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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02703/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7628/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difesadall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale d ello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo g rado di Lazio n.4557/2022 depositata i l 20/10/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamento n.

TK3035104138/2013 con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, per il periodo d'imposta 2008, maggiori IVA, IRES e IRAP.

Tale atto scaturiva da un accertamento relativo ad un’operazione immobiliare compiuta nel 2005 (che produceva effetti, sotto il profilo fiscale, anche negli anni successivi) tra alcune società appartenenti al medesimo gruppo che aveva indotto l’Amministrazione ad escludere che i canoni di leasing versati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. potessero essere qualificati come tali, anziché come restituzione di mutuo, per la parte eccedente il valore dell’immobile (pari ad € 59.800.000) al quale si riferivano, con evidenti conseguenze ai fini della deducibilità e della detraibilità, in relazione alle diverse imposte, delle somme versate.

Gli atti dai quali trae origine la controversia, come indicati dalle parti, posti in essere tutti nella stessa data, il 19/7/2005, possono essere così riassunti: la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistava dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (società estranea al gruppo) un immobile (cosiddetta [OSCURATO:PERSONA]) in [OSCURATO:PERSONA] per il corrispettivo di € 59.800.000 oltre IVA; la [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto preliminare di vendita con il quale si impegnava a vendere in favore di quest’ultima o di altra società da nominare, il medesimo immobile verso il corrispettivo di € 90.000.000 oltre IVA ed a garantire un reddito annuo pari al 7,9% del prezzo di acquisto (superiore a quello derivante dai contratti di locazione all’epoca in essere) «per un certo numero di anni prestabilito»; in esecuzione di tale pattuizione si impegnava altresì a versare alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale anticipo, l’importo di € 22.500.000 oltre IVA, in relazione al quale quest’ultima emetteva, in data 21/7/2005, la fattura di importo corrispondente n. 1/2005 per «acconto come da contratto rendimento garantito»; l’immobile veniva così acquistato per il prezzo di € 90.000.000 dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che poi lo concedeva in leasing alla [OSCURATO:SOCIETA]., pattuendo un maxi canone iniziale di € 22.500.000 oltre IVA.

L’Amministrazione riteneva ingiustificato l’aumento di prezzo dell’immobile e, dunque, per la parte corrispondente qualificava l’operazione come un mutuo ed il pagamento delle rate di leasing come restituzione del mutuo.

Rilevava, altresì, che a seguito del pagamento dell’importo indicato nella fattura 1/05 a titolo di reddito minimo garantito, era stato compiuto un prestito fruttifero in favore dei soci e che altri ne erano stati compiuti nel 2006 e nel 2009, senza che risultassero mai contabilizzati i relativi interessi; pertanto recuperava a tassazione i predetti interessi attivi, calcolandoli al tasso vigente pro tempore sull’importo residuo del credito vantato nei confronti dei soci per ciascuno dei successivi anni d’imposta (per l’anno 2008 i maggiori ricavi derivanti da tale operazione erano determinati in € 369.488). 1.2 Avverso tale atto proponeva ricorso la società, deducendo violazioni delle norme che regolano il procedimento, vizi di motivazione dell’avviso e, nel merito, l’insussistenza dei presupposti per il recupero a tassazione delle somme indicate.

La CTP di Roma annullava l’avviso, ritenendo che l’intera operazione avesse una giustificazione dal punto di vista economico finanziario – giacché l’aumento del prezzo dell’immobile era dovuto alla clausola che garantiva la redditività del capitale - e non fosse stata compiuta al solo fine di ottenere vantaggi di natura fiscale.

2. A seguito dell’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e di quello incidentale della società, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio riformava integralmente la sentenza di primo grado, riconoscendo la legittimità della pretesa dell’Amministrazione; accoglieva un solo motivo di appello incidentale relativo alla determinazione delle sanzioni che andava compiuta applicando il cumulo giuridico in base all’art. 12 commi 2 e 5 d.lgs. 472/1997.

Osservava, in particolare, che l’operazione non trovava giustificazione economica e che aveva la finalità di finanziamento per la parte eccedente il valore dell’immobile; sebbene ciascuno dei contratti avesse in astratto una causa economica e giuridica ben definita, la concatenazione dei negozi, anche in considerazione dei vincoli esistenti tra le società, aveva «una finalità complessiva di natura fraudolenta degli obblighi fiscali».

A tale conclusione perveniva sulla base delle seguenti considerazioni: la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita il 19/5/2005, cioè poco prima dell’operazione; non si comprendeva la ragione per la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di acquistare l’immobile direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per un prezzo notevolmente inferiore; la pattuizione della clausola di rendimento minimo garantito era contenuta nel preliminare di vendita, ma non produceva effetti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; non risultava che quest’ultima fosse stata indicata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., giacché nel contratto di compravendita non si faceva menzione della nomina da parte della promissaria acquirente; il compendio immobiliare era già locato e, dunque, l’inserimento della clausola di rendimento minimo garantito non trovava alcuna giustificazione; l’importo versato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di anticipo in relazione alla clausola di redditività corrispondeva a quello dovuto dalla seconda alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale maxi canone di leasing.

3. Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha lamentato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 102, comma 7°, d.P.R. 917/1986, degli artt.

«1362 – 1370 c.c. sotto il profilo della erronea qualificazione giuridica del contratto di leasing posto in essere dalle parti» e dell’art. 1322 c.c..

Con tale motivo si afferma che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamente qualificato il contratto di leasing come contratto di mutuo, escludendo, conseguentemente, l’applicazione del la disciplina sulla deducibilità ex art. 107, comma 2, d.P.R. 917/1986 e sulla detraibilità ex artt. 19 e ss. d.P.R. 633/1972.

Dopo aver sostenuto l’ammissibilità del motivo – riguardante non l’interpretazione del contratto, bensì la sua qualificazione giuridica, suscettibile di verifica in sede di legittimità (ha richiamato Cass. n. 26504/2022 e Cass. n. 15603/2021) -ha osservato che, nel compiere tale operazione, la CGT di secondo grado avrebbe violato gli artt. 1362 e ss., 1322 e 1813 c.c., incorrendo così nel vizio di violazione di legge.

Ha quindi riportato giurisprudenza di questa Corte in ordine alla clausola di redditività del capitale nella compravendita (segnatamente, Cass. n. 7255/2009, Cass. n. 6331/2016, Cass. n. 6332/2016) dalla quale desumere che l’aumento del prezzo del bene è giustificato proprio dalla garanzia concessa dal venditore.

Ha infine dedotto che l’appartenenza delle società al medesimo gruppo non escludeva la liceità dell’operazione (ha richiamato Cass. n. 12044/2009; Cass. n. 6663/1997), potendo al più assimilarsi la stessa al sale and lease back, contratto ben distinto dal mutuo e lecito nel caso di specie, non essendo violato il divieto del patto commissorio in quanto il valore del bene non era notevolmente inferiore al corrispettivo. 1.2 Il motivo così formulato è inammissibile, giacché non coglie la ratio decidendiche sorregge la sentenza impugnata.

Va infatti osservato che la questione in esame non riguarda il problema della qualificazione giuridica del contratto, bensì delle finalità perseguite con l’operazione in questione.

Ed infatti «In materia tributaria, l'operazione economica che abbia quale suo elemento (non necessariamente unico, ma comunque) predominante e assorbente lo scopo elusivo del fisco costituisce condotta abusiva, ed è, pertanto, vietata allorquando non possa spiegarsi altrimenti (o, in ogni caso, in modo non marginale) che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, incombendo, peraltro, sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate» Cass. n. 3938/2014; nello stesso senso, Cass. n. 21390/2012; Cass. n. 4603/2014; Cass. n. 5090/2017; Cass. n. 9610/2017).

È stato osservato, in particolare, che «il carattere abusivo, sotto il profilo fiscale, di una determinata operazione, nel fondarsi normativamente sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale (cfr. Cass., SU, n.n. 30055/08 e 30057/08; v.

C. Giust.

UE nei casi 3M Italia, Halifax, [OSCURATO:PERSONA]), presuppone quanto meno l'esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dai contraenti, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito (Cass. 21390/12, p.3.2) e si deve indagare se vi sia reale fungibilità con le soluzioni eventualmente prospettate dal fisco (cfr. Cass. n. 4604/2014);

2.8. nell'intento di perseguire la pianificazione fiscale aggressiva, la Commissione Europea ha diramato la raccomandazione 2012/772/UE agli Stati membri ad intervenire ogniqualvolta vi sia «una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che è stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un vantaggio fiscale» (montages articiels, artificial arrengement, mecanismo artificial nelle varie versioni linguistiche); a tal fine precisa che «una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale» (p.4.4), o più esattamente di «sostanza economica» (p.4.2), e «consiste nell'eludere l'imposizione quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali, contrasta con l'obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali», mentre «una data finalità deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità che è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per lo più irrilevante alla luce di tutte le circostanze del caso» (cfr. Cass. n. 438/2015; 439/2015, p.8.3)»(così Cass. 30404/2018, in motivazione).

Tali principi sono poi stati sostanzialmente recepiti dal legislatore nell’art. 10 bis l. 212/2000, introdotto con d.lgs. 128/2015 successivamente al compimento delle operazioni oggetto di causa(con efficacia dal 1° ottobre 2015 e dunque non applicabile alla presente controversia). 1.3 Sulla base dei principi esposti, appare evidente che non si tratta di un problema di qualificazione giuridica del singolo contratto, che è di per sé irrilevante, bensì di valutazione complessiva dei risultati perseguiti con l’intera operazione e delle ragioni per le quali tali risultati sono stati ottenuti stipulando determinati contratti in luogo di altri.

In pratica la CGT di secondo grado ha ritenuto che, attraverso i contratti posti in essere dalle tre società, che non ha affatto riqualificato, come invece sostiene la ricorrente, si volesse dar luogo ad un leasing e ad un finanziamento ed ha indicato le ragioni per le quali, a suo avviso, i contratti posti in essere non trovavano alcuna giustificazione sotto il profilo economico, prima tra tutte la sopravvalutazione dell’immobile, il cui valore è passato nella stessa giornata da € 59.800.000 a € 90.000.000; secondo il giudice d’appello tale aumento non trova spiegazione nella clausola di garanzia della redditività del capitale, in quanto all’epoca della compravendita gli immobili erano già tutti locati.

È evidente che avverso le argomentazioni adottate dal giudice d’appello non poteva proporsi un motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. per erronea qualificazione del contratto, perché non è stata compiuta tale operazione, bensì la valutazione delle finalità complessive perseguite con i diversi contratti posti in essere nello stesso giorno.

Al più si sarebbe dovuto far valere un vizio di motivazione nei limiti in cui ciò è possibile in base all’art. 360 comma 1° n. 5) c.p.c.; se anche si volesse riqualificare in questi termini il motivo in esame –essendo ammessa tale possibilità (Cass. sez.

U. 17931/2013; Cass. n. 4036/2014; Cass. n. 25557/2017; Cass. n. 759/2025) - lo stesso risulterebbe però privo di specificità, non essendo indicato il fatto decisivo trascurato, né gli elementi fondamentali per valutare la vicenda (durata della garanzia, durata dei contratti di locazione in essere ecc.).

Per quanto esposto, il motivo è inammissibile. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2729 c.c. per avere il giudice di appello fondato la propria decisione su presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Dopo aver affermato che, quando il giudice ha fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, l’errore integra violazione di legge e può quindi essere ricondotto all’ipotesi di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3, ha rilevato che la “presunzione di sproporzione” del prezzo era priva dei requisiti di gravità e precisione, in quanto non teneva conto del fatto che era stato garantito il rendimento minimo; del pari era priva di tali requisiti l’affermazione che tale clausola dopo la vendita dell’immobile alla società di leasing non operava tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].; priva di tale requisiti era infine anche la considerazione della recente costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo rara la costituzione di società al fine di compiere singole operazioni commerciali. 2.2 Il motivo è inammissibile.

L’art. 2727 c.c. stabilisce infatti che «le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato».

Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che gli elementi dai quali la CGT di secondo grado ha desunto l’inesistenza di un’autonoma finalità economica dell’operazione posta in essere, sarebbero privi dei caratteri indicati dall’art. 2729, comma 1°, c.c..

Occorre osservare che le SS.UU. hanno affermato, al riguardo che «la peculiare conformazione del controllo sulla motivazione non elimina, sebbene riduca (ma sarebbe meglio dire, trasformi), il controllo sulla sussistenza degli estremi cui l'art. 2729 c.c., comma 1, subordina l'ammissione della presunzione semplice.

In realtà è in proposito possibile il sindacato per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.

Ciò non solo nell'ipotesi (davvero rara) in cui il giudice abbia direttamente violato la norma in questione deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, ma anche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell'art.2729 c.c., fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della "fattispecie astratta", ma erroneamente applicata alla "fattispecie concreta".

14.8.2. In altre parole, poiché la sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze.

L'implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell'apparenza della motivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompa l'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività: l'omesso esame è il "tassello mancante" alla plausibilità delle conclusioni rispetto alle premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.

14.8.3. Ciò non significa che possa darsi ingresso, in alcun modo, ad una surrettizia revisione del giudizio di merito, dovendosi tener per fermo, mutatis mutandis, il rigoroso insegnamento di questa Corte secondo cui: "in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell'argomentazione (fatto probatorio - massima di esperienza - fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata (potendo questa essere disattesa non già quando l'interferenza probatoria non sia da essa necessitata, ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione" (Cass. n. 14953 del 2000)» (così Cass. Sez.

U. 8053/2014, in motivazione).

In una successiva pronuncia le SS.UU. hanno altresì chiarito che «la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro -almeno secondo l'opinione preferibile - che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l'idea che vorrebbe sotteso alla "gravità" che l'inferenza presuntiva sia "certa").

La precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti.

La concordanza esprime - almeno secondo l'opinione preferibile - un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione "non falsa" dell'art. 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l'idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.

Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz'altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art.2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.

Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi.

La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza.

4.1.1. In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., comma 1, suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato -risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.

Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi.

4.1.2. Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, comma 1 (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).

In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello dell'art. 360 c.p.c., n. 3 (falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., comma 1), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.

Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente dell'art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria» (Cass. Sez.

U. n. 1785/2018, in motivazione).

È stato altresì specificato che «la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma»(Cass. n. 9054/2022); resta invece «escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile»(Cass. n. 22366/2021) Sulla base di tali principi si è anche ritenuto che possa essere censurata per violazione di legge con ricorso per cassazione una sentenza in cui il giudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria dei singoli elementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificare se, considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n. 8115/2025; Cass. n. 9059/2018).

Ovviamente rimane la possibilità di impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 10253/2021). 2.3 Nel caso di specie, è evidente che la ricorrente non ha formulato il proprio motivo di ricorso nel rispetto dei principi indicati, ma ha richiesto, sostanzialmente, una nuova valutazione nel merito degli elementi di fatto posti dal giudice d’appello a fondamento del proprio ragionamento, non consentita al giudice di legittimità.

Ed infatti, in primo luogo, non ha esaminato singolarmente tutti i fatti considerati dal giudice d’appello ed anzi ha trascurato completamente i due elementi principali sui quali si fonda il ragionamento presuntivo: la considerazione che la clausola di garanzia del rendimento non aveva senso alcuno in quanto l’immobile era già locato (cfr. paragrafo 5.4 della sentenza impugnata, penultimo capoverso) e la circostanza del pagamento anticipato di € 22.500.000 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e del successivo pagamento della medesima somma da parte di quest’ultima in favore della società di leasing (cfr. paragrafo 5.5 della sentenza impugnata).

Inoltre, si è limitata alla valutazione dei singoli fatti considerati atomisticamente, senza procedere anche ad una critica della valutazione complessiva degli stessi; non a caso non ha lamentato l’assenza del requisito della concordanza. 2.4 Va altresì osservato che nelle sentenze citate dalla ricorrente in ordine alla natura ed alla validità della clausola di garanzia del rendimento (Cass.n. 7225/2009), la stessa viene inserita per l’ipotesi in cui il conduttore degli immobili receda dal contratto in essere e non per maggiorare la rendita che l’immobile già produce per effetto dei contratti di locazione in corso al momento dell’acquisto, sicché tali pronunce avvalorano addirittura il ragionamento presuntivo del giudice d’appello; nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6331/2016; Cass. n. 3368/2013), infatti, essa viene considerata sempre come caratterizzata da aleatorietà, sicché la previsione già al momento dell’acquisto della corresponsione, per effetto di tale clausola, di una somma di danaro determinata anche nel quantum la snatura completamente.

Tale clausola, infatti, ha senso solo se collegata ad elementi variabili (durata della locazione in essere, variazione del canone ecc.); ove venga stabilita a priori in misura maggiore ai canoni di locazione dovuti dai conduttori al momento della compravendita, non appare irragionevole dedurre, come ha fatto la CGT, che si tratti di un artificio idoneo ad incidere di fatto sugli effetti economici del contratto. 2.5 Deve aggiungersi, infine, che il motivo di ricorso è anche privo del necessario requisito della specificità, non contenendo alcun riferimento ad elementi dei vari contratti necessari per la valutazione della questione (durata della garanzia, durata dei contratti di locazione in essere, ecc.).

Il motivo è dunque inammissibile. 3.1 Con il terzo motivo di ricorso la società ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4) c.p.c. e 36, comma 2°, n. 4 d.lgs. 546/1992 per mancanza di motivazione in ordine al recupero a tassazione dei maggiori interessi attivi sui finanziamenti ai soci.

Ha rilevato, infatti, che la CGT di secondo grado ha accolto in totol’appello dell’Agenzia delle Entrate, senza però motivare in ordine all’autonomo rilievo dei maggiori interessi attivi determinati dall’Ufficio ai fini IRES per l’anno 2008 in € 369.488, nonostante le specifiche contestazioni sul punto contenute a pagina 23 delle controdeduzioni depositate dalla stessa nel giudizio di appello.

Il motivo è fondato. 3.2 Si versa in un’ipotesi di omessa motivazione – non di omessa pronuncia, giacché l’appello dell’Amministrazione è stato accolto in toto – in quanto nulla viene detto nella sentenza in ordine alle ragioni che hanno condotto all’accoglimento dell’impugnazione anche con riguardo a tale profilo (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014).

Né potrebbe ritenersi che vi sia una motivazione implicita sul punto, giacché dall’accoglimento dell’appello dell’amministrazione con riguardo alla questione principale relativa all’operazione di acquisto dell’immobile e di successivo leasing, non può farsi conseguire l’accoglimento anche con riguardo alla questione del prestito ai soci, trattandosi di un’operazione autonoma, sebbene posta in essere con l’importo oggetto della fattura n. 1/05, in ordine alla quale erano state sollevate anche doglianze relative all’entità degli interessi calcolati nell’avviso di accertamento.

4. Va quindi accolto il terzo motivo di ricorso e la sentenza va cassata in relazione allo stesso con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché decida nel merito su tale questione e provveda anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7628/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difesadall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale d ello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo g rado di Lazio n.4557/2022 depositata i l 20/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamento n. TK3035104138/2013 con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, per il periodo d'imposta 2008, maggiori IVA, IRES e IRAP. Tale atto scaturiva da un accertamento relativo ad un’operazione immobiliare compiuta nel 2005 (che produceva effetti, sotto il profilo fiscale, anche negli anni successivi) tra alcune società appartenenti al medesimo gruppo che aveva indotto l’Amministrazione ad escludere che i canoni di leasing versati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. potessero essere qualificati come tali, anziché come restituzione di mutuo, per la parte eccedente il valore dell’immobile (pari ad € 59.800.000) al quale si riferivano, con evidenti conseguenze ai fini della deducibilità e della detraibilità, in relazione alle diverse imposte, delle somme versate. Gli atti dai quali trae origine la controversia, come indicati dalle parti, posti in essere tutti nella stessa data, il 19/7/2005, possono essere così riassunti: la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistava dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (società estranea al gruppo) un immobile (cosiddetta [OSCURATO:PERSONA]) in [OSCURATO:PERSONA] per il corrispettivo di € 59.800.000 oltre IVA; la [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto preliminare di vendita con il quale si impegnava a vendere in favore di quest’ultima o di altra società da nominare, il medesimo immobile verso il corrispettivo di € 90.000.000 oltre IVA ed a garantire un reddito annuo pari al 7,9% del prezzo di acquisto (superiore a quello derivante dai contratti di locazione all’epoca in essere) «per un certo numero di anni prestabilito»; in esecuzione di tale pattuizione si impegnava altresì a versare alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale anticipo, l’importo di € 22.500.000 oltre IVA, in relazione al quale quest’ultima emetteva, in data 21/7/2005, la fattura di importo corrispondente n. 1/2005 per «acconto come da contratto rendimento garantito»; l’immobile veniva così acquistato per il prezzo di € 90.000.000 dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che poi lo concedeva in leasing alla [OSCURATO:SOCIETA]., pattuendo un maxi canone iniziale di € 22.500.000 oltre IVA. L’Amministrazione riteneva ingiustificato l’aumento di prezzo dell’immobile e, dunque, per la parte corrispondente qualificava l’operazione come un mutuo ed il pagamento delle rate di leasing come restituzione del mutuo. Rilevava, altresì, che a seguito del pagamento dell’importo indicato nella fattura 1/05 a titolo di reddito minimo garantito, era stato compiuto un prestito fruttifero in favore dei soci e che altri ne erano stati compiuti nel 2006 e nel 2009, senza che risultassero mai contabilizzati i relativi interessi; pertanto recuperava a tassazione i predetti interessi attivi, calcolandoli al tasso vigente pro tempore sull’importo residuo del credito vantato nei confronti dei soci per ciascuno dei successivi anni d’imposta (per l’anno 2008 i maggiori ricavi derivanti da tale operazione erano determinati in € 369.488). 1.2 Avverso tale atto proponeva ricorso la società, deducendo violazioni delle norme che regolano il procedimento, vizi di motivazione dell’avviso e, nel merito, l’insussistenza dei presupposti per il recupero a tassazione delle somme indicate. La CTP di Roma annullava l’avviso, ritenendo che l’intera operazione avesse una giustificazione dal punto di vista economico finanziario – giacché l’aumento del prezzo dell’immobile era dovuto alla clausola che garantiva la redditività del capitale - e non fosse stata compiuta al solo fine di ottenere vantaggi di natura fiscale. 2. A seguito dell’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e di quello incidentale della società, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio riformava integralmente la sentenza di primo grado, riconoscendo la legittimità della pretesa dell’Amministrazione; accoglieva un solo motivo di appello incidentale relativo alla determinazione delle sanzioni che andava compiuta applicando il cumulo giuridico in base all’art. 12 commi 2 e 5 d.lgs. 472/1997. Osservava, in particolare, che l’operazione non trovava giustificazione economica e che aveva la finalità di finanziamento per la parte eccedente il valore dell’immobile; sebbene ciascuno dei contratti avesse in astratto una causa economica e giuridica ben definita, la concatenazione dei negozi, anche in considerazione dei vincoli esistenti tra le società, aveva «una finalità complessiva di natura fraudolenta degli obblighi fiscali». A tale conclusione perveniva sulla base delle seguenti considerazioni: la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita il 19/5/2005, cioè poco prima dell’operazione; non si comprendeva la ragione per la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di acquistare l’immobile direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per un prezzo notevolmente inferiore; la pattuizione della clausola di rendimento minimo garantito era contenuta nel preliminare di vendita, ma non produceva effetti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; non risultava che quest’ultima fosse stata indicata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., giacché nel contratto di compravendita non si faceva menzione della nomina da parte della promissaria acquirente; il compendio immobiliare era già locato e, dunque, l’inserimento della clausola di rendimento minimo garantito non trovava alcuna giustificazione; l’importo versato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di anticipo in relazione alla clausola di redditività corrispondeva a quello dovuto dalla seconda alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale maxi canone di leasing. 3. Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha lamentato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 102, comma 7°, d.P.R. 917/1986, degli artt. «1362 – 1370 c.c. sotto il profilo della erronea qualificazione giuridica del contratto di leasing posto in essere dalle parti» e dell’art. 1322 c.c.. Con tale motivo si afferma che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamente qualificato il contratto di leasing come contratto di mutuo, escludendo, conseguentemente, l’applicazione del la disciplina sulla deducibilità ex art. 107, comma 2, d.P.R. 917/1986 e sulla detraibilità ex artt. 19 e ss. d.P.R. 633/1972. Dopo aver sostenuto l’ammissibilità del motivo – riguardante non l’interpretazione del contratto, bensì la sua qualificazione giuridica, suscettibile di verifica in sede di legittimità (ha richiamato Cass. n. 26504/2022 e Cass. n. 15603/2021) -ha osservato che, nel compiere tale operazione, la CGT di secondo grado avrebbe violato gli artt. 1362 e ss., 1322 e 1813 c.c., incorrendo così nel vizio di violazione di legge. Ha quindi riportato giurisprudenza di questa Corte in ordine alla clausola di redditività del capitale nella compravendita (segnatamente, Cass. n. 7255/2009, Cass. n. 6331/2016, Cass. n. 6332/2016) dalla quale desumere che l’aumento del prezzo del bene è giustificato proprio dalla garanzia concessa dal venditore. Ha infine dedotto che l’appartenenza delle società al medesimo gruppo non escludeva la liceità dell’operazione (ha richiamato Cass. n. 12044/2009; Cass. n. 6663/1997), potendo al più assimilarsi la stessa al sale and lease back, contratto ben distinto dal mutuo e lecito nel caso di specie, non essendo violato il divieto del patto commissorio in quanto il valore del bene non era notevolmente inferiore al corrispettivo. 1.2 Il motivo così formulato è inammissibile, giacché non coglie la ratio decidendiche sorregge la sentenza impugnata. Va infatti osservato che la questione in esame non riguarda il problema della qualificazione giuridica del contratto, bensì delle finalità perseguite con l’operazione in questione. Ed infatti «In materia tributaria, l'operazione economica che abbia quale suo elemento (non necessariamente unico, ma comunque) predominante e assorbente lo scopo elusivo del fisco costituisce condotta abusiva, ed è, pertanto, vietata allorquando non possa spiegarsi altrimenti (o, in ogni caso, in modo non marginale) che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, incombendo, peraltro, sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate» Cass. n. 3938/2014; nello stesso senso, Cass. n. 21390/2012; Cass. n. 4603/2014; Cass. n. 5090/2017; Cass. n. 9610/2017). È stato osservato, in particolare, che «il carattere abusivo, sotto il profilo fiscale, di una determinata operazione, nel fondarsi normativamente sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale (cfr. Cass., SU, n.n. 30055/08 e 30057/08; v. C. Giust. UE nei casi 3M Italia, Halifax, [OSCURATO:PERSONA]), presuppone quanto meno l'esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dai contraenti, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito (Cass. 21390/12, p.3.2) e si deve indagare se vi sia reale fungibilità con le soluzioni eventualmente prospettate dal fisco (cfr. Cass. n. 4604/2014); 2.8. nell'intento di perseguire la pianificazione fiscale aggressiva, la Commissione Europea ha diramato la raccomandazione 2012/772/UE agli Stati membri ad intervenire ogniqualvolta vi sia «una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che è stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un vantaggio fiscale» (montages articiels, artificial arrengement, mecanismo artificial nelle varie versioni linguistiche); a tal fine precisa che «una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale» (p.4.4), o più esattamente di «sostanza economica» (p.4.2), e «consiste nell'eludere l'imposizione quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali, contrasta con l'obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali», mentre «una data finalità deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità che è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per lo più irrilevante alla luce di tutte le circostanze del caso» (cfr. Cass. n. 438/2015; 439/2015, p.8.3)»(così Cass. 30404/2018, in motivazione). Tali principi sono poi stati sostanzialmente recepiti dal legislatore nell’art. 10 bis l. 212/2000, introdotto con d.lgs. 128/2015 successivamente al compimento delle operazioni oggetto di causa(con efficacia dal 1° ottobre 2015 e dunque non applicabile alla presente controversia). 1.3 Sulla base dei principi esposti, appare evidente che non si tratta di un problema di qualificazione giuridica del singolo contratto, che è di per sé irrilevante, bensì di valutazione complessiva dei risultati perseguiti con l’intera operazione e delle ragioni per le quali tali risultati sono stati ottenuti stipulando determinati contratti in luogo di altri. In pratica la CGT di secondo grado ha ritenuto che, attraverso i contratti posti in essere dalle tre società, che non ha affatto riqualificato, come invece sostiene la ricorrente, si volesse dar luogo ad un leasing e ad un finanziamento ed ha indicato le ragioni per le quali, a suo avviso, i contratti posti in essere non trovavano alcuna giustificazione sotto il profilo economico, prima tra tutte la sopravvalutazione dell’immobile, il cui valore è passato nella stessa giornata da € 59.800.000 a € 90.000.000; secondo il giudice d’appello tale aumento non trova spiegazione nella clausola di garanzia della redditività del capitale, in quanto all’epoca della compravendita gli immobili erano già tutti locati. È evidente che avverso le argomentazioni adottate dal giudice d’appello non poteva proporsi un motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. per erronea qualificazione del contratto, perché non è stata compiuta tale operazione, bensì la valutazione delle finalità complessive perseguite con i diversi contratti posti in essere nello stesso giorno. Al più si sarebbe dovuto far valere un vizio di motivazione nei limiti in cui ciò è possibile in base all’art. 360 comma 1° n. 5) c.p.c.; se anche si volesse riqualificare in questi termini il motivo in esame –essendo ammessa tale possibilità (Cass. sez. U. 17931/2013; Cass. n. 4036/2014; Cass. n. 25557/2017; Cass. n. 759/2025) - lo stesso risulterebbe però privo di specificità, non essendo indicato il fatto decisivo trascurato, né gli elementi fondamentali per valutare la vicenda (durata della garanzia, durata dei contratti di locazione in essere ecc.). Per quanto esposto, il motivo è inammissibile. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2729 c.c. per avere il giudice di appello fondato la propria decisione su presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. Dopo aver affermato che, quando il giudice ha fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, l’errore integra violazione di legge e può quindi essere ricondotto all’ipotesi di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3, ha rilevato che la “presunzione di sproporzione” del prezzo era priva dei requisiti di gravità e precisione, in quanto non teneva conto del fatto che era stato garantito il rendimento minimo; del pari era priva di tali requisiti l’affermazione che tale clausola dopo la vendita dell’immobile alla società di leasing non operava tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].; priva di tale requisiti era infine anche la considerazione della recente costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo rara la costituzione di società al fine di compiere singole operazioni commerciali. 2.2 Il motivo è inammissibile. L’art. 2727 c.c. stabilisce infatti che «le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato». Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che gli elementi dai quali la CGT di secondo grado ha desunto l’inesistenza di un’autonoma finalità economica dell’operazione posta in essere, sarebbero privi dei caratteri indicati dall’art. 2729, comma 1°, c.c.. Occorre osservare che le SS.UU. hanno affermato, al riguardo che «la peculiare conformazione del controllo sulla motivazione non elimina, sebbene riduca (ma sarebbe meglio dire, trasformi), il controllo sulla sussistenza degli estremi cui l'art. 2729 c.c., comma 1, subordina l'ammissione della presunzione semplice. In realtà è in proposito possibile il sindacato per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. Ciò non solo nell'ipotesi (davvero rara) in cui il giudice abbia direttamente violato la norma in questione deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, ma anche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell'art.2729 c.c., fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della "fattispecie astratta", ma erroneamente applicata alla "fattispecie concreta". 14.8.2. In altre parole, poiché la sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze. L'implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell'apparenza della motivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompa l'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività: l'omesso esame è il "tassello mancante" alla plausibilità delle conclusioni rispetto alle premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario. 14.8.3. Ciò non significa che possa darsi ingresso, in alcun modo, ad una surrettizia revisione del giudizio di merito, dovendosi tener per fermo, mutatis mutandis, il rigoroso insegnamento di questa Corte secondo cui: "in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell'argomentazione (fatto probatorio - massima di esperienza - fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata (potendo questa essere disattesa non già quando l'interferenza probatoria non sia da essa necessitata, ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione" (Cass. n. 14953 del 2000)» (così Cass. Sez. U. 8053/2014, in motivazione). In una successiva pronuncia le SS.UU. hanno altresì chiarito che «la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro -almeno secondo l'opinione preferibile - che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l'idea che vorrebbe sotteso alla "gravità" che l'inferenza presuntiva sia "certa"). La precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti. La concordanza esprime - almeno secondo l'opinione preferibile - un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione "non falsa" dell'art. 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l'idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi. Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz'altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art.2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza. 4.1.1. In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., comma 1, suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato -risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi. 4.1.2. Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, comma 1 (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello dell'art. 360 c.p.c., n. 3 (falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., comma 1), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente dell'art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria» (Cass. Sez. U. n. 1785/2018, in motivazione). È stato altresì specificato che «la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma»(Cass. n. 9054/2022); resta invece «escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile»(Cass. n. 22366/2021) Sulla base di tali principi si è anche ritenuto che possa essere censurata per violazione di legge con ricorso per cassazione una sentenza in cui il giudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria dei singoli elementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificare se, considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n. 8115/2025; Cass. n. 9059/2018). Ovviamente rimane la possibilità di impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 10253/2021). 2.3 Nel caso di specie, è evidente che la ricorrente non ha formulato il proprio motivo di ricorso nel rispetto dei principi indicati, ma ha richiesto, sostanzialmente, una nuova valutazione nel merito degli elementi di fatto posti dal giudice d’appello a fondamento del proprio ragionamento, non consentita al giudice di legittimità. Ed infatti, in primo luogo, non ha esaminato singolarmente tutti i fatti considerati dal giudice d’appello ed anzi ha trascurato completamente i due elementi principali sui quali si fonda il ragionamento presuntivo: la considerazione che la clausola di garanzia del rendimento non aveva senso alcuno in quanto l’immobile era già locato (cfr. paragrafo 5.4 della sentenza impugnata, penultimo capoverso) e la circostanza del pagamento anticipato di € 22.500.000 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e del successivo pagamento della medesima somma da parte di quest’ultima in favore della società di leasing (cfr. paragrafo 5.5 della sentenza impugnata). Inoltre, si è limitata alla valutazione dei singoli fatti considerati atomisticamente, senza procedere anche ad una critica della valutazione complessiva degli stessi; non a caso non ha lamentato l’assenza del requisito della concordanza. 2.4 Va altresì osservato che nelle sentenze citate dalla ricorrente in ordine alla natura ed alla validità della clausola di garanzia del rendimento (Cass.n. 7225/2009), la stessa viene inserita per l’ipotesi in cui il conduttore degli immobili receda dal contratto in essere e non per maggiorare la rendita che l’immobile già produce per effetto dei contratti di locazione in corso al momento dell’acquisto, sicché tali pronunce avvalorano addirittura il ragionamento presuntivo del giudice d’appello; nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6331/2016; Cass. n. 3368/2013), infatti, essa viene considerata sempre come caratterizzata da aleatorietà, sicché la previsione già al momento dell’acquisto della corresponsione, per effetto di tale clausola, di una somma di danaro determinata anche nel quantum la snatura completamente. Tale clausola, infatti, ha senso solo se collegata ad elementi variabili (durata della locazione in essere, variazione del canone ecc.); ove venga stabilita a priori in misura maggiore ai canoni di locazione dovuti dai conduttori al momento della compravendita, non appare irragionevole dedurre, come ha fatto la CGT, che si tratti di un artificio idoneo ad incidere di fatto sugli effetti economici del contratto. 2.5 Deve aggiungersi, infine, che il motivo di ricorso è anche privo del necessario requisito della specificità, non contenendo alcun riferimento ad elementi dei vari contratti necessari per la valutazione della questione (durata della garanzia, durata dei contratti di locazione in essere, ecc.). Il motivo è dunque inammissibile. 3.1 Con il terzo motivo di ricorso la società ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4) c.p.c. e 36, comma 2°, n. 4 d.lgs. 546/1992 per mancanza di motivazione in ordine al recupero a tassazione dei maggiori interessi attivi sui finanziamenti ai soci. Ha rilevato, infatti, che la CGT di secondo grado ha accolto in totol’appello dell’Agenzia delle Entrate, senza però motivare in ordine all’autonomo rilievo dei maggiori interessi attivi determinati dall’Ufficio ai fini IRES per l’anno 2008 in € 369.488, nonostante le specifiche contestazioni sul punto contenute a pagina 23 delle controdeduzioni depositate dalla stessa nel giudizio di appello. Il motivo è fondato. 3.2 Si versa in un’ipotesi di omessa motivazione – non di omessa pronuncia, giacché l’appello dell’Amministrazione è stato accolto in toto – in quanto nulla viene detto nella sentenza in ordine alle ragioni che hanno condotto all’accoglimento dell’impugnazione anche con riguardo a tale profilo (Cass. Sez. U. n. 8053/2014). Né potrebbe ritenersi che vi sia una motivazione implicita sul punto, giacché dall’accoglimento dell’appello dell’amministrazione con riguardo alla questione principale relativa all’operazione di acquisto dell’immobile e di successivo leasing, non può farsi conseguire l’accoglimento anche con riguardo alla questione del prestito ai soci, trattandosi di un’operazione autonoma, sebbene posta in essere con l’importo oggetto della fattura n. 1/05, in ordine alla quale erano state sollevate anche doglianze relative all’entità degli interessi calcolati nell’avviso di accertamento. 4. Va quindi accolto il terzo motivo di ricorso e la sentenza va cassata in relazione allo stesso con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché decida nel merito su tale questione e provveda anche