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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 28772/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24820-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 252, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1947/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2021; Ric. 2021 n. 24820 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere la condanna alla restituzione della somma pari ad euro 50.151,58 asseritamente corrisposta in esecuzione di una sentenza successivamente riformata; 2.la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha ritenuto non fosse stata raggiunta la prova che la società avesse “versato alcunché in esecuzione della sentenza in questione” sulla base dell’istruttoria espletata; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un unico articolato motivo; ha resistito con controricorso l’intimato; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il motivo di ricorso si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”; si critica diffusamente la sentenza impugnata per non avere tratto dagli elementi indiziari acquisiti al giudizio la prova dell’avvenuta percezione delle somme da parte del Monda; 2.il motivo è inammissibile;

2.1. opportuno premettere che non èdubbio come il verificare se, nella concretezza della vicenda storica, si sia realizzato o meno il versamento Ric. 2021 n. 24820 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -3- di una somma di denaro costituisca pienamente una quaestio facti, il cui accertamento è devoluto al giudice del merito e lo stesso non può essere criticato innanzi a questa Corte di legittimità, sollecitando un sindacato che esorbita dai suoi poteri; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, cosìtravalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020);

2.2. in particolare, circa la pretesa violazione degli artt. 2727 e 2729 del codice civile, è noto che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n.24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010) e compete sempre al Ric. 2021 n. 24820 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -4- giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, al contrario, all'inesistenza del fatto ignoto; la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017); essendo compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui "risalire" al fatto ignorato, i quali presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria, nonché l'apprezzamento circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo ilcriterio dell'íd quod plerumque accidit, l’esito dell’operazione si sottrae al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017; da ultimo: Cass. n. 9054 del 2022), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto, chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; più di recente v.

Cass. n. 1234 del 2019) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio Ric. 2021 n. 24820 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -5- oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014;

2.3. la doglianza relativa alla violazione delle norme sulle presunzioni non viene, a sua volta, neanche presentata nei termini indicati dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 1785 del 2018) che, in motivazione, identificano la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. nell'avere il giudice di merito fondato la presunzione "su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota", per cui ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., il giudice di legittimità può essere investito "dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso se considera grave una presunzione (cioè un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi", e lo stesso vale per il controllo della precisione e della concordanza; infatti, se il giudice del merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza, così sussumendo nell’alveo dell’art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche, incorre in una falsa applicazione della norma, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contento astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, della precisione e della concordanza (di recente, Cass. n. 9054 del 2022); ma per restare nell’ambito della violazione di legge, la critica della sentenza impugnata deve concentrarsi sull’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto dal giudice, contestando o quello della gravità, perché difetta la cd. inferenza probabilistica rispetto al fatto noto, o quello della precisione, nel senso che la presunzione presenta inferenze probabilistiche plurime e non quella Ric. 2021 n. 24820 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -6- sola assunta dal giudice di merito, ovvero quello della concordanza, per avere il giudice impiegato dati fattuali tra loro dissonanti rispetto alla presunzione stessa; non può invece svolgere argomentazioni dirette puramente e semplicemente a infirmare la plausibilità del ragionamento presuntivo condotto dal giudice di merito, criticando la ricostruzione del fatto che questi abbia operato ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione, dal momento che ciò implicherebbe lo sconfinamento della censura dal paradigma della violazione dell'art. 2729 c.c. (in termini, Cass. n. 18611 del 2021);

2.4. in base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, c.c., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza; di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, che è quanto risulta dalle doglianze proposte con il motivo di ricorso in esame dove la critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito si concreta appunto Ric. 2021 n. 24820 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -7- nell'addurre che la ricostruzione fattuale poteva essere espletata in altro modo; 3.conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% e accessori secondo legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24820-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 252, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1947/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2021; Ric. 2021 n. 24820 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere la condanna alla restituzione della somma pari ad euro 50.151,58 asseritamente corrisposta in esecuzione di una sentenza successivamente riformata; 2.la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha ritenuto non fosse stata raggiunta la prova che la società avesse “versato alcunché in esecuzione della sentenza in questione” sulla base dell’istruttoria espletata; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un unico articolato motivo; ha resistito con controricorso l’intimato; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il motivo di ricorso si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”; si critica diffusamente la sentenza impugnata per non avere tratto dagli elementi indiziari acquisiti al giudizio la prova dell’avvenuta percezione delle somme da parte del Monda; 2.il motivo è inammissibile; 2.1. opportuno premettere che non èdubbio come il verificare se, nella concretezza della vicenda storica, si sia realizzato o meno il versamento Ric. 2021 n. 24820 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- di una somma di denaro costituisca pienamente una quaestio facti, il cui accertamento è devoluto al giudice del merito e lo stesso non può essere criticato innanzi a questa Corte di legittimità, sollecitando un sindacato che esorbita dai suoi poteri; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, cosìtravalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); 2.2. in particolare, circa la pretesa violazione degli artt. 2727 e 2729 del codice civile, è noto che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n.24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010) e compete sempre al Ric. 2021 n. 24820 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, al contrario, all'inesistenza del fatto ignoto; la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017); essendo compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui "risalire" al fatto ignorato, i quali presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria, nonché l'apprezzamento circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo ilcriterio dell'íd quod plerumque accidit, l’esito dell’operazione si sottrae al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017; da ultimo: Cass. n. 9054 del 2022), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto, chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; più di recente v. Cass. n. 1234 del 2019) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio Ric. 2021 n. 24820 sez. ML -ud. 14-06-2022 -5- oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; 2.3. la doglianza relativa alla violazione delle norme sulle presunzioni non viene, a sua volta, neanche presentata nei termini indicati dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 1785 del 2018) che, in motivazione, identificano la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. nell'avere il giudice di merito fondato la presunzione "su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota", per cui ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., il giudice di legittimità può essere investito "dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso se considera grave una presunzione (cioè un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi", e lo stesso vale per il controllo della precisione e della concordanza; infatti, se il giudice del merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza, così sussumendo nell’alveo dell’art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche, incorre in una falsa applicazione della norma, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contento astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, della precisione e della concordanza (di recente, Cass. n. 9054 del 2022); ma per restare nell’ambito della violazione di legge, la critica della sentenza impugnata deve concentrarsi sull’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto dal giudice, contestando o quello della gravità, perché difetta la cd. inferenza probabilistica rispetto al fatto noto, o quello della precisione, nel senso che la presunzione presenta inferenze probabilistiche plurime e non quella Ric. 2021 n. 24820 sez. ML -ud. 14-06-2022 -6- sola assunta dal giudice di merito, ovvero quello della concordanza, per avere il giudice impiegato dati fattuali tra loro dissonanti rispetto alla presunzione stessa; non può invece svolgere argomentazioni dirette puramente e semplicemente a infirmare la plausibilità del ragionamento presuntivo condotto dal giudice di merito, criticando la ricostruzione del fatto che questi abbia operato ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione, dal momento che ciò implicherebbe lo sconfinamento della censura dal paradigma della violazione dell'art. 2729 c.c. (in termini, Cass. n. 18611 del 2021); 2.4. in base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, c.c., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza; di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, che è quanto risulta dalle doglianze proposte con il motivo di ricorso in esame dove la critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito si concreta appunto Ric. 2021 n. 24820 sez. ML -ud. 14-06-2022 -7- nell'addurre che la ricostruzione fattuale poteva essere espletata in altro modo; 3.conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% e accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,