Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 33204/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso 10547-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA [OSCURATO:PERSONA] N 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2287 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 5217/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r RG 10547/2018 [OSCURATO:PERSONA]

1. con decreto 27 febbraio 2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 98

I. fall., allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per i propri crediti di lavoro subordinato, in difetto di adeguata prova;

2. in particolare, esso negava l'ammissione del credito a titolo di indennità di mancato preavviso, sul rilievo dell'annullamento (con efficacia ex tunc), pronunciato dallo stesso Tribunale con ordinanza 22 giugno 2016 in giudicato, del licenziamento intimatogli il 20 luglio 2015 dalla società allora in bonis: comportante la ricostituzione in via retroattiva del rapporto di lavoro, dal quale egli, con la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento di tutti i crediti insinuati (tra essi, anche il T.f.r.), aveva manifestato la volontà di recedere (con preclusione del diritto al preavviso);

3. con atto notificato il 28 marzo 2018, il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva la curatela fallimentare con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bis 1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce violazione degli artt. 2118 c.c. e 72, quarto comma, lett.

A) CCNL Federambiente, per essergli dovuta l'indennità di mancato preavviso, erroneamente esclusa dallo stato passivo, in quanto cumulabile con l'indennità risarcitoria omnicomprensiva liquidata dall'ordinanza 22 giugno 2016 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 18, quinto comma I. 300/1970, nel testo novellato dalla

I. 92/2012 e comunque di sua spettanza, non essendo il rapporto di lavoro mai stato ricostituito, per la pronuncia di illegittimità del licenziamento per giusta causa, intimato il 20 luglio 2015 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in epoca successiva al suo fallimento (dichiarato con sentenza del 23 dicembre 2015), senza alcuna ripresa dell'attività di impresa (unico motivo);

2. in via di premessa, deve essere ravvisata l'ammissibilità del motivo, per l'interesse del lavoratore alla doglianza, in assenza nel caso di specie di una doppia ratio decidendi (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass.

RG 10547/2018 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25613; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307; Cass. 15 luglio 2020, n. 15114);

2.1. la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] al riguardo non si fonda, infatti, su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico: non avendo, in particolare, una tale portata la generica affermazione di inidoneità del"/a documentazione allegata ... a suffragare la domanda" (dal quart'ultimo capoverso di pg. 1 al primo di pg. 2 del decreto), in riferimento al credito per indennità di mancato preavviso, in ordine alla quale il Tribunale ha argomentato una specifica motivazione fondata sull'interpretazione dell'ordinanza 22 giugno 2016 dello stesso Tribunale (ultimi due capoversi di pg. 2 del decreto);

3. nel merito, esso è tuttavia infondato;

3.1. per una corretta prospettazione della questione, giova rilevare come il lavoratore abbia insinuato allo stato passivo del fallimento della datrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 23 dicembre 2015 il credito, tra gli altri, per indennità sostitutiva di preavviso a norma dell'art. 2118 c.c. (e 72 CCNL Federambiente), "per essere stato licenziato illegittimamente ed in tronco" (penultimo capoverso di pg. 3 del ricorso) e come detto licenziamento sia stato annullato per illegittimità ex tunc dallo stesso Tribunale, su tempestivo ricorso del predetto, con ordinanza del 22 giugno 2016, in giudicato (così agli ultimi due capoversi di pg. 2 del decreto);

3.2. la pronuncia d'illegittimità del licenziamento ha natura costitutiva ed effetti retroattivi, che comportano la non interruzione de iure del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale: con la conseguenza che in tale ipotesi spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva di preavviso, atteso che la consequenziale obbligazione contributiva avrebbe dovuto essere assolta con riferimento temporale al recesso datoriale comunque efficace (Cass. 31 gennaio 2012, n. 402; nello stesso senso, con specifico riferimento agli effetti previdenziali: Cass. 20 novembre 2017, n. 27450; Cass. 10 marzo 2021, n. 6722); RG 10547/2018

3.3. d'altro canto, nell'ipotesi di fallimento del datore di lavoro il rapporto di lavoro, salva l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio, entra in una fase di sospensione fino a quando il curatore non abbia effettuato la dichiarazione ai sensi dell'art. 72, secondo comma I.fall. di volersi sciogliere dal contratto (Cass. 30 maggio 2018, n. 13693): sicché, il lavoratore ha diritto, in particolare, di insinuarsi al passivo anche per l'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art. 2118 c.c., non configurandosi il recesso del curatore per giusta causa ed attesa la natura indennitaria e non risarcitoria di tale importo (Cass. 31 luglio 2019, n. 20647);

3.4. così ricostituito il rapporto di lavoro tra le parti, tuttavia in stato di quiescenza per effetto della dichiarazione di fallimento (come detto, del 23 dicembre 2015) sopravvenuta all'intimato recesso (senza preavviso) dalla società all'epoca in bonis (20 luglio 2015), annullato per illegittimità con effetto retroattivo, il lavoratore ha, come già illustrato, insinuato allo stato passivo il proprio credito per indennità sostitutiva del preavviso in riferimento diretto (ed esclusivo) a detto licenziamento illegittimo e "in tronco": così manifestando, per fatto concludente, la propria volontà di recedere, senza preavviso, dal rapporto (non già cessato, per effetto della dichiarazione di fallimento, a norma dell'art. 2119 c.c., ma entrato nella fase di sospensione prevista dall'art. 72

I. fall.), comportante l'esclusione del diritto al preavviso in suo favore" (come accertato e correttamente ritenuto in diritto dal Tribunale all'ultimo capoverso di pg. 2 del decreto);

3.5. in proposito, non è allora invocabile il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale il giudice, ove dichiari inefficace il recesso "e riscontri che il datore di lavoro abbia cessato l'attività aziendale", non può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro, ma deve limitarsi ad accogliere la sola domanda di risarcimento del danno (Cass. 7 giugno 2007, n. 13297): dovendo la pronuncia essere intesa nei limiti della compatibilità con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell'attività aziendale (ex plurimis: Cass. 10 maggio 2017, n. 11408; Cass. 19 giugno 2018, n. 16145);

3.6. nel caso di specie, un tale accertamento di cessazione dell'attività aziendale non è contenuto nella pronuncia di illegittimità del licenziamento, che rileva pertanto come RG 10547/2018 mero fatto successivo al fallimento, neppure prospettato nella causa petendi della domanda di insinuazione del lavoratore, a titolo di indennità di mancato preavviso, esclusivamente fondata sull'illegittimità del licenziamento;

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 10547-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA [OSCURATO:PERSONA] N 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2287 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 5217/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r RG 10547/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. con decreto 27 febbraio 2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 98 I. fall., allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per i propri crediti di lavoro subordinato, in difetto di adeguata prova; 2. in particolare, esso negava l'ammissione del credito a titolo di indennità di mancato preavviso, sul rilievo dell'annullamento (con efficacia ex tunc), pronunciato dallo stesso Tribunale con ordinanza 22 giugno 2016 in giudicato, del licenziamento intimatogli il 20 luglio 2015 dalla società allora in bonis: comportante la ricostituzione in via retroattiva del rapporto di lavoro, dal quale egli, con la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento di tutti i crediti insinuati (tra essi, anche il T.f.r.), aveva manifestato la volontà di recedere (con preclusione del diritto al preavviso); 3. con atto notificato il 28 marzo 2018, il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva la curatela fallimentare con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bis 1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione degli artt. 2118 c.c. e 72, quarto comma, lett. A) CCNL Federambiente, per essergli dovuta l'indennità di mancato preavviso, erroneamente esclusa dallo stato passivo, in quanto cumulabile con l'indennità risarcitoria omnicomprensiva liquidata dall'ordinanza 22 giugno 2016 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 18, quinto comma I. 300/1970, nel testo novellato dalla I. 92/2012 e comunque di sua spettanza, non essendo il rapporto di lavoro mai stato ricostituito, per la pronuncia di illegittimità del licenziamento per giusta causa, intimato il 20 luglio 2015 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in epoca successiva al suo fallimento (dichiarato con sentenza del 23 dicembre 2015), senza alcuna ripresa dell'attività di impresa (unico motivo); 2. in via di premessa, deve essere ravvisata l'ammissibilità del motivo, per l'interesse del lavoratore alla doglianza, in assenza nel caso di specie di una doppia ratio decidendi (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. RG 10547/2018 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25613; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307; Cass. 15 luglio 2020, n. 15114); 2.1. la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] al riguardo non si fonda, infatti, su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico: non avendo, in particolare, una tale portata la generica affermazione di inidoneità del"/a documentazione allegata ... a suffragare la domanda" (dal quart'ultimo capoverso di pg. 1 al primo di pg. 2 del decreto), in riferimento al credito per indennità di mancato preavviso, in ordine alla quale il Tribunale ha argomentato una specifica motivazione fondata sull'interpretazione dell'ordinanza 22 giugno 2016 dello stesso Tribunale (ultimi due capoversi di pg. 2 del decreto); 3. nel merito, esso è tuttavia infondato; 3.1. per una corretta prospettazione della questione, giova rilevare come il lavoratore abbia insinuato allo stato passivo del fallimento della datrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 23 dicembre 2015 il credito, tra gli altri, per indennità sostitutiva di preavviso a norma dell'art. 2118 c.c. (e 72 CCNL Federambiente), "per essere stato licenziato illegittimamente ed in tronco" (penultimo capoverso di pg. 3 del ricorso) e come detto licenziamento sia stato annullato per illegittimità ex tunc dallo stesso Tribunale, su tempestivo ricorso del predetto, con ordinanza del 22 giugno 2016, in giudicato (così agli ultimi due capoversi di pg. 2 del decreto); 3.2. la pronuncia d'illegittimità del licenziamento ha natura costitutiva ed effetti retroattivi, che comportano la non interruzione de iure del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale: con la conseguenza che in tale ipotesi spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva di preavviso, atteso che la consequenziale obbligazione contributiva avrebbe dovuto essere assolta con riferimento temporale al recesso datoriale comunque efficace (Cass. 31 gennaio 2012, n. 402; nello stesso senso, con specifico riferimento agli effetti previdenziali: Cass. 20 novembre 2017, n. 27450; Cass. 10 marzo 2021, n. 6722); RG 10547/2018 3.3. d'altro canto, nell'ipotesi di fallimento del datore di lavoro il rapporto di lavoro, salva l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio, entra in una fase di sospensione fino a quando il curatore non abbia effettuato la dichiarazione ai sensi dell'art. 72, secondo comma I.fall. di volersi sciogliere dal contratto (Cass. 30 maggio 2018, n. 13693): sicché, il lavoratore ha diritto, in particolare, di insinuarsi al passivo anche per l'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art. 2118 c.c., non configurandosi il recesso del curatore per giusta causa ed attesa la natura indennitaria e non risarcitoria di tale importo (Cass. 31 luglio 2019, n. 20647); 3.4. così ricostituito il rapporto di lavoro tra le parti, tuttavia in stato di quiescenza per effetto della dichiarazione di fallimento (come detto, del 23 dicembre 2015) sopravvenuta all'intimato recesso (senza preavviso) dalla società all'epoca in bonis (20 luglio 2015), annullato per illegittimità con effetto retroattivo, il lavoratore ha, come già illustrato, insinuato allo stato passivo il proprio credito per indennità sostitutiva del preavviso in riferimento diretto (ed esclusivo) a detto licenziamento illegittimo e "in tronco": così manifestando, per fatto concludente, la propria volontà di recedere, senza preavviso, dal rapporto (non già cessato, per effetto della dichiarazione di fallimento, a norma dell'art. 2119 c.c., ma entrato nella fase di sospensione prevista dall'art. 72 I. fall.), comportante l'esclusione del diritto al preavviso in suo favore" (come accertato e correttamente ritenuto in diritto dal Tribunale all'ultimo capoverso di pg. 2 del decreto); 3.5. in proposito, non è allora invocabile il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale il giudice, ove dichiari inefficace il recesso "e riscontri che il datore di lavoro abbia cessato l'attività aziendale", non può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro, ma deve limitarsi ad accogliere la sola domanda di risarcimento del danno (Cass. 7 giugno 2007, n. 13297): dovendo la pronuncia essere intesa nei limiti della compatibilità con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell'attività aziendale (ex plurimis: Cass. 10 maggio 2017, n. 11408; Cass. 19 giugno 2018, n. 16145); 3.6. nel caso di specie, un tale accertamento di cessazione dell'attività aziendale non è contenuto nella pronuncia di illegittimità del licenziamento, che rileva pertanto come RG 10547/2018 mero fatto successivo al fallimento, neppure prospettato nella causa petendi della domanda di insinuazione del lavoratore, a titolo di indennità di mancato preavviso, esclusivamente fondata sull'illegittimità del licenziamento; 4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella A
Decreto Cassazione n. 33204/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris