CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 06913/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso 17579-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DONAGGIOEUGENIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti2026rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 715/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 27/02/2023 R.G.N. 750/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeNnumeerrao ldei r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per glialtri ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia delcontendere;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata,in riforma della pronuncia di primo grado, ha respintol’originario ricorso proposto dai lavoratori in epigrafe neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] volto a faraccertare “la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dellacessione del rapporto di lavoro” da detta società cedente allaEricsson [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla cessione delramo d’azienda, denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, avvenuta a decorrere 1° gennaio 2018.2. La Corte, in estrema sintesi, valutato il compendioistruttorio, ha ritenuto sussistente la preesistenza el’autonomia funzionale del ramo oggetto di cessione.3. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorsoi soccombenti con nove motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.In prossimità dell’adunanza camerale del 26 febbraio 2025,entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito, ilCollegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la fissazionein pubblica udienza.L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cuiha illustrato le conclusioni innanzi riportate.Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c.Numero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/20261. Preliminarmente occorre dare atto che sono statidepositati i verbali di conciliazione sottoscritti con la societàcontroricorrente dai [OSCURATO:PERSONA], DonaggioEugenio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per cui deveessere dichiarata cessata la materia del contendere, ancherispetto alle spese, tra dette parti.Devono, quindi, essere esaminati i motivi di ricorsolimitatamente alle posizioni dei [OSCURATO:PERSONA] e DiVaio Nicola, come concordemente indicato dalle parti.2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., “la nullità della sentenza e/o del procedimentoper avere la Corte d’Appello fondato la propria decisione suverbali testimoniali di causa intervenuta tra parti diverse eavente diversa causa petendi e petitum nonché su parere diun consulente di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], entrambi depositatidalla società datrice di lavoro solo con le note conclusionalidi primo grado, di cui è stata tempestivamente eccepita latardività ex art. 416 c.p.c. non ammessi dal giudice di primogrado, e con conseguente violazione sul punto del principiodel contraddittorio ex art. 101 c.p.c.”.Il motivo non può trovare accoglimento.Preliminarmente occorre ribadire che la denuncia di vizifondati sulla pretesa violazione di norme processuali nontutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attivitàgiudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudiziosubito dal diritto di difesa della parte in conseguenza delladenunciata violazione, sicché è inammissibile l'impugnazionecon la quale si lamenti un mero vizio del processo, senzaNumero registro generale 17579/2023prospettare anche le ragioni per le quali l'erroneaN umero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 6913/2026applicazione della regola processuale abbia comportato, perData pubblicazione 23/03/2026la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizioper la decisione di merito (tra le tante: Cass. n. 31611/2025;Cass. n. 1769/2025; Cass. n. 14374/2023; Cass. n.26419/2020; Cass. n. 26831/2014). Conseguel’inammissibilità di una doglianza che si limiti a prospettarela mera irregolarità dell’attività processuale senza chiarire inqual modo l’eliminazione dell’atto avrebbe imposto unadiversa statuizione, in coerenza con la natura del vizio di cuial n. 4 dell’art. 360 c.p.c. che postula la valenza decisivadell’error in procedendo.Nel caso di specie, il motivo non assolve a tale onere, attesoche non specifica il concreto pregiudizio difensivo sofferto inconseguenza della denunciata acquisizione di atti, né indicaadeguatamente per quali ragioni l’espunzione dei verbali edel parere menzionati avrebbe privato la sentenza impugnatadel suo fondamento.Invero, la sentenza gravata valorizza quelle risultanzesoltanto a complemento di un percorso motivazionale che èfondato su plurime circostanze documentali e fattuali, mentrechi ricorre non riesce a dimostrare il nesso decisivo che quellerisultanze, asseritamente acquisite in violazione della leggeprocessuale, abbiano cagionato al fine di determinare l’esitoinfausto della lite.violazione dell’art. 101 c.p.c., va rilevato che la produzionedei verbali di altro giudizio e del parere illustrativo è statacertamente consegnata al contraddittorio nel grado diappello, per cui su tali atti era possibile dispiegarepienamente l’esercizio del diritto di difesa.Numero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/20263. Col secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360N,u mne.ro 3di, r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2729 c.c., peravere la Corte posto a fondamento della decisione elementitratti dalla motivazione in fatto di una sentenza di legittimità(Cass. n. 6670/2019) resa in un diverso giudizio, tra altreparti e su distinta cessione.Il terzo motivo deduce, ancora, la nullità della sentenza, exart. 360, n. 4, c.p.c., per violazione del principio delcontraddittorio (art. 101 c.p.c.), assumendosi che la Corted’appello avrebbe utilizzato prove non offerte dalle parti,rinvenute in un diverso giudizio e riferite ad altra cessione,senza previa instaurazione del contraddittorio, sempre inviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato dispostocon l’art. 2729 c.c.Tali motivi, scrutinabili congiuntamente per connessione,sono da respingere.Vi sono pregiudiziali profili di inammissibilità quanto allaviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dedottaimpropriamente (v., da ultimo, Cass. n. 9731/2025).Come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr.Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice nonabbia posto a fondamento della decisione le prove dedottedalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con laprescrizione della norma, il che significa che per realizzare laviolazione deve avere giudicato o contraddicendoespressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarandodi non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente,cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle partie disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui glisia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nellaNumero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026mera circostanza che il giudice abbia valutato le Nupmreorov dei r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026proposte dalle parti attribuendo valore anche a quelleacquisite in altro giudizio).Parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell'art.116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo «prudente apprezzamento»,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure ilvalore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il suo prudente apprezzamento della prova, lacensura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenza deigravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte finda Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014.Altrettanto inammissibile la eccepita violazione dell’art. 2729c.c. (v. Cass. n. 28772/2022; Cass. n. 20540/2023; cui sirinvia per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato).E’ noto che le presunzioni semplici costituiscono una provacompleta alla quale il giudice di merito può attribuirerilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione delproprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale,istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti diprova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine,scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame,quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi delladomanda o dell'eccezione; spetta quindi al giudice del meritovalutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni,Numero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026individuare i fatti certi da porre a fondamento del rNeulmaetriov doi r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e laconcludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche soloparziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr.Cass. n. 10847/2007; Cass. n. 24028/2009; Cass. n.21961/2010) e compete sempre al giudice del meritoprocedere ad una valutazione complessiva di tutti glielementi indiziari precedentemente selezionati ed accertarese essi siano concordanti e se la loro combinazione sia ingrado di fornire una valida prova presuntiva tale daingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, alcontrario, all'inesistenza del fatto ignoto.La delimitazione del campo affidato al dominio del giudice delmerito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre incassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che ilsingolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dalgiudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale oche comunque la valutazione complessiva non conducanecessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradiinferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781/2017); essendocompito istituzionalmente demandato al giudice del meritoselezionare gli elementi certi da cui "risalire" al fatto ignorato,i quali presentino una positività parziale o anche solopotenziale di efficacia probatoria, nonché l'apprezzamentocirca l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioniche ne discendano secondo il criterio dell'íd quod plerumqueaccidit, l’esito dell’operazione ordinariamente si sottrae alcontrollo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831/2003;Cass. n. 26022/2011; Cass. n. 12002/2017; Cass. n.9054/2022).Per altro verso, le doglianze contenute nei motivi in scrutiniorisultano anche infondate perché la sentenza impugnata silimita a trarre elementi di convincimento da una decisione diNumero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026questa Corte, sicuramente utilizzabile come ogni preceNudmeerno tdei r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026di legittimità e anche perché indicato dalla stessa difesa deilavoratori (come affermato nella sentenza impugnata), al finedi corroborare il proprio convincimento circa la questionedella mancata cessione del software, ma consapevole che sitrattasse di circostanze relative ad una diversa e precedentecessione di ramo d’azienda.La Corte territoriale non ha trasfuso nel presente giudizioaccertamenti fattuali estranei, ma ha richiamato ilprecedente di legittimità quale rafforzativo dei principi didiritto in tema di autonomia funzionale del ramo edell’irrilevanza, nel caso specifico, della mancata cessione ditaluni software, restando conscia della diversità dellavicenda.In definitiva, gli elementi denunciati non sono stati utilizzatidalla Corte territoriale quale fonte di prova di fatti esterni alpresente giudizio, né per trasporre nel processo odiernoaccertamenti fattuali compiuti in altra controversia, masoltanto quale argomento di conferma in ordine ai principi didiritto concernenti il requisito dell’autonomia funzionale delramo, sulla base di una valutazione già compiuta con ilcompendio probatorio ritualmente acquisito.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697c.c., in combinato con l’art. 2112 c.c., per avere la Corted’appello erroneamente trasferito sui lavoratori l’onereprobatorio in tema di autonomia funzionale e preesistenzadel ramo (ex. art. 360, n. 3, c.p.c.).Esso è infondato.La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazioneai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi incui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole diNumero registro generale 17579/2023scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza traN umero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 6913/2026fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto diData pubblicazione 23/03/2026censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delleprove proposte dalle parti (tra innumerevoli: Cass. n.15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 26769/2018;più di recente: Cass. n. 26739 del 2024).La sentenza non opera alcuna inversione dell’onereprobatorio, ma valuta gli elementi offerti, ritenendodimostrata, da parte della società che se ne è giovata,l’esistenza di un’entità economica dotata di autonomacapacità operativa già al momento dello scorporo.5. Col quinto motivo si prospetta, a mente dell’art. 360, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione meramenteapparente, contraddittoria o incomprensibile, in particolarecon riferimento alla ritenuta non centralità del trasferimentodei software, alla commistione tra cedente e cessionaria ealla inspiegata irrilevanza del conferimento di una provvistafinanziaria iniziale in ragione della ritenuta dirimentecostituzione di una rete di imprese.Il motivo è infondato.Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto chel’anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integri un error in procedendoche comporta la nullità della sentenza solo nel caso di«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico», di «motivazione apparente», di «contrastoirriducibile fra affermazioni inconciliabili», di «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass., Sez.Un., 8053 e 8054/2014 cit.).Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente»o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsiladdove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione,Numero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidNounmeereo dai r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026far conoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice» (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016).Il che non ricorre nella specie in quanto è certamentepercepibile il percorso motivazionale seguito dai giudicid’appello per riformare la pronuncia di prime cure.La Corte territoriale ha inteso valorizzare il trasferimento diun rilevante compendio di personale specializzato, di mezzimateriali, di attrezzature tecniche, di veicoli, di laboratori edi asset organizzativi, ritenendo che, per la specifica attivitàsvolta prevalentemente mediante interventi sul campo, talielementi fossero strutturalmente centrali. In tale prospettiva,la mancata titolarità in capo alla cessionaria di taluniapplicativi informatici non può dirsi ignorata, ma piuttostoritenuta non decisiva, sul rilievo che non costituissero, nelcaso concreto, il nucleo operativo essenziale dell’attivitàtrasferita; ciò che determina la differenza rispetto ad ipotesiin cui il segmento ceduto sia strutturalmente imperniatosull’utilizzo esclusivo di sistemi informatici rimasti pressol’azienda cedente.La successiva collaborazione tra imprese, formalizzata anchemediante contratto di rete, è stata valorizzata quale cornicedi legittima cooperazione interaziendale, non già qualeelemento costitutivo dirimente circa l’autonomia del ramo.Ciò posto, non è sufficiente a determinare il vizio radicaledella nullità della sentenza né una eventuale insufficienzadella motivazione, né, tanto meno, la circostanza che lamedesima non soddisfi le aspettative di chi è risultatosoccombente.Numero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/20266. Il sesto motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicNauzmieoron dei r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026dell’art. 42 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, incombinato disposto con l’art. 2112 c.c., per erronearicognizione della fattispecie astratta dell’autonomiafunzionale e della preesistenza del ramo di azienda da cedereche deve sussistere senza integrazioni di rilievo da parte delcessionario ed indipendentemente dal contratto di fornituradi servizi che venga stipulato tra le parti, anche qualoravenga costituita una rete di impresa in cui la società cedentedetiene il 100% delle azioni della newco (con riferimentoall’art. 360, n. 3, c.p.c.)”.La censura è da respingere.Va ribadito che: “In tema di trasferimento di ramo d'azienda,la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomiafunzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensidell'art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento difatto riservato al giudice di merito, censurabile percassazione alla stregua dell'art. 360, n. 3, c.p.c., laddove allafattispecie, così come accertata dal giudice di merito, siastata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesidiverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell'art.360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esamedi un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali e che sia statooggetto di discussione tra le parti” (Cass. n. 7364/2021, cuisi rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., circa ilimiti consustanziali del sindacato di legittimità nelle ipotesidi trasferimento di ramo d’azienda).Tale principio è stato più volte richiamato da questa Corte (v.Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012; Cass. n.1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n. 24262/2013;Cass. n. 10925/2014; Cass. n. 27238/2014; Cass. n.22688/2014; Cass. n. 25382/2017; Cass. n. 2315/2020;Numero registro generale 17579/2023Cass. n. 6649/2020), anche con riferimento a vicende diN umero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 6913/2026cessioni di ramo d’azienda analoghe alla presente (v.,Data pubblicazione 23/03/2026diffusamente, Cass. n. 18807/2025), mentre non risultapertinente il richiamo della difesa dei ricorrenti a Cass. n.23844/2025 in cui viene accertato un vizio di sussunzionedella sentenza impugnata, che presuppone una ricostruzionedella vicenda storica che è quella operata dai giudici delmerito, mentre nel caso all’attenzione del Collegio siprospetta un diverso apprezzamento di circostanze fattuali.Per completezza si sottolinea ancora che la Corte territorialenon ha radicato l’accertamento sull’autonomia funzionale epreesistenza del ramo per effetto del solo contratto di rete,ma ha accertato, alla stregua del materiale istruttorioliberamente apprezzato, che il compendio trasferito era già,al momento della cessione, dotato di elementi tali daconsentire la prosecuzione dell’attività. Il riferimento alla reted’impresa non ha assunto, pertanto, funzione costitutivadell’autonomia del ramo, ma esclusivamente descrittiva dellemodalità di coordinamento e cooperazione intervenute tra lesocietà dopo la cessione.7. Il settimo motivo denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo, rappresentato dalla preesistenza della rete diimprese rispetto al momento dello scorporo del ramo ceduto,che renderebbe inconferente il suo richiamo a sostegno dellaritenuta autonomia e preesistenza.La doglianza non merita condivisione in quanto si evoca ilpunto n. 5) dell'art. 360, comma 1, c.p.c., nella versione ditesto introdotta dall’art. 54, co. 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012,conv. con modificazioni in l. n. 134 del 2012, al di fuori deilimiti consentiti.Le Sezioni unite – con le pronunce nn. 8053 e 8054 del 2014già più volte richiamate - hanno espresso su tale norma iNumero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026seguenti principi di diritto (principi costantemente rNiubmaerdo idti ir accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881/2014, n. 25008/2014,n. 417/2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) ladisposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. c.c., come riduzioneal minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione insede di giudizio di legittimità, per cui l'anomaliamotivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quellache si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, comerisulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confrontocon le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione dialcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introducenell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminatoavrebbe determinato un esito diverso della controversia); c)l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sévizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storicorilevante in causa sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare- nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366,primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4),c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza,il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto siaNumero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisiviNtàum"e rdo edi lr accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026fatto stesso.Il motivo in esame risulta irrispettoso di tali enunciati, attesoche non enuclea l’omesso esame di un fatto realmentedecisivo che sarebbe stato trascurato dai giudici d’appello epiuttosto sollecita un diverso apprezzamento dei fatti dicausa.In realtà la Corte territoriale ha valutato l’esistenza di uncontratto di rete ed ha evidentemente ritenuto non decisivala circostanza che detto contratto avesse acquisito efficacia15 giorni dopo la cessione del ramo d’azienda, in quanto essoera idoneo a dimostrare le interrelazioni tra cedente ecessionaria successivamente alla cessione e non lapreesistenza del ramo ceduto.Peraltro, il riferimento alla rete, nel ragionamento decisorio,- come già osservato - non assume funzione fondativa dellapreesistenza del ramo, già accertata aliunde, ma descrittivadelle interrelazioni operative intercorse tra le società dopo lacessione.8. Con l’ottavo motivo si denuncia la violazione degli artt.115, 116 e 416 c.p.c., nonché degli artt. 2909 c.c. e 324c.p.c., per non avere la Corte d’appello tenuto conto di fattiassertivamente “non contestati” in primo grado e, quindi,sottratti a nuova valutazione, e, sotto altro profilo, per ilmancato accertamento del passaggio in giudicato dellasentenza di primo grado in relazione ai fatti non contestati.La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale lamancata contestazione specifica di circostanze di fattoproduce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta algiudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fattoal medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condottaNumero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026di non contestazione dei fatti rilevanti, allegatiN umdearol ldai r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026controparte (tra molte, Cass. n. 3680/2019 e Cass. n.3126/2019; più di recente: Cass. n. 7997/2025); poiché taleapprezzamento esige l'interpretazione del contenuto edell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, nederiva che l'accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una non contestazione risultasindacabile in cassazione solo per difetto assoluto oapparenza di motivazione o per manifesta illogicità dellastessa (da ultimo, Cass. n. 8175/2025; in conformità: Cass.n. 7597/2025; Cass. n. 6638/2025; in precedenza v. Cass.n. 27490/2019; Cass. n. 10182/2007) e, non come eccepitonella specie, quale violazione di norme di diritto.Peraltro, quand’anche un determinato fatto storico si assumanon contestato, resta distinta da esso la successivaoperazione di qualificazione giuridica e di valutazione dirilevanza che il giudice è chiamato a compiere ai fini dellasussunzione della fattispecie concreta nell’art. 2112 c.c.;sicché non può affermarsi, in forza della sola noncontestazione di uno o più elementi fattuali, l’automaticoaccoglimento della soluzione giuridica voluta dalla parte.Circa la pretesa violazione degli artt. 2909 c.c.,l'impugnazione importa acquiescenza (e, quindi, formazionedel giudicato interno) delle parti della sentenza nonimpugnate, per esse intendendosi non quelle frutto diqualsiasi portato assertivo contenuto nella sentenza, maesclusivamente quelli idonei a passare, appunto, in cosagiudicata (Cass. n. 16808/2011).A tal fine si è adoperato in dottrina, proprio al fine diselezionare le questioni (di fatto e/o di diritto) devolvibili e,per converso, suscettibili di giudicato interno se noncensurate in appello, la locuzione di "minima unitàsuscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno", cheNumero registro generale 17579/2023consiste nella sequenza logica "fatto - norma - effettoN umero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 6913/2026giuridico", cioè nella statuizione che affermi l'esistenza d'unData pubblicazione 23/03/2026fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi undato effetto giuridico (in tali sensi sin da Cass. n.10832/1998; Cass. n. 6769/1998).Benché ciascun elemento di tale sequenza possa esseresingolarmente investito di censura in appello, nondimenol'impugnazione motivata in ordine anche ad uno solo di essiriapre per intero l'esame di tale minima statuizione,consentendo al giudice dell'impugnazione di riconsiderarlatanto in punto di diritto quanto in punto di fatto, attraversouna nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti.Quindi è escluso che si possa formare un giudicato su fattimeri, come vorrebbe parte ricorrente, men che meno suargomentazioni (cfr. Cass. n. 27246/2024; Cass. n.40276/2021; Cass. n. 21566/2017; Cass. n. 4732/2012).9. Il nono motivo denuncia ancora l’omesso esame di fattidecisivi, consistenti “nell’avvenuto accertamento in primogrado della non contestazione di fatti divenuti, quindi, nonpiù sindacabili ex artt. 115, 116 e 414 c.p.c.”, avuto altresìriguardo “alla mancata cessione dei software, applicativinecessari allo svolgimento delle attività cedute e al loroutilizzo ordinario”.La censura è inammissibile.Per quanto innanzi detto il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360c.p.c. non può riguardare fatti processuali, quali la pretesanon contestazione di fatti.Inoltre, la mancata cessione del software è stata comunquevalutata dalla Corte territoriale che ha spiegato perché, nelpeculiare contesto organizzativo del ramo dedito ad attivitàdi costruzione ed esercizio della rete prevalentemente svoltesul campo, la non titolarità di taluni applicativi in capo allaNumero registro generale 17579/2023cessionaria non inficiasse la preesistenza e autonomia delN umero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 6913/2026ramo ceduto.Data pubblicazione 23/03/2026In ogni caso la circostanza asseritamente omessa nonassume certo quella caratura di decisività nel sensopatrocinato da questa Corte, ovvero che, ove esaminata nellaprospettiva di parte ricorrente, avrebbe condotto ad undiverso esito della lite con prognosi di certezza e non di merapossibilità.In definitiva, anche con quest’ultima doglianza, i ricorrentisollecitano un sindacato di merito sottratto al controllo dilegittimità consentito a questa Corte.E’ che più volte le Sezioni unite civili hanno ribaditol’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione e falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà versol'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazionedei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando“dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibileall'art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversaricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass., Sez.Un., n. 34476/2019; Cass., Sez. Un., n. 33373/2019; Cass.,Sez. Un., n. 25950/2020).10. In conclusione, dichiarata la cessazione della materia delcontendere per coloro che hanno conciliato e megliospecificati in dispositivo, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deveessere respinto nel complesso, con spese che seguono lasoccombenza liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte deiNumero registro generale 17579/2023ricorrenti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo diN umero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 6913/2026contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,Data pubblicazione 23/03/2026a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.SS.UU. n. 4315 del 2020).Numero registro generale 17579/2023AULA 'A' N u mero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026OggettoR E P U B B L I C A I T A L I A N A Art. 2112 c.c.[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 17579/2023Cron.L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ERep.SEZIONE LAVORO Ud. 27/01/2026Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso 17579-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DONAGGIOEUGENIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti2026rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 715/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 27/02/2023 R.G.N. 750/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeNnumeerrao ldei r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per glialtri ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia delcontendere;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata,in riforma della pronuncia di primo grado, ha respintol’originario ricorso proposto dai lavoratori in epigrafe neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] volto a faraccertare “la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dellacessione del rapporto di lavoro” da detta società cedente allaEricsson [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla cessione delramo d’azienda, denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, avvenuta a decorrere 1° gennaio 2018.2. La Corte, in estrema sintesi, valutato il compendioistruttorio, ha ritenuto sussistente la preesistenza el’autonomia funzionale del ramo oggetto di cessione.3. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorsoi soccombenti con nove motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.In prossimità dell’adunanza camerale del 26 febbraio 2025,entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito, ilCollegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la fissazionein pubblica udienza.L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cuiha illustrato le conclusioni innanzi riportate.Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c.Numero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/20261. Preliminarmente occorre dare atto che sono statidepositati i verbali di conciliazione sottoscritti con la societàcontroricorrente dai [OSCURATO:PERSONA], DonaggioEugenio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per cui deveessere dichiarata cessata la materia del contendere, ancherispetto alle spese, tra dette parti.Devono, quindi, essere esaminati i motivi di ricorsolimitatamente alle posizioni dei [OSCURATO:PERSONA] e DiVaio Nicola, come concordemente indicato dalle parti.2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., “la nullità della sentenza e/o del procedimentoper avere la Corte d’Appello fondato la propria decisione suverbali testimoniali di causa intervenuta tra parti diverse eavente diversa causa petendi e petitum nonché su parere diun consulente di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], entrambi depositatidalla società datrice di lavoro solo con le note conclusionalidi primo grado, di cui è stata tempestivamente eccepita latardività ex art. 416 c.p.c. non ammessi dal giudice di primogrado, e con conseguente violazione sul punto del principiodel contraddittorio ex art. 101 c.p.c.”.Il motivo non può trovare accoglimento.Preliminarmente occorre ribadire che la denuncia di vizifondati sulla pretesa violazione di norme processuali nontutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attivitàgiudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudiziosubito dal diritto di difesa della parte in conseguenza delladenunciata violazione, sicché è inammissibile l'impugnazionecon la quale si lamenti un mero vizio del processo, senzaNumero registro generale 17579/2023prospettare anche le ragioni per le quali l'erroneaN umero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 6913/2026applicazione della regola processuale abbia comportato, perData pubblicazione 23/03/2026la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizioper la decisione di merito (tra le tante: Cass. n. 31611/2025;Cass. n. 1769/2025; Cass. n. 14374/2023; Cass. n.26419/2020; Cass. n. 26831/2014). Conseguel’inammissibilità di una doglianza che si limiti a prospettarela mera irregolarità dell’attività processuale senza chiarire inqual modo l’eliminazione dell’atto avrebbe imposto unadiversa statuizione, in coerenza con la natura del vizio di cuial n. 4 dell’art. 360 c.p.c. che postula la valenza decisivadell’error in procedendo.Nel caso di specie, il motivo non assolve a tale onere, attesoche non specifica il concreto pregiudizio difensivo sofferto inconseguenza della denunciata acquisizione di atti, né indicaadeguatamente per quali ragioni l’espunzione dei verbali edel parere menzionati avrebbe privato la sentenza impugnatadel suo fondamento.Invero, la sentenza gravata valorizza quelle risultanzesoltanto a complemento di un percorso motivazionale che èfondato su plurime circostanze documentali e fattuali, mentrechi ricorre non riesce a dimostrare il nesso decisivo che quellerisultanze, asseritamente acquisite in violazione della leggeprocessuale, abbiano cagionato al fine di determinare l’esitoinfausto della lite.violazione dell’art. 101 c.p.c., va rilevato che la produzionedei verbali di altro giudizio e del parere illustrativo è statacertamente consegnata al contraddittorio nel grado diappello, per cui su tali atti era possibile dispiegarepienamente l’esercizio del diritto di difesa.Numero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/20263. Col secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360N,u mne.ro 3di, r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2729 c.c., peravere la Corte posto a fondamento della decisione elementitratti dalla motivazione in fatto di una sentenza di legittimità(Cass. n. 6670/2019) resa in un diverso giudizio, tra altreparti e su distinta cessione.Il terzo motivo deduce, ancora, la nullità della sentenza, exart. 360, n. 4, c.p.c., per violazione del principio delcontraddittorio (art. 101 c.p.c.), assumendosi che la Corted’appello avrebbe utilizzato prove non offerte dalle parti,rinvenute in un diverso giudizio e riferite ad altra cessione,senza previa instaurazione del contraddittorio, sempre inviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato dispostocon l’art. 2729 c.c.Tali motivi, scrutinabili congiuntamente per connessione,sono da respingere.Vi sono pregiudiziali profili di inammissibilità quanto allaviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dedottaimpropriamente (v., da ultimo, Cass. n. 9731/2025).Come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr.Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice nonabbia posto a fondamento della decisione le prove dedottedalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con laprescrizione della norma, il che significa che per realizzare laviolazione deve avere giudicato o contraddicendoespressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarandodi non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente,cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle partie disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui glisia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nellaNumero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026mera circostanza che il giudice abbia valutato le Nupmreorov dei r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026proposte dalle parti attribuendo valore anche a quelleacquisite in altro giudizio).Parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell'art.116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo «prudente apprezzamento»,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure ilvalore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il suo prudente apprezzamento della prova, lacensura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenza deigravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte finda Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014.Altrettanto inammissibile la eccepita violazione dell’art. 2729c.c. (v. Cass. n. 28772/2022; Cass. n. 20540/2023; cui sirinvia per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato).E’ noto che le presunzioni semplici costituiscono una provacompleta alla quale il giudice di merito può attribuirerilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione delproprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale,istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti diprova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine,scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame,quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi delladomanda o dell'eccezione; spetta quindi al giudice del meritovalutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni,Numero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026individuare i fatti certi da porre a fondamento del rNeulmaetriov doi r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e laconcludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche soloparziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr.Cass. n. 10847/2007; Cass. n. 24028/2009; Cass. n.21961/2010) e compete sempre al giudice del meritoprocedere ad una valutazione complessiva di tutti glielementi indiziari precedentemente selezionati ed accertarese essi siano concordanti e se la loro combinazione sia ingrado di fornire una valida prova presuntiva tale daingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, alcontrario, all'inesistenza del fatto ignoto.La delimitazione del campo affidato al dominio del giudice delmerito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre incassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che ilsingolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dalgiudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale oche comunque la valutazione complessiva non conducanecessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradiinferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781/2017); essendocompito istituzionalmente demandato al giudice del meritoselezionare gli elementi certi da cui "risalire" al fatto ignorato,i quali presentino una positività parziale o anche solopotenziale di efficacia probatoria, nonché l'apprezzamentocirca l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioniche ne discendano secondo il criterio dell'íd quod plerumqueaccidit, l’esito dell’operazione ordinariamente si sottrae alcontrollo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831/2003;Cass. n. 26022/2011; Cass. n. 12002/2017; Cass. n.9054/2022).Per altro verso, le doglianze contenute nei motivi in scrutiniorisultano anche infondate perché la sentenza impugnata silimita a trarre elementi di convincimento da una decisione diNumero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026questa Corte, sicuramente utilizzabile come ogni preceNudmeerno tdei r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026di legittimità e anche perché indicato dalla stessa difesa deilavoratori (come affermato nella sentenza impugnata), al finedi corroborare il proprio convincimento circa la questionedella mancata cessione del software, ma consapevole che sitrattasse di circostanze relative ad una diversa e precedentecessione di ramo d’azienda.La Corte territoriale non ha trasfuso nel presente giudizioaccertamenti fattuali estranei, ma ha richiamato ilprecedente di legittimità quale rafforzativo dei principi didiritto in tema di autonomia funzionale del ramo edell’irrilevanza, nel caso specifico, della mancata cessione ditaluni software, restando conscia della diversità dellavicenda.In definitiva, gli elementi denunciati non sono stati utilizzatidalla Corte territoriale quale fonte di prova di fatti esterni alpresente giudizio, né per trasporre nel processo odiernoaccertamenti fattuali compiuti in altra controversia, masoltanto quale argomento di conferma in ordine ai principi didiritto concernenti il requisito dell’autonomia funzionale delramo, sulla base di una valutazione già compiuta con ilcompendio probatorio ritualmente acquisito.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697c.c., in combinato con l’art. 2112 c.c., per avere la Corted’appello erroneamente trasferito sui lavoratori l’onereprobatorio in tema di autonomia funzionale e preesistenzadel ramo (ex. art. 360, n. 3, c.p.c.).Esso è infondato.La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazioneai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi incui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole diNumero registro generale 17579/2023scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza traN umero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 6913/2026fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto diData pubblicazione 23/03/2026censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delleprove proposte dalle parti (tra innumerevoli: Cass. n.15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 26769/2018;più di recente: Cass. n. 26739 del 2024).La sentenza non opera alcuna inversione dell’onereprobatorio, ma valuta gli elementi offerti, ritenendodimostrata, da parte della società che se ne è giovata,l’esistenza di un’entità economica dotata di autonomacapacità operativa già al momento dello scorporo.5. Col quinto motivo si prospetta, a mente dell’art. 360, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione meramenteapparente, contraddittoria o incomprensibile, in particolarecon riferimento alla ritenuta non centralità del trasferimentodei software, alla commistione tra cedente e cessionaria ealla inspiegata irrilevanza del conferimento di una provvistafinanziaria iniziale in ragione della ritenuta dirimentecostituzione di una rete di imprese.Il motivo è infondato.Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto chel’anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integri un error in procedendoche comporta la nullità della sentenza solo nel caso di«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico», di «motivazione apparente», di «contrastoirriducibile fra affermazioni inconciliabili», di «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass., Sez.Un., 8053 e 8054/2014 cit.).Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente»o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsiladdove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione,Numero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidNounmeereo dai r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026far conoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice» (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016).Il che non ricorre nella specie in quanto è certamentepercepibile il percorso motivazionale seguito dai giudicid’appello per riformare la pronuncia di prime cure.La Corte territoriale ha inteso valorizzare il trasferimento diun rilevante compendio di personale specializzato, di mezzimateriali, di attrezzature tecniche, di veicoli, di laboratori edi asset organizzativi, ritenendo che, per la specifica attivitàsvolta prevalentemente mediante interventi sul campo, talielementi fossero strutturalmente centrali. In tale prospettiva,la mancata titolarità in capo alla cessionaria di taluniapplicativi informatici non può dirsi ignorata, ma piuttostoritenuta non decisiva, sul rilievo che non costituissero, nelcaso concreto, il nucleo operativo essenziale dell’attivitàtrasferita; ciò che determina la differenza rispetto ad ipotesiin cui il segmento ceduto sia strutturalmente imperniatosull’utilizzo esclusivo di sistemi informatici rimasti pressol’azienda cedente.La successiva collaborazione tra imprese, formalizzata anchemediante contratto di rete, è stata valorizzata quale cornicedi legittima cooperazione interaziendale, non già qualeelemento costitutivo dirimente circa l’autonomia del ramo.Ciò posto, non è sufficiente a determinare il vizio radicaledella nullità della sentenza né una eventuale insufficienzadella motivazione, né, tanto meno, la circostanza che lamedesima non soddisfi le aspettative di chi è risultatosoccombente.Numero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/20266. Il sesto motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicNauzmieoron dei r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026dell’art. 42 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, incombinato disposto con l’art. 2112 c.c., per erronearicognizione della fattispecie astratta dell’autonomiafunzionale e della preesistenza del ramo di azienda da cedereche deve sussistere senza integrazioni di rilievo da parte delcessionario ed indipendentemente dal contratto di fornituradi servizi che venga stipulato tra le parti, anche qualoravenga costituita una rete di impresa in cui la società cedentedetiene il 100% delle azioni della newco (con riferimentoall’art. 360, n. 3, c.p.c.)”.La censura è da respingere.Va ribadito che: “In tema di trasferimento di ramo d'azienda,la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomiafunzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensidell'art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento difatto riservato al giudice di merito, censurabile percassazione alla stregua dell'art. 360, n. 3, c.p.c., laddove allafattispecie, così come accertata dal giudice di merito, siastata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesidiverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell'art.360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esamedi un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali e che sia statooggetto di discussione tra le parti” (Cass. n. 7364/2021, cuisi rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., circa ilimiti consustanziali del sindacato di legittimità nelle ipotesidi trasferimento di ramo d’azienda).Tale principio è stato più volte richiamato da questa Corte (v.Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012; Cass. n.1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n. 24262/2013;Cass. n. 10925/2014; Cass. n. 27238/2014; Cass. n.22688/2014; Cass. n. 25382/2017; Cass. n. 2315/2020;Numero registro generale 17579/2023Cass. n. 6649/2020), anche con riferimento a vicende diN umero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 6913/2026cessioni di ramo d’azienda analoghe alla presente (v.,Data pubblicazione 23/03/2026diffusamente, Cass. n. 18807/2025), mentre non risultapertinente il richiamo della difesa dei ricorrenti a Cass. n.23844/2025 in cui viene accertato un vizio di sussunzionedella sentenza impugnata, che presuppone una ricostruzionedella vicenda storica che è quella operata dai giudici delmerito, mentre nel caso all’attenzione del Collegio siprospetta un diverso apprezzamento di circostanze fattuali.Per completezza si sottolinea ancora che la Corte territorialenon ha radicato l’accertamento sull’autonomia funzionale epreesistenza del ramo per effetto del solo contratto di rete,ma ha accertato, alla stregua del materiale istruttorioliberamente apprezzato, che il compendio trasferito era già,al momento della cessione, dotato di elementi tali daconsentire la prosecuzione dell’attività. Il riferimento alla reted’impresa non ha assunto, pertanto, funzione costitutivadell’autonomia del ramo, ma esclusivamente descrittiva dellemodalità di coordinamento e cooperazione intervenute tra lesocietà dopo la cessione.7. Il settimo motivo denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo, rappresentato dalla preesistenza della rete diimprese rispetto al momento dello scorporo del ramo ceduto,che renderebbe inconferente il suo richiamo a sostegno dellaritenuta autonomia e preesistenza.La doglianza non merita condivisione in quanto si evoca ilpunto n. 5) dell'art. 360, comma 1, c.p.c., nella versione ditesto introdotta dall’art. 54, co. 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012,conv. con modificazioni in l. n. 134 del 2012, al di fuori deilimiti consentiti.Le Sezioni unite – con le pronunce nn. 8053 e 8054 del 2014già più volte richiamate - hanno espresso su tale norma iNumero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026seguenti principi di diritto (principi costantemente rNiubmaerdo idti ir accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881/2014, n. 25008/2014,n. 417/2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) ladisposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. c.c., come riduzioneal minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione insede di giudizio di legittimità, per cui l'anomaliamotivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quellache si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, comerisulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confrontocon le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione dialcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introducenell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminatoavrebbe determinato un esito diverso della controversia); c)l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sévizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storicorilevante in causa sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare- nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366,primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4),c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza,il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto siaNumero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisiviNtàum"e rdo edi lr accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026fatto stesso.Il motivo in esame risulta irrispettoso di tali enunciati, attesoche non enuclea l’omesso esame di un fatto realmentedecisivo che sarebbe stato trascurato dai giudici d’appello epiuttosto sollecita un diverso apprezzamento dei fatti dicausa.In realtà la Corte territoriale ha valutato l’esistenza di uncontratto di rete ed ha evidentemente ritenuto non decisivala circostanza che detto contratto avesse acquisito efficacia15 giorni dopo la cessione del ramo d’azienda, in quanto essoera idoneo a dimostrare le interrelazioni tra cedente ecessionaria successivamente alla cessione e non lapreesistenza del ramo ceduto.Peraltro, il riferimento alla rete, nel ragionamento decisorio,- come già osservato - non assume funzione fondativa dellapreesistenza del ramo, già accertata aliunde, ma descrittivadelle interrelazioni operative intercorse tra le società dopo lacessione.8. Con l’ottavo motivo si denuncia la violazione degli artt.115, 116 e 416 c.p.c., nonché degli artt. 2909 c.c. e 324c.p.c., per non avere la Corte d’appello tenuto conto di fattiassertivamente “non contestati” in primo grado e, quindi,sottratti a nuova valutazione, e, sotto altro profilo, per ilmancato accertamento del passaggio in giudicato dellasentenza di primo grado in relazione ai fatti non contestati.La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale lamancata contestazione specifica di circostanze di fattoproduce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta algiudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fattoal medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condottaNumero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026di non contestazione dei fatti rilevanti, allegatiN umdearol ldai r accolta generale 6913/2026Data pubblicazione 23/03/2026controparte (tra molte, Cass. n. 3680/2019 e Cass. n.3126/2019; più di recente: Cass. n. 7997/2025); poiché taleapprezzamento esige l'interpretazione del contenuto edell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, nederiva che l'accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una non contestazione risultasindacabile in cassazione solo per difetto assoluto oapparenza di motivazione o per manifesta illogicità dellastessa (da ultimo, Cass. n. 8175/2025; in conformità: Cass.n. 7597/2025; Cass. n. 6638/2025; in precedenza v. Cass.n. 27490/2019; Cass. n. 10182/2007) e, non come eccepitonella specie, quale violazione di norme di diritto.Peraltro, quand’anche un determinato fatto storico si assumanon contestato, resta distinta da esso la successivaoperazione di qualificazione giuridica e di valutazione dirilevanza che il giudice è chiamato a compiere ai fini dellasussunzione della fattispecie concreta nell’art. 2112 c.c.;sicché non può affermarsi, in forza della sola noncontestazione di uno o più elementi fattuali, l’automaticoaccoglimento della soluzione giuridica voluta dalla parte.Circa la pretesa violazione degli artt. 2909 c.c.,l'impugnazione importa acquiescenza (e, quindi, formazionedel giudicato interno) delle parti della sentenza nonimpugnate, per esse intendendosi non quelle frutto diqualsiasi portato assertivo contenuto nella sentenza, maesclusivamente quelli idonei a passare, appunto, in cosagiudicata (Cass. n. 16808/2011).A tal fine si è adoperato in dottrina, proprio al fine diselezionare le questioni (di fatto e/o di diritto) devolvibili e,per converso, suscettibili di giudicato interno se noncensurate in appello, la locuzione di "minima unitàsuscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno", cheNumero registro generale 17579/2023consiste nella sequenza logica "fatto - norma - effettoN umero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 6913/2026giuridico", cioè nella statuizione che affermi l'esistenza d'unData pubblicazione 23/03/2026fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi undato effetto giuridico (in tali sensi sin da Cass. n.10832/1998; Cass. n. 6769/1998).Benché ciascun elemento di tale sequenza possa esseresingolarmente investito di censura in appello, nondimenol'impugnazione motivata in ordine anche ad uno solo di essiriapre per intero l'esame di tale minima statuizione,consentendo al giudice dell'impugnazione di riconsiderarlatanto in punto di diritto quanto in punto di fatto, attraversouna nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti.Quindi è escluso che si possa formare un giudicato su fattimeri, come vorrebbe parte ricorrente, men che meno suargomentazioni (cfr. Cass. n. 27246/2024; Cass. n.40276/2021; Cass. n. 21566/2017; Cass. n. 4732/2012).9. Il nono motivo denuncia ancora l’omesso esame di fattidecisivi, consistenti “nell’avvenuto accertamento in primogrado della non contestazione di fatti divenuti, quindi, nonpiù sindacabili ex artt. 115, 116 e 414 c.p.c.”, avuto altresìriguardo “alla mancata cessione dei software, applicativinecessari allo svolgimento delle attività cedute e al loroutilizzo ordinario”.La censura è inammissibile.Per quanto innanzi detto il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360c.p.c. non può riguardare fatti processuali, quali la pretesanon contestazione di fatti.Inoltre, la mancata cessione del software è stata comunquevalutata dalla Corte territoriale che ha spiegato perché, nelpeculiare contesto organizzativo del ramo dedito ad attivitàdi costruzione ed esercizio della rete prevalentemente svoltesul campo, la non titolarità di taluni applicativi in capo allaNumero registro generale 17579/2023cessionaria non inficiasse la preesistenza e autonomia delN umero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 6913/2026ramo ceduto.Data pubblicazione 23/03/2026In ogni caso la circostanza asseritamente omessa nonassume certo quella caratura di decisività nel sensopatrocinato da questa Corte, ovvero che, ove esaminata nellaprospettiva di parte ricorrente, avrebbe condotto ad undiverso esito della lite con prognosi di certezza e non di merapossibilità.In definitiva, anche con quest’ultima doglianza, i ricorrentisollecitano un sindacato di merito sottratto al controllo dilegittimità consentito a questa Corte.E’ che più volte le Sezioni unite civili hanno ribaditol’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione e falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà versol'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazionedei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando“dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibileall'art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversaricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass., Sez.Un., n. 34476/2019; Cass., Sez. Un., n. 33373/2019; Cass.,Sez. Un., n. 25950/2020).10. In conclusione, dichiarata la cessazione della materia delcontendere per coloro che hanno conciliato e megliospecificati in dispositivo, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deveessere respinto nel complesso, con spese che seguono lasoccombenza liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte deiNumero registro generale 17579/2023ricorrenti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo diN umero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 6913/2026contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,Data pubblicazione 23/03/2026a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere traDemocrito Francesco, [OSCURATO:PERSONA], GiacaloneSalvatore Giovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SbranaNicola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LuisaSalvatore, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].p.a., con compensazione delle spese;rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] li condanna al pagamento delle spese liquidate in euro3.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo leggee rimborso spese generali al 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA]. est. La PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa Margherita LeoneNumero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 6913/2026Dat a pubblicazione 23/03/2026PDFinvalido *P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere traDemocrito Francesco, [OSCURATO:PERSONA], GiacaloneSalvatore Giovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SbranaNicola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LuisaSalvatore, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].p.a., con compensazione delle spese;rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] li condanna al pagamento delle spese liquidate in euro3.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo leggee rimborso spese generali al 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA]. est. La PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa Margherita LeoneNumero registro generale 17579/2023Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 6913/2026Dat a pubblicazione 23/03/2026PDFinvalido *