questione innanzi alla Corteterritoriale.4. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, con rigettodei restanti; la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice aquo, affinché, in diversa composizione, provveda al riesame dellacontroversia in relazione al motivo accolto.Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spesedel presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i restanti,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corted’appello di Trieste in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, il 23 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci