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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 26504/2022

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 185/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] A,kel [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale condizionata- per la cassazione della sentenza n. 3630/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12 settembre 2019, notificata il 18 ottobre 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 maggio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 24 dicembre 2012 l'[OSCURATO:SOCIETA] (di seguito: l'[OSCURATO:PERSONA]) convenne la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito: la [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito: la [OSCURATO:SOCIETA]) dinanzi al Tribunale di Venezia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla mancata consegna, entro il termine stabilito in contratto, di un plico contenente la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di un servizio di pianificazione territoriale e trasporti, dalla quale era stata esclusa per fatto imputabile alle due società.

Espose che il 23 giugno 2011 aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] un contratto di spedizione del plico in partenza da [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani con arrivo a destinazione garantito entro le ore 12.00 del 24 giugno 2011 presso l'indirizzo del Consorzio per lo sviluppo del Polesine, avente sede a Rovigo.

Soggiunse che la [OSCURATO:PERSONA], nel garantire la consegna entro l'ora e il giorno stabiliti, si era avvalsa, per il trasporto, della [OSCURATO:SOCIETA].

Concluse che, peraltro, il plico contenente la documentazione dell'offerta da presentare alla gara era stato recapitato dall'autista della [OSCURATO:SOCIETA] alle ore 12.13 del 24 giugno 2011, con un ritardo di 13 minuti, ciò che aveva comportato la sua esclusione dalla gara medesima.

Dedotta la responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] e quella extracontrattuale della [OSCURATO:SOCIETA], ne domandò dunque la condanna al risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli, consistenti sia nel danno emergente (pari al valore del lavoro - andato perduto - dei componenti del qualificato gruppo di studio che aveva provveduto alla predisposizione dell'offerta da presentare entro il termine essenziale delle ore 12.00 del 24 giugno 2011) sia del lucro cessante (consistente nel danno per perdita di chance).

Costituitesi in giudizio le società convenute, il Tribunale di Venezia, pur avendo accertato il dedotto ritardo nella consegna del plico, rigettò la domanda per mancata prova del danno, sul rilievo che, in seguito alla comparazione tra l'offerta che avrebbe voluto presentare l'[OSCURATO:SOCIETA] e quella presentata dall'ente che si era effettivamente aggiudicato la gara, quest'ultima era risultata oggettivamente migliore, sicché l'attrice non aveva dimostrato che, ove vi avesse potuto partecipare, la gara avrebbe avuto, per essa, esito positivo.[OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] appello dall'[OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] a risarcire all'[OSCURATO:SOCIETA] il danno da lucro cessante per perdita di chance (liquidato in Euro 7.000) e ha posto a carico della [OSCURATO:SOCIETA] sia le spese del rapporto processuale relativo ai due gradi di giudizio intercorso tra essa e l'[OSCURATO:PERSONA], sia le spese del rapporto processuale relativo ai due gradi di giudizio intercorso tra essa e la [OSCURATO:PERSONA], che aveva proposto nei suoi confronti domanda di garanzia condizionata all'eventuale soccombenza.

La Corte territoriale ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni: a) il contratto concluso tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. doveva essere qualificato come "spedizione" e non come "spedizione- trasporto", atteso che la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria, si era obbligata a stipulare (ed aveva effettivamente stipulato) un contratto di trasporto del plico con la [OSCURATO:SOCIETA] per conto della mandante [OSCURATO:PERSONA].

Tale qualificazione non era impedita dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse occupata essa stessa del ritiro del plico presso l'[OSCURATO:PERSONA] e della sua consegna alla [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che questa attività non costituiva "parte del trasporto" ma semplice "operazione accessoria", ai sensi dell'art. 1737 c.c..

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto nei confronti della mandante [OSCURATO:PERSONA] soltanto gli obblighi del mandatario- spedizioniere, ai sensi della norma sopra citata, non anche quelli propri del vettore, previsti dall'art.1741 c.c. a carico dello spedizioniere che assume l'esecuzione, anche solo in parte, del trasporto.

Gli obblighi del mandatario-spedizioniere, inoltre, risultavano regolarmente adempiuti, poiché, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto solo l'obbligo di concludere il contratto di trasporto per conto della mandante, non anche quello di eseguirlo, talché il terzo vettore era un suo contraente e non un suo ausiliario ai sensi dell'art.1228 c.c.; dall'altro lato, la scelta di [OSCURATO:SOCIETA], società di trasporti di livello internazionale già sperimentata con successo in molte occasioni, non poteva manifestare una culpa in eligendo. [OSCURATO:PERSONA], dunque, andava esente da responsabilità; b) non era configurabile un rapporto contrattuale tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], in quanto il contratto di trasporto era stato concluso dallo spedizioniere-mandatario ([OSCURATO:PERSONA]) per conto (ma non in nome) della mandante ([OSCURATO:PERSONA]).

Esclusa, dunque, la sua responsabilità contrattuale, la [OSCURATO:SOCIETA] doveva peraltro ritenersi responsabile nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] a titolo extracontrattuale, atteso che la ritardata consegna del plico rispetto all'orario stabilito integrava comunque una condotta colposa da cui era derivato un danno in capo all'[OSCURATO:PERSONA] medesima: al riguardo, dovevano ritenersi «prive di pregio le difese di UPS circa la mancata conoscenza del contenuto del plico, dell'importanza della sua consegna entro le 12.00 del 24 giugno 2011 e dello "sforamento di soli 13 minuti" rispetto all'orario previsto, poiché tali argomentazioni non [erano] sufficienti ad escludere la responsabilità di UPS ex art.2043 c.c.» (p.7 della sentenza); c) quanto alle conseguenze dannose dell'illecito, doveva escludersi il dedotto danno emergente, in quanto i componenti del gruppo di studio impegnato nella predisposizione dell'offerta erano dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] che avevano svolto la loro attività nell'esecuzione della prestazione oggetto del relativo rapporto di lavoro, senza che fossero stati provati costi ulteriori o diversi rispetto [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani agli emolumenti loro spettanti in ragione del rapporto medesimo; invece, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, doveva ritenersi sussistente il lucro cessante per perdita di chance, la quale doveva essere individuata non nella perdita della gara ma nella perdita della possibilità di parteciparvi: questo danno andava equitativamente determinato in Euro

7.000. Ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di cinque motivi.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponendo ricorso incidentale fondato su due motivi e condizionato all'accoglimento del quinto motivo del ricorso principale.

Ha resistito con controricorso altresì l'[OSCURATO:SOCIETA], proponendo a sua volta ricorso incidentale articolato in tre motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito ai ricorsi incidentali con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA], eccependone preliminarmente l'inammissibilità.

Fissata la pubblica udienza, i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto: il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e l'accoglimento dei rimanenti tre; il rigetto del ricorso incidentale proposto dall'[OSCURATO:SOCIETA]; l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sono state depositate memorie.[OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani [OSCURATO:PERSONA]

I. I motivi del ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] sono i seguenti.

I.1.

Con il primo motivo viene denunciato omesso esame di fatto decisivo e controverso, nonché violazione dell'art.2043 c.c..

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., viene censurata, per un verso, per avere omesso di esaminare il fatto negativo che nel contratto di spedizione non era stato fissato un termine essenziale per la consegna del plico, né era stato fatto alcun riferimento al contenuto dello stesso; per altro verso, per avere, in tal modo, erroneamente ritenuto colposa la condotta della società vettrice nell'esecuzione del trasporto.

1.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso.

La sentenza impugnata è censurata ancora nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente principale deduce al riguardo che, pur essendo astrattamente possibile ravvisare nella condotta del vettore il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, quest'ultima presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di fatti e comportamenti specifici, estranei al contenuto delle obbligazioni assunte in forza del contratto di trasporto e costituenti illecito aquiliano.

Evidenzia che, invece, nel caso di specie, i fatti e i comportamenti ritenuti rilevanti ai sensi dell'art.2043 c.c. coincidevano con il dedotto inadempimento delle [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani obbligazioni contrattuali inerenti al trasporto, non essendo stati allegati né dimostrati fatti diversi, integranti lesione di autonome posizioni soggettive spettanti al danneggiato indipendentemente dal predetto contratto.

1.3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.2043 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso.

La sentenza impugnata è censurata per avere riconosciuto in capo all'[OSCURATO:PERSONA] il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, non ostante essa non avesse fornito alcuna prova circa il grado di probabilità di vincere la gara; prova che avrebbe potuto essere fornita attraverso la produzione - che invece era stata omessa - dell'originale del plico e del suo contenuto spediti alla stazione appaltante, in modo da consentire una comparazione tra l'offerta formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] attrice e quella formulata dall'ente poi risultato vincitore.

1.4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.1226 c.c.

La sentenza della Corte lagunare è censurata per avere fatto ricorso alla liquidazione equitativa in mancanza della prova della sussistenza stessa del danno, con ciò surrogando indebitamente le carenze probatorie imputabili alla parte onerata di dimostrare i fatti costitutivi del vantato diritto al risarcimento.

1.5. Con il quinto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c.

La decisione impugnata viene censurata per avere posto a carico della [OSCURATO:SOCIETA] le spese di entrambi i gradi di merito relative al rapporto processuale intercorso con la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente principale deduce che non aveva proposto alcuna domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla quale fosse configurabile una sua soccombenza, evidenzia che, al contrario, avrebbe dovuto piuttosto ritenersi sussistente una soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di garanzia da questa formulata nei suoi confronti in via subordinata.

II. I motivi del ricorso incidentale (condizionato all'accoglimento del quinto motivo del ricorso principale) proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono i seguenti.

11.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e/o 92 c.p.c..

La proponente ricorso incidentale condizionato deduce che la legittimazione ad essere condannata al rimborso delle spese processuali da essa sostenute spettava, non all'[OSCURATO:SOCIETA] (che non era risultata soccombente rispetto alla domanda di garanzia formulata contro di essa per mancata integrazione della condizione - soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] sulla domanda risarcitoria proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] - a cui la predetta domanda di garanzia era subordinata), ma all'[OSCURATO:PERSONA] medesima, la cui domanda di risarcimento del danno proposta contro la [OSCURATO:PERSONA] era stata rigettata e che dunque era risultata soccombente nei suoi confronti.

Sostiene che, pertanto, erroneamente la Corte di appello avrebbe posto a carico dell'[OSCURATO:SOCIETA] le spese concernenti i due gradi di giudizio relative al rapporto processuale con essa intercorso, anziché emettere tale condanna nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], come correttamente aveva fatto il Tribunale in ordine alle spese del primo grado, con statuizione che non avrebbe potuto essere riformata in appello, atteso il rigetto dell'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani avverso le statuizioni della sentenza di primo grado favorevoli alla [OSCURATO:PERSONA].

11.2. Con il secondo motivo viene denunciata nullità, ex art. 132 n. 4 c.p.c., del capo della sentenza di appello contenente la statuizione sulle spese relative al rapporto processuale tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima, dopo avere evidenziato la mancanza della predetta statuizione surrogata da quella, indebita, contenente la condanna della [OSCURATO:SOCIETA], deduce che, per l'ipotesi in cui dovesse invece ritenersi che la Corte di appello abbia statuito implicitamente sul punto, compensando le spese del rapporto processuale intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], tale implicita statuizione sarebbe nulla per mancanza di motivazione, non essendo supportata da alcuna argomentazione volta a giustificare la compensazione, non ostante la totale soccombenza dell'[OSCURATO:PERSONA].

III. I motivi del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] sono i seguenti.

111.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1737, 1741 e 1218 c.c.

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui, previa qualificazione del contratto concluso tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] come "spedizione" (e non come "spedizione -trasporto"), ha escluso la responsabilità contrattuale della medesima [OSCURATO:PERSONA] quale spedizioniere-vettore, ai sensi dell'art. 1741 c.c., non ostante essa avesse assunto l'esecuzione parziale del trasporto, prelevando il plico dall'[OSCURATO:PERSONA] e consegnandolo all'[OSCURATO:SOCIETA].

111.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1737 e 1218 c.c. [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata è censurata ancora nella parte in cui ha escluso la responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA].

L'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale deduce che, quand'anche fosse ritenuta corretta in iure la qualificazione del contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] come semplice spedizione (con conseguente riduzione dell'attività di trasporto parziale effettuata dallo spedizioniere a mera operazione accessoria, ai sensi dell'art.1737 c.c.), sarebbe pur sempre residuata una sua responsabilità contrattuale ai sensi dello stesso art.1737 c.c. o, più in generale, ai sensi dell'art.1710 c.c., avendo essa assunto, con la stipula del contratto di spedizione, integrante una species del mandato senza rappresentanza, le obbligazioni proprie del mandatario.

Poiché le obbligazioni del mandatario-spedizioniere non si esauriscono nella conclusione del contratto di trasporto, ma comprendono anche le prestazioni accessorie utili e necessarie al trasporto medesimo e poiché nella fattispecie tali prestazioni (in cui erano ricomprese il ritiro e la puntuale consegna del plico al destinatario) non erano state esattamente eseguite, la Corte di merito avrebbe dovuto accertare l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di semplice spedizioniere.

111.3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1218, 1223 c.c.

La sentenza di appello è censurata nella parte in cui, pur affermando la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:SOCIETA], ha limitato l'accertamento delle conseguenze dannose dell'illecito al solo lucro cessante da perdita di chance, escludendo il dedotto danno emergente derivante dalla perdita dei risultati del [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani lavoro dei componenti del qualificato gruppo di studio che aveva provveduto alla predisposizione dell'offerta.

Secondo l'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale, l'argomentazione posta a fondamento di tale statuizione negativa - secondo la quale gli oneri sostenuti dall'ateneo erano coincisi con la retribuzione che esso avrebbe comunque dovuto erogare ai componenti del predetto gruppo, i quali erano tutti suoi dipendenti - non terrebbe conto della circostanza che le risorse utilizzate nella fattispecie per la retribuzione del personale, docente e non docente, che aveva partecipato al gruppo di lavoro, erano state spese a vuoto a causa della condotta colposa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale aveva vanificato l'attività professionale svolta dai dipendenti dell'ateneo, rendendola inutile e determinando in tal modo in capo all'ente un danno emergente qualifica bile come danno da disservizio, caratterizzato dallo spreco di risorse pubbliche e da riflessi negativi sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità dell'azione amministrativa.

IV. I motivi del ricorso principale proposto dall'[OSCURATO:SOCIETA] e quelli dei ricorsi incidentali proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Brusato trasporti concernono, rispettivamente, le tre principali questioni affrontate dalla sentenza impugnata, concernenti: a) l'accertata responsabilità extracontrattuale della vettrice [OSCURATO:SOCIETA] e delle conseguenze dannose dell'illecito ad essa imputato; b) l'esclusione, al contrario, della dedotta responsabilità contrattuale dello spedizioniere [OSCURATO:PERSONA]; c) il regolamento delle spese del giudizio.

IV.a.

La questione relativa all'accertamento della responsabilità extracontrattuale dell'[OSCURATO:SOCIETA] verso l'[OSCURATO:PERSONA] e delle conseguenze dannose del suo illecito costituisce l'oggetto specifico dei [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani primi quattro motivi del ricorso principale proposto dall'[OSCURATO:SOCIETA] medesima.

IV.a.l.

Il secondo motivo di questo ricorso, ad onta della formale intestazione, va rettamente qualificato come doglianza con cui si denuncia, non già un error in iudicando (art.360 n.3 c.p.c.) né l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso (art.360 n.5 c.p.c.), bensì l' error in procedendo (art.360 n.4 c.p.c.) consistente nella violazione dell'art.132 n.4 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine al giudizio sulla ritenuta sussistenza, nella condotta dell'[OSCURATO:SOCIETA], degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano ex art.2043 c.c.

Al riguardo va ricordato, in via generale, che il ricorso per cassazione, pur avendo ad oggetto le censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c. e pur dovendo essere articolato in specifici motivi riconducibili in modo immediato ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, non richiede, tuttavia, l'adozione di formule sacramentali né l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. Sez.

U. 24/07/2013, n. 17931); pertanto, il giudice di legittimità può procedere a qualificare il vizio dedotto in senso diverso dall'intestazione formale della doglianza formulata dalla parte, quando esso abbia il contenuto sostanziale di altra censura pur non formalmente evocata.

Nel caso di specie, con il secondo motivo l'[OSCURATO:SOCIETA], ricorrente principale, ha formalmente evocato la violazione dell'art.2043 c.c. nonché l'omesso esame di fatto decisivo e controverso, sul rilievo che, pur essendo astrattamente possibile ravvisare nella condotta del vettore il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani extracontrattuale, nel caso di specie non era stato dato conto dell'accertamento di fatti e comportamenti diversi da quelli costituenti inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di trasporto, i quali, ponendosi al di fuori della responsabilità ex recepto, azionabile esclusivamente dalla controparte del predetto contratto, concretassero la lesione di posizioni soggettive distinte da quelle protette dal contratto medesimo, dando luogo ad un danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art.2043 c.c..

Questa censura, nella sua portata sostanziale, denuncia, peraltro, non già la violazione di legge o l'omesso esame ma piuttosto l'omessa motivazione sull'accertamento della specifica condotta colposa posto a fondamento del giudizio circa la sussistenza dell'illecito extracontrattuale imputato all'[OSCURATO:SOCIETA], che invece viene fatto coincidere direttamente con il ritenuto inesatto adempimento dell'obbligazione di puntuale consegna della cosa oggetto del trasporto e non ostante le circostanze allegate, in senso contrario, dal vettore, il quale aveva dedotto che non era stato contrattualmente fissato un termine per l'esecuzione del trasporto e che egli non era a conoscenza del contenuto del plico trasportato.

IV.a.2.

Così qualificata, la doglianza formulata con il secondo motivo assume carattere preliminare rispetto a quelle formulate con il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e deve essere pertanto esaminata per prima.

Essa è fondata.

La Corte territoriale ha correttamente escluso che l'[OSCURATO:SOCIETA] potesse essere chiamata a rispondere a titolo contrattuale nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], atteso, da un lato, che al contratto di spedizione stipulato tra quest'ultima (mandante) e la [OSCURATO:PERSONA] e P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (mandataria-spedizioniera) si applicava la disciplina del mandato senza rappresentanza, secondo la quale i diritti derivanti dagli atti compiuti dal mandatario con i terzi in esecuzione del mandato (nel caso di specie: il contratto di trasporto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]) si acquistano in capo al mandatario e non in capo al mandante (art.1705, primo comma, c.c.); e considerato, dall'altro lato, che non risulta che, nella fattispecie, l'[OSCURATO:PERSONA] avesse fatto valere in surrogazione i diritti derivanti dal contratto di trasporto in capo allo spedizioniere, acquistati esclusivamente da quest'ultimo per avere egli agito per conto, ma non anche in nome, della mandante.

Ciò posto, la Corte di merito, nel ritenere invece configurabile la responsabilità extracontrattuale dell'[OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto argomentare in ordine alla sussistenza, in capo al vettore, di una condotta colposa avente i requisiti costitutivi dell'illecito aquiliano ex art.2043 c.c., per un verso dando conto della idoneità di tale condotta a ledere non solo i diritti derivanti dal contratto di trasporto in capo allo spedizioniere, ma anche posizioni soggettive spettanti al terzo danneggiato (l'[OSCURATO:PERSONA]) rimasto estraneo al contratto stesso; per altro verso, evidenziando le ragioni della ritenuta irrilevanza, in funzione dell'esclusione dell'illecito medesimo, delle circostanze dedotte dal vettore in ordine alla mancata conoscenza del contenuto del plico trasportato e del carattere essenziale del termine di consegna.

Con riguardo al primo aspetto - che avrebbe richiesto una argomentazione in ordine alla posizione in essere da parte del vettore di una specifica condotta, anche meramente colposa (Cass.06/12/2018, n. 31536), ma comunque distinta da quella di [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani inadempimento, idonea a cagionare il danno ingiusto consistente nella lesione del diritto di credito assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] in seguito alla stipula del contratto di spedizione con la [OSCURATO:PERSONA] - la motivazione è stata del tutto omessa: la sussistenza dell'illecito aquiliano, infatti, è stata desunta direttamente dalla circostanza che l'UPS aveva «consegnato il plico al di fuori dell'orario come da obbligazione assunta con lo spedizioniere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.» (cfr. p.7 della sentenza impugnata, sub par.24), sicché non viene dato conto della necessaria valutazione del profilo della responsabilità aquiliana al di fuori delle disposizioni che regolano il contratto di trasporto e sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore rilevanti a tali fini (Cass. 24/06/2020, n. 12420).

Con riguardo al secondo aspetto, la motivazione, pur formalmente sussistente, è tuttavia meramente apparente, poiché, dinanzi alle deduzioni relative alle circostanze della ignoranza della natura delle cose trasportate da parte del vettore e alla mancata previsione contrattuale di un termine essenziale, la Corte territoriale si è limitata a rilevare che «sono del tutto prive di pregio le difese di UPS circa la mancata conoscenza del contenuto del plico, dell'importanza della sua consegna entro le ore 12:00 del giorno 24.06.2011 e dello "sforamento di soli 13 minuti" rispetto all'orario previsto poiché tali argomentazioni non sono sufficienti ad escludere la responsabilità di UPS ex art.2043 c.c.» (cfr., ancora, p.7 della sentenza, sub par.23).

Il carattere tautologico del riportato passaggio motivazionale rende evidente la sua incapacità di attingere la soglia del "minimo costituzionale", tanto più se si tenga conto della circostanza che, in [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani difetto della fissazione contrattuale di un termine essenziale, il ritardo di soli 13 minuti nella consegna al destinatario delle cose trasferite in esecuzione di un contratto di trasporto, integra una inesattezza temporale della prestazione che è di norma socialmente tollerata e, dunque, giuridicamente irrilevante ai fini della valutazione dell'adempimento del vettore poiché non incide negativamente, in genere, sul completo ed integrale soddisfacimento dell'interesse creditorio del mittente; interesse che costituisce, per il debitore, non solo criterio di determinazione della prestazione da eseguire (art.1174 c.c.) ma anche criterio di valutazione della prestazione eseguita (Cass. 19/05/2022, n. 16224).

Se, dunque, viene in considerazione una inesattezza temporale della prestazione che resta di norma irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità contrattuale, la Corte di merito avrebbe dovuto a maggior ragione spiegare per quale motivo tale inesattezza doveva ritenersi invece rilevante in funzione del diverso giudizio di responsabilità extracontrattuale, in quanto ininfluente sul persistente carattere illecito della condotta del vettore e sulla sua idoneità a ledere posizioni soggettive tutelate indipendentemente dal contratto di trasporto.

IV.a.3.

Il secondo motivo del ricorso principale deve, pertanto, essere accolto, in quanto, nella parte in cui contiene l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della vettrice [OSCURATO:SOCIETA] verso l'[OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata si mostra affetta da una anomalia motivazionale (motivazione per un verso omessa, per altro verso apparente) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ledendo l'esigenza costituzionale della motivazione dei [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani provvedimenti giurisdizionali (art.111, sesto comma, Cost.), e che ne determina la nullità (Cass. Sez.

U 07/04/2014 nn. 8053 e 8054).

IV.a.4.

Dall'accoglimento del secondo motivo - che comporta la cassazione (in relazione ad esso) della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte lagunare, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio di merito sulla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA], motivando specificamente sulla sussistenza o meno dell'illecito aquiliano del vettore e sulle eventuali sue conseguenze dannose - restano assorbiti il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale.

IV.b.

La questione relativa all'esclusione della responsabilità contrattuale dello spedizioniere [OSCURATO:PERSONA] verso l'[OSCURATO:PERSONA] costituisce l'oggetto specifico dei primi due motivi del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] medesima.

IV.b.l.

In proposito va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità di questa impugnazione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel controricorso con cui ha specificamente resistito al ricorso incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA].

La controricorrente, dopo aver evidenziato che l'[OSCURATO:PERSONA] le aveva notificato la sentenza di appello in data 23 ottobre 2019, ha dedotto che la stessa [OSCURATO:PERSONA], a seguito del ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] il successivo 17 dicembre 2019, aveva impugnato la medesima sentenza con ricorso incidentale tardivo, notificatole il 27 gennaio 2020, dunque oltre la scadenza del termine "breve" di cui all'art.325 c.p.c..

Sulla base di tali deduzioni - ed assumendo in diritto che con l'impugnazione incidentale tardiva sarebbe possibile rimettere in [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani discussione solo la parte della sentenza oggetto del ricorso principale, nella specie afferente alle questioni connesse con l'accertamento della responsabilità extracontrattuale delle [OSCURATO:SOCIETA] e non alle diverse questioni relative all'esclusione della responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA], sul cui accertamento negativo sarebbe sceso il giudicato - la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale tardivo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA].

In contrario - senza entrare nella controversa questione se le regole sull'impugnazione incidentale tardiva riguardino esclusivamente la c.d. impugnazione incidentale oppositiva (sul presupposto che l'interesse all'impugnazione presupporrebbe il carattere inscindibile delle cause: in tal senso, Cass. Sez.

U 29/10/2020, n. 23903) o investano pure la c.d. impugnazione incidentale adesiva (sul diverso presupposto che l'interesse all'impugnazione sorgerebbe anche nelle cause scindibili, nell'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, rendendo così ammissibile l'impugnazione tardiva di quest'ultima, a tutela della sua reale utilità: in tal senso, Cass. Sez.

U 27/11/2007, n. 24627; Cass. Sez.

U, 04/08/2010, n. 18049) - deve, peraltro, rilevarsi che il ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] ha ad oggetto non soltanto le statuizioni della sentenza di appello sulla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (primi quattro motivi, sui quali v. supra), ma anche la statuizione di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al rimborso delle spese di entrambi i gradi di merito in favore della [OSCURATO:PERSONA] (quinto motivo, su cui v. infra), il sindacato sulla quale presuppone [OSCURATO:PERSONA] es P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani l'individuazione dei rispettivi profili di soccombenza e vittoria all'interno dello specifico rapporto processuale sorto in seguito alla proposizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA], della domanda di garanzia condizionata all'eventuale sua soccombenza sulla domanda di risarcimento del danno contrattuale formulata nei suoi confronti dall'[OSCURATO:PERSONA].

Non è dunque vero che il ricorso principale attinga unicamente la domanda proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA] (sulla quale il litisconsorzio tra quest'ultima e la [OSCURATO:PERSONA], convenute come responsabili solidali, era meramente facoltativo); piuttosto, esso coinvolge anche la statuizione intervenuta sulla domanda formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale la convenuta aveva innestato un litisconsorzio processuale necessario con la [OSCURATO:SOCIETA], mediante la proposizione, nei confronti di quest'ultima, della connessa domanda di garanzia condizionata all'eventuale soccombenza.

In definitiva, l'[OSCURATO:PERSONA], essendo attinta dal ricorso principale della [OSCURATO:SOCIETA] quale litisconsorte sulla domanda da essa proposta contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era legittimata ad impugnare con ricorso incidentale tardivo le statuizioni della sentenza di appello relative a tale domanda (arg. ex artt. 331 e 334 c.p.c.).

IV.b.2.

Tanto premesso sull'ammissibilità del ricorso incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di questo ricorso - con cui si deduce violazione degli artt.1737, 1741 e 1218 c.c. - è fondato e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo.

La Corte territoriale ha escluso la responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che il contratto concluso tra essa e l'[OSCURATO:PERSONA] dovesse essere qualificato come "spedizione" e non come [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani "spedizione-trasporto"; in tal senso ha tratto argomento dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un contratto di trasporto con la [OSCURATO:SOCIETA] per conto della mandante [OSCURATO:PERSONA], mentre invece ha escluso che assumesse rilievo, in senso contrario, la diversa circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse provveduto al ritiro del plico presso l'[OSCURATO:PERSONA] e alla sua consegna alla [OSCURATO:SOCIETA]: quest'ultima attività, infatti, secondo la Corte territoriale, non avrebbe costituito «parte del trasporto» ma semplice «operazione accessoria» (cfr. p. 6 della sentenza impugnata), ai sensi dell'art.1737 c.c.; la [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non avrebbe assunto nei confronti della mandante gli obblighi propri dello spedizioniere-vettore ex art.1741 c.c., ma solo quelli del mandatario- spedizioniere di cui al citato art.1737 c.c., adempiendoli puntualmente.

IV.b.3.

Al riguardo va osservato che, a differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata ad individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (Cass. 04/06/2021, n. 15603).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA], oltre ad avvalersi della [OSCURATO:SOCIETA] per il trasporto, ne aveva eseguito in proprio una parte, perché si era occupata del ritiro del plico presso l'[OSCURATO:PERSONA] e della successiva consegna al vettore.

A [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani questo elemento di fatto (descritto a p.6 della sentenza) doveva attribuirsi rilevanza qualificante nell'operazione di sussunzione volta alla qualificazione del negozio giuridico stipulato tra le parti.

Da tale accertamento di fatto, precisamente, era emerso lo svolgimento di una attività che non poteva essere relegata a mera operazione accessoria della spedizione ex art.1737 c.c. (alla stessa stregua, ad es., della custodia delle merci prima della partenza o del carico delle stesse sul mezzo di trasporto); veniva infatti in considerazione una attività (il trasferimento di cose da un luogo all'altro) rientrante nella prestazione tipica che costituisce oggetto della principale obbligazione derivante in capo al vettore dal contratto di trasporto di cose, quale descritta nell'art. 1678 c.c..

Pertanto, si era integrata pienamente la fattispecie della c.d. spedizione-trasporto di cui all'art. 1741 c.c. (lo spedizioniere aveva assunto l'esecuzione di parte del trasporto) con conseguente acquisizione, da parte sua, degli obblighi e della responsabilità del vettore.

Il giudizio di merito circa la sussistenza della responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] (nella specie negata) avrebbe dovuto muovere dalla qualificazione, nei predetti termini, del contratto stipulato inter partes e delle obbligazioni assunte dallo spedizioniere-vettore.

IV.b.4.

In accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] - cui consegue l'assorbimento del secondo motivo - la gravata sentenza deve essere cassata in relazione, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, perché riesamini, alla luce degli enunciati principi, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani risarcimento del danno contrattuale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

IV.b.5.

È invece infondato - e deve pertanto essere rigettato - il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha negato la sussistenza, tra le conseguenze dannose dell'illecito subìto dalla danneggiata, del danno emergente costituito dalla perdita del lavoro del personale impegnato nella predisposizione dell'offerta.

È infatti evidente che, a prescindere da ogni considerazione sull'inutile spendita di risorse pubbliche, l'accertamento della sussistenza di un danno civilistico avrebbe postulato l'allegazione e la prova (di cui era onerata la presunta danneggiata) che, ove non fossero stati impegnati nella predisposizione del progetto di partecipazione alla gara pubblica, i dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati adibìti ad altri lavori parimenti utili.

IV.c.

Le statuizioni della sentenza impugnata in ordine al regolamento delle spese del giudizio di merito costituiscono l'oggetto specifico del quinto motivo del ricorso principale proposto dall'[OSCURATO:SOCIETA] e dei due motivi del ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].

IV.c.l.

Il quinto motivo del ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] è fondato: la denunciata violazione dell'art.91 c.p.c. da parte della Corte di merito appare infatti evidente, ove si consideri che, nell'ambito del rapporto processuale intercorso tra la ricorrente principale e la [OSCURATO:PERSONA], la prima non poteva reputarsi soccombente nei confronti della seconda, non essendosi neppure provveduto (per mancata integrazione della condizione a cui era stata [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani subordinata) sulla domanda di garanzia formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA].

Deve per conseguenza ritenersi che indebitamente l'[OSCURATO:SOCIETA] è stata condannata a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] le spese dei due gradi del giudizio di merito concernenti il relativo rapporto processuale.

IV.c.2.

L'accoglimento del quinto motivo del ricorso principale proposto dall'[OSCURATO:SOCIETA] dovrebbe aprire la strada all'esame dei due motivi del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], la cui delibazione è stata subordinata proprio alla condizione del previo accoglimento del predetto quinto motivo del ricorso principale.

Infatti, per l'ipotesi in cui fosse stata ritenuta fondata la doglianza della [OSCURATO:SOCIETA] in ordine al regolamento delle spese di lite nel rapporto processuale intercorso tra essa e la Brusato, quest'ultima - denunciando a sua volta violazione dell'art. 91 (e/o dell'art.92) c.p.c., nonché nullità, ex art.132 n. 4 c.p.c., del capo della decisione impugnata contenente la statuizione sulle spese relative al rapporto processuale intercorso con l'[OSCURATO:PERSONA], ha dedotto, per un verso, l'aberratio ictus, in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, in ordine al soggetto processuale legittimato ad essere condannato al pagamento delle spese di lite nei suoi confronti (da indentificarsi, non già nella [OSCURATO:SOCIETA], che non era risultata soccombente sulla domanda di garanzia; bensì nell'[OSCURATO:PERSONA], che era invece risultata soccombente sulla domanda risarcitoria); per altro verso, l'omessa motivazione sull'(eventuale) implicita statuizione di compensazione delle spese.

IV.c.3.

Questi motivi, che attengono al regolamento delle spese nell'ambito del rapporto processuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], non possono, però, essere esaminati, in quanto devono [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani reputarsi assorbiti dalla delibazione di fondatezza del primo motivo del ricorso incidentale tardivo dell'[OSCURATO:PERSONA], che impone un nuovo giudizio di merito sulla domanda risarcitoria da essa formulata contro la [OSCURATO:PERSONA] (precedentemente rigettata) dal cui esito dipenderà, in applicazione del principio della soccombenza, il rinnovato regolamento delle spese del relativo rapporto processuale.

V. In conclusione, devono essere accolti il secondo e il quinto motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], assorbiti gli altri, nonché il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], assorbito il secondo e rigettato il terzo; deve, inoltre, esse dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

In sede di rinvio, la Corte territoriale - attenendosi agli enunciati principi in ordine alla necessità di specifica motivazione sulla sussistenza o meno dell'illecito aquiliano del vettore e delle eventuali sue conseguenze dannose, nonché in ordine alla necessaria qualificazione del contratto stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] in termini di spedizione-trasporto, con conseguente assunzione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi del vettore, ai sensi dell'art.1741 c.c. - dovrà rinnovare il giudizio sulle domande risarcitorie proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA], nonché, eventualmente, provvedere sulla domanda di garanzia condizionata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, provvedere al regolamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito, avuto riguardo ai profili di soccombenza e vittoria per ogni specifico rapporto processuale.[OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] giudice del rinvio provvederà, inoltre, sulle spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 185/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] A,kel [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale condizionata- per la cassazione della sentenza n. 3630/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12 settembre 2019, notificata il 18 ottobre 2019. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 maggio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 24 dicembre 2012 l'[OSCURATO:SOCIETA] (di seguito: l'[OSCURATO:PERSONA]) convenne la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito: la [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito: la [OSCURATO:SOCIETA]) dinanzi al Tribunale di Venezia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla mancata consegna, entro il termine stabilito in contratto, di un plico contenente la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di un servizio di pianificazione territoriale e trasporti, dalla quale era stata esclusa per fatto imputabile alle due società. Espose che il 23 giugno 2011 aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] un contratto di spedizione del plico in partenza da [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani con arrivo a destinazione garantito entro le ore 12.00 del 24 giugno 2011 presso l'indirizzo del Consorzio per lo sviluppo del Polesine, avente sede a Rovigo. Soggiunse che la [OSCURATO:PERSONA], nel garantire la consegna entro l'ora e il giorno stabiliti, si era avvalsa, per il trasporto, della [OSCURATO:SOCIETA]. Concluse che, peraltro, il plico contenente la documentazione dell'offerta da presentare alla gara era stato recapitato dall'autista della [OSCURATO:SOCIETA] alle ore 12.13 del 24 giugno 2011, con un ritardo di 13 minuti, ciò che aveva comportato la sua esclusione dalla gara medesima. Dedotta la responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] e quella extracontrattuale della [OSCURATO:SOCIETA], ne domandò dunque la condanna al risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli, consistenti sia nel danno emergente (pari al valore del lavoro - andato perduto - dei componenti del qualificato gruppo di studio che aveva provveduto alla predisposizione dell'offerta da presentare entro il termine essenziale delle ore 12.00 del 24 giugno 2011) sia del lucro cessante (consistente nel danno per perdita di chance). Costituitesi in giudizio le società convenute, il Tribunale di Venezia, pur avendo accertato il dedotto ritardo nella consegna del plico, rigettò la domanda per mancata prova del danno, sul rilievo che, in seguito alla comparazione tra l'offerta che avrebbe voluto presentare l'[OSCURATO:SOCIETA] e quella presentata dall'ente che si era effettivamente aggiudicato la gara, quest'ultima era risultata oggettivamente migliore, sicché l'attrice non aveva dimostrato che, ove vi avesse potuto partecipare, la gara avrebbe avuto, per essa, esito positivo.[OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] appello dall'[OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] a risarcire all'[OSCURATO:SOCIETA] il danno da lucro cessante per perdita di chance (liquidato in Euro 7.000) e ha posto a carico della [OSCURATO:SOCIETA] sia le spese del rapporto processuale relativo ai due gradi di giudizio intercorso tra essa e l'[OSCURATO:PERSONA], sia le spese del rapporto processuale relativo ai due gradi di giudizio intercorso tra essa e la [OSCURATO:PERSONA], che aveva proposto nei suoi confronti domanda di garanzia condizionata all'eventuale soccombenza. La Corte territoriale ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni: a) il contratto concluso tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. doveva essere qualificato come "spedizione" e non come "spedizione- trasporto", atteso che la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria, si era obbligata a stipulare (ed aveva effettivamente stipulato) un contratto di trasporto del plico con la [OSCURATO:SOCIETA] per conto della mandante [OSCURATO:PERSONA]. Tale qualificazione non era impedita dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse occupata essa stessa del ritiro del plico presso l'[OSCURATO:PERSONA] e della sua consegna alla [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che questa attività non costituiva "parte del trasporto" ma semplice "operazione accessoria", ai sensi dell'art. 1737 c.c.. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto nei confronti della mandante [OSCURATO:PERSONA] soltanto gli obblighi del mandatario- spedizioniere, ai sensi della norma sopra citata, non anche quelli propri del vettore, previsti dall'art.1741 c.c. a carico dello spedizioniere che assume l'esecuzione, anche solo in parte, del trasporto. Gli obblighi del mandatario-spedizioniere, inoltre, risultavano regolarmente adempiuti, poiché, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto solo l'obbligo di concludere il contratto di trasporto per conto della mandante, non anche quello di eseguirlo, talché il terzo vettore era un suo contraente e non un suo ausiliario ai sensi dell'art.1228 c.c.; dall'altro lato, la scelta di [OSCURATO:SOCIETA], società di trasporti di livello internazionale già sperimentata con successo in molte occasioni, non poteva manifestare una culpa in eligendo. [OSCURATO:PERSONA], dunque, andava esente da responsabilità; b) non era configurabile un rapporto contrattuale tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], in quanto il contratto di trasporto era stato concluso dallo spedizioniere-mandatario ([OSCURATO:PERSONA]) per conto (ma non in nome) della mandante ([OSCURATO:PERSONA]). Esclusa, dunque, la sua responsabilità contrattuale, la [OSCURATO:SOCIETA] doveva peraltro ritenersi responsabile nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] a titolo extracontrattuale, atteso che la ritardata consegna del plico rispetto all'orario stabilito integrava comunque una condotta colposa da cui era derivato un danno in capo all'[OSCURATO:PERSONA] medesima: al riguardo, dovevano ritenersi «prive di pregio le difese di UPS circa la mancata conoscenza del contenuto del plico, dell'importanza della sua consegna entro le 12.00 del 24 giugno 2011 e dello "sforamento di soli 13 minuti" rispetto all'orario previsto, poiché tali argomentazioni non [erano] sufficienti ad escludere la responsabilità di UPS ex art.2043 c.c.» (p.7 della sentenza); c) quanto alle conseguenze dannose dell'illecito, doveva escludersi il dedotto danno emergente, in quanto i componenti del gruppo di studio impegnato nella predisposizione dell'offerta erano dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] che avevano svolto la loro attività nell'esecuzione della prestazione oggetto del relativo rapporto di lavoro, senza che fossero stati provati costi ulteriori o diversi rispetto [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani agli emolumenti loro spettanti in ragione del rapporto medesimo; invece, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, doveva ritenersi sussistente il lucro cessante per perdita di chance, la quale doveva essere individuata non nella perdita della gara ma nella perdita della possibilità di parteciparvi: questo danno andava equitativamente determinato in Euro 7.000. Ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponendo ricorso incidentale fondato su due motivi e condizionato all'accoglimento del quinto motivo del ricorso principale. Ha resistito con controricorso altresì l'[OSCURATO:SOCIETA], proponendo a sua volta ricorso incidentale articolato in tre motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito ai ricorsi incidentali con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA], eccependone preliminarmente l'inammissibilità. Fissata la pubblica udienza, i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto: il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e l'accoglimento dei rimanenti tre; il rigetto del ricorso incidentale proposto dall'[OSCURATO:SOCIETA]; l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sono state depositate memorie.[OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani [OSCURATO:PERSONA] I. I motivi del ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] sono i seguenti. I.1. Con il primo motivo viene denunciato omesso esame di fatto decisivo e controverso, nonché violazione dell'art.2043 c.c.. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., viene censurata, per un verso, per avere omesso di esaminare il fatto negativo che nel contratto di spedizione non era stato fissato un termine essenziale per la consegna del plico, né era stato fatto alcun riferimento al contenuto dello stesso; per altro verso, per avere, in tal modo, erroneamente ritenuto colposa la condotta della società vettrice nell'esecuzione del trasporto. 1.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso. La sentenza impugnata è censurata ancora nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente principale deduce al riguardo che, pur essendo astrattamente possibile ravvisare nella condotta del vettore il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, quest'ultima presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di fatti e comportamenti specifici, estranei al contenuto delle obbligazioni assunte in forza del contratto di trasporto e costituenti illecito aquiliano. Evidenzia che, invece, nel caso di specie, i fatti e i comportamenti ritenuti rilevanti ai sensi dell'art.2043 c.c. coincidevano con il dedotto inadempimento delle [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani obbligazioni contrattuali inerenti al trasporto, non essendo stati allegati né dimostrati fatti diversi, integranti lesione di autonome posizioni soggettive spettanti al danneggiato indipendentemente dal predetto contratto. 1.3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.2043 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso. La sentenza impugnata è censurata per avere riconosciuto in capo all'[OSCURATO:PERSONA] il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, non ostante essa non avesse fornito alcuna prova circa il grado di probabilità di vincere la gara; prova che avrebbe potuto essere fornita attraverso la produzione - che invece era stata omessa - dell'originale del plico e del suo contenuto spediti alla stazione appaltante, in modo da consentire una comparazione tra l'offerta formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] attrice e quella formulata dall'ente poi risultato vincitore. 1.4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.1226 c.c. La sentenza della Corte lagunare è censurata per avere fatto ricorso alla liquidazione equitativa in mancanza della prova della sussistenza stessa del danno, con ciò surrogando indebitamente le carenze probatorie imputabili alla parte onerata di dimostrare i fatti costitutivi del vantato diritto al risarcimento. 1.5. Con il quinto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. La decisione impugnata viene censurata per avere posto a carico della [OSCURATO:SOCIETA] le spese di entrambi i gradi di merito relative al rapporto processuale intercorso con la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente principale deduce che non aveva proposto alcuna domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla quale fosse configurabile una sua soccombenza, evidenzia che, al contrario, avrebbe dovuto piuttosto ritenersi sussistente una soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di garanzia da questa formulata nei suoi confronti in via subordinata. II. I motivi del ricorso incidentale (condizionato all'accoglimento del quinto motivo del ricorso principale) proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono i seguenti. 11.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e/o 92 c.p.c.. La proponente ricorso incidentale condizionato deduce che la legittimazione ad essere condannata al rimborso delle spese processuali da essa sostenute spettava, non all'[OSCURATO:SOCIETA] (che non era risultata soccombente rispetto alla domanda di garanzia formulata contro di essa per mancata integrazione della condizione - soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] sulla domanda risarcitoria proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] - a cui la predetta domanda di garanzia era subordinata), ma all'[OSCURATO:PERSONA] medesima, la cui domanda di risarcimento del danno proposta contro la [OSCURATO:PERSONA] era stata rigettata e che dunque era risultata soccombente nei suoi confronti. Sostiene che, pertanto, erroneamente la Corte di appello avrebbe posto a carico dell'[OSCURATO:SOCIETA] le spese concernenti i due gradi di giudizio relative al rapporto processuale con essa intercorso, anziché emettere tale condanna nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], come correttamente aveva fatto il Tribunale in ordine alle spese del primo grado, con statuizione che non avrebbe potuto essere riformata in appello, atteso il rigetto dell'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani avverso le statuizioni della sentenza di primo grado favorevoli alla [OSCURATO:PERSONA]. 11.2. Con il secondo motivo viene denunciata nullità, ex art. 132 n. 4 c.p.c., del capo della sentenza di appello contenente la statuizione sulle spese relative al rapporto processuale tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima, dopo avere evidenziato la mancanza della predetta statuizione surrogata da quella, indebita, contenente la condanna della [OSCURATO:SOCIETA], deduce che, per l'ipotesi in cui dovesse invece ritenersi che la Corte di appello abbia statuito implicitamente sul punto, compensando le spese del rapporto processuale intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], tale implicita statuizione sarebbe nulla per mancanza di motivazione, non essendo supportata da alcuna argomentazione volta a giustificare la compensazione, non ostante la totale soccombenza dell'[OSCURATO:PERSONA]. III. I motivi del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] sono i seguenti. 111.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1737, 1741 e 1218 c.c. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui, previa qualificazione del contratto concluso tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] come "spedizione" (e non come "spedizione -trasporto"), ha escluso la responsabilità contrattuale della medesima [OSCURATO:PERSONA] quale spedizioniere-vettore, ai sensi dell'art. 1741 c.c., non ostante essa avesse assunto l'esecuzione parziale del trasporto, prelevando il plico dall'[OSCURATO:PERSONA] e consegnandolo all'[OSCURATO:SOCIETA]. 111.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1737 e 1218 c.c. [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata è censurata ancora nella parte in cui ha escluso la responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. L'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale deduce che, quand'anche fosse ritenuta corretta in iure la qualificazione del contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] come semplice spedizione (con conseguente riduzione dell'attività di trasporto parziale effettuata dallo spedizioniere a mera operazione accessoria, ai sensi dell'art.1737 c.c.), sarebbe pur sempre residuata una sua responsabilità contrattuale ai sensi dello stesso art.1737 c.c. o, più in generale, ai sensi dell'art.1710 c.c., avendo essa assunto, con la stipula del contratto di spedizione, integrante una species del mandato senza rappresentanza, le obbligazioni proprie del mandatario. Poiché le obbligazioni del mandatario-spedizioniere non si esauriscono nella conclusione del contratto di trasporto, ma comprendono anche le prestazioni accessorie utili e necessarie al trasporto medesimo e poiché nella fattispecie tali prestazioni (in cui erano ricomprese il ritiro e la puntuale consegna del plico al destinatario) non erano state esattamente eseguite, la Corte di merito avrebbe dovuto accertare l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di semplice spedizioniere. 111.3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1218, 1223 c.c. La sentenza di appello è censurata nella parte in cui, pur affermando la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:SOCIETA], ha limitato l'accertamento delle conseguenze dannose dell'illecito al solo lucro cessante da perdita di chance, escludendo il dedotto danno emergente derivante dalla perdita dei risultati del [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani lavoro dei componenti del qualificato gruppo di studio che aveva provveduto alla predisposizione dell'offerta. Secondo l'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale, l'argomentazione posta a fondamento di tale statuizione negativa - secondo la quale gli oneri sostenuti dall'ateneo erano coincisi con la retribuzione che esso avrebbe comunque dovuto erogare ai componenti del predetto gruppo, i quali erano tutti suoi dipendenti - non terrebbe conto della circostanza che le risorse utilizzate nella fattispecie per la retribuzione del personale, docente e non docente, che aveva partecipato al gruppo di lavoro, erano state spese a vuoto a causa della condotta colposa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale aveva vanificato l'attività professionale svolta dai dipendenti dell'ateneo, rendendola inutile e determinando in tal modo in capo all'ente un danno emergente qualifica bile come danno da disservizio, caratterizzato dallo spreco di risorse pubbliche e da riflessi negativi sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità dell'azione amministrativa. IV. I motivi del ricorso principale proposto dall'[OSCURATO:SOCIETA] e quelli dei ricorsi incidentali proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Brusato trasporti concernono, rispettivamente, le tre principali questioni affrontate dalla sentenza impugnata, concernenti: a) l'accertata responsabilità extracontrattuale della vettrice [OSCURATO:SOCIETA] e delle conseguenze dannose dell'illecito ad essa imputato; b) l'esclusione, al contrario, della dedotta responsabilità contrattuale dello spedizioniere [OSCURATO:PERSONA]; c) il regolamento delle spese del giudizio. IV.a. La questione relativa all'accertamento della responsabilità extracontrattuale dell'[OSCURATO:SOCIETA] verso l'[OSCURATO:PERSONA] e delle conseguenze dannose del suo illecito costituisce l'oggetto specifico dei [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani primi quattro motivi del ricorso principale proposto dall'[OSCURATO:SOCIETA] medesima. IV.a.l. Il secondo motivo di questo ricorso, ad onta della formale intestazione, va rettamente qualificato come doglianza con cui si denuncia, non già un error in iudicando (art.360 n.3 c.p.c.) né l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso (art.360 n.5 c.p.c.), bensì l' error in procedendo (art.360 n.4 c.p.c.) consistente nella violazione dell'art.132 n.4 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine al giudizio sulla ritenuta sussistenza, nella condotta dell'[OSCURATO:SOCIETA], degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano ex art.2043 c.c. Al riguardo va ricordato, in via generale, che il ricorso per cassazione, pur avendo ad oggetto le censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c. e pur dovendo essere articolato in specifici motivi riconducibili in modo immediato ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, non richiede, tuttavia, l'adozione di formule sacramentali né l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931); pertanto, il giudice di legittimità può procedere a qualificare il vizio dedotto in senso diverso dall'intestazione formale della doglianza formulata dalla parte, quando esso abbia il contenuto sostanziale di altra censura pur non formalmente evocata. Nel caso di specie, con il secondo motivo l'[OSCURATO:SOCIETA], ricorrente principale, ha formalmente evocato la violazione dell'art.2043 c.c. nonché l'omesso esame di fatto decisivo e controverso, sul rilievo che, pur essendo astrattamente possibile ravvisare nella condotta del vettore il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani extracontrattuale, nel caso di specie non era stato dato conto dell'accertamento di fatti e comportamenti diversi da quelli costituenti inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di trasporto, i quali, ponendosi al di fuori della responsabilità ex recepto, azionabile esclusivamente dalla controparte del predetto contratto, concretassero la lesione di posizioni soggettive distinte da quelle protette dal contratto medesimo, dando luogo ad un danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art.2043 c.c.. Questa censura, nella sua portata sostanziale, denuncia, peraltro, non già la violazione di legge o l'omesso esame ma piuttosto l'omessa motivazione sull'accertamento della specifica condotta colposa posto a fondamento del giudizio circa la sussistenza dell'illecito extracontrattuale imputato all'[OSCURATO:SOCIETA], che invece viene fatto coincidere direttamente con il ritenuto inesatto adempimento dell'obbligazione di puntuale consegna della cosa oggetto del trasporto e non ostante le circostanze allegate, in senso contrario, dal vettore, il quale aveva dedotto che non era stato contrattualmente fissato un termine per l'esecuzione del trasporto e che egli non era a conoscenza del contenuto del plico trasportato. IV.a.2. Così qualificata, la doglianza formulata con il secondo motivo assume carattere preliminare rispetto a quelle formulate con il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e deve essere pertanto esaminata per prima. Essa è fondata. La Corte territoriale ha correttamente escluso che l'[OSCURATO:SOCIETA] potesse essere chiamata a rispondere a titolo contrattuale nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], atteso, da un lato, che al contratto di spedizione stipulato tra quest'ultima (mandante) e la [OSCURATO:PERSONA] e P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (mandataria-spedizioniera) si applicava la disciplina del mandato senza rappresentanza, secondo la quale i diritti derivanti dagli atti compiuti dal mandatario con i terzi in esecuzione del mandato (nel caso di specie: il contratto di trasporto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]) si acquistano in capo al mandatario e non in capo al mandante (art.1705, primo comma, c.c.); e considerato, dall'altro lato, che non risulta che, nella fattispecie, l'[OSCURATO:PERSONA] avesse fatto valere in surrogazione i diritti derivanti dal contratto di trasporto in capo allo spedizioniere, acquistati esclusivamente da quest'ultimo per avere egli agito per conto, ma non anche in nome, della mandante. Ciò posto, la Corte di merito, nel ritenere invece configurabile la responsabilità extracontrattuale dell'[OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto argomentare in ordine alla sussistenza, in capo al vettore, di una condotta colposa avente i requisiti costitutivi dell'illecito aquiliano ex art.2043 c.c., per un verso dando conto della idoneità di tale condotta a ledere non solo i diritti derivanti dal contratto di trasporto in capo allo spedizioniere, ma anche posizioni soggettive spettanti al terzo danneggiato (l'[OSCURATO:PERSONA]) rimasto estraneo al contratto stesso; per altro verso, evidenziando le ragioni della ritenuta irrilevanza, in funzione dell'esclusione dell'illecito medesimo, delle circostanze dedotte dal vettore in ordine alla mancata conoscenza del contenuto del plico trasportato e del carattere essenziale del termine di consegna. Con riguardo al primo aspetto - che avrebbe richiesto una argomentazione in ordine alla posizione in essere da parte del vettore di una specifica condotta, anche meramente colposa (Cass.06/12/2018, n. 31536), ma comunque distinta da quella di [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani inadempimento, idonea a cagionare il danno ingiusto consistente nella lesione del diritto di credito assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] in seguito alla stipula del contratto di spedizione con la [OSCURATO:PERSONA] - la motivazione è stata del tutto omessa: la sussistenza dell'illecito aquiliano, infatti, è stata desunta direttamente dalla circostanza che l'UPS aveva «consegnato il plico al di fuori dell'orario come da obbligazione assunta con lo spedizioniere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.» (cfr. p.7 della sentenza impugnata, sub par.24), sicché non viene dato conto della necessaria valutazione del profilo della responsabilità aquiliana al di fuori delle disposizioni che regolano il contratto di trasporto e sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore rilevanti a tali fini (Cass. 24/06/2020, n. 12420). Con riguardo al secondo aspetto, la motivazione, pur formalmente sussistente, è tuttavia meramente apparente, poiché, dinanzi alle deduzioni relative alle circostanze della ignoranza della natura delle cose trasportate da parte del vettore e alla mancata previsione contrattuale di un termine essenziale, la Corte territoriale si è limitata a rilevare che «sono del tutto prive di pregio le difese di UPS circa la mancata conoscenza del contenuto del plico, dell'importanza della sua consegna entro le ore 12:00 del giorno 24.06.2011 e dello "sforamento di soli 13 minuti" rispetto all'orario previsto poiché tali argomentazioni non sono sufficienti ad escludere la responsabilità di UPS ex art.2043 c.c.» (cfr., ancora, p.7 della sentenza, sub par.23). Il carattere tautologico del riportato passaggio motivazionale rende evidente la sua incapacità di attingere la soglia del "minimo costituzionale", tanto più se si tenga conto della circostanza che, in [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani difetto della fissazione contrattuale di un termine essenziale, il ritardo di soli 13 minuti nella consegna al destinatario delle cose trasferite in esecuzione di un contratto di trasporto, integra una inesattezza temporale della prestazione che è di norma socialmente tollerata e, dunque, giuridicamente irrilevante ai fini della valutazione dell'adempimento del vettore poiché non incide negativamente, in genere, sul completo ed integrale soddisfacimento dell'interesse creditorio del mittente; interesse che costituisce, per il debitore, non solo criterio di determinazione della prestazione da eseguire (art.1174 c.c.) ma anche criterio di valutazione della prestazione eseguita (Cass. 19/05/2022, n. 16224). Se, dunque, viene in considerazione una inesattezza temporale della prestazione che resta di norma irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità contrattuale, la Corte di merito avrebbe dovuto a maggior ragione spiegare per quale motivo tale inesattezza doveva ritenersi invece rilevante in funzione del diverso giudizio di responsabilità extracontrattuale, in quanto ininfluente sul persistente carattere illecito della condotta del vettore e sulla sua idoneità a ledere posizioni soggettive tutelate indipendentemente dal contratto di trasporto. IV.a.3. Il secondo motivo del ricorso principale deve, pertanto, essere accolto, in quanto, nella parte in cui contiene l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della vettrice [OSCURATO:SOCIETA] verso l'[OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata si mostra affetta da una anomalia motivazionale (motivazione per un verso omessa, per altro verso apparente) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ledendo l'esigenza costituzionale della motivazione dei [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani provvedimenti giurisdizionali (art.111, sesto comma, Cost.), e che ne determina la nullità (Cass. Sez. U 07/04/2014 nn. 8053 e 8054). IV.a.4. Dall'accoglimento del secondo motivo - che comporta la cassazione (in relazione ad esso) della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte lagunare, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio di merito sulla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA], motivando specificamente sulla sussistenza o meno dell'illecito aquiliano del vettore e sulle eventuali sue conseguenze dannose - restano assorbiti il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale. IV.b. La questione relativa all'esclusione della responsabilità contrattuale dello spedizioniere [OSCURATO:PERSONA] verso l'[OSCURATO:PERSONA] costituisce l'oggetto specifico dei primi due motivi del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] medesima. IV.b.l. In proposito va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità di questa impugnazione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel controricorso con cui ha specificamente resistito al ricorso incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA]. La controricorrente, dopo aver evidenziato che l'[OSCURATO:PERSONA] le aveva notificato la sentenza di appello in data 23 ottobre 2019, ha dedotto che la stessa [OSCURATO:PERSONA], a seguito del ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] il successivo 17 dicembre 2019, aveva impugnato la medesima sentenza con ricorso incidentale tardivo, notificatole il 27 gennaio 2020, dunque oltre la scadenza del termine "breve" di cui all'art.325 c.p.c.. Sulla base di tali deduzioni - ed assumendo in diritto che con l'impugnazione incidentale tardiva sarebbe possibile rimettere in [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani discussione solo la parte della sentenza oggetto del ricorso principale, nella specie afferente alle questioni connesse con l'accertamento della responsabilità extracontrattuale delle [OSCURATO:SOCIETA] e non alle diverse questioni relative all'esclusione della responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA], sul cui accertamento negativo sarebbe sceso il giudicato - la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale tardivo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA]. In contrario - senza entrare nella controversa questione se le regole sull'impugnazione incidentale tardiva riguardino esclusivamente la c.d. impugnazione incidentale oppositiva (sul presupposto che l'interesse all'impugnazione presupporrebbe il carattere inscindibile delle cause: in tal senso, Cass. Sez. U 29/10/2020, n. 23903) o investano pure la c.d. impugnazione incidentale adesiva (sul diverso presupposto che l'interesse all'impugnazione sorgerebbe anche nelle cause scindibili, nell'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, rendendo così ammissibile l'impugnazione tardiva di quest'ultima, a tutela della sua reale utilità: in tal senso, Cass. Sez. U 27/11/2007, n. 24627; Cass. Sez. U, 04/08/2010, n. 18049) - deve, peraltro, rilevarsi che il ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] ha ad oggetto non soltanto le statuizioni della sentenza di appello sulla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (primi quattro motivi, sui quali v. supra), ma anche la statuizione di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al rimborso delle spese di entrambi i gradi di merito in favore della [OSCURATO:PERSONA] (quinto motivo, su cui v. infra), il sindacato sulla quale presuppone [OSCURATO:PERSONA] es P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani l'individuazione dei rispettivi profili di soccombenza e vittoria all'interno dello specifico rapporto processuale sorto in seguito alla proposizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA], della domanda di garanzia condizionata all'eventuale sua soccombenza sulla domanda di risarcimento del danno contrattuale formulata nei suoi confronti dall'[OSCURATO:PERSONA]. Non è dunque vero che il ricorso principale attinga unicamente la domanda proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA] (sulla quale il litisconsorzio tra quest'ultima e la [OSCURATO:PERSONA], convenute come responsabili solidali, era meramente facoltativo); piuttosto, esso coinvolge anche la statuizione intervenuta sulla domanda formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale la convenuta aveva innestato un litisconsorzio processuale necessario con la [OSCURATO:SOCIETA], mediante la proposizione, nei confronti di quest'ultima, della connessa domanda di garanzia condizionata all'eventuale soccombenza. In definitiva, l'[OSCURATO:PERSONA], essendo attinta dal ricorso principale della [OSCURATO:SOCIETA] quale litisconsorte sulla domanda da essa proposta contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era legittimata ad impugnare con ricorso incidentale tardivo le statuizioni della sentenza di appello relative a tale domanda (arg. ex artt. 331 e 334 c.p.c.). IV.b.2. Tanto premesso sull'ammissibilità del ricorso incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di questo ricorso - con cui si deduce violazione degli artt.1737, 1741 e 1218 c.c. - è fondato e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo. La Corte territoriale ha escluso la responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che il contratto concluso tra essa e l'[OSCURATO:PERSONA] dovesse essere qualificato come "spedizione" e non come [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani "spedizione-trasporto"; in tal senso ha tratto argomento dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un contratto di trasporto con la [OSCURATO:SOCIETA] per conto della mandante [OSCURATO:PERSONA], mentre invece ha escluso che assumesse rilievo, in senso contrario, la diversa circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse provveduto al ritiro del plico presso l'[OSCURATO:PERSONA] e alla sua consegna alla [OSCURATO:SOCIETA]: quest'ultima attività, infatti, secondo la Corte territoriale, non avrebbe costituito «parte del trasporto» ma semplice «operazione accessoria» (cfr. p. 6 della sentenza impugnata), ai sensi dell'art.1737 c.c.; la [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non avrebbe assunto nei confronti della mandante gli obblighi propri dello spedizioniere-vettore ex art.1741 c.c., ma solo quelli del mandatario- spedizioniere di cui al citato art.1737 c.c., adempiendoli puntualmente. IV.b.3. Al riguardo va osservato che, a differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata ad individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (Cass. 04/06/2021, n. 15603). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA], oltre ad avvalersi della [OSCURATO:SOCIETA] per il trasporto, ne aveva eseguito in proprio una parte, perché si era occupata del ritiro del plico presso l'[OSCURATO:PERSONA] e della successiva consegna al vettore. A [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani questo elemento di fatto (descritto a p.6 della sentenza) doveva attribuirsi rilevanza qualificante nell'operazione di sussunzione volta alla qualificazione del negozio giuridico stipulato tra le parti. Da tale accertamento di fatto, precisamente, era emerso lo svolgimento di una attività che non poteva essere relegata a mera operazione accessoria della spedizione ex art.1737 c.c. (alla stessa stregua, ad es., della custodia delle merci prima della partenza o del carico delle stesse sul mezzo di trasporto); veniva infatti in considerazione una attività (il trasferimento di cose da un luogo all'altro) rientrante nella prestazione tipica che costituisce oggetto della principale obbligazione derivante in capo al vettore dal contratto di trasporto di cose, quale descritta nell'art. 1678 c.c.. Pertanto, si era integrata pienamente la fattispecie della c.d. spedizione-trasporto di cui all'art. 1741 c.c. (lo spedizioniere aveva assunto l'esecuzione di parte del trasporto) con conseguente acquisizione, da parte sua, degli obblighi e della responsabilità del vettore. Il giudizio di merito circa la sussistenza della responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] (nella specie negata) avrebbe dovuto muovere dalla qualificazione, nei predetti termini, del contratto stipulato inter partes e delle obbligazioni assunte dallo spedizioniere-vettore. IV.b.4. In accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] - cui consegue l'assorbimento del secondo motivo - la gravata sentenza deve essere cassata in relazione, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, perché riesamini, alla luce degli enunciati principi, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani risarcimento del danno contrattuale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. IV.b.5. È invece infondato - e deve pertanto essere rigettato - il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha negato la sussistenza, tra le conseguenze dannose dell'illecito subìto dalla danneggiata, del danno emergente costituito dalla perdita del lavoro del personale impegnato nella predisposizione dell'offerta. È infatti evidente che, a prescindere da ogni considerazione sull'inutile spendita di risorse pubbliche, l'accertamento della sussistenza di un danno civilistico avrebbe postulato l'allegazione e la prova (di cui era onerata la presunta danneggiata) che, ove non fossero stati impegnati nella predisposizione del progetto di partecipazione alla gara pubblica, i dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati adibìti ad altri lavori parimenti utili. IV.c. Le statuizioni della sentenza impugnata in ordine al regolamento delle spese del giudizio di merito costituiscono l'oggetto specifico del quinto motivo del ricorso principale proposto dall'[OSCURATO:SOCIETA] e dei due motivi del ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. IV.c.l. Il quinto motivo del ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] è fondato: la denunciata violazione dell'art.91 c.p.c. da parte della Corte di merito appare infatti evidente, ove si consideri che, nell'ambito del rapporto processuale intercorso tra la ricorrente principale e la [OSCURATO:PERSONA], la prima non poteva reputarsi soccombente nei confronti della seconda, non essendosi neppure provveduto (per mancata integrazione della condizione a cui era stata [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani subordinata) sulla domanda di garanzia formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. Deve per conseguenza ritenersi che indebitamente l'[OSCURATO:SOCIETA] è stata condannata a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] le spese dei due gradi del giudizio di merito concernenti il relativo rapporto processuale. IV.c.2. L'accoglimento del quinto motivo del ricorso principale proposto dall'[OSCURATO:SOCIETA] dovrebbe aprire la strada all'esame dei due motivi del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], la cui delibazione è stata subordinata proprio alla condizione del previo accoglimento del predetto quinto motivo del ricorso principale. Infatti, per l'ipotesi in cui fosse stata ritenuta fondata la doglianza della [OSCURATO:SOCIETA] in ordine al regolamento delle spese di lite nel rapporto processuale intercorso tra essa e la Brusato, quest'ultima - denunciando a sua volta violazione dell'art. 91 (e/o dell'art.92) c.p.c., nonché nullità, ex art.132 n. 4 c.p.c., del capo della decisione impugnata contenente la statuizione sulle spese relative al rapporto processuale intercorso con l'[OSCURATO:PERSONA], ha dedotto, per un verso, l'aberratio ictus, in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, in ordine al soggetto processuale legittimato ad essere condannato al pagamento delle spese di lite nei suoi confronti (da indentificarsi, non già nella [OSCURATO:SOCIETA], che non era risultata soccombente sulla domanda di garanzia; bensì nell'[OSCURATO:PERSONA], che era invece risultata soccombente sulla domanda risarcitoria); per altro verso, l'omessa motivazione sull'(eventuale) implicita statuizione di compensazione delle spese. IV.c.3. Questi motivi, che attengono al regolamento delle spese nell'ambito del rapporto processuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], non possono, però, essere esaminati, in quanto devono [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani reputarsi assorbiti dalla delibazione di fondatezza del primo motivo del ricorso incidentale tardivo dell'[OSCURATO:PERSONA], che impone un nuovo giudizio di merito sulla domanda risarcitoria da essa formulata contro la [OSCURATO:PERSONA] (precedentemente rigettata) dal cui esito dipenderà, in applicazione del principio della soccombenza, il rinnovato regolamento delle spese del relativo rapporto processuale. V. In conclusione, devono essere accolti il secondo e il quinto motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], assorbiti gli altri, nonché il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], assorbito il secondo e rigettato il terzo; deve, inoltre, esse dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione. In sede di rinvio, la Corte territoriale - attenendosi agli enunciati principi in ordine alla necessità di specifica motivazione sulla sussistenza o meno dell'illecito aquiliano del vettore e delle eventuali sue conseguenze dannose, nonché in ordine alla necessaria qualificazione del contratto stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] in termini di spedizione-trasporto, con conseguente assunzione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi del vettore, ai sensi dell'art.1741 c.c. - dovrà rinnovare il giudizio sulle domande risarcitorie proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA], nonché, eventualmente, provvedere sulla domanda di garanzia condizionata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, provvedere al regolamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito, avuto riguardo ai profili di soccombenza e vittoria per ogni specifico rapporto processuale.[OSCURATO:PERSONA] est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] giudice del rinvio provvederà, inoltre, sulle spese del giudizio
Sentenza Cassazione n. 26504/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris