CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23593/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore persona, rappresentata e difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 16163/2022Numero sezionale 5483/2026Numero di raccolta generale 23593/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la sentenza n. 4440/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 15/12/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 9/7/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANOIl Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato ad unicomotivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui laCommissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l’appello diChiara [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in liquidazione avverso la sentenza n.1759/2020 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, inrigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2014 relativoad immobili edificati dalla Società, rimasti invenduti e non locati.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con unico motivo il Comune ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 24, 32 e 57d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per avere la Commissione tributaria regionaleerroneamente ritenuto che la contribuente avesse legittimamente eccepitol’intervenuta vendita degli immobili in data anteriore all’annualità 2014,lamentando, il Comune, che tale doglianza era stata tardivamente sollevata,innanzi alla Commissione tributaria provinciale, per la prima volta nella«memoria illustrativa» ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992, e che la Società avevapoi formulato in appello tali conclusioni con rinuncia alle censure formulatecon il ricorso introduttivo.1.2. Le censure vanno disattese.1.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato quanto segue:«Con un unico articolato motivo la società censura la sentenza impugnata pernon avere valutato che n. 9 immobili, descritti e indicati nella memoria in data9.3.2020 erano stati venduti prima del 2014, con l'indicazione della data divendita dei rispettivi rogiti notarili (n. dal 3 al 9 memoria) e/o con la data deidecreti di trasferimento del Tribunale di Milano (n. 1 e 2 memoria). Trattasi dieccezione in senso lato, configurando una mera difesa e, anche ove nonespressamente dedotta in primo grado non configura domanda nuova. LaNumero registro generale 16163/2022Numero sezionale 5483/2026Numero di raccolta generale 23593/2026Data pubblicazione 20/07/2026doglianza, limitata solo agli immobili venduti ante 2014, è fondata ed èulteriormente supportata dalle interrogazioni catastali (doc. 2) unitamente alprospetto riassuntivo degli immobili oggetto di accertamento. In accoglimentodell'appello dichiara non dovuto l'importo di € 9.807,79, con le relativesanzioni, relativo agli immobili venduti prima del 2014, confermando lasentenza per gli ulteriori immobili».1.4. Ciò posto, questa Corte, in proposito ha stabilito che nel giudiziotributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previstoall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni insenso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fattimodificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estendealle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatticostitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restanosempre deducibili (Cass. nn. 31224 e 22015 del 2017; Cass. n. 11223/2016),mentre l'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 preclude in appelloesclusivamente le nuove eccezioni «in senso tecnico» dalle quali, cioè, derivaun mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed ilconseguente ampliamento del thema decidendum (Cass. n. 11284/2023;conf. Cass. n. 10840/2024 in motiv.).1.5. Soccorre nello stesso senso anche il principio statuito da questa Cortesecondo cui nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoriaex art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimitàdell'avviso di accertamento, in quanto il contenzioso tributario ha un oggettorigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivodedotti nel ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro icui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace allapreclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass.nn 14165/2021, 31605/2019, 19616/2018).1.6. Va altresì chiarito che la titolarità della posizione soggettiva, attiva opassiva, vantata in giudizio [che attiene all’effettiva titolarità della posizionesoggettiva controversa, ovvero se il convenuto/resistente è (o non è) ilsoggetto titolare del rapporto sostanziale oggetto di controversia, come nelcaso in esame] è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al meritoNumero registro generale 16163/2022Numero sezionale 5483/2026Numero di raccolta generale 23593/2026Data pubblicazione 20/07/2026della decisione, sicché spetta all'attore/ricorrente allegarla e provarla, salvo ilriconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, daparte del convenuto/resistente (cfr. Cass. SU n. 2951/2016; conf. Cass. n.10435/2025).1.7. Ciò posto, nella specie correttamente la Commissione tributariaregionale ha accolto la doglianza della contribuente circa l’avvenuta pregressadismissione di taluni immobili oggetto dell’impugnato atto impositivo, comeemergente dagli atti di causa. Ciò in quanto si verteva appunto dellacontestazione di un elemento costitutivo del rapporto impositivo, concernenteil (mancato) possesso ai fini Imu, nell’annualità di riferimento, di alcunicespiti.2. In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune alla rifusione allacontroricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro6.000,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessoricome per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 9.7.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]