CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25687/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro3134 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1369/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 08/04/2025 R.G.N. 3111/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20393/2025Numero di raccolta generale 25687/2026Data pubblicazione 22/09/20261. [OSCURATO:PERSONA] è stata licenziata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per avere, nel corso di una deposizionetestimoniale in un procedimento civile intrapreso dalla sorellanei confronti della società, reso, secondo la contestazionedisciplinare, «dichiarazioni palesemente false nonchégravemente offensive dell’immagine e della reputazione dellasocietà affermando, in particolare, quanto segue: “è vero cheesiste una check-list che va compilata nel caso dimalfunzionamento dei macchinari ma di fatto non lo può fareperché l’azienda non lo consente per non far emergere problemidi sicurezza”. Con questa dichiarazione Lei ha, di fatto, accusatola società di impedire ai dipendenti di seguire le procedure disicurezza che la Società stessa ha adottato al fine di perseguireun fine particolarmente disdicevole, ossia, evitare cheemergano problemi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro».2. Il Tribunale di Velletri adito, senza istruttoria, ha dichiaratola nullità del licenziamento in quanto determinato da ritorsionee motivo illecito a norma degli artt. 1418 e 1345 c.c. a fronte diun fatto disciplinare risultato insussistente; per l’effetto, hadisposto la reintegrazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il conseguenterisarcimento del danno ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, l. n.300/1970, condannando altresì la Società al pagamento dellespese legali da distrarre in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eMatteo Panici, in qualità di procuratori antistatari.3. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, haconfermato la decisione di primo grado.In sintesi, ha affermato che la deposizione resa dalla lavoratrice«non è in alcun modo idonea a ledere (…) immagine ereputazione (della società), essendo la deposizione testimonialeNumero registro generale 20393/2025conoscibile dalle sole parti in causa e non risultando che laN umero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 25687/2026stessa abbia travalicato l’ambito processuale, con conseguentDeat a pubblicazione 22/09/2026inidoneità della deposizione a causare un discredito allasocietà».Ha ritenuto, pertanto, «irrilevante (…) la prova testimonialerichiesta dalla società (così come la documentazione dallastessa prodotta), al fine di dimostrare la falsità delledichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], non essendo, in ogni caso, talidichiarazioni idonee ad arrecare alcun pregiudizio morale emateriale alla società e non integrando, quindi, la condotta dellalavoratrice – tenuta per legge, oltre che per dovere civico, arendere la propria testimonianza – un comportamento idoneo aledere irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro deveriporre nel dipendente (…)».Ha disatteso anche il motivo di gravame concernente laquantificazione dell’indennità risarcitoria.4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con cinque motivi; ha resistito concontroricorso l’intimata, che ha anche comunicato memoria.All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato ildeposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Pregiudizialmente dev’essere disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso per cassazione formulata dallacontroricorrente per omessa intimazione dei procuratoriantistatari, atteso che ad essi non sono applicabili le normeprocessuali sui rapporti dipendenti e, per la giurisprudenza diquesta Corte, l'impugnazione della sentenza non devenecessariamente essere rivolta anche contro il difensoreNumero registro generale 20393/2025distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza dNi umero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 25687/2026distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cadDeat a pubblicazione 22/09/2026quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapportoprocessuale (cfr. Cass. n. 6225/2022, con i precedenti ivirichiamati).Parimenti in via preliminare, occorre dichiarare l’inammissibilitàdella produzione documentale depositata dalla difesa dellacontroricorrente unitamente alla memoria ex art. 380-bis1c.p.c., poiché non riguarda né la nullità della sentenzaimpugnata né l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, aisensi dell’art. 372 c.p.c.2. I motivi possono essere esposti secondo la sintesi offertadalla società ricorrente:2.1. il primo motivo denuncia: «ex art. 360, comma 1, nn. 3 e4 c.p.c. – violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.: motivazioneapparente in ordine all’esclusione della ricorrenza, nel casoconcreto, di una ipotesi di lesione del vincolo fiduciario nelrapporto di lavoro tra la Società e la Resistente, nonchéviolazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104,2105 e 2119 c.c.»;2.2. il secondo motivo denuncia: «ex art. 360, comma 1, n. 4 –violazione delle disposizioni processuali che codificano il dirittoalla prova: artt. 115, 116, 132 n. 4 c.p.c., nonché, anche inrelazione all’art. 2697 c.c., all’art. 5 Legge 604/1966, agli artt.183, comma 7, 184 e 187 c.p.c. e art. 421 c.p.c.»; si lamentache l’asserita inidoneità della condotta contestata ad esseresussunta nell’ambito di applicazione dell’art. 2119 c.c. e/odell’art. 40 CCNL avrebbe erroneamente portato i giudici delmerito a omettere la necessaria istruttoria sulla fondatezzadell’addebito;Numero registro generale 20393/20252.3. il terzo motivo denuncia: «ex art. 360, comma 1 –N umero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 25687/2026violazione e falsa applicazione dell’art. 40 CCNL»; si sostienDeat a pubblicazione 22/09/2026che l’illecito contestato sarebbe comunque riconducibile allaprevisione contrattuale richiamata;2.4. il quarto motivo denuncia: «ex art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della L.604/1966, 1345 e 1418 c.c.»; si censura la sentenza nella partein cui ha ritenuto integrata la fattispecie di licenziamentoritorsivo sulla sola base dell’insussistenza dell’addebito;2.5. il quinto motivo deduce: «ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.– violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 2, legge300/1970», criticando la pronuncia sotto il profilo dellaquantificazione dell’indennità risarcitoria liquidata in favore dellalavoratrice.3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamenteper connessione reciproca, è ammissibile e fondato nei limitiespressi dalla motivazione che segue.3.1. E’ noto come anche la condotta extralavorativa sia«suscettibile di rilievo disciplinare, dal momento che illavoratore è tenuto all'adempimento non solo degli obblighitipicamente connessi all'esecuzione della prestazione ma anchedi quelli ulteriori, accessori e complementari rispetto ai primi,che trovano la loro fonte nei doveri di correttezza e buona fedeex artt. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione è suscettibile diintegrare giusta causa di licenziamento ove abbia un riflesso -sia pure solo potenziale - sulla funzionalità del rapporto,compromettendo irrimediabilmente l'aspettativa di un futuropuntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, ovvero siaidonea ad arrecare grave pregiudizio (anche nonNumero registro generale 20393/2025necessariamente di ordine economico) agli scopi aziendali» (inN umero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 25687/2026argomento, diffusamente, Cass. n. 28367/2025). Data pubblicazione 22/09/2026Non può dubitarsi che l’affermazione del lavoratore che addebitial proprio datore di lavoro di non consentire ai dipendenti dieseguire le procedure prescritte «per non far emergere problemidi sicurezza» sul lavoro sia astrattamente idonea ad arrecarepregiudizio all’azienda, in quanto lesiva, secondo il tenore dellacontestazione disciplinare, della reputazione e dell’immagine deldatore di lavoro.3.1.1. A proposito delle dichiarazioni rese dal lavoratore neiconfronti del datore di lavoro, le stesse possono innanzituttocostituire esercizio di un diritto che trova il suo fondamentonell'art. 21 della Costituzione, che riconosce alla generalità deiconsociati la libertà di manifestare il proprio pensiero, cui siaggiunge l'art. 1 della l. n. 300/70, secondo cui tutti i lavoratorihanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sulluogo di lavoro.Tale esercizio del diritto incontra un limite nella tuteladell'onore, della reputazione e del decoro del datore di lavoro,beni-interessi che costituiscono riflesso di diritti fondamentalidella persona tutelati quali valori essenziali della dignitàdell'uomo, «sia come singolo sia nelle formazioni sociali ovesvolge la sua personalità» (art. 2 Cost.), e che rappresentanodiritti immateriali della personalità costituzionalmente protettianche per gli enti collettivi, in quanto compatibili con l'assenzadi fisicità del titolare.La critica manifestata dal lavoratore nei confronti del datorepuò, dunque, trasformarsi da esercizio lecito di un diritto in unacondotta astrattamente idonea a configurare un illecitodisciplinare laddove superi i limiti posti a presidio della dignitàdella persona umana, così come predeterminati dal dirittovivente (sui limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimitNàum pereo rre gistro generale 20393/2025Numero sezionale 3134/2026l'esercizio lecito della critica rivolta dal lavoratore al daNtuomrereo ddi rai ccolta generale 25687/2026lavoro v., per tutte, a Cass. n. 1379 del 2019, richiamataDa,t a pubblicazione 22/09/2026ancora di recente, da Cass. n. 2844/2026).Il sistema di condizioni di legittimità affinché l’esercizio deldiritto di critica non si ponga in violazione di quei valori dellapersona tutelati non solo dalla Costituzione ma anche daspecifiche norme penali a difesa dell'onore, della reputazione,della riservatezza, chiaramente mutuato dai limiti elaborati peril diritto di cronaca, è rappresentato dalla continenza formale esostanziale, oltre che dal requisito della pertinenza (da ultimov. Cass. n. 10864/2025, con la giurisprudenza ivi citata).In particolare, «ove la critica si sostanzi nell'attribuzione dicondotte che si assumono come storicamente verificatesi, inragione del canone della continenza sostanziale, tali fatti narratidevono corrispondere a verità, sia pure non assoluta macorrispondente ad un prudente apprezzamento soggettivo di chidichiara gli stessi come veri, per cui viene in rilievol'atteggiamento anche colposo del lavoratore» (in termini, Cass.n. 1379/2019 cit.).In tale ambito è stato affermato che spetta al giudice del meritol'apprezzamento in ordine al superamento dei limiti stabiliti perun esercizio lecito della critica rivolta dal lavoratore al datore,non suscettibile di sindacato in sede di legittimità (v. Cass. n.21910/2018; da ultimo v. Cass. n. 10864/2025), naturalmentesempre che un tale apprezzamento sia stato compiuto. Laddoveanche uno solo dei limiti descritti venga travalicato, la criticarivolta dal lavoratore al datore di lavoro, idonea a ledere l'onore,la reputazione e il decoro di questi, non è scriminatadall'esercizio del diritto ed assume l'attitudine ad integrare unillecito disciplinare per giurisprudenza costante (Cass. n.Numero registro generale 20393/202511220/2004; Cass. n. 23798/2007; Cass. n. 29008/2008; CassN. umero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 25687/2026n. 21362/2013; Cass. n. 5523/2016; Cass. n. 19092, n. 1452D7at a pubblicazione 22/09/2026e n. 18176/2018). Ciò non automaticamente importa che dettacondotta sia meritevole della massima sanzione espulsiva.Occorrerà poi verificare in concreto se, alla luce del dovere difedeltà di cui all'art. 2105 c.c., letto in rapporto ai più generalicanoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., ilcomportamento del lavoratore in violazione di detti obblighi diprotezione e contrario ai doveri derivanti dal suo inserimentonell'organizzazione imprenditoriale sia comunque idoneo aledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario in quantosussumibile nell'ambito della giusta causa o del giustificatomotivo soggettivo di licenziamento (ancora Cass. n. 1379/2019cit.).3.1.2. Per quanto attiene alla controversia in esame, avutospecifico riguardo alle dichiarazioni rese dal lavoratore in qualitàdi testimone, occorre sottolineare che le stesse costituisconoadempimento di una funzione processuale pubblicisticadisciplinata dagli artt. 244 e ss. c.p.c., oltre che dall’art. 372c.p.Il testimone non è libero di scegliere l’occasione e la forma dellacomunicazione; deve rispondere alle domande ammesse; èobbligato a dire la verità; non può certamente essere sanzionatoper avere reso una versione sfavorevole alla parte datoriale, néper eventuali inesattezze o ambiguità della deposizione.Dunque, l’adempimento dell’obbligo processuale non èsovrapponibile al libero esercizio del diritto di critica e il suocorretto espletamento non può determinare conseguenzepregiudizievoli sul rapporto di lavoro.Tuttavia, i principi innanzi richiamati in materia di continenzasostanziale possono venire in rilievo non per limitare la libertàNumero registro generale 20393/2025del testimone di riferire fatti veri, ma per distinguere laN umero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 25687/2026narrazione veritiera o putativamente tale dall’attribuzione dDait a pubblicazione 22/09/2026comportamenti privi di una ragionevole base fattuale.Non può, dunque, escludersi a priori la rilevanza disciplinare diun’affermazione, verbalizzata in una deposizione testimoniale,che sia consapevolmente o colpevolmente non veritiera, oveessa, per contenuto, contesto e gravità, risulti idonea a incideresul vincolo fiduciario.Analogamente a quanto accade per le condotte lesive dell'onore,della reputazione e del decoro altrui, che non siano scriminatedall'esercizio del diritto, anche in questo caso l’addebito noncomporta automaticamente la legittimità di una sanzioneespulsiva, perché occorrerà valutare in concreto se ilcomportamento tenuto dal lavoratore sia idoneo ad integrare lagiusta causa o il giustificato motivo soggettivo di licenziamento.3.1.3. Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, la Corteterritoriale si è sottratta a qualsiasi verifica reale in ordine alrilievo disciplinare dell’addebito; in particolare, ha negatoqualsivoglia rilevanza all’eventuale falsità delle dichiarazionirese dalla lavoratrice, conseguentemente rifiutando di dareingresso alle prove richieste dalla società.Ciò ha fatto sulla base dell’apodittica affermazione che ladeposizione resa dalla lavoratrice «non è in alcun modo idoneaa ledere (…) immagine e reputazione (della società)»,sostenendo, da un canto, che tale deposizione non avrebbe«travalicato l’ambito processuale», e, d’altro canto, che lalavoratrice «era tenuta per legge, oltre che per dovere civico, arendere la propria testimonianza».Entrambi i profili risultano inidonei a rendere conto delconvincimento espresso dalla Corte territoriale.Numero registro generale 20393/2025Per un verso, la circostanza che la dichiarazione sia stata resaN umero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 25687/2026nel corso di un processo non esclude che sia stata conosciuta dDaat a pubblicazione 22/09/2026una pluralità di soggetti, a partire dalla società costituita comeparte in quel giudizio, non elidendo quindi l’attitudine lesivadell'onore e della reputazione della datrice di lavoro.Il limitato ambito di circolazione della dichiarazione potevacostituire elemento eventualmente rilevante nella valutazionedella gravità e della proporzionalità della sanzione, ma nonconsentiva di escludere in astratto ogni rilievo disciplinare dellacondotta di chi, in ipotesi, abbia dichiarato il falso. L’addebitonon riguarda, infatti, soltanto l’eventuale diffusione esternadell’accusa, bensì l’asserita consapevole alterazione della veritàin sede giudiziale e la sua incidenza sull’affidamento datoriale.Per altro verso, è certamente vero che la [OSCURATO:PERSONA] era obbligataa rendere testimonianza, ma ciò non significa che ledichiarazioni rese non possano assumere rilevanza disciplinare,ove non corrispondano al vero e siano lesive dell’onorabilità,della reputazione e dell’immagine della società datrice di lavoro,tanto più laddove si traducano nell’accusa di mancataosservanza della disciplina volta alla prevenzione degli infortunidi peculiare rilievo sociale. Questa Corte ha già affermato chepuò costituire giusta causa di licenziamento una «falsatestimonianza in un processo civile che, attribuendo al datore dilavoro fatti gravemente lesivi della sua dignità e della suaonorabilità, incrini irrimediabilmente il rapporto di fiduciasussistente tra le parti» (Cass. n. 2626/1998; conf. Cass. n.5546/2000).Pertanto, il Collegio reputa che la motivazione spesa sul puntodalla Corte territoriale consista in argomentazioniobiettivamente inidonee a spiegare le ragioni per cui la stessaha ritenuto che la condotta addebitata alla lavoratrice nonNumero registro generale 20393/2025potesse assumere rilievo disciplinare, non consentendo unN u mero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 25687/2026effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità dDealt a pubblicazione 22/09/2026ragionamento del giudice (cfr., tra molte, Cass., Sez. Un., n.22232/2016; Cass., Sez. Un., n. 16599/2016), avuto riguardoal quadro normativo della fattispecie dedotta in giudizio e sopradelineato.3.2. In secondo luogo, la sentenza impugnata ha errato nelconfermare la nullità del recesso datoriale, trascurando i principiconsolidati affermati da questa Corte in materia di licenziamentoritorsivo.Sin da Cass. n. 3930/1979, questa Corte riconduce l’ipotesidell’atto di licenziamento che rappresenti «l'ingiusta e arbitrariareazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito(diretto) o di altra persona ad esso legata e pertantoaccomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce allicenziamento il connotato della ingiustificata vendetta» (cfr.Cass. n. 17087/2011; Cass. n. 24648/2015), all’istitutocodicistico dell’atto nullo perché determinato da un motivoillecito determinante ex art. 1345 c.c., con riconoscimentolegislativo espresso nel comma 1 dell’art. 18 St. lav. novellatoche riserva ad esso la più ampia tutela.Per l’art. 1345 c.c. il contratto è illecito quando le parti si sonodeterminate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecitocomune ad entrambe, disposizione applicabile anche agli attinegoziali unilaterali ex art. 1324 c.c. (cfr. Cass. n. 15093/2009;Cass. n. 25161/2014), laddove essi siano finalizzatiesclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli edantisociali, rinvenendosi l’illiceità del motivo, al pari dell’illiceitàdella causa, a mente dell’art. 1343 c.c., nella contrarietà dellostesso a norme imperative, all'ordine pubblico o al buoncostume (Cass. n. 20197/2005); illecito è tipicamente ilNumero registro generale 20393/2025licenziamento motivato dalla ritorsione o dalla rappresaglia, cheN umero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 25687/2026«rende l’atto datoriale contrario ai valori ritenuti fondamentaDlait a pubblicazione 22/09/2026per l’organizzazione sociale e ne determina la nullità» (cosìCass. n. 741/2024).Tuttavia, l’accoglimento della domanda di nullità dellicenziamento perché fondato su motivo illecito esige la provache l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficaciadeterminativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto dilavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini dellaconfigurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo direcesso e idonei a configurare un’ipotesi di legittima risoluzionedel rapporto (v. Cass. n. 26399/2022; Cass. n. 26395/2022;Cass. n. 21465/2022; Cass. n. 9468/2019; Cass. n.6838/2023), dovendosi escludere la necessità di procedere adun giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative delrecesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelleconnesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare illicenziamento (Cass. n. 6838/2023; Cass. n. 5555/2011).Si è precisato che «l'onere della prova della esistenza di unmotivo di ritorsione del licenziamento e del suo caratteredeterminante la volontà negoziale grava sul lavoratore chededuce ciò in giudizio» e che si tratta «di prova non agevole,sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni»(Cass. n. 17087/2011); poiché il motivo illecito attiene alla sferadell’elemento psicologico o alla finalità dell’atto datoriale, la suaefficacia determinativa esclusiva va verificata in relazioneall’assenza di altre motivazioni o ragioni astrattamente lecite,restando su un piano ancora diverso la valutazione di tali ragionirispetto ai parametri normativi di giusta causa o giustificatomotivo.Da tali premesse discende che, poiché il licenziamentNou mpereo rre gistro generale 20393/2025Numero sezionale 3134/2026ritorsione costituisce la reazione a un comportamento leNgumitetriom di ora ccolta generale 25687/2026del lavoratore, ove il potere di recesso sia esercitato a fronte Ddait a pubblicazione 22/09/2026una condotta di rilievo disciplinare, la concreta valutazione digravità dell’addebito nel senso della sproporzione della sanzioneespulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttaviaportare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento,occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattoreunico e determinante, che la ragione addotta e comprovatarisulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale,per le concrete circostanze di fatto o per la modestissimarilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto perl’intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solosproporzionato ma volutamente punitivo (ancora Cass. n.741/2024 cit.; conf. Cass. n. 15330/2025).Invece, la Corte territoriale non ha ritenuto rilevante accertarese la deposizione fosse vera o falsa e ha fatto automaticamentediscendere la ritorsività dall’astratta inidoneità disciplinare dellatestimonianza, senza verificare né la pretestuosità dell’addebitoné la sussistenza di ulteriori elementi presuntivi idonei adimostrare che l’intento di rappresaglia fosse stato l’unicomotivo determinante del recesso.Pertanto, anche per questo aspetto, in considerazione dellafondatezza delle doglianze contenute in particolare nel quartomezzo di gravame, la pronuncia impugnata deve esserecassata.3.3. Il terzo motivo, concernente la riconducibilità dellacondotta alla previsione dell’art. 40 CCNL, e il quinto motivo,relativo alla quantificazione dell’indennità risarcitoria liquidata aisensi dell’art. 18, comma 2, della l. n. 300 del 1970, restanoassorbiti dall’accoglimento delle censure esaminate.Numero registro generale 20393/2025Numero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 25687/20264. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi espressi, coDnat a pubblicazione 22/09/2026cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censureritenute fondate e rinvio al giudice indicato in dispositivo che siuniformerà a quanto statuito, provvedendo anche allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa lasentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondate erinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,anche per le spese.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 giugno2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]