CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 13144/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20695-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 273/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/04/2019 R.G.N. 51/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pensione indennità mobilità R.G.N.20695/2019 Cron. Rep. Ud.11/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.273/19, la Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico mediante applicazione degli artt.3, co.4-bis l. n.223/91 e 8 l. n.155/81. Riteneva la Corte che [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva acquisito il diritto a pensione durante il periodo di percezione della c.d. mobilità lunga, sebbene non facente parte del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione aerea, cui ha riguardo il citato art.3, co.4- bis, avesse comunque diritto al calcolo del valore della retribuzione pensionabile con riferimento ai dodici mesi precedenti l’inizio del trattamento di mobilità. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.7, co.1 e 9 l . n .223/1991, e dell’art.8 l.n. 155/1981, in quanto il valore della retribuzione pensionabile andava calcolato alla luce della retribuzione di riferimento ai fini del trattamento di integrazione salariale straordinaria, retribuzione di riferimento che comprende i soli emolumenti retributivi corrisposti in via ordinaria, con esclusione ad esempio della retribuzione per lavoro straordinario. Il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass.31460/2024, Cass.4724/2022, Cass.17044/2021, Cass.6161/2018) da riaffermarsi in questa sede, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito,ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. La Corte ha,dunque, errato nell’applicare alla fattispecie concreta l’art.8, co.2 l. n.155/1981, poiché avrebbe dovuto applicare le disposizioni richiamate nel principio di diritto sopra richiamato, ed in particolare l’art.7, co.9 l. n.223/91 e l’art.8, co.4 l. n.155/81. Ilricorso deve in conclusione essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di