CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 27432/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12649/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA],N. 154/DE, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BIZZARRI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.30, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO GENOVA n. 158/2019 depositata il 05/02/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento di quello incidentale; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrent i e [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrent i che hanno insistito nelle rispettive conclusioni di cui agli atti; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietari di appartamenti ubicati nel condominio “[OSCURATO:PERSONA]” convenivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per accertare la Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 proprietà condominiale del sottotetto dell’edificio trasformato dai convenuti in pertinenza dei loro rispettivi appartamenti con condanna al pagamento della somma di euro 232000 come individuata nella relazione peritale resa all’esito dell’accertamento tecnico preventivoinstaurato prima del giudizio di merito. Gli attori chiedevano anche, in via subordinata, la condanna dei convenuti al pagamento della somma dovuta per le spese di aggiornamento dei millesimi e il riconoscimento di una servitù di passaggio per accedere al tetto di copertura. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva le domande attoree, dichiarava che il sottotetto dell ’edificio sito nel condominio La rondine era di proprietà condominiale, rigettava le domande riconvenzionali delle parti convenute e lecondannava alla riduzione in pristino del tettodell’immobile, rigettava la domanda risarcitoria dellaparte attrice. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vita e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede diMaria [OSCURATO:PERSONA], parti convenute soccombenti, proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 3.1 Mariapia B izzarri , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] T estini , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] va , [OSCURATO:PERSONA], Maria V ecchione , [OSCURATO:PERSONA] C arbone , [OSCURATO:PERSONA] olio e [OSCURATO:PERSONA] resistevano all’appello e proponevano appello incidentale. 4. La C orte d’appello di Genova , in parziale accoglimento dell’appello,rigettava la domanda di riduzione in pristino del tetto Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 dell’immobile, confermando nel resto la sentenza gravata e rigettando l’appello incidentale. 4.1 In particolare, la C orte d’ A ppello evidenziava c he la domanda di rimessa in pristino dell’edificio condominiale, costituendo una vera e propria mutatio libelli,era tardiva in quanto proposta in via subordinata solo con la memoria ex articolo 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.. Infatti, la domanda inizialmente proposta atteneva all’accertamento della proprietà condominiale del sottotetto e alla condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 232.000 a titolo di risarcimento del danno. Solo con la memoria ex articolo 183 c.p.c. gl i attori avevano integrato la domanda in via subordinata in caso di rigetto della domanda principale di dichiarazione della proprietà condominiale del sottotetto con la richiesta di condanna alla rimessa in pristino del tetto oltre alla costituzione della servitù e al rifacimento dei millesimi. Tale domanda rivestiva carattere di novità incidendo su un bene diverso quale la copertura dell’edificio piuttosto che il sottotetto, in volgendo questioni giuridiche differenti . Inoltre , la richiesta era contraddittoria rispetto alle altre domande anche di natura risarcitoria ed era stata formulata solo nel caso di accertamento della proprietà esclusiva del sottotetto mentre la sentenza neaveva accertato la condominialità. 4.2 La Corte d'Appello, invece, rigettava il motivo di gravame circa la natura condominiale o privata del sottotetto escludendo che dai titoli di acquisto degli appellanti lo stesso potesse intendersi ricompreso nell’immobile compravenduto. Il sottotetto , infatti , in quanto volume tecnico potenzialmente a servizio dell’appartamento posto all’ultimo piano del condominio,contenente al proprio interno Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 manufatti o impianti condominiali non era un punto di riferimento per l’individuazione del confine. L’espressione generica indicata negli attidi acquisto non consentiva di affermare che nella volontà delle parti,in particolare dell’originario unico proprietario, vi fosse quella di inserire il sottotetto nell’oggetto del contratto di compravendita. L’osservazione del primo giudice secondo cui non vi era negli atti alcuna indicazione della porzione di sottotetto eventualmente cedutaera condivisibile. Significativ o era , altresì , il fattoche, prima dei recenti e consistenti interventi effettuati dagli appellanti, il sottotetto si presentava come un unico vano accessibile solo dal vano scale. Doveva confermarsi pertanto la pronuncia laddove aveva escluso la proprietà esclusiva del sottotetto acquistato a titolo derivativo da parte dei convenuti. 4.3 Allo stesso modo doveva escludersi la dedotta violazione dell’articolo 1117 c.c. sulla natura di bene privat o del medesimo sottotetto. Nel la specie, infatti , le dimension i del sottotetto dimostratedalla realizzazione di unità abitative non era no tali da indicare una funzione esclusiva di is olament o e protezione d a l caldo, dal freddo e dall’umidità de gli appartamenti posti all’ultimo piano. I noltre , dalla relazione del consulente tecnico svolta nella procedura di accertamento tecnico preventivo risultava che la zona di sottotetto era costituita da un’ampia zona libera alla quale si accedeva dal vano scale tramite una porta sito al piano quarto senza apertura con collegamento tramite quattro gradini al vano locale macchine dell’ascensore. La vasta area di sottotetto, coperta con una struttura lignea poggiante su murettidiscontinui in laterizio si presentava non rifinita e come si suol dire al grezzo. Proprio la tipologia di locale non rifinitoaccessibile dal vano scale nel quale Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 era posizionato i l locale macchine dell’ascensore , impianto a servizio del bene comune,deponeva per la sua condominialità. 4.4 Doveva rigettarsi anche il motivo attinente al rigetto della domanda di usucapione del medesimo bene per mancato raggiungimento della prova del possesso . I testi chiamati dai convenuti avevano affermato di non sapere se altri condomini avessero o meno le chiavi del sottotetto . T ale circostanza era riferita in modo antitetico mentre gli atti di possesso quali il deposito di legna o di mobili, peraltro solo a favore di una delle parti,non erano significativi di un possesso esclusivo ben potendo essere posti in essere quali meri condom ini con riferimento a un bene qualeil sottotetto. A nche rispetto alle tempistiche non si era raggiunta una prova idonea , non essendovi alcun riconoscimento della qualità dei convenuti come unici ed esclusivi proprietarianzi i verbali delle assemblee condominiali prodotti deponevano nel senso contrario. 4.5 La C orte d’ A ppello rigettava l’appello incidentale sul mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno,in quanto,una volta riconosciuti gli attori come proprietari pro quota del sottotetto aventi diritto alla riduzione in pristino, non richiesta per libera scelta, non potevano aver subito un danno pari fra l’altro all’intero valore del sottotetto. La C orte d’ A ppello confermava la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva ritenuto assorbita la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della servitù di passaggio. Infatti, una volta riconosciuto il diritto di proprietà in capo al condominio non poteva ipotizzarsi alcun diritto di servitù sullo stesso bene. Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 5. I convenuti come sopra individuati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi. 6. Gli originari attori come sopra individuati hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale condizionato. 7. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. 8. Il Procuratore Generale ha concluso per ilrigetto del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ed errata applicazione dell’articolo 1117 c.c., mancanza dimotivazione sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà, nonché sotto il profilo della motivazione apparente. Secondo parte ricorrente la sentenza gravata sarebbe errata per avere la Corte d’appello genovese rigettato la seconda e terza censura con cui gli allora appellanti avevano dedotto, sotto un duplice profilo, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1117 c.c. per erronea interpretazione dei loro atti di acquisto e per aver affermato, il giudice di primo grado , che le caratteristiche del sottotetto erano tali da farne presumere l’uso condominiale. Infatti, sostengono i ricorrenti chei loro titoli di proprietà, ossia i rispettivi atti di compravendita, individuavano tutti quale confine superiore degli immobili compravenduti ( gli appartamenti dell’ultimo piano) non già il sottotetto ma il tetto di copertura. Secondo la Corte d’appello tale espressione era generica e non costituiva un riferimento per l’individuazione del confine. Secondo i ricorrenti il ragionamento sarebbe illogico, contraddittorio e Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 contrastante con l’insegnamento consolidato secondo cui la natura del sottotetto di un edificio, in primo luogo , deve essere determinata in base aititoli e, solo in difetto di quest’ultimi , si deve far riferimento alle caratteristiche strutturali e funzionali. Nella specie tutti i titoli di proprietà dei ricorrenti ricomprendevano espressamente nell’oggetto della compravendita le porzion i di sottotetto sovrastanti i singoli appartamenti , individuando espressamente quale confine superiore di ciascun immobile acquistato il tetto di coperturae non già il sottotetto . L’espressione tetto di copertura, oltre a non essere in alcun modo generica , doveva essere interpretata sia letteralmente che logicamente nel senso di ricomprendere nella vendita lo spazio delimitato dal tetto di copertura ossia il sottotetto. Infine,secondo i ricorrenti, la sentenza avrebbe erroneamente affermato che il sottotetto era un volume tecnico potenzialmente a servizio dell’appartamento posto all’ultimo piano o del condominio in quanto contenente al proprio interno manufatti e impianti condominiali. Secondo il ricorrente tale affermazione sarebbe contraddittoria in quant o il sottotetto non può essere alternativamente al servizio degli appartamenti posti all’ultimo piano o del condominio. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ed errata applicazione dell’articolo 1117 c.c. mancanza di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà, nonché sotto il profilo della motivazione apparente. La censura attiene all’ulteriore profilo della violazione dell’articolo 1117 c.c. in relazione alle caratteristiche del sottotetto in oggetto dalle quali non poteva dedursi l’uso condominiale. [OSCURATO:PERSONA]. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 sottotetto non vi era alcun manufatto o impianto condominiale e proprio la struttura al grezzo e la mancanza di rifinitura escludevano che potesse costituire un vano autonomo. D’altra parte,sarebbe incontestato che i lavori eseguiti agli esponenti non avevano comportato la trasformazione del sottotetto in distinte unità immobiliari, bensì il mero collegamento della porzione del sottotetto con la proprietàe i rispettivi appartamenti collegati con scale interne come previsto dai rispettivi titoli edilizi rilasciati dal Comune di Deiva marina. I lavori eseguiti dagli ricorrenti non avevanointeressato il distinto locale macchine da sempre rimasta accessibile a tutti condomini dal vano scala. In conclusione, neppure le caratteristiche del sottotetto potevano essere ritenute tali da consentire un’utilizzazione come vano autonomo. 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. La censura relativa all’interpretazione dei rispettivi titoli di acquisto che, secondo i ricorrenti, ricomprendevano anche il sottotetto è inammissibile. Infatti, l'interpretazione di un atto negoziale è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 ss. c.c. Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 23701 del 2016). Pertanto, al fine di riscontrare l'esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento occorreche il ricorrente specifichi, per un verso, i canoni ermeneutici in concreto inosservati e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011; più di recente, Cass. n. 27136 del 2017). Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso che, come il primo di quelli in esame, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 24539 del 2009), così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.). In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev'essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 16254 del 2012; conf., più di recente, Cass. 27136 del 2017). Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 Nella specie, peraltro, i ricorrenti non deducono alcuna violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e neanche lamentano un omesso esame di un fatto decisivo, limitandosi a sostenere che i loro titoli di acquisto nella parte in cui si riferivano al tetto di copertura quale confine superiore degli immobili da loro acquistati necessariamente dovrebbero intendersi come ricomprendenti il sottotetto.Come ben evidenziato dal Procuratore Generale, i giudici di appello, interpretando il contenuto dei contratti richiamati, hanno escluso che questi ultimi contenessero una chiara indicazione circa l’inclusione del bene controverso nell’oggetto del contratto , sottolineando che l’espressione generica (riferita ai confini superiori delle aree compravendute) non consentiva di affermare che «nella volontà delle parti ed in particolare dell’originario unico proprietario vi fosse quella di inserire il sottotetto nell’oggetto del contratto di compravendita», rafforzando tale considerazione con il rilievo che, prima degli interventi effettuati dagli appellanti, il sottotetto si presentava come un unico vano, accessibile solo dal vano scale. Sulla base di tale premessa, risulta evidente che si è in presenza di un’attività ermeneutica svolta dal giudice di merito riguardo al contenuto del contratto, laddove la doglianza in esame, lungi dal prospettare la violazione dei criteri legali in materia di interpretazione del contratto, lamenta una mancanza (di motivazione) invero inesistente, tale vizio ricorrendo solo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, laddove, invece, nel caso in esame essa si fonda su argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 2.2 Quanto alla censura di violazione dell’art. 1117 c.c., la stessa si risolve in un’inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto degli elementi strutturali del sottotetto mentre la decisione della Corte d'Appello è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui: La natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può presumersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune; ilsottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (ex plurimis Sez. 2, Ord . n. 9383 del 2020, Sez. 2, Sent.n. 6143 del 2016, Sez. 6 - 2 , Ord . n. 17249 del 2011 ) . Con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità la Corte d'Appello ha accertato che il sottotetto in oggetto (originariamente unico locale poi diviso dai ricorrenti) per le sue caratteristiche strutturali e funzionali è oggettivamente destinato all'uso comune e all'esercizio di un servizio di interesse comune . Come osservatodal P.G., che richiama il consolidato orientamento di questa Corte, «In tema di condominio, costituisce valutazione in fatto, sottratta al giudizio di legittimità ove adeguatamente motivata, l'accertamento da parte del giudice di merito relativo al fatto che un determinato bene, per la sua struttura e conformazione e per la funzione cui è destinato, rientri tra quelli condominiali oppure sia di proprietà esclusiva di uno dei Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 condomini»(Cass. n. 11195 del 2010; Cass. n. 27145 del 2007; Cass. n. 2943 del 2004). Nel caso in esame, la Corte di appello ha adeguatamente motivato il proprio assunto, desumendo la natura condominiale del sottotetto da una serie di elementi di fatto specificamente evidenziati quali le dimensioni del vano (dimostrate dalla realizzazione di unità abitative) e la tipologia di locale non rifinito accessibile dal vano scale nel quale era posizionato il locale macchine dell’ascensore, impianto a servizio del bene comune. Sulla base di tali argomentazioni la Corte d'Appello ha escluso che il sottotetto potesse considerarsi pertinenza degli appartamentisiti all'ultimo piano in quanto non preposto all'esclusiva funzione di isolarlie proteggerli dal caldo, dal freddo e dall'umidità, e avendo invece dimensioni e caratteristiche strutturali ta li da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. 2.3 Ciò detto la censura proposta come vizio di motivazione è inammissibile. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014). Per motivazione apparente, infatti,la giurisprudenza di questa Corte ricomprende, oltre alla motivazione in tutto o in parte mancante, anche le ipotesi in cui la stessa non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. Nella specie, invece, il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata è chiarissimo, oltre che condivisibile. Infatti, la motivazione, come sinteticamente riportata, è ampia e approfondita e contiene una chiara ed effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum , dunque, la grave anomalia motivazionale all’evidenza non sussiste. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato:violazione e falsa applicazione degli articoli 1141, 1142, 1143, 1146, 1147, 1158 c.c., violazione dell’articolo 2697 c.c., mancanza di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà, nonché sotto il profilo della motivazione apparente. In via subordinata , i ricorrent i lamentano il rigetto della domanda tesa ad ottenere l’accertamento della loro proprietà del locale sottotetto per intervenuta usucapione ultraventennale. La censura attiene principalmente all’erronea valutazione della prova testimonialedalla quale non sarebbe emerso l’uso del sottotetto da parte degli altri condomini,i quali non disponevano neanche delle chiavi. Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Anche in questo caso devono ribadirsi le medesime argomentazioni esposte in relazione al primo e secondo motivo sul vizio di motivazione. Quanto alla dedotta violazione di legge deve in primo luogo evidenziarsi come non vi sia stata alcuna inversione dell’onere della prova in violazione dell’art. 2697 c.c.. Infatti, una volta accertata la natura condominiale del sottotetto spettava ai ricorrenti provare il loro possesso esclusivo fornendo la prova rigorosa delpossesso ultraventennalee prima ancora dell’interversione del possesso nei confronti degli altricondomini. Infine, la restante parte della censura di violazione delle norme elencate in rubrica è inammissibile in quanto sottesa unicamente a porre in discussione la valutazione operata dal Tribunale e dalla Corte d'Appello delle prove assunte nel corsodel giudizio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’usucapione. Infatti, non possono essere dedotti come fatti omessi le circostanze relative alla maggiore o minore attendibilità dei testimoni escussi. In proposito il collegio intende ribadire che il presunto erroneo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 -01). Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez.6-5, Ord. n. 29404 del 2017, Sez. 1, Ord. n.19011 del 2017, Sez. 1, Sent. n. 16056 del 2016). La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento sulle diverse deposizioni testimoniali. Sulla base di tali deposizioni ha evidenziato che itesti chiamati dai convenuti avevano affermato di non sapere se altri condomini avessero o meno le chiavi del sottotetto. Tale circostanza era riferita in modo antitetico mentre gli atti di possesso quali il deposito di legna o di mobili, peraltro solo a favore di una delle parti, non erano significativi di un Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 possesso esclusivo ben potendo essere posti in essere quali meri condomini con riferimento a un bene quale il sottotetto. Anche rispetto alle tempistiche non si era raggiunta una prova idonea, non essendovi alcun riconoscimento della qualità dei convenuti come unici ed esclusivi proprietari anzi i verbali delle assemblee condominiali prodotti deponevano nel senso contrario. Il test e [OSCURATO:PERSONA] amministratore dell'immobile aveva riferito che il sottotetto era a lui accessibile in quanto [OSCURATO:PERSONA] gli aveva dato la chiave della porta.Significativi inoltre erano i verbali delle assemblee condominiali dove erano indicate anche le spese relative al locale sottotetto. Come si è detto la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le varie risultanze istruttorie di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557). In conclusione, deve ribadirsi che la valutazione circa la sussistenza o meno delll’animus possidendi e del corpus possessionis- prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo -è rimessa all'esame del giudice del merito, le Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 4.Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., mancanza di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà. La corte d’appello genovese avrebbe erroneamente addebitato ai ricorrenti le spese tecniche dell’accertamento tecnico preventivo instaurato dalle controparti senza averne condiviso le risultanze se non in minima parte ossia nella mera descrizione dell’immobile mai contestato dagli esponenti. Tale statuizione sarebbe anche in aperta contraddizione con l’integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Peraltro , la soccombenza della parte avversa era tale da dimostrare. Il mancatoricevimento delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo in punto di quantificazione del danno. Sarebbe erronea,pertanto , la sentenza nella parte in cui ha posto integralmente a carico degli esponenti le spese tecnichedella consulenza. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato. Quanto alla violazione dell’art. 91 è sufficiente richiamare il principio secondo il quale la soccombenza comporta solo che è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass.n. 18128 del 2020).Mentre la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al Ric. 2019n.12649sez. S2 - ud. 14 /0 9 /202 3 sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Sez.2, Sentenza n. 2149 del 201 4) . Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020, Rv. 658013 -01). 5. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale, proposto in via condizionata. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrentiche liquida in euro 5000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 22