CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02831/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19591-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 652/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 31/05/2022 R.G.N. 299/2021; [OSCURATO:PERSONA] per giustificato motivo oggettivo R.G.N.19591/2022 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado resa all’esito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha annullato il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo a [OSCURATO:PERSONA], in data 10 luglio 2017, e condannato la datrice di lavoro GeNSS – [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato dal dipendente, operatore addetto all’assistenza (OSA), oltre alle pronunce economiche conseguenziali previste dal comma 4 dell’art. 18 S.d.L. novellato, con accessori e spese del doppio grado di giudizio interamente a carico della soccombente; 2. la Corte, dopo avere escluso la ritorsività del licenziamento, per quanto ancora rileva, ha premesso che, secondo la lettera di recesso, lo stesso aveva “quali capisaldi […] l’avvenuta scadenza del contratto di appalto (ndr. dei servizi di assistenza domiciliare sociale), la proroga della gestione del servizio di SAD ma con drastica riduzione del numero di ore di servizio richieste all’azienda, la conseguente riduzione dell’orario di lavoro del personale e l’accordo sindacaledel [OSCURATO:DATA_NASCITA] di riduzione temporanea dell’orario di lavoro dei 36 OSA”, e poiché il Paladini aveva rifiutato la riduzione dell’orario di lavoro a 12 ore settimanali e non vi erano altre posizioni di lavoro in cui impiegarlo in regime di orario ordinario, la cooperativa lo aveva licenziato con effetto dalla data di avvio del procedimento del 19 giugno 2017; la Corte, poi, ha ritenuto che “le caratteristiche del licenziamento intimato per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa per loro natura non dovrebbero essere temporanee o transuenti al punto da non conservare la loro validità per il tempo del completamento della procedura di un licenziamento individuale” e, quindi, ha considerato che, “nel caso in esame, non ci si trova in presenza di un reale riassetto organizzativo ma si assiste piuttosto, alla gestione di un momentodi passaggio che avrebbe potuto concludersi con una nuova aggiudicazione dell’appalto ovvero con l’aggiudicazione dell’appalto ad altra impresa e il possibile passaggio dei lavoratori dall’impresa cessante a quella subentrante”; secondo la Corte pugliese, “il rifiuto, opposto dal Paladini, alla temporanea riduzione dell’orario di lavoro, connessa a motivi meramente contingenti come si evince dalla lettura dei due successivi accordi sindacali del 27.04.2017 (di sospensione dal servizio di 36 operatori OSA dal 3.05.2017 in mancanza di proroga del servizio SAD) e del 05.05.207 (di revoca della sospensione dal servizio dei 36 OSA e di assegnazione al servizio in proroga per 12 ore settimanali e di assegnazione di 44 OSS al servizio in proroga per 25 ore settimanali e decorrenza della rimodulazione dell’orario dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) non può essere valutato alla stregua di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, restando salva la prova, gravante sull’azienda, che le effettive (e non transuenti) esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro non consentano il mantenimento della prestazione ordinaria”; invero, “l’aggiudicazione del nuovo appalto era intervenuta il 5.7.2017, anteriormente al provvedimento di licenziamento del 10.7.2017, ma subordinata alla verifica delle certificazioni oggetto delle autocertificazioni prodotte dalla Cooperativa”; “il nulla osta all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva – continua la Corte territoriale – era stato espresso con determina n. 308 del 5.7.2017 e che a quella data la Coop. potesse ritenersi certa dell’aggiudicazione è comprovato dal contenuto del contratto diappalto stipulato il 27.9.2017 […]”; in definitiva, sulla base della tempistica esaminata, la Corte ha ritenuto che “l’aggiudicazione del nuovo appalto ha fatto venir meno il nesso causale tra la riduzione dell’orario di lavoro nei termini di cui all’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il licenziamento intimato al reclamante”; 4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente Cooperativa con sette motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati; 1.1. il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 604 del 1966, in combinato disposto con l’art. 18, commi 4 e 7, S.d.L., deducendo la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in quanto alla data della sua intimazione (10.7.2017) il nuovo contratto di appalto considerato dalla Corte territoriale non era stato ancora sottoscritto, atteso che il documento sub 25 richiamato nella motivazione della sentenza impugnata “non è altro che il verbalecontenente l’apertura delle buste relative alla procedura di affidamento […] con la redazione di una graduatoria provvisoria” e “l’aggiudicazione provvisoria non equivale alla sottoscrizione del contratto di appalto”; si eccepisce poi che anche l’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto, avvenuta il 27 settembre 2017, prevedeva un numero di ore per ciascun operatore inferiore a quello già rifiutato dal Paladini; 1.2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 3, S.d.L., per avere la Corte territoriale disposto la reintegrazione del Paladini, nonostante questi, sin dall’atto introduttivo del giudizio, avesse richiesto il pagamentodell’indennità sostitutiva della reintegrazione; 1.3. col terzo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, deducendo che, in base a detta disposizione, l’aggiudicazione dell’appalto diviene definitiva solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, decorsi i termini di legge, sicché la determinazione del 5.7.2017, considerata dalla Corte territoriale, non poteva essere assolutamente considerata come “aggiudicazione dell’appalto”; 1.4. il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 3, Cost., in quanto la Corte territoriale avrebbe “sindacato” le scelte imprenditoriali della Cooperativa, peraltro volte alla salvaguardia dei posti di lavoro di tutti gli operatori assegnati all’appalto scaduto; ci si duole pure che la Corte abbia considerato anche fatti avvenuti a distanza di anni dal licenziamento; 1.5. il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 8, della legge n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, l. n. 92 del 2012, in combinato disposto con l’art. 18, commi 4 e 7, S.d.L., e con gli artt. 91 e 92 c.p.c.; si lamenta che la Corte di Appello non abbia tenuto conto della mancata comparizione del Paladini alla riunione del 5 luglio 2017 dinanzi alla ITL di Lecce, sia ai fini della determinazione della indennità risarcitoria di cui all’art. 18, comma 4,l. n. 300 del 1970, sia con riferimento alla compensazione delle spese di lite; 1.6. la medesima circostanza viene posta a fondamento del sesto motivo, con cui si denuncia la “omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in ordine alla dedotta richiesta di valutazione del comportamento del lavoratore”; 1.7. con il settimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. per avere la Corte di Appello irritualmente acquisito all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] documenti nuovi, nonostante l’opposizione della reclamata, che avrebbero documentato – secondo la sentenza impugnata - come la Cooperativa avesse continuato “ad operare con successo nell’ambito del servizio delle cure domiciliari, tanto da essersi aggiudicata un nuovo appalto della durata di 12 mesi rinnovabili presso il Comune di Lecce nell’anno 2021”; 2. il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per reciproca connessione, non possono trovare accoglimento; le censure ivi contenute, tutte prospettate denunciando il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., in realtà transitano attraverso una diversa valutazione della vicenda storica, che ha dato luogo al contenzioso, rispetto alla ricostruzione operata dalla Corte territoriale, come è reso palese dal riferimento ai materiali istruttori che vengono letti da parte ricorrente in modo difforme da quanto ritenuto dai giudici del merito; come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stataapplicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti e non può dubitarsi che, nella specie, la parte ricorrente contesta prima di tutto l’accertamento dei fatti così come effettuato dalla Corte pugliese; in diritto, la sentenza impugnata - dato atto del consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost. (ab imo, Cass. n. 25201 del 2016; da ultimo, Cass. n. 752 del 2023) – ha poi proceduto, sulla scorta della medesima giurisprudenza, a verificare l’effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso; invero, se la ragione indicata nel licenziamento non sussiste o è pretestuosa, “il recesso può essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore […] ovverosia l'inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento così come giudizialmente verificata rende in concreto il recesso privo di effettiva giustificazione”; così come “deve sempre essere verificato il nesso causale tra l'accertata ragione inerente l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione […] ove il nesso manchi, anche al fine di individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l'uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l'effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento” (in termini Cass. n. 25201/2016 cit.);tali accertamenti in concreto, nella loro verifica storica, investono “pienamente la quaestio facti, rispetto al quale il sindacato di legittimità si arresta entro il confine segnato dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014” (v. Cass. n. 10699 del 2017); orbene, la Corte territoriale, sulla base degli elementi acquisiti al giudizio, ha ritenuto che la ragione addotta a fondamento del licenziamento e il suo nesso causale con il recesso fossero venuti sostanzialmente meno in ragione della procedura di aggiudicazione di un nuovo appalto, con un apprezzamento di merito che, per quanto detto, si sottrae al controllo di legittimità; la Corte argomenta, inoltre, in conformità con un precedente il quale, pur ribadendo che la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento deve essere accertata sulla base degli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso, tuttavia occorre che siano “valutate anche le emergenze processuali relative a circostanze sopravvenute, qualora esse valgano a chiarire la situazione complessiva che sussisteva in quel momento, nonché quale ne fosse il presumibile sviluppo futuro” (Cass.n. 21875 del 2015, in motivazione, che evidenzia pure come il rifiuto del lavoratore di riduzione dell'orario di lavoro non costituisca giustificato motivo oggettivo di licenziamento; sul tema, v., da ultimo, Cass. n. 30093 del 2023); così come, sempre in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, al fine di valutare la violazione dell’obbligo di repechage incombente sul datore di lavoro, possono assumere rilievo le nuove assunzioni dell’impresa effettuate in un certo arco temporale successivo al licenziamento impugnato non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore (v. Cass. n. 6497 del 2021, con la giurisprudenza ivi citata al punto 6); in tale prospettiva temporale diacronica perde di rilievo decisivo la censura secondo cui, al momento del licenziamento, non si era compiuta tutta la procedura di aggiudicazione del nuovo appalto, comunque poi assegnato alla Cooperativa nel settembre del 2017; parimenti, nella motivazione della sentenza impugnata, la circostanza che la Cooperativa si sarebbe aggiudicata un nuovo appalto nel 2021 viene introdotta dalla Corte territoriale al fine di concedere la tutela reintegratoria ed essa è, quindi, priva di valore decisivo in ragione dell'attuale assetto normativo delineato dall'art. 18, S.d.L., quale definito dalle sentenze della Corte costituzionale n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022 (cfr., da ultimo, Cass. n. 31561 del 2023, con la giurisprudenza ivi citata); 3. per la ragione da ultimo richiamata deve essere anche disatteso il settimo motivo di ricorso, in quanto l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nell’acquisire documenti che comprovavano tale appalto del 2021 sarebbe, in ogni caso, privo di valore decisivo e non determinerebbe la nullità della sentenza ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.; 4.infondati sono anche il quinto e il sesto motivo di gravame, da valutarsi unitariamente perché vertono sulla mancata comparizione del Paladini innanzi all’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro per la procedura conciliativa; tale assenza non è in alcun modo idonea ad incidere sulla determinazione della indennità prevista dal comma 4 dell’art. 18 S.d.L., richiamata anche dal comma 7, atteso che, secondo tale disposizione, il datore di lavoro, annullato il licenziamento e disposta la reintegra, deve essere condannato “al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione”, con il solo limite massimo delle dodici mensilità, ma senza alcuna graduazione intermedia in ragione del comportamento delle parti; così pure detta condotta del lavoratore non imponeva la compensazione delle spese giudiziali, trattandosi di esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, né, tanto meno, è configurabile una omessa pronuncia sul punto, atteso che la violazione dell’art. 112 c.p.c. può realizzarsi nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte v. Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata; più di recente, Cass. ord. n. 321 del 2016; conf. Cass. n. 25154 del 2018) e non per il mancato esame, da parte del giudice di merito, di una questione puramente processuale e, comunque, non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (ex plurimis, Cass. n. 7404 del 2014); 5.è fondato, invece, il secondo motivo di ricorso; invero, ai sensi del comma 3 dell’art. 18 novellato dalla legge n. 92 del 2012: "Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione"; le Sezioni Unite di questa Corte (n. 18353 del 2014), interpretando questa disposizione come confermativa e chiarificatrice dell’assetto precedente, hanno avallato la giurisprudenza secondo cui “è possibile domandare l'indennità sostitutiva, in luogo dellareintegrazione, già con il ricorso introduttivo del giudizio”: “In questo caso, se il giudice ritiene illegittimo il licenziamento, condanna il datore di lavoro direttamente al pagamento dell'indennità sostitutiva e non già alla reintegrazione. Non c'è alcuna obbligazione con facoltà alternativa e non si può ritenere che il rapporto sarà risolto solo quando l'indennità sarà pagata; ma al contrario il rapporto è da intendersi risolto già al momento della comunicazione dell'opzione del lavoratore, che in tal modo rende partecipe il datore di lavoro del suo disinteresse a proseguire il rapporto ove il licenziamento sia ritenuto illegittimo dai giudice”; il diritto riconosciuto al lavoratore dall'art. 18 novellato di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità sostitutiva è stato configurato come “atto negoziale autonomo nell'esercizio di un diritto potestativo” (Cass. n. n. 5759 del 2019), affermandosi poi che “l'opzione per il conseguimento dell'indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro, una volta esercitata, anche in via stragiudiziale, diviene irreversibile, consumando in via definitiva il diritto alla ricostituzione del rapporto” (Cass. n. 1599 del 2023); la sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, affermando – senz’altra precisazione – che “non può affermarsi che parte reclamante abbia mai optato per l’indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro” quando, invece, dalle conclusionidel ricorso introduttivo della fase sommaria, trascritte nel ricorso per cassazione, si evince che il Paladini aveva richiesto non la reintegrazione, bensì la condanna della Cooperativa “al risarcimento dei danni mediante pagamento di un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno dell’illegittimo licenziamento sino a quello della sentenza (oltre al versamento dei contributi assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della sentenza) o, comunque, non inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto (art. 18 , comma 4°, L. 300/70, art. 1 Legge 11 maggio 1990, n. 108)” e “al pagamento di un’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall’art. 18, comma 5° della L. 300/1970 (come modificato dalla L.108/19900) pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto”; 6. in conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso e respinti tutti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura ritenuta fondata, con rinvio alla Corte indicata in dispositivo che si uniformerà a quanto stat