CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12269/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l a sede dell’Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIA PASSARELLIe [OSCURATO:PERSONA] . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato, [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 905/2020 depositata il12/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: con sentenza n. 905/2020, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INPS (quale ente gestore del Fondo di garanzia) nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di quest’ultimo tesa ad ottenere l’erogazione da parte del Fondo delle somme dovute a titolo di t.f.r., credito per il quale il lavoratore era stato ammesso al passivo del fallimento della propria datrice di lavoro ([OSCURATO:SOCIETA].) in via privilegiata; il lavoratore era stato in precedenza licenziato e, impugnato tale atto, con sentenza n. 3022 del 2013 aveva ottenuto anche l’ordine di reintegrazione a cui il datore di lavoro non aveva ottemperato ed anzi era poi stato dichiarato il fallimento della datrice di lav oro nel luglio del 2014; il credito complessivo vantato dal lavoratore ed ammesso al passivo era stato pari ad E. 133.854,52 dei quali E. 16.301,50 a titolo di t.f.r. maturato al momento della declaratoria di fallimento, mentre la parte di t.f.r. maturata sino al licenziamento era pari ad E. 10.164,65; peraltro, nelle more del giudizio di primo grado, il t.f.r. era stato riconosciuto dall’INPSsolo in parte, considerando il rapporto cessato al momento del licenziamento, in ragione del fatto che al licenziamento non era seguita la reintegrazione e che le somme al pagamento delle quali la datrice di lavoro era stata condannata avevano natura risarcitoria; quanto alle ultime tre mensilità, inoltre, l’Istituto aveva rilevato la lacunosità delle circostanze relative all’inquadramento del lavoratore; ad avviso della Corte territoriale, anche considerando l’orientamento inaugurato dalla Corte di cassazione nel 2018 in ordine alla efficacia endo-fallimentare dell’ammissione al passivo, la tesi dell’INPS utilizzata per negare il diritto alle ultime tre mensilità era infondata giacché per crediti di lavoro dovevano intendersi quelli fissati dalla sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva individuato il corretto inquadramento; quanto, poi, all’importo del t.f.r., la Corte ha osservato che il ripristino del rapporto era conseguente alla pronuncia di reintegrazione, né poteva opporsi il mancato versamento dei contributi previsti dal d.lgs. n. 80 del 1992 da parte della datrice di lavoro in relazione alla sussistenza del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali fissato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27427/2020; 15589/2017); avverso tale sentenza, ricorre l’Inps sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO che: con il primo ed il secondo motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione e o falsa applicazione del d.lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2, comma 1, l. n. 297/1982 per avere la sentenza impugnata erroneamente incluso nelle somme richieste, sia con riferimento al t.f.r. che alle ultime tre mensilità, anche poste risarcitorie , qu ali sarebbero quelle derivanti dalla condanna alla indennità correlata all’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro; con il terzo motivo, si deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la medesima Corte omesso di valutare la produzione dei conteggi relativi alla variazione di inquadramento e la presenza di tali somme nel CUD; con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2116 c.c. per aver ritenuto applicabile il principio di automaticità delle prestazioni; il ricorso è infondato; quanto ai primi due motivi, connessi e da trattare per questo congiuntamente, va osservato cheformano oggetto della richiesta di intervento del Fondo il trattamento di fine rapporto maturato e le ultime tre mensilità esono del tutto irrilevanti le considerazioni sulla natura dell’indennità ex art. 18 l. n. 300 del 1970 che non risulta richiesta perché non compresa nella tutela apprestata dal Fondo; il calcolo del t.f.r. e delle ultime tre mensi lità deve , in particolare, riferirsi al momento in cui il rapporto di lavoro è cessato e cioènel caso di specieal momento del fallimento; questa Corte di cassazione ( vd. Cass. 33204/ 2021) ha avuto modo di affermare, quanto agli effetti della sentenza di reintegrazione, che la pronuncia d'illegittimità del licenziamento ha natura costitutiva ed effetti retroattivi, che comportano la non interruzione de iure del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale: […] atteso che la consequenziale obbligazione contributiva avrebbe dovuto essere assolta con riferimento temporale al recesso datoriale comunque efficace (Cass. 31 gennaio 2012, n. 402; nello stesso senso, con specifico riferimento agli effetti previdenziali si vedano Cass. 20 novembre 2017, n. 27450; Cass. 10 marzo 2021, n. 6722; d'altro canto, nell'ipotesi di fallimento del datore di lavoro il rapporto di lavoro, salva l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio, entra in una fase di sospensione fino a quando il curatore non abbia effettuato la dichiarazione ai sensi dell'art. 72, comma 2, L. Fall. di volersi sciogliere dal contratto (Cass. 30 maggio 2018, n. 13693); in senso conforme a quanto sin qui detto, si ricorda anche la recente Cass. n. 2234 del 25/01/2023 , secondo la quale, i n caso di insolvenza del datore di lavoro, tra i crediti retributivi che il lavoratore ha diritto di ottenere dal Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, va inclusa l'indennità associata alla tutela reintegratoria ex art. 18 st. lav. novellato, stante la sua connotazione retributiva, alla luce dell'equivalenza del segmento temporale tra licenziamento e reintegrazione ad un periodo effettivamente lavorato; il terzo motivo èinammissibile; il ricorrente lamenta vizio di motivazione che ravvisa nella circostanza che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato l’eccezione difensiva relativa alla mancata spiegazione da parte del lavoratore, mediante appropriati conteggi, della rispondenza delle somme indicate a titolo retributivo al contenuto della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 3022 del 2013, di riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria “B”, senza peraltro considerare che le somme maggiori non risultavano dal CUD; il motivo non si raccorda ai contenuti dell’art. 360, primo comma n.5) - nel t esto introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 – che riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr.: Cass., S.U., n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 395 del 2021, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicch é sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo alludendo a carenze istruttorie prive anche di conseguenze certe sull’esito della decisione (cfr., ex aliis: Cass. n. 4477 del 2021, in motivazione; Cass. n. 395 del 2021, in motivazione, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); infondato è anche il quarto motivo; costituisce giurisprudenza consolidata quella che afferma la natura previdenziale della prestazione erogata dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, secondo quanto espressamente prevede la L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2; già le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 3 ottobre 2002 n. 14220, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ribadito che l'istituzione del Fondo di garanzia rende evidente l'attuazione di una forma di assicurazione sociale, ancora Cass. 21 dicembre 2001 n. 16155 aveva rileva to come a proposito del Fondo di garanzia, istituito in ottemperanza, fra l'altro, ad alcuni pronunciati della Corte Costituzionale e alla necessità di maggiori garanzie sottolineate dalla Direttiva CEE n. 987 del 20 ottobre 1980, si sia fatto riferimento all'esigenza di "socializzazione del rischio dell'insolvenza"; derivando dal rapporto assicurativo previdenziale e nella sussistenza dei presupposti di legge (insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata), il diritto del lavoratore alla prestazione in questione, non può dubitarsi della natura previdenziale della obbligazione a carico del Fondo di garanzia e dell’applicabilità allo stesso del principio di cui all’art. 2116 c.c., così come sottolinea la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza 19 dicembre 2005 n. 27917, la quale, oltre a richiamare altri precedenti nel medesimo senso, a supporto della citata qualificazione riferisce che il Fondo di garanzia è espressamente compreso, dal primo comma della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, tra le forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle pensioni, che sono fuse nell'unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", e che l'art. 46 della medesima legge, al comma 1, demanda al comitato provinciale dell'Inps di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti, tra l'altro, "le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto"); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore degli avvocati A.Andreoni ed A. Serreti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di leggecon distrazione in solido in favore degli avvocati A. Andreoni e A. Serreti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorren