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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 27577/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29070-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1310/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/04/2020 R.G.N. 2259/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.29070/2020 Cron.

Rep.

Ud08/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] Antonio Camera impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 1310/2020 della Corte d’appello di Napoli che ha riformato, in seguito a gravame dell’INPS, la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accolto la domanda di ricostituzione della pensione in godimento considerando erronea la determinazione dei contributi figurativi relativi al periodo di mobilità, computata in violazione dell’art. 3, comma 4bis della legge n. 223/1991 e dell’art. 8 della legge n. 155/1981.

Resiste INPS con controricorso contenente ricorso incidentale.

Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso principale pone un unico motivo di censura, per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 155/1981 e dell’art. 3, comma 4-bis, della legge n. 223/1991 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., perché la Corte ha ritenuto che, ai fini della determinazione della contribuzione figurativa da accreditare per il periodo di mobilità, non trova applicazione l’art. 8 della legge n. 155/1981 che, nell’individuazione della retribuzione da utilizzare come base di computo, assume a fondamento un principio di equivalenza fra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, ma la norma ad hoc costituita dall’art. 7, commi 1 e 9, della legge n. 223/1991 che fa riferimento alla nozione di retribuzione valevole per il calcolo del trattamento straordinario di integrazione salariale, corrispondente alla retribuzione comprensiva di tutti gli emolumenti continuativi che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria spettante per il periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapportodi lavoro.

INPS nel ricorso incidentale si duole della violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, comma 1, lett. d) n. 1, del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 11//2011 e dell’art. 252 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte escluso l’applicazione della decadenza triennale trattandosi di pensione decorrente ante 6/7/2011, data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011.

Il ricorso principale è infondato e va respinto, poiché la Corte napoletana ha deciso in conformità ai precedenti ormai consolidati di questa Corte, ai quali si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. condividendoli appieno, come da ultimo ricordato da Cass. n. 13144/2025: «Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass.31460/2024, Cass.4724/2022, Cass.17044/2021, Cass. 6161/2018) da riaffermarsi in questa sede, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito, ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro».

Come chiaramente ha statuito Cass. n. 31460/2024, «Cass. Sez.

Lav. 14/02/2022 n.4724 ha ritenuto che: «dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. nr. 6161 del 2018, seguita di recente da Cass., VI sez, nr. 17044 del 2021), che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;

13. come correttamente rilevato dall'Inps, il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;

14. la Corte di merito ha errato nel fare applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge (L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 4 e L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria».

Respinto il ricorso principale, risulta assorbito il ricorso incidentale, che concerne la decadenza, posto che INPS insiste nella applicazione della decadenza c.d. tombale, senza tener conto della giurisprudenza di legittimità costante, secondo cui la decadenza, iniziando a decorrere dall’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, copre solo i ratei anteriori al triennio (come ex multis, Cass. n. 5382/2025: «La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall’art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del d.l. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data d’entrata in vigore della novella (Cass., sez. lav., 1° giugno 2023, n. 15623).

Tale decadenza, nondimeno, si applica «solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente» (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16860, punto 10 del Considerato), in quanto una diversa interpretazione, «travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione» (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015)».

Pertanto, il ricorso principale va rigettato, con conseguente assorbimento dell’incidentale e con condanna al pagamento delle spese secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.

In considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29070-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1310/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/04/2020 R.G.N. 2259/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.29070/2020 Cron. Rep. Ud08/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] Antonio Camera impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 1310/2020 della Corte d’appello di Napoli che ha riformato, in seguito a gravame dell’INPS, la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accolto la domanda di ricostituzione della pensione in godimento considerando erronea la determinazione dei contributi figurativi relativi al periodo di mobilità, computata in violazione dell’art. 3, comma 4bis della legge n. 223/1991 e dell’art. 8 della legge n. 155/1981. Resiste INPS con controricorso contenente ricorso incidentale. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso principale pone un unico motivo di censura, per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 155/1981 e dell’art. 3, comma 4-bis, della legge n. 223/1991 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., perché la Corte ha ritenuto che, ai fini della determinazione della contribuzione figurativa da accreditare per il periodo di mobilità, non trova applicazione l’art. 8 della legge n. 155/1981 che, nell’individuazione della retribuzione da utilizzare come base di computo, assume a fondamento un principio di equivalenza fra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, ma la norma ad hoc costituita dall’art. 7, commi 1 e 9, della legge n. 223/1991 che fa riferimento alla nozione di retribuzione valevole per il calcolo del trattamento straordinario di integrazione salariale, corrispondente alla retribuzione comprensiva di tutti gli emolumenti continuativi che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria spettante per il periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapportodi lavoro. INPS nel ricorso incidentale si duole della violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, comma 1, lett. d) n. 1, del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 11//2011 e dell’art. 252 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte escluso l’applicazione della decadenza triennale trattandosi di pensione decorrente ante 6/7/2011, data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011. Il ricorso principale è infondato e va respinto, poiché la Corte napoletana ha deciso in conformità ai precedenti ormai consolidati di questa Corte, ai quali si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. condividendoli appieno, come da ultimo ricordato da Cass. n. 13144/2025: «Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass.31460/2024, Cass.4724/2022, Cass.17044/2021, Cass. 6161/2018) da riaffermarsi in questa sede, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito, ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro». Come chiaramente ha statuito Cass. n. 31460/2024, «Cass. Sez. Lav. 14/02/2022 n.4724 ha ritenuto che: «dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. nr. 6161 del 2018, seguita di recente da Cass., VI sez, nr. 17044 del 2021), che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro; 13. come correttamente rilevato dall'Inps, il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale; 14. la Corte di merito ha errato nel fare applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge (L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 4 e L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria». Respinto il ricorso principale, risulta assorbito il ricorso incidentale, che concerne la decadenza, posto che INPS insiste nella applicazione della decadenza c.d. tombale, senza tener conto della giurisprudenza di legittimità costante, secondo cui la decadenza, iniziando a decorrere dall’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, copre solo i ratei anteriori al triennio (come ex multis, Cass. n. 5382/2025: «La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall’art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del d.l. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data d’entrata in vigore della novella (Cass., sez. lav., 1° giugno 2023, n. 15623). Tale decadenza, nondimeno, si applica «solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente» (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16860, punto 10 del Considerato), in quanto una diversa interpretazione, «travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione» (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015)». Pertanto, il ricorso principale va rigettato, con conseguente assorbimento dell’incidentale e con condanna al pagamento delle spese secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo. In considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a