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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14280/2026

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icorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026PIERDOMINICI, [OSCURATO:PERSONA];1230- controricorrente –avverso la sentenza n. 348/2024 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 14/11/2024 R.G.N. 229/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 837/2025Numero di raccolta generale 14280/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui avevaritenuto l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato indata 12 settembre 2022 ad [OSCURATO:PERSONA] dalla Promindustrias.p.a. per assenza ingiustificata, in quanto non sorretto dagiusta causa e motivato da ragioni ritorsive, con condanna dellasocietà alle correlate statuizioni ripristinatorie e risarcitorie,parametrate al regime di tutela reale di cui all’art. 2 del d.lgs.n.23/2015.In parziale riforma ha dichiarato che l’odierna intimata avevadiritto all’inquadramento al IV livello del CCNL Commercio, inluogo del II riconosciuto in prime cure, condannando la societàa versare le relative differenze retributive pari alla somma lordadi euro 3.700,00, oltre accessori.2.

La Corte territoriale, in estrema sintesi e per quanto ancorapossa rilevare in questa sede di legittimità, ha ritenuto quantosegue.2.1.

Ha confermato il rigetto dell’eccezione di decadenzadell’impugnazione del recesso sollevata dalla convenuta ex art.6 l. n. 604/1966 evincendo dall’esame di un documento,prodotto dalla società già in primo grado, che la stessa avevaricevuto la comunicazione della richiesta del tentativo diconciliazione della lavoratrice il 27 aprile 2023, quindi in tempoutile rispetto al termine di 180 giorni decorrente dalla data diimpugnazione del licenziamento del 3 novembre 2022.2.2.

La Corte ha poi considerato «acclarata con evidenzal’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento irrogatoil 12 settembre 2022», scrutinando le risultanze processualisulla base delle quali ha formato il convincimento che non fosseNumero registro generale 837/2025dimostrato l’addebito, e cioè l’assenza arbitraria per ferie senzaN umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026preventiva autorizzazione datoriale.

Data pubblicazione 14/05/2026Conseguentemente, esaminando la concatenazione dei fatti, hacondiviso col primo giudice che fosse provato il motivo ritorsivoquale unica ragione determinante il licenziamento.2.3.

Infine, in accoglimento parziale dell’impugnazione propostadalla società, pur escludendo il riconoscimentodell’inquadramento superiore nel II livello del CCNL applicabile,ha esaminato anche i profili intermedi tra il V assegnato dalladatrice di lavoro e il II rivendicato dalla dipendente, collocandole mansioni in concreto svolte dalla stessa nell’ambito delladeclaratoria di IV livello.3.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente [OSCURATO:SOCIETA]. con undici motivi; ha resistitocon controricorso l’intimata.Entrambe le parti hanno comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione sensi dell’art.111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., peromessa pronuncia sulle eccezioni formulate all’udienza didiscussione innanzi alla Corte di Appello dalla difesa dellasocietà circa «l’inammissibilità della produzione avversaria»,avuto riguardo alla tempestività dell’impugnazione dellicenziamento.La censura non può trovare accoglimento.Occorre premettere che il mancato esame, da parte del giudicedi merito, di una questione puramente processuale – come laproduzione tardiva di documenti - non può dar luogoN umaedro registro generale 837/2025Numero sezionale 1230/2026omissione di pronuncia, configurandosi quest'ultima neNlluam esroo dli ara ccolta generale 14280/2026ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (trDaat a pubblicazione 14/05/2026molte, v.

Cass. n. 22592/2015 con la giurisprudenza ivirichiamata; Cass. n. 321/2016; Cass. n. 25154 del 2018).In ogni caso, non è configurabile il vizio di omesso esame di unaquestione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o diun'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabiled'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezionisiano state esaminate e decise implicitamente (ex plurimis,Cass. n. 7404/2014).Nella specie, la Corte ha chiaramente ritenuto irrilevante laquestione perché ha formato il suo convincimento non sullaproduzione in appello dalla lavoratrice, bensì su di undocumento depositato in primo grado dalla stessa società.2.

Il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,denuncia: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363, 1364, 1365 e 1366 c.c., in relazione agli artt. 1367-1371c.c.»; si deduce la violazione dei canoni interpretativi da partedella Corte territoriale circa il contenuto del documento dalquale la stessa ha ricavato che la società avesse ricevuto lacomunicazione dell’istanza del tentativo di conciliazione in data27 aprile 2023, opponendo che avrebbe trascurato il datoextratestuale rappresentato dall’appello della società in cuiaveva negato di aver ricevuto l’istanza.La censura è inammissibile.Innanzitutto, si propone una diversa interpretazione di unavolontà, che costituisce un accertamento di fatto riservato almerito, attraverso il seriale e indistinto richiamo a tutte le regoledell’esegesi, mentre non si specifica adeguatamente qualeNumero registro generale 837/2025regola interpretativa sia stata violata, in che modo e con qualeN umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026decisività, e, nella sostanza, si chiede una rivalutazione dDealt a pubblicazione 14/05/2026significato concreto della dichiarazione proponendo una letturaalternativa rispetto a quella plausibile offerta dai giudici delmerito.Inoltre, si prospetta un’argomentazione non condivisibile,basata sull’erroneo assunto che una difesa successiva nelprocesso, che può essere animata da comprensibili scelte distrategia processuale, possa essere idonea a dimostrare unadiversa volontà rispetto a quella espressa prima del processo.3.

Il terzo mezzo denuncia: «violazione e falsa applicazione degliartt. 2730, 2731, 2733 e 2735 c.c., anche in relazione agli artt.115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.»; sempre con riferimento aldocumento di provenienza datoriale sulla base del quale la Cortemarchigiana ha respinto l’eccezione di decadenza, si deduce chela stessa non avrebbe chiarito se si trattava di confessione fattaalla parte o al terzo e, in tale secondo caso, non avrebbeverificato altri elementi idonei a comprovarne l’elementosoggettivo e oggettivo, sovvertendo gli oneri probatori.L’articolato motivo non merita di esser condiviso.Vale rammentare che la confessione stragiudiziale fatta ad unterzo, pur non costituendo una prova legale come la confessionegiudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi larappresenta, è dichiarazione che il giudice ha il potere-doveredi apprezzare liberamente (tra le recenti: Cass. n. 29231/2024;Cass. n. 20879/2024; in precedenza: Cass. n. 24468/2020;Cass. n. 10215/2019; Cass. n. 29316/2008).Si è anche ritenuto che la stessa non è valutabile alla stregua diun mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzioneo ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzodi prova diretta sul quale il giudice può fondare, anche inN uvmiearo registro generale 837/2025Numero sezionale 1230/2026esclusiva, il proprio convincimento (cfr. Cass. n. 6459/2N0um1e8ro, dii nra ccolta generale 14280/2026motivazione; Cass. n. 4608/2000; Cass. n. 12463/2003).

Data pubblicazione 14/05/2026È quanto accaduto nella specie, laddove la Corte haplausibilmente ritenuto di peculiare rilievo dimostrativo ladichiarazione resa proprio all’organo di conciliazione presso unapubblica amministrazione, nell’ambito della procedurainstaurata in seguito all’impugnativa del licenziamento incontroversia.In ogni caso, poi, non è dubbio che la data in cui è avvenuta laricezione dell’istanza di conciliazione rappresenta certamenteuna quaestio facti, risolta concordemente dai giudici di merito,di modo che tale accertamento non può essere posto indiscussione in questa sede, stante la preclusione della cd.doppia conforme, senza dimostrare che la decisione formulatasul punto in primo e in secondo grado sia stata diversa, ancorpiù con una doglianza che, pur formalmente enunciata ai sensidel n. 3 dell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecita una rivalutazionedel fatto e dunque è inammissibile secondo i limiti del sindacatodi legittimità.Che la parte ricorrente tenda ad una rinnovata valutazione deifatti è conclamato anche dall’improprio riferimento allaviolazione sia degli artt. 115 e 116 c.p.c., sia dell’art. 2697 c.c.Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.,Sez.

Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell'art. 115c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioèabbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cuialla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, oNumero registro generale 837/2025contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base dNi umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026prove non introdotte dalle parti e disposte invece di suDaat a pubblicazione 14/05/2026iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potereofficioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre dettaviolazione non si può ravvisare nella mera circostanza che ilgiudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre).Parimenti la pronuncia da ultimo citata rammenta che laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il suo prudente apprezzamento della prova, lacensura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenzadei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte finda Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054/2014 (tra le tante conf., direcente, Cass. n. 9731/2025).Circa la violazione dell'art. 2697 c.c., essa può essere dedottaper cassazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova aduna parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo leregole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggettNoum derio registro generale 837/2025Numero sezionale 1230/2026censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto dellNeu mperroo dvi era ccolta generale 14280/2026proposte dalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. nDa.t a pubblicazione 14/05/202613395/2018; Cass. n. 26769/2018), mentre nella specie partericorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del meritosui fatti di causa, opponendo una diversa valutazione (v., tra lerecenti, Cass. n. 26739/2024).Per completezza vale evidenziare che ogni altra argomentazioneproposta nella memoria della società sulla pretesa violazione dinorme -artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994circa la prova della notifica a mezzo PEC- diverse da quelle postea fondamento dei motivi articolati nel ricorso risultainammissibile.Infatti, la funzione della memoria di cui all'art. 380 bis, comma2, c.p.c., - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c.,sussistendo identità di «ratio» - è di illustrare e chiarire leragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nelricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760/2018; tra le altre:Cass. n. 17893/2020; Cass. n. 24007/2017; Cass. n.26332/2016).4.

Il quarto motivo denuncia: «violazione o falsa applicazionedegli artt. 2109 c.c., anche in relazione agli artt. 1175 e 1375c.c.»; alla stregua delle disposizioni richiamate, si sostiene chela Corte territoriale «con riferimento all’inizio della fruizionedelle ferie, non poteva che pervenire all’affermazionedell’illegittimità dell’assenza che da tale momento si eraprolungata - a decorrere dal 25/07/2022 (senza che a tale dataneppure potesse ritenersi temporalmente integrata unacondotta datoriale di acquiescenza) - sino al momento dellaNumero registro generale 837/2025contestazione disciplinare e, quindi, dell’adozione dell’attoN umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026espulsivo».

Data pubblicazione 14/05/2026Col quinto motivo ancora si denuncia: «violazione o falsaapplicazione degli artt. 2109 e 2697 c.c. anche in relazione agliartt.1175 e 1375 c.c. nonché all’art. 238 CCNL Commercio eTerziario»; si critica diffusamente la Corte territoriale per averconsiderato l’assenza per ferie della lavoratrice non connotatada arbitrarietà.Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente perconnessione, sono inammissibili.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancoraoggetto di contestazione tra le parti.Con i motivi in scrutinio chi ricorre, lungi dall’individuare l’erroredi diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, nellaNumero registro generale 837/2025sostanza viene a contestare esplicitamente la ricostruzione deNi umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026fatti operata dalla medesima.

Data pubblicazione 14/05/2026Tuttavia, l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esternaall'esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cuiall’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v.

Cass.n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass.n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).5.

Per analoghe ragioni è inammissibile il sesto mezzo chededuce: «violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729c.c. anche in relazione agli artt. 2109 nonché agli artt. 1175 e1375 c.c.».Inoltre, si critica il ragionamento presuntivo seguito dalla Corteper pervenire alla dimostrazione dell’avvenuta approvazioneimplicita delle ferie richieste dalla lavoratrice mediante ilrichiamo a fatti secondari privi di gravità, precisione econcordanza.Anche per tale verso la censura è inammissibile perchéformulata al di fuori dei limiti consentiti al sindacato di questaSuprema Corte.Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa allaquale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in viaesclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento,nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmentedemandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarnel'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra glielementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti piùidonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda odell'eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutarel'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fattiNumero registro generale 837/2025certi da porre a fondamento del relativo processo logicoN, umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al finDeat a pubblicazione 14/05/2026di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, aconsentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847/2007; Cass. n.24028/2009; Cass. n. 21961/2010) e compete sempre algiudice del merito procedere ad una valutazione complessiva ditutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati edaccertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, enon piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado difornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare ilconvincimento in ordine all'esistenza o, al contrario,all'inesistenza del fatto ignoto.La delimitazione del campo affidato al dominio del giudice delmerito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre incassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che ilsingolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dalgiudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale oche comunque la valutazione complessiva non conducanecessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradiinferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781/2017); essendo compitoistituzionalmente demandato al giudice del merito selezionaregli elementi certi da cui "risalire" al fatto ignorato, i qualipresentino una positività parziale o anche solo potenziale diefficacia probatoria, nonché l'apprezzamento circa l'idoneitàdegli elementi presuntivi a consentire illazioni che nediscendano secondo il criterio dell'íd quod plerumque accidit,l’esito dell’operazione si sottrae al controllo di legittimità (intermini, Cass. n. 16831/2003; Cass. n. 26022/2011; Cass. n.12002/2017; Cass. n. 9054/2022; Cass. n. 28772/2022; Cass.n. 2054/2023), salvo che esso non si presenti intrinsecamenteimplausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto,Numero registro generale 837/2025chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo dNi umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026esso non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di uDnat a pubblicazione 14/05/2026convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito,ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà delragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; v.Cass. n. 1234/2019) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1,n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamenteinterpretato da Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 giàcitate.Oneri affatto assolti col motivo in esame, atteso che ilragionamento della Corte territoriale non si fonda su unapresunzione isolata, ma su di un complesso di elementi:contenuti di mail e chat, deposizioni testimoniali, assenza diopposizione e comportamento datoriale successivo, tuttiespressamente indicati.La doglianza, contrapponendo una diversa lettura di elementifattuali, mira ad un diverso giudizio inferenziale e, dunque, auna rivalutazione del merito.6.

Il settimo motivo deduce in rubrica: «vizio ex art. 360 c. 1n.4 c.p.c., in relazione agli artt. 111 c. 6 Cost. - 132 c.2 n.4,115 c.p.c. anche in relazione all’art. 112 c.p.c.»; in sostanza sireputa che la motivazione impugnata contenga argomentazioni«obiettivamente inidonee a dare conto del percorsoargomentativo adottato al fine sostenere la decisione», avutoriguardo alla sussistenza del fatto addebitato.La critica è infondata.Con le pronunce delle Sezioni unite più volte richiamate (Cass.,Sez.

Un., 8053 e 8054/2014) si è ritenuto che l’anomaliamotivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integri un error in procedendoN ucmheero registro generale 837/2025Numero sezionale 1230/2026comporta la nullità della sentenza solo nel caso di «maNnumcearon dzi ara ccolta generale 14280/2026assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», dDait a pubblicazione 14/05/2026«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile».Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» odi «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsiladdove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice» (Cass., Sez.

Un., n. 22232/2016).Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibileil percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale perconfermare l’insussistenza del fatto addebitato già sancita inprime cure e non è sufficiente a determinare il vizio radicaledella nullità della sentenza né una eventuale insufficienza dellamotivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesimanon soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente.In particolare, il riferimento al «verosimile accordo verbale» èusato dai giudici d’appello come elemento rafforzativodell’argomentazione, ma la decisione si fonda su di una pluralitàdi elementi ritenuti convergenti di cui il motivo non riesce adimostrare l’inconciliabilità tale da determinare la più gravedelle sanzioni processuali, con travolgimento dell’interasentenza.7.

L’ottavo mezzo, in via subordinata, denuncia la violazionedell’art. 1345 c.c., in relazione all’art. 2 del d. lgs. n. 23 delNumero registro generale 837/20252015; si deduce che per la sussistenza del motivo ritorsivoN umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026occorrono elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli emergenDtait a pubblicazione 14/05/2026dalle ragioni poste a base del licenziamento formalmenteadottato, per cui «avere ritenuto il licenziamento comminato perun fatto insussistente (ossia l’assenza prolungata delladipendente decorrente dal 25 luglio 2022) impedisce (perchéespressamente assorbito dalla pronuncia stessa) di farne ricorsoai fini della individuazione come elementi ulteriori a sostegnodella ritorsività del licenziamento stesso».La doglianza è inammissibile.Per incontrastata e pluriennale giurisprudenza di questa Corte(ab imo, Cass. n. 3930/1979; in conformità, di recente, Cass.n. 12169/2024) l’ipotesi dell’atto di licenziamento cherappresenti «l'ingiusta e arbitraria reazione ad uncomportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o dialtra persona ad esso legata e pertanto accomunata nellareazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento ilconnotato della ingiustificata vendetta» (cfr. Cass. n.17087/2011; Cass. n. 24648/2015), è riconducibile all’istitutocodicistico dell’atto nullo perché determinato da un motivoillecito determinante ex art. 1345 c.c., con riconoscimentolegislativo espresso nel comma 1 dell’art. 18 St. lav. novellatoche riserva ad esso la più ampia tutela.Per l’art. 1345 c.c. il contratto è illecito quando le parti si sonodeterminate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecitocomune ad entrambe, disposizione applicabile anche agli attinegoziali unilaterali ex art. 1324 c.c. (cfr. Cass. n. 15093/2009;Cass. n. 25161/2014), laddove essi siano finalizzatiesclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli edantisociali, rinvenendosi l’illiceità del motivo, al pari dell’illiceitàdella causa, a mente dell’art. 1343 c.c., nella contrarietà delloNumero registro generale 837/2025stesso a norme imperative, all'ordine pubblico o al buonN umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026costume (Cass. n. 20197/2005).

Data pubblicazione 14/05/2026Illecito è tipicamente il licenziamento motivato dalla ritorsioneo dalla rappresaglia, che «rende l’atto datoriale contrario aivalori ritenuti fondamentali per l’organizzazione sociale e nedetermina la nullità» (così Cass. n. 741/2024).L’accoglimento della domanda di nullità del licenziamentoperché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intentoritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusivadella volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispettoad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giustacausa o di un giustificato motivo di recesso e idonei aconfigurare un’ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v.Cass. n. 26399/2022; Cass. n. 26395/2022; Cass. n.21465/2022; Cass. n. 9468/2019; Cass. n. 6838/2023),dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio dicomparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossiaquelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse,oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare illicenziamento (Cass. n. 6838/2023; Cass. n. 5555/2011); si èprecisato che «l'onere della prova della esistenza di un motivodi ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinantela volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò ingiudizio» e che si tratta «di prova non agevole, sostanzialmentefondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presentaun ruolo non secondario anche la dimostrazione dellainesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione dellicenziamento o di alcun motivo ragionevole» (Cass. n.17087/2011).Poiché il motivo illecito attiene alla sfera dell’elementopsicologico o alla finalità dell’atto datoriale, la sua efficaciaNumero registro generale 837/2025determinativa esclusiva va verificata in relazione all’assenza dNi umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026altre motivazioni o ragioni astrattamente lecite, restando su uDnat a pubblicazione 14/05/2026piano ancora diverso la valutazione di tali ragioni rispetto aiparametri normativi di giusta causa o giustificato motivo;occorre, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unicoe determinate, che la ragione addotta e comprovata risultimeramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per leconcrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanzadisciplinare, da degradare a semplice pretesto per l’intimazionedel licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionatoma volutamente punitivo (ancora Cass. n. 741/2024).Ciò premesso, per consolidata e condivisa giurisprudenza,inevitabilmente, «il valutare nella concretezza della vicendastorica se il licenziamento sia stato o meno intimato per motivodi ritorsione costituisce una quaestio facti, come tale devolutaall’apprezzamento dei giudici del merito, con un accertamentodi fatto non suscettibile di riesame innanzi a questa Corte dilegittimità» (ex plurimis, cfr. Cass. n. 26399/2022; Cass. n.6838/2023; Cass. n. 2671/2024; Cass. n. 12899/2024; Cass.n. 15330/2025).Pertanto, confligge con i limiti del sindacato di legittimità ilmotivo in scrutinio che, solo formalmente, lamenta la violazionedell’art. 1345 c.c., con una censura sostanzialmente volta acriticare apprezzamenti fattuali, neanche individuando la normadi diritto in base alla quale l’insussistenza del fatto posto a basedel licenziamento, nel senso accertato dai giudici del merito chel’assenza era da ritenersi autorizzata, non potesse essereconsiderata come uno degli indici sintomatici della ritorsività,tale da far degradare l’addebito a mero pretesto che dava corpoall’intento punitivo.Numero registro generale 837/20258.

Conseguentemente non merita accoglimento anche il nonoN umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026motivo che denuncia: «vizio ex art. 360 c. 1 n.4 c.p.c., iDnat a pubblicazione 14/05/2026relazione agli artt. 111 c. 6 Cost. - 132 c.2 n.4, 115 c.p.c. anchein relazione all’art. 112 c.p.c.», avuto riguardo alla motivazionesulla natura ritorsiva del licenziamento.

Si lamenta che la Corteaffermi una stretta connessione temporale tra il rifiuto oppostodalla dipendente ad una modifica dell’orario lavorativo e illicenziamento, senza collocare precisamente i fatti e senzaspiegare la valutazione temporale.Infatti, anche sul punto la motivazione della sentenza apparerispettosa del cd. minimum costituzionale, indicando laconcatenazione temporale dei fatti ai quali ha dato rilievo perfondare il suo convincimento, peraltro confermativo di quantogià ritenuto in prime cure, con apprezzamento di merito nonsindacabile in questa sede.9.

Col decimo motivo di ricorso viene denunciato: «vizio ex art.360 c.1 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. anche inrelazione agli artt.2 e 3 d. lgs. n.23/2015»; si deduce: «LaCorte, quindi, una volta ritenuto di avere accertato l’illegittimitàdel licenziamento per insussistenza del fatto posto afondamento del medesimo non poteva - in ragione dellagraduazione espressamente compiuta dalla allora ricorrente inprime cure - procedere alla verifica e quindi alla pronuncia sullanullità del licenziamento per motivo ritorsivo».La censura è priva di fondamento, in quanto la Corte territorialenon ha potuto violare il canone della corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato, avendo confermato la pronuncia diprimo grado e non avendo certo attribuito un bene della vita eduna tutela diversi da quelli pretesi sin dall’atto introduttivo delgiudizio e già riconosciuti in prime cure.Peraltro, l’accertamento circa l’ingiustificatezza Nudmeerlo registro generale 837/2025Numero sezionale 1230/2026licenziamento, e quindi dell’insussistenza di una giusta cNauumesrao ddi rai ccolta generale 14280/2026recesso, costituiva passaggio strumentale ineludibile, perchDéat a pubblicazione 14/05/2026logicamente reso necessario dall’art. 1345 c.c., onde consentirela successiva verifica degli estremi del motivo illecito invalidanteil recesso.10.

L’undicesimo ed ultimo motivo eccepisce ancora laviolazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi del n. 4 dell’art. 360c.p.c., con riferimento alla statuizione con cui è statoriconosciuto il diritto all’inquadramento nel IV livello rispetto alII rivendicato.Si afferma che «l’originaria ricorrente in primo grado, nella parteriservata alle conclusioni, non formula alcuna domandaafferente l’eventuale subordinato riconoscimento di un livellointermedio tra quello di appartenenza e quello rivendicato»; sisostiene che «negli atti avversari non si rinviene alcunadomanda relativa di riconoscimento, anche solo in viasubordinata, di un livello intermedio tra quello posseduto (livelloV) e quello di inquadramento originario (livello II) nécontroparte ha assolto al dovere di prospettazione deglielementi di fatto anche solo latamente afferenti il livelloriconosciuto dalla Corte di merito (livello IV) e, neppure e piùsegnatamente, della specifica declaratoria contrattuale diriferimento».La doglianza non può essere condivisa.La sentenza sul punto è, in diritto, dichiaratamente conformealla giurisprudenza di questa Corte secondo cui non incorre nelvizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il dirittodel lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualificarichiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempresuperiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattanNduomesrio registro generale 837/2025Numero sezionale 1230/2026di domanda implicitamente inclusa in quella proposta (CNaumsesro. dni r.a ccolta generale 14280/20268862/2013; Cass. n. 22872/2013; in precedenza: Cass. nDa.t a pubblicazione 14/05/202615053/2007).Quanto alla prospettazione degli elementi di fatto idonei asorreggere la qualifica intermedia tra quella posseduta dallavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale,spetta al potere del giudice di merito di interpretare i confinidella domanda verificare in concreto la ricorrenza di dettipresupposti.11.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente alpagamento delle spese liquidate in euro 6.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 837/2025contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma deNl umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Data pubblicazione 14/05/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’11 marzo2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 837/2025Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026Data pubblicazione 14/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026PIERDOMINICI, [OSCURATO:PERSONA];1230- controricorrente –avverso la sentenza n. 348/2024 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 14/11/2024 R.G.N. 229/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 837/2025Numero di raccolta generale 14280/2026Data pubblicazione 14/05/20261. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui avevaritenuto l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato indata 12 settembre 2022 ad [OSCURATO:PERSONA] dalla Promindustrias.p.a. per assenza ingiustificata, in quanto non sorretto dagiusta causa e motivato da ragioni ritorsive, con condanna dellasocietà alle correlate statuizioni ripristinatorie e risarcitorie,parametrate al regime di tutela reale di cui all’art. 2 del d.lgs.n.23/2015.In parziale riforma ha dichiarato che l’odierna intimata avevadiritto all’inquadramento al IV livello del CCNL Commercio, inluogo del II riconosciuto in prime cure, condannando la societàa versare le relative differenze retributive pari alla somma lordadi euro 3.700,00, oltre accessori.2. La Corte territoriale, in estrema sintesi e per quanto ancorapossa rilevare in questa sede di legittimità, ha ritenuto quantosegue.2.1. Ha confermato il rigetto dell’eccezione di decadenzadell’impugnazione del recesso sollevata dalla convenuta ex art.6 l. n. 604/1966 evincendo dall’esame di un documento,prodotto dalla società già in primo grado, che la stessa avevaricevuto la comunicazione della richiesta del tentativo diconciliazione della lavoratrice il 27 aprile 2023, quindi in tempoutile rispetto al termine di 180 giorni decorrente dalla data diimpugnazione del licenziamento del 3 novembre 2022.2.2. La Corte ha poi considerato «acclarata con evidenzal’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento irrogatoil 12 settembre 2022», scrutinando le risultanze processualisulla base delle quali ha formato il convincimento che non fosseNumero registro generale 837/2025dimostrato l’addebito, e cioè l’assenza arbitraria per ferie senzaN umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026preventiva autorizzazione datoriale. Data pubblicazione 14/05/2026Conseguentemente, esaminando la concatenazione dei fatti, hacondiviso col primo giudice che fosse provato il motivo ritorsivoquale unica ragione determinante il licenziamento.2.3. Infine, in accoglimento parziale dell’impugnazione propostadalla società, pur escludendo il riconoscimentodell’inquadramento superiore nel II livello del CCNL applicabile,ha esaminato anche i profili intermedi tra il V assegnato dalladatrice di lavoro e il II rivendicato dalla dipendente, collocandole mansioni in concreto svolte dalla stessa nell’ambito delladeclaratoria di IV livello.3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente [OSCURATO:SOCIETA]. con undici motivi; ha resistitocon controricorso l’intimata.Entrambe le parti hanno comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione sensi dell’art.111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., peromessa pronuncia sulle eccezioni formulate all’udienza didiscussione innanzi alla Corte di Appello dalla difesa dellasocietà circa «l’inammissibilità della produzione avversaria»,avuto riguardo alla tempestività dell’impugnazione dellicenziamento.La censura non può trovare accoglimento.Occorre premettere che il mancato esame, da parte del giudicedi merito, di una questione puramente processuale – come laproduzione tardiva di documenti - non può dar luogoN umaedro registro generale 837/2025Numero sezionale 1230/2026omissione di pronuncia, configurandosi quest'ultima neNlluam esroo dli ara ccolta generale 14280/2026ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (trDaat a pubblicazione 14/05/2026molte, v. Cass. n. 22592/2015 con la giurisprudenza ivirichiamata; Cass. n. 321/2016; Cass. n. 25154 del 2018).In ogni caso, non è configurabile il vizio di omesso esame di unaquestione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o diun'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabiled'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezionisiano state esaminate e decise implicitamente (ex plurimis,Cass. n. 7404/2014).Nella specie, la Corte ha chiaramente ritenuto irrilevante laquestione perché ha formato il suo convincimento non sullaproduzione in appello dalla lavoratrice, bensì su di undocumento depositato in primo grado dalla stessa società.2. Il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,denuncia: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363, 1364, 1365 e 1366 c.c., in relazione agli artt. 1367-1371c.c.»; si deduce la violazione dei canoni interpretativi da partedella Corte territoriale circa il contenuto del documento dalquale la stessa ha ricavato che la società avesse ricevuto lacomunicazione dell’istanza del tentativo di conciliazione in data27 aprile 2023, opponendo che avrebbe trascurato il datoextratestuale rappresentato dall’appello della società in cuiaveva negato di aver ricevuto l’istanza.La censura è inammissibile.Innanzitutto, si propone una diversa interpretazione di unavolontà, che costituisce un accertamento di fatto riservato almerito, attraverso il seriale e indistinto richiamo a tutte le regoledell’esegesi, mentre non si specifica adeguatamente qualeNumero registro generale 837/2025regola interpretativa sia stata violata, in che modo e con qualeN umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026decisività, e, nella sostanza, si chiede una rivalutazione dDealt a pubblicazione 14/05/2026significato concreto della dichiarazione proponendo una letturaalternativa rispetto a quella plausibile offerta dai giudici delmerito.Inoltre, si prospetta un’argomentazione non condivisibile,basata sull’erroneo assunto che una difesa successiva nelprocesso, che può essere animata da comprensibili scelte distrategia processuale, possa essere idonea a dimostrare unadiversa volontà rispetto a quella espressa prima del processo.3. Il terzo mezzo denuncia: «violazione e falsa applicazione degliartt. 2730, 2731, 2733 e 2735 c.c., anche in relazione agli artt.115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.»; sempre con riferimento aldocumento di provenienza datoriale sulla base del quale la Cortemarchigiana ha respinto l’eccezione di decadenza, si deduce chela stessa non avrebbe chiarito se si trattava di confessione fattaalla parte o al terzo e, in tale secondo caso, non avrebbeverificato altri elementi idonei a comprovarne l’elementosoggettivo e oggettivo, sovvertendo gli oneri probatori.L’articolato motivo non merita di esser condiviso.Vale rammentare che la confessione stragiudiziale fatta ad unterzo, pur non costituendo una prova legale come la confessionegiudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi larappresenta, è dichiarazione che il giudice ha il potere-doveredi apprezzare liberamente (tra le recenti: Cass. n. 29231/2024;Cass. n. 20879/2024; in precedenza: Cass. n. 24468/2020;Cass. n. 10215/2019; Cass. n. 29316/2008).Si è anche ritenuto che la stessa non è valutabile alla stregua diun mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzioneo ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzodi prova diretta sul quale il giudice può fondare, anche inN uvmiearo registro generale 837/2025Numero sezionale 1230/2026esclusiva, il proprio convincimento (cfr. Cass. n. 6459/2N0um1e8ro, dii nra ccolta generale 14280/2026motivazione; Cass. n. 4608/2000; Cass. n. 12463/2003). Data pubblicazione 14/05/2026È quanto accaduto nella specie, laddove la Corte haplausibilmente ritenuto di peculiare rilievo dimostrativo ladichiarazione resa proprio all’organo di conciliazione presso unapubblica amministrazione, nell’ambito della procedurainstaurata in seguito all’impugnativa del licenziamento incontroversia.In ogni caso, poi, non è dubbio che la data in cui è avvenuta laricezione dell’istanza di conciliazione rappresenta certamenteuna quaestio facti, risolta concordemente dai giudici di merito,di modo che tale accertamento non può essere posto indiscussione in questa sede, stante la preclusione della cd.doppia conforme, senza dimostrare che la decisione formulatasul punto in primo e in secondo grado sia stata diversa, ancorpiù con una doglianza che, pur formalmente enunciata ai sensidel n. 3 dell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecita una rivalutazionedel fatto e dunque è inammissibile secondo i limiti del sindacatodi legittimità.Che la parte ricorrente tenda ad una rinnovata valutazione deifatti è conclamato anche dall’improprio riferimento allaviolazione sia degli artt. 115 e 116 c.p.c., sia dell’art. 2697 c.c.Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell'art. 115c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioèabbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cuialla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, oNumero registro generale 837/2025contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base dNi umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026prove non introdotte dalle parti e disposte invece di suDaat a pubblicazione 14/05/2026iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potereofficioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre dettaviolazione non si può ravvisare nella mera circostanza che ilgiudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre).Parimenti la pronuncia da ultimo citata rammenta che laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il suo prudente apprezzamento della prova, lacensura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenzadei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte finda Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054/2014 (tra le tante conf., direcente, Cass. n. 9731/2025).Circa la violazione dell'art. 2697 c.c., essa può essere dedottaper cassazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova aduna parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo leregole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggettNoum derio registro generale 837/2025Numero sezionale 1230/2026censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto dellNeu mperroo dvi era ccolta generale 14280/2026proposte dalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. nDa.t a pubblicazione 14/05/202613395/2018; Cass. n. 26769/2018), mentre nella specie partericorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del meritosui fatti di causa, opponendo una diversa valutazione (v., tra lerecenti, Cass. n. 26739/2024).Per completezza vale evidenziare che ogni altra argomentazioneproposta nella memoria della società sulla pretesa violazione dinorme -artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994circa la prova della notifica a mezzo PEC- diverse da quelle postea fondamento dei motivi articolati nel ricorso risultainammissibile.Infatti, la funzione della memoria di cui all'art. 380 bis, comma2, c.p.c., - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c.,sussistendo identità di «ratio» - è di illustrare e chiarire leragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nelricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760/2018; tra le altre:Cass. n. 17893/2020; Cass. n. 24007/2017; Cass. n.26332/2016).4. Il quarto motivo denuncia: «violazione o falsa applicazionedegli artt. 2109 c.c., anche in relazione agli artt. 1175 e 1375c.c.»; alla stregua delle disposizioni richiamate, si sostiene chela Corte territoriale «con riferimento all’inizio della fruizionedelle ferie, non poteva che pervenire all’affermazionedell’illegittimità dell’assenza che da tale momento si eraprolungata - a decorrere dal 25/07/2022 (senza che a tale dataneppure potesse ritenersi temporalmente integrata unacondotta datoriale di acquiescenza) - sino al momento dellaNumero registro generale 837/2025contestazione disciplinare e, quindi, dell’adozione dell’attoN umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026espulsivo». Data pubblicazione 14/05/2026Col quinto motivo ancora si denuncia: «violazione o falsaapplicazione degli artt. 2109 e 2697 c.c. anche in relazione agliartt.1175 e 1375 c.c. nonché all’art. 238 CCNL Commercio eTerziario»; si critica diffusamente la Corte territoriale per averconsiderato l’assenza per ferie della lavoratrice non connotatada arbitrarietà.Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente perconnessione, sono inammissibili.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancoraoggetto di contestazione tra le parti.Con i motivi in scrutinio chi ricorre, lungi dall’individuare l’erroredi diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, nellaNumero registro generale 837/2025sostanza viene a contestare esplicitamente la ricostruzione deNi umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026fatti operata dalla medesima. Data pubblicazione 14/05/2026Tuttavia, l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esternaall'esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cuiall’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass.n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass.n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).5. Per analoghe ragioni è inammissibile il sesto mezzo chededuce: «violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729c.c. anche in relazione agli artt. 2109 nonché agli artt. 1175 e1375 c.c.».Inoltre, si critica il ragionamento presuntivo seguito dalla Corteper pervenire alla dimostrazione dell’avvenuta approvazioneimplicita delle ferie richieste dalla lavoratrice mediante ilrichiamo a fatti secondari privi di gravità, precisione econcordanza.Anche per tale verso la censura è inammissibile perchéformulata al di fuori dei limiti consentiti al sindacato di questaSuprema Corte.Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa allaquale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in viaesclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento,nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmentedemandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarnel'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra glielementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti piùidonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda odell'eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutarel'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fattiNumero registro generale 837/2025certi da porre a fondamento del relativo processo logicoN, umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al finDeat a pubblicazione 14/05/2026di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, aconsentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847/2007; Cass. n.24028/2009; Cass. n. 21961/2010) e compete sempre algiudice del merito procedere ad una valutazione complessiva ditutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati edaccertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, enon piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado difornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare ilconvincimento in ordine all'esistenza o, al contrario,all'inesistenza del fatto ignoto.La delimitazione del campo affidato al dominio del giudice delmerito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre incassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che ilsingolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dalgiudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale oche comunque la valutazione complessiva non conducanecessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradiinferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781/2017); essendo compitoistituzionalmente demandato al giudice del merito selezionaregli elementi certi da cui "risalire" al fatto ignorato, i qualipresentino una positività parziale o anche solo potenziale diefficacia probatoria, nonché l'apprezzamento circa l'idoneitàdegli elementi presuntivi a consentire illazioni che nediscendano secondo il criterio dell'íd quod plerumque accidit,l’esito dell’operazione si sottrae al controllo di legittimità (intermini, Cass. n. 16831/2003; Cass. n. 26022/2011; Cass. n.12002/2017; Cass. n. 9054/2022; Cass. n. 28772/2022; Cass.n. 2054/2023), salvo che esso non si presenti intrinsecamenteimplausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto,Numero registro generale 837/2025chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo dNi umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026esso non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di uDnat a pubblicazione 14/05/2026convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito,ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà delragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; v.Cass. n. 1234/2019) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1,n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamenteinterpretato da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 giàcitate.Oneri affatto assolti col motivo in esame, atteso che ilragionamento della Corte territoriale non si fonda su unapresunzione isolata, ma su di un complesso di elementi:contenuti di mail e chat, deposizioni testimoniali, assenza diopposizione e comportamento datoriale successivo, tuttiespressamente indicati.La doglianza, contrapponendo una diversa lettura di elementifattuali, mira ad un diverso giudizio inferenziale e, dunque, auna rivalutazione del merito.6. Il settimo motivo deduce in rubrica: «vizio ex art. 360 c. 1n.4 c.p.c., in relazione agli artt. 111 c. 6 Cost. - 132 c.2 n.4,115 c.p.c. anche in relazione all’art. 112 c.p.c.»; in sostanza sireputa che la motivazione impugnata contenga argomentazioni«obiettivamente inidonee a dare conto del percorsoargomentativo adottato al fine sostenere la decisione», avutoriguardo alla sussistenza del fatto addebitato.La critica è infondata.Con le pronunce delle Sezioni unite più volte richiamate (Cass.,Sez. Un., 8053 e 8054/2014) si è ritenuto che l’anomaliamotivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integri un error in procedendoN ucmheero registro generale 837/2025Numero sezionale 1230/2026comporta la nullità della sentenza solo nel caso di «maNnumcearon dzi ara ccolta generale 14280/2026assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», dDait a pubblicazione 14/05/2026«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile».Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» odi «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsiladdove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice» (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016).Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibileil percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale perconfermare l’insussistenza del fatto addebitato già sancita inprime cure e non è sufficiente a determinare il vizio radicaledella nullità della sentenza né una eventuale insufficienza dellamotivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesimanon soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente.In particolare, il riferimento al «verosimile accordo verbale» èusato dai giudici d’appello come elemento rafforzativodell’argomentazione, ma la decisione si fonda su di una pluralitàdi elementi ritenuti convergenti di cui il motivo non riesce adimostrare l’inconciliabilità tale da determinare la più gravedelle sanzioni processuali, con travolgimento dell’interasentenza.7. L’ottavo mezzo, in via subordinata, denuncia la violazionedell’art. 1345 c.c., in relazione all’art. 2 del d. lgs. n. 23 delNumero registro generale 837/20252015; si deduce che per la sussistenza del motivo ritorsivoN umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026occorrono elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli emergenDtait a pubblicazione 14/05/2026dalle ragioni poste a base del licenziamento formalmenteadottato, per cui «avere ritenuto il licenziamento comminato perun fatto insussistente (ossia l’assenza prolungata delladipendente decorrente dal 25 luglio 2022) impedisce (perchéespressamente assorbito dalla pronuncia stessa) di farne ricorsoai fini della individuazione come elementi ulteriori a sostegnodella ritorsività del licenziamento stesso».La doglianza è inammissibile.Per incontrastata e pluriennale giurisprudenza di questa Corte(ab imo, Cass. n. 3930/1979; in conformità, di recente, Cass.n. 12169/2024) l’ipotesi dell’atto di licenziamento cherappresenti «l'ingiusta e arbitraria reazione ad uncomportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o dialtra persona ad esso legata e pertanto accomunata nellareazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento ilconnotato della ingiustificata vendetta» (cfr. Cass. n.17087/2011; Cass. n. 24648/2015), è riconducibile all’istitutocodicistico dell’atto nullo perché determinato da un motivoillecito determinante ex art. 1345 c.c., con riconoscimentolegislativo espresso nel comma 1 dell’art. 18 St. lav. novellatoche riserva ad esso la più ampia tutela.Per l’art. 1345 c.c. il contratto è illecito quando le parti si sonodeterminate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecitocomune ad entrambe, disposizione applicabile anche agli attinegoziali unilaterali ex art. 1324 c.c. (cfr. Cass. n. 15093/2009;Cass. n. 25161/2014), laddove essi siano finalizzatiesclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli edantisociali, rinvenendosi l’illiceità del motivo, al pari dell’illiceitàdella causa, a mente dell’art. 1343 c.c., nella contrarietà delloNumero registro generale 837/2025stesso a norme imperative, all'ordine pubblico o al buonN umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026costume (Cass. n. 20197/2005). Data pubblicazione 14/05/2026Illecito è tipicamente il licenziamento motivato dalla ritorsioneo dalla rappresaglia, che «rende l’atto datoriale contrario aivalori ritenuti fondamentali per l’organizzazione sociale e nedetermina la nullità» (così Cass. n. 741/2024).L’accoglimento della domanda di nullità del licenziamentoperché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intentoritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusivadella volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispettoad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giustacausa o di un giustificato motivo di recesso e idonei aconfigurare un’ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v.Cass. n. 26399/2022; Cass. n. 26395/2022; Cass. n.21465/2022; Cass. n. 9468/2019; Cass. n. 6838/2023),dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio dicomparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossiaquelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse,oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare illicenziamento (Cass. n. 6838/2023; Cass. n. 5555/2011); si èprecisato che «l'onere della prova della esistenza di un motivodi ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinantela volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò ingiudizio» e che si tratta «di prova non agevole, sostanzialmentefondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presentaun ruolo non secondario anche la dimostrazione dellainesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione dellicenziamento o di alcun motivo ragionevole» (Cass. n.17087/2011).Poiché il motivo illecito attiene alla sfera dell’elementopsicologico o alla finalità dell’atto datoriale, la sua efficaciaNumero registro generale 837/2025determinativa esclusiva va verificata in relazione all’assenza dNi umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026altre motivazioni o ragioni astrattamente lecite, restando su uDnat a pubblicazione 14/05/2026piano ancora diverso la valutazione di tali ragioni rispetto aiparametri normativi di giusta causa o giustificato motivo;occorre, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unicoe determinate, che la ragione addotta e comprovata risultimeramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per leconcrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanzadisciplinare, da degradare a semplice pretesto per l’intimazionedel licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionatoma volutamente punitivo (ancora Cass. n. 741/2024).Ciò premesso, per consolidata e condivisa giurisprudenza,inevitabilmente, «il valutare nella concretezza della vicendastorica se il licenziamento sia stato o meno intimato per motivodi ritorsione costituisce una quaestio facti, come tale devolutaall’apprezzamento dei giudici del merito, con un accertamentodi fatto non suscettibile di riesame innanzi a questa Corte dilegittimità» (ex plurimis, cfr. Cass. n. 26399/2022; Cass. n.6838/2023; Cass. n. 2671/2024; Cass. n. 12899/2024; Cass.n. 15330/2025).Pertanto, confligge con i limiti del sindacato di legittimità ilmotivo in scrutinio che, solo formalmente, lamenta la violazionedell’art. 1345 c.c., con una censura sostanzialmente volta acriticare apprezzamenti fattuali, neanche individuando la normadi diritto in base alla quale l’insussistenza del fatto posto a basedel licenziamento, nel senso accertato dai giudici del merito chel’assenza era da ritenersi autorizzata, non potesse essereconsiderata come uno degli indici sintomatici della ritorsività,tale da far degradare l’addebito a mero pretesto che dava corpoall’intento punitivo.Numero registro generale 837/20258. Conseguentemente non merita accoglimento anche il nonoN umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026motivo che denuncia: «vizio ex art. 360 c. 1 n.4 c.p.c., iDnat a pubblicazione 14/05/2026relazione agli artt. 111 c. 6 Cost. - 132 c.2 n.4, 115 c.p.c. anchein relazione all’art. 112 c.p.c.», avuto riguardo alla motivazionesulla natura ritorsiva del licenziamento. Si lamenta che la Corteaffermi una stretta connessione temporale tra il rifiuto oppostodalla dipendente ad una modifica dell’orario lavorativo e illicenziamento, senza collocare precisamente i fatti e senzaspiegare la valutazione temporale.Infatti, anche sul punto la motivazione della sentenza apparerispettosa del cd. minimum costituzionale, indicando laconcatenazione temporale dei fatti ai quali ha dato rilievo perfondare il suo convincimento, peraltro confermativo di quantogià ritenuto in prime cure, con apprezzamento di merito nonsindacabile in questa sede.9. Col decimo motivo di ricorso viene denunciato: «vizio ex art.360 c.1 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. anche inrelazione agli artt.2 e 3 d. lgs. n.23/2015»; si deduce: «LaCorte, quindi, una volta ritenuto di avere accertato l’illegittimitàdel licenziamento per insussistenza del fatto posto afondamento del medesimo non poteva - in ragione dellagraduazione espressamente compiuta dalla allora ricorrente inprime cure - procedere alla verifica e quindi alla pronuncia sullanullità del licenziamento per motivo ritorsivo».La censura è priva di fondamento, in quanto la Corte territorialenon ha potuto violare il canone della corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato, avendo confermato la pronuncia diprimo grado e non avendo certo attribuito un bene della vita eduna tutela diversi da quelli pretesi sin dall’atto introduttivo delgiudizio e già riconosciuti in prime cure.Peraltro, l’accertamento circa l’ingiustificatezza Nudmeerlo registro generale 837/2025Numero sezionale 1230/2026licenziamento, e quindi dell’insussistenza di una giusta cNauumesrao ddi rai ccolta generale 14280/2026recesso, costituiva passaggio strumentale ineludibile, perchDéat a pubblicazione 14/05/2026logicamente reso necessario dall’art. 1345 c.c., onde consentirela successiva verifica degli estremi del motivo illecito invalidanteil recesso.10. L’undicesimo ed ultimo motivo eccepisce ancora laviolazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi del n. 4 dell’art. 360c.p.c., con riferimento alla statuizione con cui è statoriconosciuto il diritto all’inquadramento nel IV livello rispetto alII rivendicato.Si afferma che «l’originaria ricorrente in primo grado, nella parteriservata alle conclusioni, non formula alcuna domandaafferente l’eventuale subordinato riconoscimento di un livellointermedio tra quello di appartenenza e quello rivendicato»; sisostiene che «negli atti avversari non si rinviene alcunadomanda relativa di riconoscimento, anche solo in viasubordinata, di un livello intermedio tra quello posseduto (livelloV) e quello di inquadramento originario (livello II) nécontroparte ha assolto al dovere di prospettazione deglielementi di fatto anche solo latamente afferenti il livelloriconosciuto dalla Corte di merito (livello IV) e, neppure e piùsegnatamente, della specifica declaratoria contrattuale diriferimento».La doglianza non può essere condivisa.La sentenza sul punto è, in diritto, dichiaratamente conformealla giurisprudenza di questa Corte secondo cui non incorre nelvizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il dirittodel lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualificarichiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempresuperiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattanNduomesrio registro generale 837/2025Numero sezionale 1230/2026di domanda implicitamente inclusa in quella proposta (CNaumsesro. dni r.a ccolta generale 14280/20268862/2013; Cass. n. 22872/2013; in precedenza: Cass. nDa.t a pubblicazione 14/05/202615053/2007).Quanto alla prospettazione degli elementi di fatto idonei asorreggere la qualifica intermedia tra quella posseduta dallavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale,spetta al potere del giudice di merito di interpretare i confinidella domanda verificare in concreto la ricorrenza di dettipresupposti.11. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente alpagamento delle spese liquidate in euro 6.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 837/2025contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma deNl umero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Data pubblicazione 14/05/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’11 marzo2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 837/2025Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 14280/2026Data pubblicazione 14/05/2026