CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 14374/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26792/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 899/2018, depositata il 06/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito le conclusioni anticipate per iscritto. Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente. Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ilcontroricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 899/2018 della Corte d'Appello di Potenza, resa pubblica in data 6 giugno 2019, formulano due motivi. 2. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. Il Pubblico Ministero si è espresso per la inammissibilità del ricorso. 5. Con sentenza n. 722/2015, il Tribunale di Matera, mutato rito – da ordinario a locatizio - accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] che, assumendo di essere proprietario per 6/12 di alcuni terreni agricoli siti in Bernalda nonché possessore esclusivo dei medesimi, ne chiedeva il rilascio a [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta scadenza del contratto di comodato in virtù del quale li deteneva; per l’effetto, il Tribunale dichiarava risolto il contratto di comodato. 6. La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame e confermato la decisione di prime cure, sia pure sulla scorta di argomentazioni solo parzialmente coincidenti in ordine alle ragioni per le quali era stata originariamente ammessa la produzione documentale, avvalendosi della quale il Tribunale aveva ritenuto provata l’esistenza del contratto di comodato e accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA]. 7. La documentazione in questione era costituita dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate da [OSCURATO:PERSONA] a corredo di una richiesta di aggiornamento colturale per l’annata agraria 1994-1995 presentata alla Regione Basilicata e depositata (in copia) all’udienza del 16 settembre 2005, dalle quali si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] deteneva gli immobili per cui è causa a titolo di comodato, come da lui stesso dichiarato in quella sede. 8. Il giudice di prime cure aveva ritenuto ammissibili i suddetti documenti perché le copie erano state ottenute solo il 15 settembre 2004 e, quindi, successivamente alla scadenza del termine assegnato per l’integrazione di atti e documenti ex art. 4 26 cod.proc.civ., a nulla rilevando il fatto che la parte interessata ad avvalersene non li avessi prodotti nelle due udienze che avevano preceduto quella del 16 settembre 2005, pur avendoli nella sua disponibilità, perché non vi erano preclusioni temporali per la richiesta di rimessione in termini nel rito del lavoro. 9. La Corte d'Appello ha affermato che: i) l’art. 420, comma 5°, cod.proc.civ. consente al giudice di ammettere nuovi mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima, non costituendo ostacolo il fatto che la richiesta sia stata fatta alcune udienze dopo la conoscenza della esistenza della prova nuova, “dal momento che nel rito del lavoro, non essendo previste udienze di mero rinvio né l’udienza di precisazione delle conclusioni, ogni udienza, a partire dalla prima, è destinata, oltre che all’assunzione di eventuali prove, alla discussione e, quindi, all’immediata pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo del dispositivo” (§ 1.4 della sentenza); ii) l’art. 421 cod.proc.civ. implica che la decadenza dal diritto di chiedere nuovi mezzi di prova e di produrre documenti ulteriori rispetto a quelli indicati negli atti introduttivi del giudizio trovi temperamento nella circostanza della loro formazione successiva alla costituzione in giudizio e, comunque, nella evoluzione della vicenda processuale che faccia ritenere al giudice, secondo il suo insindacabile giudizio, quei documenti indispensabili (§ 1.4 della sentenza); iii) la prova documentale decisiva, nella specie, era costituita non già dalle copie, bensì dagli originali delle richieste di aggiornamento colturale successivamente acquisiti dalla Regione Basilicata su richiesta congiunta delle parti ai sensi dell’art. 210 cod.proc.civ - rectiusart. 213 cod.proc.civ. (§ 1.5 della sentenza). [OSCURATO:PERSONA] 10. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità del procedimento per violazione degli artt. 447 bis , 439 e 427 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. 10.1. L’errore denunciato risiederebbe, a monte, nella decisione del Tribunale di mutare rito (da ordinario a quello locatizio), rilevando che la domanda era relativa alla richiesta di risoluzione del contratto di comodato, perché: 1) l’art. 447 bis cod.proc.civ. sottopone al rito locatizio solo per le controversie relative a contratti di locazione e di comodato che abbiano ad oggetto immobili urbani, mentre nella fattispecie si controverteva di fondi rustici sui quali si svolgeva attività agricola; 2) il giudizio non aveva ad oggetto solo la domanda di risoluzione, ma anche quella riconvenzionale di accertamento dell’usucapione, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 40, 3° comma, cod.proc.civ., a mente del quale, in caso di pluralità di domande soggette a riti diversi, deve trovare applicazione il rito ordinario, salvi i casi delle controversie di cui agli artt. 409 e 442 cod.proc.civ. 10.2. La Corte d'Appello avrebbe dovuto, ex art. 439 cod.proc.civ., correggere l’errore e disporre, anche d’ufficio, con effettoretroattivo, il mutamento di rito. 10.3. Vanno fatte alcune precisazioni preliminari: -nel caso di specie ricorreva l'obbligo del giudice di provvedere al mutamento del rito, ai sensi dell’art. 439 cod.proc.civ., già per il fatto che la causa concernesse un rapporto diverso da quelli menzionati dall'art. 409 cod.proc.civ. e tale si palesasse, non a seguito dell’attività istruttoria, ma sin dall’atto introduttivo: domanda di rilascio per cessazione del contratto di comodato di fondi rustici; - il fatto, c ioè, che il convenuto avesse contestato l’esistenza del rapporto controverso e/o la natura dello stesso atteneva al merito della pretesa, “di cui avrebbe potuto, in ipotesi, determinare il rigetto, ferma la possibilità di esercizio, davanti al giudice competente, di altra azione fondata sulla diversa qualificazione del rapporto” (cfr. Cass. 16/06/1983, n. 4156; Cass. 16/02/1993, n. 1916; Cass.17/06/1996, n. 5544); - l’omesso mutamento di rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina ipso iurel'inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne duole indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione delrito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte, in quanto l'esattezza delrito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza delrito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (ex multis, cfr. Cass. 18/07/2008, n. 19942). 10.4. Applicati detti principi alla fattispecie per cui è causa si osserva che: parte ricorrente non aveva dedotto come motivo di impugnazione della decisione di primo grado l’erronea applicazione del rito locatizio (cfr. p. 5 del ricorso); comunque, considerando che la Corte d'Appello avrebbe dovuto disporre d’ufficio il mutamento del rito ex art. 439 cod.proc.civ., che a tanto non ha provveduto e che parte ricorrente lamenta, in questa sede, che l’applicazione errata del rito speciale ha avuto “conseguenze pesantissime sul merito della decisione, in quanto, secondo la Corte d'Appello, i documenti depositati dal Quinto all’udienza del 16 settembre 2005, fondamentali per la decisione, sarebbero stati ammessi (anche, ma diremmo innanzitutto) nell’esercizio dei poteri ufficiosi del Giudice, che sussistono nel rito del lavoro e non in quello ordinario” (p. 8) e “che l’applicazione delle regole ordinarie avrebbe portato a considerare inammissibili le prove che si assumono ammesse d’ufficio ex artt. 421 e 447 bis comma 3° cod.proc.civ., prove sulle quali i giudici di merito hanno in gran parte fondato la decisione” (p. 11), vi sono i presupposti per ritenere integrato l’interesse del ricorrente a lamentare la violazione, da parte della Corte d'Appello, dell’art. 439 cod.proc.civ. 10.5. Va precisato che, se la Corte territoriale avesse disposto il mutamento di rito (rectius: se avesse rilevato l’erronea applicazione del rito locatizio in luogo di quello ordinario), avrebbe dovuto non tenere conto delle prove estranee al rito ordinario e di quelle ammesse d'ufficio o su istanza di parte al di fuori dei limiti di ammissibilità stabilite dalle norme ordinarie ai sensi dell’art. 439, 2° comma, cod.proc.civ. Ciò individua il perimetro dello scrutinio di legittimità: accertare se le prove documentali sulla base delle quali è stato ritenuto sussistente il contratto di comodato sarebbero state ammesse, applicando il rito ordinario; cioè se l’erronea applicazione del rito speciale, non rilevata dalla Corte di merito, abbia comportato l’attribuzione di rilevanza a prove che secondo il rito ordinario non avrebbero potuto essere prese in esame. 10.6. A tale scopo gli argomenti spesi dalla sentenza al § 1.4 non sono utili (cfr. supra § 9.), perché presuppongono che al giudizio dovesse applicarsi il rito speciale. 10.7. La motivazione della Corte d'Appello deve nondimeno essere corretta, perché è stata assunta sulla scorta di una premessa in iure erronea, cioè che dovesse applicarsi il rito locatizio, o comunque in violazione dell’art. 439 cod.proc.civ. 10.8. L’attenzione deve dunque volgere a quanto affermato in sentenza, al § 1.5, e cioè che la prova documentale decisiva non era rappresentata dalle “copie” conformi, bensì dagli originali delle richieste di aggiornamento culturale acquisiti, ex art. 213 cod.proc.civ. dalla Regione Basilicata su richiesta congiunta, formulata dalle parti nel corso dell’udienza del 20 gennaio 2006. 10.9. Ora, che il giudice abbia emesso ordinanza di acquisizione su istanza delle parti o che vi abbia provveduto d’ufficio è indifferente(cfr. infra sub § 2), ciò che conta è che il giudice abbia deciso la controversia, ritenendo sussistente un contratto di comodato volto al termine, sulla scorta degli originali delle richieste di aggiornamento colturale esibiti in giudizio dalla Regione Basilicata in ottemperanza all’ordine emesso ai sensi dell’art. 213 cod.proc.civ. 10.10. In altri termini, i documenti decisivi per assumere la decisione sono stati assunti d’ufficio dal giudice nell’esercizio di un potere, quello di cui all’art. 213 cod.proc.civ., che è indifferente rispetto al rito applicato: l’applicazione del rito ordinario non sarebbe stato un ostacolo all’esercizio da parte del giudice del potere di cui all’art. 213 cod.proc.civ. 10.11. Il che priva di rilievo le censure del ricorrente. 11. Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 420 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., perché le copie conformi prodotte tardivamente si riferivano a documenti risalenti al 1994 che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto chiedere per tempo ed ottenere, anche eventualmente chiedendo al Tribunale di ordinarne l’esibizione, ai sensi dell’art. 210 cod.proc.civ., a nulla rilevando che [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato, senza provarlo, di non essere stato a conoscenza della loro esistenza. 11.1. Né la Corte d'Appello avrebbe potuto ritenere che, una volta decorso il termine per le preclusioni, la parte poteva produrre senza barriere temporali nuovi documenti, perché nel rito del lavoro ogni udienza è destinata alla discussione e alla decisione della causa, senza violare la logica del rito del lavoro che si fonda sull’onere della parte di produrre tutta la documentazione tempestivamente, cioè almeno al tempo in cui ne acquisisca la disponibilità, come dimostrerebbe la giurisprudenza in tema di aliunde perceptum. 11.2. Il motivo censura proprio la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto ammissibili i documenti esibiti, in ottemperanza dell’ordine di cui all’art. 213 cod.proc.civ., dalla Regione Basilicata, perché il potere ufficioso del giudice avrebbe potuto esplicarsi solo se [OSCURATO:PERSONA] si fosse attivato per procurarseli per tempo o avesse chiesto l’ordine di esibizione, ai sensi dell’art. 210 cod.proc.civ., prima di incorrere nelle preclusioni istruttorie. 11.3. Deve in primo luogo osservarsi che il comportamento defensionale assunto dal ricorrente dinanzi al giudice del merito – il fatto cioè che il ricorrente abbia chiesto al giudice di emettere l’ordine di esibizione – è incompatibile con la deduzione come motivo di nullità della sentenza l’aver deciso la controversia proprio avvalendosi dei documenti acquisiti dalla Regione Basilicata. 11.4. Opera, infatti, la regola dettata dall'art. 157, 3° comma, cod.proc.civ., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla; tale regola non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza (Cass.30/08/2018, n. 21529; Cass. 27/07/2021, n. 21529). 11.5. Va, poi, aggiunto –con efficacia dirimente - che il ricorr ente non tiene conto del fatto che i documenti sono stati acquisiti dal giudice a quo nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 213 cod.proc.civ.; solo l’istanza di parte, ex art. 210 cod.proc.civ., rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità ed alle preclusioni istruttorie, ma dette condizioni non riguardano l’esercizio del potere officioso del giudice (cfr. Cass. 12/04/1986, n. 2588, secondo cui “L'istanza di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., si distingue dalla richiesta di informazioni alla P.A., di cui all'art. 213 cod. proc. civ., sia per i presupposti, atteso che solo per la prima è richiesta l'indispensabilità dell'acquisizione del documento e l'iniziativa di parte, sia per la natura, pubblica o privata, del destinatario della richiesta, sia, infine, per l'oggetto in quanto, mentre la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, la richiesta ex art. 213 cod. proc. civ. ha per oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest'ultima”). 11.6. Ora, nel caso di specie, il giudice ha esercitato d’ufficio, venuto a conoscenza del possesso da parte della Regione Basilicata dei documenti (gli originali delle copie prodotte in giudizio da parte da [OSCURATO:PERSONA]) costituenti elemento decisivo ed essenziale ai fini del decidere, il potere diordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di esibirli, atteso che la loro produzione in giudizio non era nella potestà della parte interessata, alla quale non può quindi, addebitarsi il mancato assolvimento dell’onere probatorio (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 518). 11.7. Ne consegue che nessun rimprovero può essere mosso alla Corte territoriale per avere deciso la controversia sulla scorta dei documenti acquisiti exart. 213 cod.proc.civ. 12. Il ricorso va, dunque, rigettato. 13. Il mancato accoglimento del ricorso rende inutile l’esame dell’eccezione sollevata dalla parte controricorrente in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio. 14. Le spese del giudizio di cassazione, stante la peculiarità della vicenda, vanno compensate. 15. Vi sono i presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 20 02, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà att