CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16212/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avoro di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, rappresentato e difesodall’Avvocatura generale dello Stato.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 135/2019 pubblicatain data 25/06/2019, n.r.g. 904/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/03/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona della SostitutaProcuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1160/2020Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 16212/20261.- Con ordinanza ingiunzione n. 78/2013 del 18/07/2013, la DirezioneData pubblicazione 25/05/2026territoriale del lavoro di Arezzo aveva intimato ad [OSCURATO:PERSONA] MorettiCuseri, nella sua qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA], poitrasformata in [OSCURATO:SOCIETA], poi fallita, il pagamento – in via solidale con la predettasocietà – della somma complessiva di euro 618.456,52 a titolo di sanzioniamministrative per le numerose violazioni delle norme sul collocamento esulla disciplina dei rapporti di lavoro, accertate in sede ispettiva con ilrapporto-verbale di accertamento del 13/03/2013.Avverso la predetta ordinanza-ingiunzione [OSCURATO:PERSONA] MorettiCuseri proponeva opposizione al Tribunale di Arezzo, eccependo – fra i varimotivi – l’insussistenza della sua responsabilità, poiché nel periodo oggettodi accertamento ispettivo egli non ricopriva la carica di amministratore unico,bensì di presidente del consiglio di amministrazione, sicché la responsabilitàdoveva ascriversi piuttosto all’amministratore delegato sig. [OSCURATO:PERSONA].Pertanto chiedeva l’annullamento dell’ordinanza opposta.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, ilTribunale, pur ritenendo sussistenti le violazioni contestate con il verbale diaccertamento ispettivo, accoglieva il primo motivo di opposizione,considerando dirimente la deposizione del consulente commercialista dellasocietà, che aveva confermato come fosse stato il sig. [OSCURATO:PERSONA] adoccuparsi della gestione aziendale e del personale, mentre il presidenteAntonio Moretti si era occupato solo delle scelte strategiche e dei rapporti congli istituti di credito. Secondo quel Giudice, inoltre, era irrilevante lasottoscrizione di gran parte dei contratti di lavoro, oggetto di verbaleispettivo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto questi ne aveva disconosciutola paternità ed il Ministero opposto non aveva chiesto la verificazione dellascrittura privata ex art. 216 c.p.c., sicché tali documenti non potevano essereMoretti avesse provveduto al pagamento di altre sanzioni irrogate per altriilleciti, al solo fine di beneficiare della procedura di estinzione delle violazionicon rilievo penale, sia il fatto che negli scritti difensivi presentati nel corso delprocedimento amministrativo mai avesse eccepito la mancanza della suaresponsabilità, considerato che l’art. 2392 c.c. era stato riformulato dal d.lgs.n. 6/2003, espungendo dall’originaria versione del co. 2 l’obbligo a carico diNumero registro generale 1160/2020Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 16212/2026Data pubblicazione 25/05/2026tutti gli amministratori di “vigilare in ogni caso” sul generale andamento dellagestione, sicché si imponeva una lettura meno rigorosa della norma, voltaproprio a superare il rigoroso orientamento giurisprudenziale precedente.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dal Ministero e per l’effetto rigettava l’opposizioneall’ordinanza-ingiunzione.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) è ammissibile l’argomentazione difensiva del Ministero, già oggetto dicontraddittorio in primo grado, circa la responsabilità dell’opponenteche, in qualità di presidente del CdA, aveva omesso il controllosull’attività di gestione svolta da altri in azienda;b) peraltro, anche il Tribunale si è soffermato sul possibile titolo diresponsabilità ex art. 2392 c.c., sia pure escludendola;c) in assenza di una documentata delega scritta, il Ministero ha imputatola responsabilità personale al legale rappresentante della società;d) dinanzi a questa allegazione, la controparte ha l’onere di dimostrare chea lui non può addebitarsi alcuna violazione, per essere state le infrazioniposte in essere da soggetto titolato ad esercitare quelle funzioni nel cuiambito le violazioni sarebbero state commesse e, al contempo, peressere esente da colpa, ciò che l’appellato ha appunto inteso fareindicando nell’amministratore delegato l’effettivo ed unico trasgressore;e) ripartito in questi termini l’onere di allegazione e di prova, in atti non èallegata alcuna delega scritta conferita da [OSCURATO:PERSONA] ad AndreaMoretti, sebbene dalla visura CCIA risulta dichiarato e pubblicato cheAndrea Moretti ricoprisse il ruolo di amministratore delegato e che intale ruolo avesse gli stessi poteri di ordinaria amministrazione delpresidente del CdA, il quale aveva in più anche poteri di straordinariaamministrazione;f) l’opposizione è basata soprattutto sul fatto di non avere mai gestitodirettamente i rapporti di lavoro, di cui si era occupato esclusivamentel’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA];g) in questo grado il Ministero non insiste nella prova della gestione direttadei rapporti di lavoro in virtù della sottoscrizione dei contratti di lavoro,Numero registro generale 1160/2020Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 16212/2026Data pubblicazione 25/05/2026ma imputa la responsabilità al presidente del CdA a titolo omissivo, intermini di omesso controllo, rilevante ex art. 2392 c.c.;h) ai sensi dell’art. 2392, co. 2, c.c., “in ogni caso gli amministratori, fermoquanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381, sono solidalmenteresponsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, nonhanno fatto quanto potevano per impedire il compimento o eliminarneo attenuarne le conseguenze dannose”;i) questo nuovo testo della norma ha escluso in capo agli amministratorinon operativi una forma di responsabilità oggettiva conseguente almancato esercizio dei poteri di controllo, stabilendo invece un “obbligodi agire informati”, ossia di avvalersi delle informazioni ricevute e diquelle acquisite motu proprio in presenza di segnali tali da indurre aricercare dati informativi ulteriori altrimenti indisponibili (Cass. n.17441/2016);j) contrariamente al convincimento del Tribunale, deve osservarsi che,nonostante la delega, il presidente del CdA, membro effettivo delmedesimo organismo decisionale fin dal 2007, conservava tutti i poterianche di ordinaria amministrazione in parallelo con l’amministratoredelegato e ciò gli imponeva pertanto uno stretto obbligo di mantenersiinformato sull’attività dell’a.d.;k) inoltre va considerato che le violazioni hanno riguardato plurimi rapportidi lavoro snodatisi in un lungo periodo di oltre due anni, alcuni dei qualiancora in essere alla data in cui [OSCURATO:PERSONA] assunse poi la nuovaveste di amministratore unico della società, ciò che rileva almeno per ilavoratori Bindi e Goretti;l) ancora, le violazioni contestate traevano origine anche dal rilevatointreccio di rapporti della società con altre imprese alle qualiapparentemente, per alcuni periodi, parte dei lavoratori oggetto diaccertamento ispettivo avrebbero fatto capo, pur se formalmentedipendenti di Confitalia, e ciò era certamente il frutto di scelte gestionaliche dovevano essere ben a conoscenza dell’intero CdA e, a maggiorragione, del suo presidente;m) dunque sul presidente del CdA incombeva un ineludibile dovere diverifica dell’operato dall’a.d. e l’omesso controllo, l’omessa pretesa diNumero registro generale 1160/2020Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 16212/2026Data pubblicazione 25/05/2026informativa sull’operato dell’a.d. equivale ad accettazione colpevole delsuo operato, che altrimenti sarebbe cessato nel corso del periodo incontestazione, se non addirittura evitato sin dall’origine;n) quanto alla sussistenza delle violazioni, il Tribunale le ha ritenuteaccertate sulla base degli esiti dell’istruttoria; in questo gradol’appellato Moretti si è limitato a riproporre le sue argomentazioni, manon ha censurato le valutazioni compiute sul punto dal Tribunale, sicchél’opposizione risulta infondata anche con riguardo alla sussistenza delleviolazioni oggetto dell’ordinanza-ingiunzione;o) con riguardo al regime sanzionatorio – questione ritenuta assorbita dalTribunale – l’art. 4, lett. a), secondo periodo L. n. 183/2010, cheprevede una determinata sanzione per ciascuna giornata di lavoroirregolare “nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato perun periodo lavorativo successivo”, non è applicabile, poiché lafattispecie in contestazione è diversa ed è quella dell’omessa denunziadi 27 rapporti di lavoro durante gli apparenti intervalli tra un’assunzionea termine e l’altra successiva, nonostante l’accertata continuità dellosvolgimento del rapporto di lavoro;p) pertanto non si verte nell’ipotesi di effettiva, sebbene postuma,emersione del lavoro “nero”, bensì di un’intenzionale e reiteratarappresentazione del rapporto di lavoro in maniera frammentaria eparziale, non rispondente al vero;q) non è applicabile il minimo edittale proprio in considerazione del numerodei lavoratori coinvolti.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a sette motivi.5.- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ispettorato territorialedel lavoro di Arezzo ha resistito con controricorso.6.- Il P.G. ha depositato memoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.7.- Il ricorrente ha depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 6, co. 8,Numero registro generale 1160/2020Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 16212/2026Data pubblicazione 25/05/2026d.lgs. n. 150/2011 e 35 L. n. 689/1981 per avere la Corte territoriale omessodi rilevare che in primo grado, a fronte di un’opposizione proposta al Tribunalecivile di Arezzo, senza alcuna eccezione del Ministero, del tuttoillegittimamente era stata disposta la trasmissione del fascicolo alla sezionelavoro sul presupposto che la controversia fosse soggetta al rito del lavoro,con conseguente sottrazione della causa al giudice naturale precostituito perlegge.Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.L’assegnazione degli affari contenzioni ad una sezione piuttosto che adun’altra non attiene all’individuazione del giudice, da intendersi in termini di“ufficio giudiziario” complessivamente inteso (Cass. n. 10219/2002; Cass. n.4839/1992), bensì alla ripartizione degli affari interna al singolo ufficiogiudiziario adìto, sicché non dà mai luogo ad una questione di violazione delprincipio del giudice naturale precostituito per legge, né ad una questione dicompetenza. Peraltro, il riparto degli affari giudiziari tra sezioni, all’interno diun medesimo “ufficio giudiziario”, rispetta il principio del giudice naturale (art.25 Cost.) mediante il "sistema tabellare" previsto dall’ordinamento giudiziario(artt. 7-bis e 7-ter r.d. n. 12/1941), quale sistema organizzativo precostituito,come tale idoneo ad assicurare il rispetto di quel principio (C. Cost. nn.272/1998 e 419/1998).Inoltre, l’assoggettamento della controversia ad un rito (del lavoro)piuttosto che ad un altro (quello civile ordinario) può dar luogo, appunto, aduna questione di mero rito, suscettibile di essere portata all’attenzione delgiudice dell’impugnazione solo quando si sia eventualmente tradotto in unpregiudizio per il contraddittorio o per il diritto di difesa (Cass. n.13751/2003), nella specie neppure prospettato dal ricorrente. Al riguardoquesta Corte ha più volte affermato che la doglianza relativa alla mancataadozione di un diverso rito, dedotta come motivo di impugnazione, èinammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specificopregiudizio processuale che dalla sua mancata adozione sia concretamentederivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a sestessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabilelesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul pianoprocessuale in concreto (Cass. n. 14374/2023; Cass. n. 1448/2015; Cass. n.Numero registro generale 1160/2020Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 16212/2026Data pubblicazione 25/05/202624561/2013; Cass. n. 10286/2009; Cass. n. 19942/2008; Cass. n.11903/2008; Cass. n. 10341/2005).Infine la questione del rito applicabile non è stata prospettata dal Moretti –risultato vittorioso in primo grado – né con un eventuale appello incidentalecondizionato, né con un’apposita eccezione in qualità di appellato, sicchédinanzi a questa Corte rappresenta una questione nuova, come taleinammissibile.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 420, 345, 101 e 183 c.p.c. per averela Corte territoriale accolto l’appello del Ministero sulla base dell’asseritasussistenza di una responsabilità per culpa in vigilando, ai sensi dell’art. 2392,co. 2, c.c., senza considerare che, come eccepito dall’appellato, si trattava diuna domanda nuova, proposta per la prima volta in appello e, pertanto,inammissibile, e comunque introduttiva di un titolo di responsabilità diversoda quello posto a base dell’ordinanza-ingiunzione, nella quale egli era statoindicato quale “trasgressore” e non obbligato in solido.Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.Come risulta dallo “storico di lite”, riportato dalla Corte territoriale, sul titolodi responsabilità fondato sull’art. 2392, co. 2, c.c. si era già pronunziato ilTribunale. Ciò dimostra che già in primo grado il Ministero opposto avevaintrodotto, nel contraddittorio con il ricorrente opponente, la questionedell’ulteriore titolo di responsabilità fondato sulla culpa in vigilando, che poi ilTribunale aveva motivatamente escluso. E proprio avverso questa esclusionesi era appuntato uno dei motivi di gravame del Ministero, sicché non sussistealcuna violazione del divieto di novum in appello. D’altronde, con l’opposizioneall’ordinanza ingiunzione il giudice è chiamato alla ricostruzione dell'interorapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione della legittimità delprovvedimento irrogativo della sanzione (Cass. ord. n. 17041/2025; Cass.ord. n. 29315/2024). Pertanto ben può l’Amministrazione addurre titoli idoneia fondare quella stessa responsabilità amministrativa, anche ulteriori rispettoa quelli indicati nell’ordinanza ingiunzione, fermo il suo onere di dimostraretutti gli elementi costitutivi dell'illecito così sanzionato.Inoltre, la culpa in vigilando dell’odierno ricorrente non è l’unico titolo diresponsabilità sul quale si fonda la sentenza impugnata, avendo la CorteNumero registro generale 1160/2020Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 16212/2026Data pubblicazione 25/05/2026territoriale evidenziato da un lato che le violazioni avevano riguardato plurimirapporti di lavoro snodatisi in un lungo periodo di oltre due anni, alcuni deiquali ancora in essere alla data in cui [OSCURATO:PERSONA] assunse poi la veste diamministratore unico della società, con responsabilità dunque diretta;dall’altro che le violazioni contestate traevano origine anche dal rilevatointreccio di rapporti della società con altre imprese alle quali, per alcuniperiodi, parte dei lavoratori oggetto di accertamento ispettivo avrebbero fattocapo, pur se formalmente dipendenti di Confitalia, e ciò era certamente ilfrutto di scelte gestionali che dovevano essere ben a conoscenza dell’interoCdA e, a maggior ragione, del suo presidente. Sotto questo profilo, dunque,la censura di violazione del divieto di novum in appello (per aver accertato edaffermato una culpa in vigilando) è inammissibile per difetto di pertinenzarispetto al decisum, nel quale risulta piuttosto affermato un “obbligo di agireinformati”, accertato come violato, e non già una culpa in vigilando.Al riguardo questa Corte ha già affermato che, in tema di società di capitali,gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generaleomissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex art.2381 c.c., rispondono delle conseguenze dannose della condotta degliamministratori esecutivi quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli diquest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza dielementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenzarichiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (Cass.ord. n. 15054/2024; Cass. n. 17441/2016). E proprio questa fattispecie èstata ritenuta integrata dai Giudici d’appello.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 3 e 6 L. n.689/1981, 2392 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenteuna culpa in vigilando equivalente all’accettazione colpevole dell’operatodell’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], nonostante la mancanza diprova.Il motivo è in parte inammissibile, perché sollecita a questa Corte unarivalutazione degli elementi istruttori, inerenti il merito dei fatti accertati,sicché è interdetta in sede di legittimità; nel resto è infondato, poiché ilsistema di responsabilità, delineato dagli art. 3 e 6 L. n. 689/1981 per l’illecitoNumero registro generale 1160/2020Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 16212/2026Data pubblicazione 25/05/2026amministrativo, non esaurisce l’ambito di individuazione dei responsabili, chepuò essere ben più ampio e tale si rivela proprio in applicazione della disciplinadelle società di capitali e, segnatamente, del suo organo amministrativo (artt.2381 e 2932 c.c.). Di tanto è consapevole lo stesso ricorrente, che infatti nelricorso per cassazione deduce che “gli amministratori che non hanno operatonon rispondono in solido con l’autore della violazione tranne nell’ipotesi in cuisiano stati a conoscenza di fatti pregiudizievoli e non abbiano fatto quantonelle loro possibilità per impedirne il compimento o attuare [rectiuscpv.), riconoscendo in tal modo che il titolo di responsabilità non è una culpain vigilando, bensì la violazione di un obbligo di agire nonostante l’essereinformati su determinate circostanze integranti illecito amministrativo.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2909 c.c. e324 c.p.c. per avere la Corte territoriale violato il giudicato che si era formatosull’esistenza di una delega per la gestione esclusiva dei rapporti di lavoroconferita al sig. [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile, perché non pertinente rispetto al decisum comesopra ricostruito. La Corte territoriale non ha negato l’esistenza di questadelega, ma ha ravvisato ugualmente la responsabilità in capo all’odiernoricorrente in virtù di altre considerazioni, fondate sul suo “obbligo di agireinformato”, accertato come violato.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4) e 5),c.p.c. il ricorrente denuncia nullità della sentenza per “violazione e falsaapplicazione” degli artt. 2392 e 2697 c.c., 111 Cost. dovuta a motivazioneapparente e ad un irriducibile contrasto tra affermazioni fra loro inconciliabiliper avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la violazione dell’obbligo diagire informato.Il motivo è infondato.Con riguardo alla gestione dei rapporti di lavoro, la Corte territoriale nonha escluso la delega conferita all’amministratore delegato dell’epoca, ma haevidenziato che alcuni di quei rapporti di lavoro si erano svolti – con leirregolarità amministrative accertate in via ispettiva – anche durante unperiodo (due anni) nel quale l’odierno ricorrente aveva assunto la carica diNumero registro generale 1160/2020Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 16212/2026Data pubblicazione 25/05/2026amministratore unico e, quindi, era certamente lui il “diretto trasgressore”.Per i restanti periodi i Giudici d’appello hanno utilizzato un ragionamentopresuntivo certamente legittimo, in quanto dotato di inferenza logica secondoregolarità causale: dal fatto che le violazioni contestate traevano origineanche dal rilevato intreccio di rapporti della società con altre imprese allequali, per alcuni periodi, parte dei lavoratori oggetto di accertamento ispettivoavrebbero fatto capo, pur se formalmente dipendenti di Confitalia, ha desuntoche ciò fosse di certo il frutto di scelte gestionali che pertanto eranocertamente a conoscenza dell’intero CdA e, a maggior ragione, del suopresidente. Tanto è ampiamente sufficiente sia ad integrare una motivazioneeffettiva e non apparente, sia ad escludere il denunziato – ma insussistente –contrasto tra affermazioni inconciliabili.6.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia un’ulteriore nullità della sentenza per assenza dimotivazione, in violazione dell’art. 111 Cost., per avere la Corte territorialeimmotivatamente ritenuto che egli non avesse censurato il convincimento delTribunale circa la ritenuta raggiunta prova della sussistenza delle violazionioggetto dell’ordinanza-ingiunzione.Il motivo è inammissibile, perché la motivazione sussiste e fa riferimentoalla difesa spiegata dal Moretti in appello, ritenuta limitata alla merariproposizione delle deduzioni e delle argomentazioni spese con l’atto diopposizione e non contenente alcuna censura al convincimento del Tribunale(v. ricorso per cassazione, pp. 48-49).Pertanto, sarebbe stato onere del ricorrente semmai contestare laricostruzione o l’interpretazione della propria memoria difensiva di appello,asseritamente contenente quella censura al convincimento del Tribunale, chela Corte territoriale non avrebbe erroneamente ravvisato. Ma tale onere nonè stato adempiuto.Dunque resta ben comprensibile l’iter logico-giuridico che ha condotto iGiudici d’appello a ritenere accertate le violazioni oggetto di ordinanza-ingiunzione, rifacendosi per relationem agli accertamenti compiuti dalTribunale e ritenuti non censurati dal Moretti.7.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 4, lett. a), L. n.Numero registro generale 1160/2020Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 16212/2026Data pubblicazione 25/05/2026183/2010 per avere la Corte territoriale escluso il regime sanzionatorioprevisto dal secondo periodo della norma, erroneamente interpretandola.Il motivo è infondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di sanzioniamministrative per lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 4, co. 1, L. n. 183/2010,la sanzione amministrativa attenuata prevista per il caso in cui il lavoratorerisulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo si applicasolo ove il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione spontanea dellavoratore, in epoca anteriore all'accertamento, così facendo emergere illavoro sommerso (Cass. ord. n. 33644/2022).In tali sensi è stata l’interpretazione della norma da parte della Corteterritoriale, la cui decisione è dunque conforme a diritto.Nel caso di specie è risultato accertato quanto segue:a) 27 unità risultavano occupate apparentemente con contratti di lavoro atermine prorogati, alternati ad assunzioni con lavoro intermittente,mentre in realtà avevano svolto e svolgevano la prestazione lavorativasenza alcuna soluzione di continuità e senza alcuna modifica dellecondizioni di lavoro;b) per altre 3 unità vi erano state omissioni in buste paga, poiché era statoregistrato un orario di lavoro inferiore a quello riferito dalle lavoratrici;c) per 2 unità l’assunzione con contratti di collaborazione a progetto nonpoteva considerarsi valida per assenza di un valido progetto;d) per alcuni lavoratori vi era stato un indebito utilizzo del distacco, inquanto privo delle necessarie condizioni;e) per altri lavoratori vi era stato l’illecito ricorso alla somministrazione dimanodopera.Trattasi, all’evidenza, di fattispecie concrete che in nessun modo possonoessere sussunte nell’ambito applicativo del secondo periodo dell’art. 4, co. 1,lett. a), cit. invocato dal ricorrente, che si riferisce esclusivamente al caso incui a periodi di lavoro “nero” sia poi seguita la spontanea regolarizzazione delrapporto di lavoro, in epoca anteriore all'accertamento, con conseguenteemersione del lavoro “sommerso”.8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 1160/2020Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 16212/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data17/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]