CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2023
Cassazione n. 24633/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23063/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 405, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procure speciali allegate al controricorso e all’atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 3-6-2023 -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1322/2017depositata il 07/07/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Catanzaro, con or 2. Con sentenza n. 1322/2017, pubblicata il07/07/2017, la Corte di appello di Catanzaro ha accolto l’appello proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la citata ordinanza. In particolare la Corte di merito ha affermato che: a) era ; b) 12 maggio 2017 n. 11925 ; c) infondata in radice era la domanda era stata proposta solo nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], non sussisteva alcuna necessità di evocare in giudizio anche la [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, estranea alla lite, e la decisione doveva essere assunta nei soli confronti dell'unica originaria convenuta; d) neppure era accoglibile la domandadella società appellata ex art.2041 c od . c iv ., pur r itenuta ammissibilecon riguardo alla sua formulazione, ossia anche se non riproposta con appello incidentale, per la domanda della Regione [OSCURATO:PERSONA] di restituzione delle somme pagate in virtù dell’ordinanza di primo grado immediatamente esecutiva, non inquadrabile nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033 c od . c iv ., ma collegata all'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale , precedente al provvedimento giudiziale riformato, del solvens , quale erail soggetto che aveva provveduto al pagamento, che aveva diritto ad essere ristora to dell'intera diminuzione patrimoniale subita, vale a dire ad ottenere la restituzione della somma con interessi a partire dal giorno del pagamento, non essendo revocabile in dubbio che il solvens, nel caso di specie, fosse la Regione [OSCURATO:PERSONA]; e) erano infondate le eccezioni sollevate dagli [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancanza della loro personale evocazione in giudizio nel procedimento di appello, in quanto procuratori distrattari, giacché l'impugnazione riguardava il merito della controversia, e non lo specifico capo concernente i presupposti ex art. 93 cod. p roc . c iv . della distrazione disposta a loro favore dal primo giudice, e la statuizione di distrazione aveva natura puramente accessoria e consequenziale alla pronuncia sulle spese, a sua volta accessoria e consequenziale a quella sul merito. 3. Avverso questa sentenza s.r.l. (di seguito per brevità Fleming) propone ricorso affidato a sette motivi e resistito con controricorso dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le partihanno deposi tato memori e illustrativ e . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società ricorrente denuncia: i) (rectius ordinanza , anche nei motivi successivi ) cod. civ. 6di 157di 15 art. 1, comma 10,del D.L. n. 324/1993 (convertito in L. n. 423/1993)e "... nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data in entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unita sanitaria locale territorialmente competente”. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 17587/2018) condivisa dal Collegio e non posta in discussione dalle parti nel presente giudizio,la suddetta disciplina si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali. La questione di diritto controversa in causa è, invece,il raccordo tra detta norma nazionale e la legislazione, primaria e secondaria, regionale, dato che si tratta di materia in cui sussiste la potestà legislativa concorrente ex art. 117 Cost.. Infatti, secondo il più recente orientamento di questa Corte che il Collegio condivide(cfr. in particolare Cass. 17587/2018 citata), nella materia in esame, sussistendo, per l’appunto, la potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117 Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L. 833/1978 è stato attuato attraverso il D.lgs. 502/1992 , che ha "regionalizzato" la sa nità . P ertanto, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento. Per quanto ora di interesse, è stato ripetutamente affermata da questa Corte, con pronunce tutte riferite al la legislazione della Regione [OSCURATO:PERSONA] ( Cass. 23067/2016, Cass. 11922/2017 e Cass.11925/2017), la legittimazione passiva delle ASL della Regione [OSCURATO:PERSONA], perché detta Regione (con la L.R.24/2008), per le prestazioni sanitarie, ha ridefinito la disciplina dell'accreditamento confermando il conferimento alle ASL della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche e private , demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza ed escludendo, con ciò, che potessero sorgere obbligazioni a carico della suddetta Regione. è estranea alla concreta gestione dei servizi socio - sanitari e soprattutto non sono ad essa riferibili gli effetti degli atti posti in essere dalle ASL, sicché deve confermarsi in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA] solo la competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore (Cass. 17587/2018; Cass. 32505/ 2019 ; Cass.7745/2020; Cass. 25851/2020; Cass.3676/2020; Cass.18604/2020; Cass. 28024/ 20 19; Cass. 11925/ 20 17; cfr. anche Cass. 38187/2021 e 38191/2021,non massimate, rese tra le stesse partidel presente giudizio, in conformità a Cass. 5982/ 20 19, pure resa tra le stesse parti , nel senso della ines istenza di una responsabilità ex legedella Regione [OSCURATO:PERSONA] ) . Il suesposto indirizzo, a cui il Collegio intende dare continuità, non risultando condivisibile l’unico precedente di segno opposto (Cass.n. 11258/2020), né offrendo la ricorrente argomentazioni valide a giustificarne un mutamento, va, dunque, confermat o , dovendo altresì ribadirsi che, al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti dipendenti, la Regione rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore; pertanto, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Va confermato, quindi, che in base all'art. 7 della l.r. n. 23 del 2003 (riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari) e all'art. 13 della l.r. n. 24 del 2008(attributivo alle Asl della competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate), i contratti di gestione socio sanitaria riferibili alle ASL non svolgono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della Regione (cfr. Cass.18604/2020 citata).In tale contesto, come pure questa Corte ha già chiarito, non rilevain contrario il richiamo alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione “che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la Regione e l’A.S.L. competente per territorio” (Cass. 11924/2017; Cass.n.38187/2021). 2.2. N eppure rileva, ai fini invocati dalla ricorrente , l’esame delle disposizioni normative indicatea pag.18 e 19del ricorso, concernenti provvedimenti legislativi relativi al riconoscimento di provvidenze finanziarie per debiti pregressi relativi a prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Regione – L . R . [OSCURATO:PERSONA] nn. 69/2012 - art.41 - , L.R. n.12/2015 -art.9-, L.R. n.44/2016- art.16, c.6- , in disparte il rilievo che,nel caso di specie, si verte in tema di prestazioni effettuate nel 2010, ossia in epoca anteriore alle citate leggi, non direttamente applicabili nel caso concreto, ed infatti la ricorrente le richiama come indice di volontà legislativa a suo dire rilevante ai fini del decidere , quale “interpretazione autentica”. Ciò posto , ritiene il Collegio che tali misure di ordine finanziario possano operare solo sul piano interno dei rapporti finanziari tra R egione ed enti tenuti alle prestazioni socio-sanitarie in forza di precedenti accordi o comunque riferirsi a prestazioni direttamente erogate dalle Regione [OSCURATO:PERSONA], evidentemente diverse daquelle qui in contestazione, trattandosi di prestazioni rese incontestabilmente-per quanto dedotto dalla stessa società ricorrente- sulla base di accordi stipulati dalla casa di riposo con l’A.S.P. Infatti, proprio in forza della disciplina normativa specificamente introdotta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in tema di servizi sociali integrati risultano numerosi i soggetti tenuti alla gestione ed erogazione di prestazioni socio-sanitarie -v., infatti, art.1, c.7, L.R. n. 23 del 2003- e di tipologia di prestazioni socio - sanit arie - cfr., ancora, artt.4 e 7, L.R . [OSCURATO:PERSONA] n.23/2003 - , non potendosi , dunque , inferire da tale quadronormativo sopravvenuto la volontà legislativa di modificare l’assetto convenzionale dei rapporti in essere concernenti i servizi socio-assistenziali erogati da case di riposo, in base a quanto previsto dalla medesima normativa regionale in favore della Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro-art.7,c.2, lett. g) , L . R.[OSCURATO:PERSONA] n.23/2002-. 2.3 Dalle considerazioni che precedono conseg ue , altresì, l’infondatezza della censura in ordine alla prospettata violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ. (terzo motivo) per difetto di sussidiarietà, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, proprio in ragione dell’esistenza di un titolonegoziale che la casa di cura può azionare nei confronti dell’azienda sanitaria con la quale ha stipulato la convenzione, ciò incidendo, per l’appunto, sulla proponibilità dell’azione di indebito arricchimento in ragione dell’assenza del carattere della sussidiarietà. 3. I restanti motivi , da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione in quanto tutti concernenti questioni correlate alla statuizione di condanna della ricorrente e dei difensori distrattari alla restituzione di quanto pagato dalla Regione in esecuzione dell’ordinanza di primo grado , sono in parte infondati e in parte inammissibili. 3.1. Occorre ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,nel giudizio di appello l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 cod. p roc . c iv . in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata; ne discende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento, anche nell'udienza di discussione della causa, in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. S.U. Cass. S.U. 284 1/ 1989 e successive conformi),oppure finanche nella comparsa conclusionale (cosìCass. 23972 /2020 ) . 3.1.1.Inoltre,è stato ripetutamente affermato da questa Corte che l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale; ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione dellasentenza non deve essere rivolta anche contro il difensoredistrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensoredistrattario subisce legittimamente gli effetti dellasentenza di appello di condanna allarestituzione delle somme già percepite inesecuzione della sentenza di primo grado, bench é non evocato personalmente in giudizio (Cass. 25247 /2017 ) . Si è ulteriormente precisato che l 'avvocato antistatario pu ò essere convenuto, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito. Dunque, in altre parole, l'impugnazione della sentenza può , ma no n deve , essere rivolta anche contro il difensore distrattario, poiché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione è destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale. Infatti in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzionedelle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (da ultimo Cass. 6225/2022; tra le tante Cass.25247/2017; Cass. 27166/2016; Cass. 9062/2010). 3.2. La Corte di merito si è attenuta ai suesposti principi edha accolto la domanda di restituzione formulata dalla Regione , all’udienza di precisazione delle conclusioni, di quanto dalla stessa versato in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale , anche con riferimento alle somme pagate ai difensoridistrattari, come da documenti allegati al foglio di precisazione delle conclusioni (tre ordinanze di assegnazione e relativi precetti). 3.2.1.La censura in ordine alla tempestività della suddetta domanda di restituzione, in quantoavanzata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in sede di precisazione delle conclusioni(quarto motivo), è dunque infondata, ma è anche, in parte , priv a di autosufficienza . L a Corte di appello , come si è detto, ha ritenuto correttamente proposta all’udienza di precisazione delle conclusioni la domanda di restituzione delle somme formulata sulla base della documentazione prodotta in quella udienza, ed era onere della ricorrente fornire la specifica dimostrazione che la documentazione anzidetta era stata prodotta tardivamente rispetto alla proposizione dell’atto di appello,in quanto relativa al pagamento avvenuto in epoca anteriore e, dunque, tardivamente indicato dalla parte soccombente in primo grado solo in epoca successiva alla proposizione dell’atto di appello. Ora, la ricorrente non ha in alcun modo allegato tale circostanza,in base alla quale soltanto sarebbe stato possibile vagliare il prospettato vizio di tardività della domanda di restituzione, che , peraltro, una parte della giurisprudenza di questa Corte nemmeno ravvisa per le ipotesi di proposizione della domanda in sede di comparsa conclusionale(Cass. n . 23972 / 2020 ) . Sotto ulteriore profilo, la censura è inammissibile, nella parte in cui riguarda la valutazione in ordine alla ritualità della domanda di restituzione operata congruamente dalla Corte di appello con giudizio non sindacabile in questa sede. Ed infatti, sotto tale diverso profilo, la censura è in realtà rivolta a censurare le valutazioni espresse dalla Corte di appello in ordine alla avvenuta dimostrazione dell’incasso delle somme dalla parte vittoriosa in primo grado e dunque è inammissibile, rispondendo il percorso motivazionale, anche per quanto appena di seguito si dirà, al “ minimo costituzionale”(Cass. S.U. n.8053/2014 ) . 3.2.2. Dalle considerazioni che precedono discende , infatti, l’inammissibilità anche della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente (quinto motivo). L a Corte di appello ha specificamente indicato gli elementi posti a sostegno dell’accoglimento della domanda di restituzione (pag.19 sentenza impugnata – ordinanze di assegnazione prodotte all’udienza di precisazione delle conclusioni, come dà atto la stessa ricorrente – pag.24 ricorso) e il percorso motivazionale è chiaramente e comprensibilmente esplicitato (pag.19 e 20 sentenza impugnata), ossia rispondeal “minimo costituzionale” (cfr. Cass. S.U. 8053/2014 citata e successive conformi), mentre, in realtà, le critiche sono dirette impropriamente a sollecitare il riesame di valutazioni probatorie. 3.2.3. Parimenti inammissibile, in base ad analoghe considerazioni, è la doglianza esposta nel sesto motivo, concernente la prova del pagamento e la denuncia della violazione del principio ex art.2697 cod. civ.. La Corte di merito, esaminando la documentazione prodotta dalla Regione, ha effettuato una valutazione probatoria idoneamente motivata, anche mediante un accertamento dei fatti in via presuntiva, in considerazione della natura esecutiva dei provvedimenti scrutinati, che non è sindacabile dal giudice di legittimità al di fuori delle ipotesi di cui al n.5 dell’art. 360 c omma 1 c od . p roc . c iv . . L a ricorrente, tramite l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge, mira, in buona sostanzae ancora una volta, a sollecitare impropriamente una rivalutazione degli elementi probatori. 3.2.4. Infine, il settimo motivo è infondato, richiamat a la citata e costante giurisprudenza di questa Corte in tema di pronunce restitutorie nei confronti dei difensori distrattari(§ 3.1. 1) . 4. In conclusione, il ricorso va rigettatoe le spese, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] in euro 4.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13, c. 1 quaterdel D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve