CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 24946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14831/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] S. R . L . , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 405, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale a margine delcontroricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1956/2017depositata il 13/11/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter cod. proc. civ. il 16 - 1 - 2014, condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore della [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] del Monte, della somma di Euro 60.896,57 -oltre interessi ex D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla data contrattualmente fissata per il pagamento e sino al soddisfo - a titolo di contributo dovuto nella misura del 30% per prestazioni residenziali socio-sanitarie erogate, giusta contratto stipulato con l'[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e valido per l'anno 2013. Il Tribunale riteneva che l’accordo con le strutture private spiegasse effetti anche nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], per legge chiamata a partecipare alle quote di degenza nella misura stabilita dalla normativa applicabile, pari al 30% nel caso di RSA per anziani. 2. Con sentenza n. 1956/2017, pubblicata il13/11/2017, la Corte di appello di Catanzaro ha accolto l’appello proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la citata ordinanza. In particolare , la Corte di merito, esaminando congiuntamente i motivi d’appello,ha affermato che: a) i crediti azionati scaturivano dal contratto di data 25-6-2013, con il quale era stato superato il precedente accordo del 15-3-2003, e difettavano i presupposti per ritenere di discostarsidal consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (tra le tante Cass. 12 maggio 2017 n. 11925),formatosi in tema di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] in fattispecie analoghe, atteso che il contratto era stato sottoscritto tra la parte appellata e l'[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, mentre la Regione [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso parte alla redazione della convenzione né l'aveva ratificata in toto; b) a fronte della regola secondo la quale il contratto ha forza di legge tra le parti, e soltanto tra esse, non sussisteva normativa che consentisse di derogare al predetto principio, poiché le norme di provenienza regionale non recavano alcuna deroga espressa a tale principio, né era possibile desumere, in base a lla mera sussistenza d el fondo regionale destinato a far fronte alle spese relative ai costi afferenti alle prestazioni in esame, che sussist esse la diretta legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], non avendo la parte appellata contestato la ricostruzione in termini di obbligazionelegale in capo alla Regione operata dal primo giudice per accogliere la domanda; c) la questione del difetto di legittimazione della Regione [OSCURATO:PERSONA] non era nuova in quanto l’ente appellante aveva sempre contestato, fin dalle prime difese, che il contratto stipulato per l’anno 2013 tra Asp e Fleming potesse costituire fonte di obbligazioni patrimoniali direttamente azionabili nei confronti della Regione; d) neppure era accoglibile la domanda ex art.2041 cod. civ., pur ritenuta ammissibile con riguardo alla sua formulazione, ossia anche se non riproposta con appello incidentale, per e) era fondata la domanda della Regione [OSCURATO:PERSONA] di restituzione anche nei confronti degli avvocati distrattari, delle somme pagate in virtù della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, essendo il pagamento documentato dalle ordinanze di assegnazione esibite dalla Regione. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito per brevità Fleming)propone ricorso affidato a otto motivi e resistito con controricorso dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La ricorrenteha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Parte ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la nullità della sentenza(rectius ordinanza , anche nei motivi successivi ) impugnata per violazione degli artt.99, 112 e 132 cod. proc. civ., difetto di forma ex art.156 cod. proc. civ. e vizio di extra petizione, per avere la Corte d’appelloriformato la sentenza di primo grado senza indicare quale motivo di appello fosse stato e saminato e ritenuto fondato , nonché senza specificare le parti della sentenza di primo grado investite del gravame e ritenute meritevoli di riforma; ii) con il secondo motivo la violazione dell’art. 1372,comma 2 , cod. civ. e dell’art. 1, comma 10, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 324, convertito dalla L 27.10.1993 n. 423, in base al quale assume che sussista la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] in quanto "soggetto finanziatore" dell'A.S.P. di Catanzaro, che aveva stipulato con l’odierna ricorrente apposito contratto, da ritenere efficace ex lege anche nei confronti della Regione; iii) con il terzo motivo la illegittimità della sentenza impugnata sempre nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] riguardo al pagamento della "quota sociale", iv)con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione anche degli artt. 2041 e 2042 cod. civ. riguardo alla domanda subordinata di indennizzo per indebito arricchimento parimenti rigettata dalla Corte d'Appello, per avere la medesima Corte erroneamente escluso la ricorrenza del requisito della "sussidiarietà", trascurando quanto previsto dall'art. 1, comma 10, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 324, convertito dalla L. 27.10.1993, n. 423, secondo cui la ricorrente avrebbe azione solo contro la Regione [OSCURATO:PERSONA] (quale "ente finanziatore"),e non anche contro l'A.S.P.; v) con il quinto motivo la nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento ex artt. 345, 352, 189, 153 comma 2, e 294 cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello ritenuto ammissibile (e meritevole di accoglimento) la domanda avanzata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] di condanna della parte appellata e dei difensori distrattari "alla restituzione delle somme loro versate”, benché avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni, e per aver ritenuto del pari ammissibile ed utilizzabile ai fini della decisione la documentazione prodotta dalla medesima Regione, benché genericamente richiamata e prodotta nella stessa sede, in formato cartaceo, ed in sede di "deposito delle note conclusionali”; vi)con il sesto motivo la nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento ex artt.111 Cost., 112 e 132 C.P.C. e 118 Disp. Att. cod. proc. civ., nella parte in cui ha accolto la domanda avanzata dalla Regione, in sede di precisazione delle conclusioni, di condanna della parte appellata e dei relativi difensori distrattari "alla restituzione delle somme loro versate", per avere la Corte d’appello ritenuto provato il predetto versamento in favore dell'odierna ricorrente e dei relativi difensori distrattari sulla base di una motivazione meramente apparente e di fatto inesistente; vii) con il settimo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.1277 cod.c iv. e dell’art.49 d. lgs. n. 231/2007 e s.m. i., nella parte in cui, in dispregio dei principi normativi che regolano le modalità di pagamento e di estinzione delle obbligazioni pecuniarie, nonché la tracciabilità dei pagamenti medesimi, ha accolto la domanda restitutoria avanzata dalla Regione in sede di precisazione delle conclusioni, ritenendo provata l’effettiva percezione da parte della ricorrente e dei difensori distrattari delle somme previste dall'ordinanza decisoria di primo grado; viii) con l’ottavo motivo la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione del diritto costituzionale di difesa (art 24 Cost.) e del principio costituzionale del contraddittorio (art. 111 Cost) sancito anche dall'art. 101 cod. p roc . c iv ., ha condannato i procuratori distrattari nel giudizio di primo grado alla restituzione di tutte le somme ricevute in adempimento dell'ordinanza di condanna pronunciata dal Giudice di primo grado, benché gli anzidetti legali non fossero parti del giudizio d'appello. 2. Il primo motivo è inammissibile. La ricorrente denuncia inun unico mezzo diverse ipotetiche violazioni di norme processuali, senza che sia possibile inferirne lo specifico contenuto in termini di chiarezza ed analiticità. La ricorrente, infatti, prospetta gradatamente la nullità della sentenza, il difetto di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato, la violazione del principio della domanda d’appello, la nullità del difetto di forma ex art. 156, comma 2, cod. proc. civ., non confrontandosi con il percorso motivazionale della sentenza impugnata che, dopo avere riassunto il contenuto dell’oggetto del contendere e le ragioni poste a fondamento, da partedel Tribunale di Catanzaro, dell’accoglimento della domanda della Fleming nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], le ha analiticamente confutate sulla base dei motivi di appello puntualmente illustrati (da pag.6 a pag. 8 della sentenza). Sono inammissibili per difetto di autosufficienza le censure di extra- petizione perché non consentono al Collegio di valutare a quali parti dell’atto di appello siano riferibili le doglianze. Neppure coglie nel segno la censura che riguarda l’asserita mancata specificazione delle parti dell’ordinanza di primo grado investite dal gravame, poiché non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata, che rende chiaro e pienamente comprensibile il ragionamento decisorio a fondamento del convincimento espresso dalla Corte territoriale, secondo cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi obbligata al pagamento delle rette relative a prestazioni socio-sanitarie erogate sulla base di un contratto stipulato fra la società odierna ricorrente e l’A.S.P., e ciò in totale difformità dall’opinamento espresso dal Tribunale. art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993 (convertito in L. n. 423/1993) e "... nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data in entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unita sanitaria locale territorialmente competente”. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 17587/2018) condivisa dal Collegio e non posta in discussione dalle parti nel presente giudizio, la suddetta disciplina si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali. La questione di diritto controversa in causa è, invece, il raccordo tra detta norma nazionale e la legislazione, primaria e secondaria, regionale, dato che si tratta di materia in cui sussiste la potestà legislativa concorrente ex art. 117 Cost.. Infatti, secondo il più recente orientamento di questaCorte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. in particolare Cass.17587/2018 citata), nella materia in esame, sussistendo, per l’appunto, la potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117 Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L. 833/1978 è stato attuato attraverso il D.lgs. 502/1992, che ha "regionalizzato" la sanità. Pertanto, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento. Per quanto ora di interesse, è stato ripetutamente affermata da questa Corte, con pronunce tutte riferite alla legislazione della Regione [OSCURATO:PERSONA] (Cass. 23067/2016, Cass. 11922/2017 e Cass.11925/2017), la legittimazione passiva delle ASL della Regione [OSCURATO:PERSONA], perché detta Regione, con la L.R.24/2008, per le prestazioni sanitarie, ha ridefinito la disciplina dell'accreditamento, confermando il conferimento alle ASL della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture accreditate , demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza ed escludendo, con ciò, che potessero sorgere obbligazioni a carico della suddetta Regione. è estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari e soprattutto non sono ad essa riferibili gli effetti degli atti posti in essere dalle ASL, sicché deve confermarsi in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA] solo la competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore (Cass.17587/2018; Cass. 32505/2019; Cass.7745/2020; Cass. 25851/2020; Cass.3676/2020; Cass.18604/2020; Cass.28024/2019; Cass.11925/2017; cfr. anche Cass.38187/2021 e 38191/2021, non massimate, rese tra le stesse parti del presente giudizio, in conformità a Cass. 5982/2019, pure resa tra le stesse parti, nel senso della inesistenza di una responsabilità ex legedella Regione [OSCURATO:PERSONA]). Il suesposto indirizzo, a cui il Collegio intende dare continuità, non risultando condivisibile l’unico precedente di segno opposto (Cass. n. 11258/2020), né offrendo la ricorrente argomentazioni valide a giustificarne un mutamento, va, dunque, confermato, dovendo altresì ribadirsi che, al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti dipendenti, la Regione rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore; pertanto, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Va confermato, quindi, che in base all'art. 7 della l.r. n. 23 del 2003 (riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari) e all'art. 13 della l.r. n. 24 del 2008 (attributivo alle Asl della competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate), i contratti di gestione socio sanitaria riferibili alle ASL non svolgono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della Regione (cfr. Cass.18604/2020 citata). In tale contesto, come pure questa Corte ha già chiarito, non rileva in contrario il richiamo alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione “che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la Regione e l’A.S.L. competente per territorio” (Cass. 11924/2017; Cass.n.38187/2021). Va aggiunto, quanto alla peculiarità del caso di specie, che il rapporto per cui è causa è regolato dal contratto del 25-6-2013, stipulato solo con l’A.S.P., e che la Corte di merito, con statuizione non specificamente censurata, ha precisato che solo detto ultimo contratto è la fonte negoziale del rapporto, mentre il precedente accordo del 15-3-2013 si riferiva a prestazioni svolte in regime di prorogatioe già adempiute, come affermato anche dal Tribunale. 3.2. Neppure rileva, ai fini invocati in ricorso, l’esame delle disposizioni normative indicate a pag.17e 18 del ricorso, concernenti provvedimenti legislativi relativi al riconoscimento di provvidenze finanziarie per debiti pregressi relativi a prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Regione – L.R. [OSCURATO:PERSONA] nn. 69/ 2012 - art.41 - , L.R. n.12/2015 -art.9-, L.R. n.44/2016- art.16, c.6 - , peraltro dovendosi rilevare che nel caso di specie si verte in tema di prestazioni effettuate nel 2013, ossia in epoca anteriore a due delle citate leggi, che,quindi, non sono direttamen te applicabili nel caso concreto, ed infatti la ricorrente le richiama come indice di volontà legislativa a suo dire rilevante ai fini del decidere, quale “interpretazione autentica”. Ciò posto, ritiene il Collegio che tali misure di ordine finanziario possano operare solo sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed enti tenuti alle prestazioni socio-sanitarie in forza di precedenti accordi o comunque riferirsi a prestazioni direttamente erogate dalle Regione [OSCURATO:PERSONA], evidentemente diverse da quelle qui in contestazione, trattandosi di prestazioni rese incontestabilmente - per quanto dedotto dalla stessa società ricorrente- sulla base di accordi stipulati dalla casa di riposo con l’A.S.P.. Infatti, proprio in forza della disciplina normativa specificamente introdotta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in tema di servizi sociali integrati risultano numerosi i soggetti tenuti alla gestione ed erogazione di prestazioni socio-sanitarie -v., infatti, art.1, c.7, L.R. n. 23 del 2003- e di tipologia di prestazion i socio - sanitarie - cfr., ancora, artt. 4 e 7, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.23/2003-, non potendosi, dunque, inferire da tale quadro normativo sopravvenuto la volontà legislativa di modificare l’assetto convenzionale dei rapporti in essere concernenti i servizi socio-assistenziali erogati da case di riposo, in base a quanto previsto dalla medesima normativa regionale in favore della Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro -art.7,c.2, lett. g), L. R. [OSCURATO:PERSONA] n.23/2002-. 3.3. Dalle considerazioni che precedono consegu e, altresì, l’infondatezza della censura in ordine alla prospettata violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ. (quarto motivo) per difetto di sussidiarietà, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, proprio in ragione dell’esistenza di un titolonegoziale che la casa di cura può azionare nei confronti dell’azienda sanitaria con la quale ha stipulato la convenzione, ciò incidendo, per l’appunto, sulla proponibilità dell’azione di indebito arricchimento in ragione dell’assenza del carattere della sussidiarietà. 4. I restanti motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione in quanto tutti concernenti questioni correlate alla statuizione di condanna della ricorrente e dei difensori distrattari alla restituzione di quanto pagato dalla Regione in esecuzione dell’ordinanza di primo grado, sono in parte infondati e in parte inammissibili. 4.1. Occorre ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,nel giudizio di appello l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 cod. proc. civ. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata; ne discende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento, anche nell'udienza di discussione della causa, in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. S.U. Cass. S.U. 2841/1989 e successive conformi), oppure finanche nella comparsa conclusionale (così Cass.23972/2020). 4.1.1.Inoltre, è stato ripetutamente affermato da questa Corte che l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale; neconsegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione dellasentenza non deve essere rivolta anche contro il difensoredistrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensoredistrattario subisce legittimamente gli effetti dellasentenza di appello di condanna allarestituzione d elle somme già percepite inesecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (Cass.25247/2017) . Si è ulteriormente precisato che l'avvocato antistatario può essere convenuto, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito. Dunque, in altre parole, l'impugnazione della sentenza può, ma non deve, essere rivolta anche contro il difensore distrattario, poiché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione è destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale. Infatti, in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (da ultimo Cass. 6225/2022; tra le tante Cass.25247/2017; Cass. 27166/2016; Cass. 9062/2010). 4.2. La Corte di merito si è attenuta ai suesposti principi ed ha accolto la domanda di restituzione formulata dalla Regione, all’udienza di precisazione delle conclusioni, di quanto dalla stessa versato in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale, anche con riferimento alle somme pagate ai difensori distrattari, come da documenti allegati al foglio di precisazione delle conclusioni (ordinanze di assegnazione emesse nel procedimento di pignoramento presso terzi promosso dall’odierna ricorrente). 4.2.1. La censura in ordinealla tempestività della suddetta domanda di restituzione, in quanto avanzata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in sede di precisazione delle conclusioni (quinto motivo), è dunque infondata, ma è anche in parte priva di autosufficienza. La Corte di appello, come si è detto, ha ritenuto correttamente proposta all’udienza di precisazione delle conclusioni la domanda di restituzione delle somme formulata sulla base della documentazione prodotta in quella udienza, ed era onere della ricorrente fornire la specifica dimostrazione che la documentazione anzidetta era stata prodotta tardivamente rispetto alla proposizione dell’atto di appello, in quanto relativa al pagamento avvenuto in epoca anteriore e, dunque, tardivamente indicato dalla parte soccombente in primo grado solo in epoca successiva alla proposizione dell’atto di appello. Ora, la ricorrente non ha in alcun modo allegato tale circostanza, dalla quale soltanto sarebbe stato possibile vagliare il prospettato vizio di tardività della domanda di restituzione, che, peraltro, una parte della giurisprudenza di questa Corte nemmeno ravvisa per le ipotesi di proposizione della domanda in sede di comparsa conclusionale (Cass.n. 23972 / 2020 ) . Risulta, anzi, dalle stesse allegazioni di cui al ricorso che le ordinanze di assegnazione sono successive all’introduzione del giudizio d’appello (cfr. pag.24 e pag. 5 del ricorso). Sotto ulteriore profilo, la censura è inammissibile, nella parte in cui riguarda la valutazione in ordine alla ritualità della domanda di restituzione operata congruamente dalla Corte di appello con giudizio non sindacabile in questa sede. Ed infatti, sotto tale diverso profilo, la censura è in realtà rivolta a censurare le valutazioni espresse dalla Corte di appello in ordine alla avvenuta dimostrazione dell’incasso delle somme dalla parte vittoriosa in primo grado e dunque è inammissibile, rispondendo il percorso motivazionale, per quanto di seguito si dirà, al “minimo costituzionale”(Cass. S.U. n.8053/2014). 4.2.2. E’ infondato il profilo di censura, pure espresso con il quinto motivo, con cui la ricorrente deduce che la produzione documentale presa in considerazione dalla Corte d’appello ai fini della prova del pagamento era stata depositata in formato cartaceo all’udienza di precisazione delle conclusioni, e non mediante deposito telematico, avvenuto successivamente a detta udienza, da ciò derivando, ad avviso della ricorrente, l’inammissibilità ed inutilizzabilità dei suddetti documenti. E’ noto che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, sotto la rubrica: "Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali", stabilisce al comma 1, per quanto qui interessa, che: "... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici...". In plurime occasioni, in ipotesi di deposito di atti in formato, digitale o cartaceo, diverso da quello previsto dalla legge ed in difetto di espressa previsione di nullità, questa Corte ha fatto applicazione (Cass. S. U.7665/2016; Cass. 26860/2020; Cass.26861/2020) del principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; in particolare, si è richiamato il principio, espresso con riferimento al caso inverso di deposito telematico piuttosto che cartaceo (cfr. Cass.9772/2016 e Cass.1717/2019), secondo cui si è in presenza di mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 cod. proc. civ.: ciò anche in forza del principio del raggiungimento dello scopo che l'atto è destinatoa conseguire, costituito dalla presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmente senza vulnus alcuno per le prerogative e i diritti delle parti nel processo. Va,infatti, ribadito che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (tra le tante Cass. 26831/2014). Alla stregua di detti principi, si rileva che nella specie non viene compiutamente dedotto alcun vulnus con riguardo a gli aspetti precisati, e peraltro va considerato, per un verso, che le ordinanze di assegnazione e correlati atti di precetto riguardavano il pignoramento presso terzi promosso dall’odierna ricorrente nei confronti della Regione, ossia provvedimenti giudiziali ben noti alla Fleming, e, per al tro verso, che il deposito dei documenti era avvenuto, successivamente, anche in via telematica, come dà atto la stessa ricorrente (pag.24 ricorso). 4.2.3. Dalle considerazioni che precedono discende, come già anticipato, l’inammissibilità anche della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente (sesto motivo). La Corte di appello ha specificamente indicato gli elementi posti a sostegno dell’accoglimento della domanda di restituzione (pag.14 sentenza impugnata), ritenendo dimostrato il pagamento in base ai documenti prodottiall’udienza di precisazione delle conclusioni, come dà atto la stessa ricorrente (pag.23 ricorso) , e il percorso motivazionale è idoneamente esplicitato (pag.1 4 sentenza impugnata), ossia risponde al “minimo costituzionale” (cfr. Cass. S.U. 8053/2014 citata e successive conformi), mentre, in realtà, le critiche sono dirette impropriamente a sollecitare il riesame del merito. 4.2.4. Parimenti inammissibile è la doglianza esposta nel settimo motivo, concernente la prova del pagamento e la denuncia della violazione del principio ex art.2697 cod. civ.. La Corte di merito, esaminando la documentazione prodotta dalla Regione, ha effettuato una valutazione probatoria, anche mediante un accertamento dei fatti in via presuntiva, in considerazione della natura esecutiva dei provvedimenti scrutinati (relativi , si ripete, a procedimenti di pignoramento presso terzi -terzo esecutato [OSCURATO:PERSONA] - pag.27 ricorso-promossi dall’odierna ricorrente), che non è sindacabile dal giudice di legittimità al di fuori delle ipotesi di cui al n.5 dell’art. 360 comma 1 cod. proc. civ.. La ricorrente, tramite l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge, mira, in buona sostanza e ancora una volta,a sollecitare impropriamente una rivalutazione degli elementi probatori. 4.2.5. Infine, l’ottavo motivo è infondato, richiamata la citata e costante giurisprudenza di questa Corte in tema di pronunce restitutorie nei confronti dei difensori distrattari (§ 4.1.1). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] in euro 5.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13, c. 1quater del D.P.R. n.