CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 06225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, 7. Osserva la Corte che il giudice, sul punto, ha errato là dove ha ritenuto che l’avvocato antistatario sia tenuto al pagamento, in via solidale con la sua assistita, delle spese quelle conseguenti al rigetto, in accoglimento dell’appello, della domanda della stessa, spese che invece sicuramente non vanno poste a carico dell’avvocato antistatario che la difende, essendo egli solamente tenuto a restituire quanto percepito in virtù della sentenza riformata. Ric. 2021 n. 17668 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17668/2021 Numero sezionale 256/2022 Numero di raccolta generale 6225/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 8. Al proposito vale il principio per cui <<In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016) . 9. Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. 10. Deve pertanto assumersi, conformemente a quanto indicato dal ricorrente tra le ragioni del ricorso, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale; dall'altro che in ogni caso il difensore Ric. 2021 n. 17668 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17668/2021 Numero sezionale 256/2022 Numero di raccolta generale 6225/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del 28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010). 11. Pertanto, tenendo conto che la parte appellante, secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato e da confermarsi, aveva la piena facoltà di citare in appello l’avvocato antistatario per ottenere la ripetizione di quanto a lui versato a titolo di spese legali in caso di successo dell’appello, erra il ricorrente allorché sostiene che non era legittimato a partecipare al giudizio in tale veste. 12. È tuttavia anche vero che, all’esito del giudizio di appello il giudice, poteva condannare l’avvocato antistatario solamente alla restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo grado caducata, non già alle spese dell’appello in via solidale con la parte dallo stesso assistita. 13. Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che è da ritenersi illegittima la statuizione con cui il giudice di appello ha condannato il difensore distrattario - tenuto alla restituzione di quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado – anche alle spese del grado, atteso che il difensore non assume la qualità di parte e non è tecnicamente soccombente nel giudizio di appello solo in ragione del rigetto delle pretese della parte da lui assistita (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23444 del 04/11/2014). 14. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la Corte cassa la sentenza del Tribunale di Foggia e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 17668 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5